Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/06/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G. n. 2276/2021 promosso da:
_1 (c.f. C.F. 1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Scaturchio, giusta mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Castelfranco Veneto (TV) Via Podgora n. 3;
- attore -
contro
(c.f. P.IVA_1 ) E_
in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Marco Benzoni, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Mestre Venezia, in Via Mestrina
n. 85;
convenuta --
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Nel merito:
Accertato e dichiarato che il sinistro de quo è da ascriversi alla responsabilità esclusiva della E_ وe ciò per non aver curato la dovuta manutenzione stradale della Strada Provinciale SP68 KM1/VIII di EV (TV),
cagionando così all'istante i danni suindicati, condannarsi la E_ in persona del Presidente e legale و
oltre ulteriore personalizzazione che verrà provata in corso di causa, per il danno fisico, per un totale di € 10.408,00, ovvero nella diversa minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dall'evento all'effettivo soddisfo.
In via istruttoria chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che gli Agenti intervenuti rilevavano che il fondo stradale della strada provinciale n. 68 era "viscido da liquidi oleosi" all'altezza del KM 1/ VIII, all'uscita dello svincolo presente per il cantiere della Super Strada Pedemontana, come riportato nel Verbale del 30.08.18 quale doc.10?
2) Vero che il pomeriggio del 30.08.18 il Sig. _1 attraversava la suddetta macchia d'olio e perdeva il controllo della moto e cadeva a terra?
3) vero che, a causa della macchia d'olio, la moto perdeva aderenza sul manto stradale e diveniva incontrollabile;
4) Vero che la macchia d'olio risultava visibile soltanto a ridosso della stessa?
5) vero che il Sig. _1 era ferito?
6) vero che la moto era danneggiata?
7) vero che la sera del giorno 30.08.18 il Sig. _1 avvertiva dolori, in particolare al torace, e chiedeva alla sorella
Parte_2 di accompagnarlo in Ospedale;
accompagnava il Sig. _1 all'Ospedale di Castelfranco 8) vero che la sera del 30.08.18 la Sig.ra Parte_2
Veneto.
9) vero che il Sig. _1 lamentava dolori anche nelle settimane successive al sinistro.
Si indicano a testi gli Appuntati Testimone_1 e Testimone_2 intervenuti in loco e la Sig.ra Parte_2 di
Vedelago.
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Per parte convenuta:
NEL MERITO, IN PRINCIPALITA': – respingersi, per i motivi di cui in narrativa, le pretese dell'attore ed ogni domanda formulata nei confronti della Provincia di CP_1 poiché indimostrate nonché infondate in fatto ed in diritto. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della convenuta amministrazione, dichiararsi la corresponsabilità del _1 nella causazione del sinistro de quo in misura prevalente. IN OGNI CASO: con rifusione di spese, e competenze di lite
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1. vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui è causa, nessuna segnalazione è giunta alla CP_1 di Treviso circa la presenza di sostanze oleose sul tratto di strada oggetto della presente vertenza;
2. vero che la strada oggetto di vertenza è impegnata dal transito di mezzi pesanti e numerosi veicoli;
3. vero che la CP_1 di Treviso esercita lungo la propria rete viaria un costante monitoraggio e controllo dello stato delle strade con delle proprie squadre proprio al fine di verificare la sussistenza di eventuali insidie o pericoli per gli utenti della strada;
4. vero che all'arrivo dell'Autorità in loco intervenuta tale chiazza risultava ancora fresca, tanto più che i militari richiesero l'intervento della ditta Aci Soccorso per l'asportazione di tale macchia oleosa;
Si indicano come testimoni l'ing. Testimone_3 e gli appuntati Testimone_2 e Testimone_1
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor _1 adiva il Tribunale di Treviso al
fine di ottenere il ristoro dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 30/08/2018,
in località EV (TV), intorno alle ore 16,30, mentre in sella alla moto di sua proprietà Yamaha XJR
1300 cc targata CW3 8270, percorreva la Strada Provinciale SP68 al Km. 1/VIII.
Secondo la ricostruzione attorea, il signor _1 , all'uscita dallo svincolo per il cantiere della strada
"Pedemontana", a causa della scivolosità del manto stradale dovuto alla presenza di una macchia d'olio non segnalata, perdeva il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra.
I Carabinieri di Montebelluna, intervenuti in loco per i rilievi del caso, redigevano apposito verbale in cui constatavano la presenza nella carreggiata di una macchia oleosa sul manto stradale all'uscita dello svincolo e in cui attestavano il contestuale intervento sul posto della ditta Aci Soccorso - Moretto & Piva, che provvedeva all'asportazione della macchia oleosa dalla strada.
L'attore era costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso di Castelfranco Veneto, dove gli venivano diagnosticate "contusioni multiple da incidente stradale e trauma toracico con fratture costali alla parte destra” (cfr.
doc.3 all.to citazione).
In esito a tale caduta, il casco e l'abbigliamento dell'attore venivano danneggiati, così come la moto che riportava danni quantificati da parte attrice in € 2.560,00 (cfr. doc. 2 all.to citazione).
In data 16/12/2018, il Sig. _1 si sottoponeva a visita medico-legale dalla quale emergeva una invalidità permanente quantificabile in misura del 3% ed una inabilità temporanea indicata in 30 gg al
75%, 20 gg al 50% e 10 gg al 25%.
diFallito ogni tentativo di risolvere bonariamente la vertenza, rifiutandosi la E_
riconoscere alcun risarcimento al sig. _1 anche in esito allo svolgimento della Negoziazione
,
Assistita in data 09.09.2020 (cfr. docc.ti 6-7 all.ti citazione), quest'ultimo, citava in giudizio l'odierna convenuta, in qualità di custode della Strada Provinciale SP68, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patito. Nel costituirsi, la CP_1 convenuta eccepiva l'omessa dimostrazione del fatto storico da parte del sig.
_1 , ritenendo indimostrata la dinamica dell'evento ed il nesso di causalità tra la caduta e la macchia d'olio lamentata. Sosteneva, peraltro, che la caduta dovesse essere ricondotta a fatto e colpa esclusivi del Parte_1 , di cui affermava la presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c., non avendo lo stesso fornito alcuna prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro de quo.
Riteneva, altresì, che la macchia d'olio denunciata da parte attrice fosse di recentissima formazione,
percolata da un altro veicolo poco prima del transito del motociclista, rendendo obiettivamente impossibile per la Provincia intervenire seduta stante e nell'immediatezza. Precisando di non aver ricevuta nessuna segnalazione sulla presenza di detta macchia, la Provincia convenuta riteneva ricorrere tutte le circostanze esimenti ogni propria responsabilità.
Imputava infine al motocilista il mancato rispetto dell'art. 141 C.d.S. per non aver egli condotto il proprio mezzo procedendo con un'andatura consona allo stato della strada e tale da consentigli di mantenere, in ogni frangente, la padronanza del mezzo ed evitare la caduta.
Alla prima udienza dell'1/12/2022, il Giudice concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183
c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del 23/03/23 per l'ammissione dei mezzi istruttori, in esito alla quale fissava l'udienza del 16/5/23 per l'assunzione di un teste per parte e per l'espletamento degli interrogatori formali.
Sciogliendo la riserva trattenuta in udienza, con ordinanza del 19/6/23, il Giudice disponeva, quindi,
CTU medico legale, nominando il Dott. Persona_1 e rinviando la causa all'udienza del 25/1/24.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, il GI rinviava le parti al 14/11/24 per la precisazione conclusioni, in esito alle quali assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche e tratteneva la causa in decisione.
***
1) Della dinamica del sinistro e sulla responsabilità ex art. 2051 c.c.
Parte attrice ha inteso invocare in questa sede la responsabilità da custodia ascrivibile alla Pubblica
E_ ) per i danni provocati da beni demaniali. Amministrazione (nel caso di specie, la
Occorre innanzitutto precisare che la P.A. è obbligata a manutenere le strade: sugli enti locali grava un obbligo di manutenzione e tenuta in sicurezza delle strade, il quale discende da diverse disposizioni legislative (quali l'art. 28 dell'Allegato F della L. 20 marzo 1865, n. 2248, l'art. 5 del R.D. 15 novembre
1923, n. 2506 e l'art. 14 comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) che impongono di eliminare tutte le possibili situazioni di pericolo per gli utenti, tanto visibili quanto occulte.
La giurisprudenza più risalente riconduceva la responsabilità della P.A. per l'omessa manutenzione delle strade nell'alveo della generale previsione cui all'art. 2043 cod. civ., dal momento che, in virtù delle caratteristiche di notevole estensione e di utilizzo generalizzato delle strade, risultava impossibile per la
P.A. esercitare quel potere di controllo e vigilanza cui è tenuto il custode della cosa, dovendosi così
escludere l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ.
Successivamente, grazie anche ad un innovativo apporto della Corte Costituzionale, tale ricostruzione è
stata messa in discussione: la giurisprudenza ha cominciato a riconoscere l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. a condizione che si trattasse di beni di non notevole estensione, insuscettibili di generalizzata e diretta utilizzazione da parte della collettività.
La Suprema Corte, per la prima volta con la sentenza del 20 febbraio 2006 n. 3651, ha invece giudicato applicabile, in ogni caso e senza alcuna distinzione riguardo alla tipologia di strada, l'art. 2051 cod. civ.
agli enti proprietari o gestori di strade. Tale tesi, ad oggi, risulta assolutamente granitica e consolidata.
Orbene, com'è noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
il nesso di causalità è escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito.
Gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sono il nesso eziologico tra la res che ha cagionato il danno e l'evento lesivo, il rapporto custodiale tra la cosa ed il soggetto responsabile e, infine, la prova liberatoria, a carico del danneggiante, consistente nella dimostrazione del caso fortuito.
Il danneggiato (su cui grava l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale) deve provare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria affinché l'evento si verificasse: l'evento prodotto deve risultare la normale conseguenza della condizione (potenzialmente) lesiva della cosa, a prescindere dalla particolare attitudine della stessa a cagionare danni.
Nel caso di specie, il signor _1 ha adempiuto a tale onere probatorio.
Infatti, la dinamica del sinistro così come descritta, risulta certamente compatibile con uno slittamento del motoveicolo cagionato da sostanza oleosa sparsa sulla strada: il signor _1 ha perso il controllo della propria moto, la quale ha perso aderenza al suolo ed è infine caduta terminando così la sua corsa.
La presenza di una estesa macchia d'olio sulla carreggiata è stata accertata dai Carabinieri di Montebelluna
intervenuti sul luogo del sinistro per i rilievi del caso, dal cui verbale si legge che "I militari operanti constatavano la presenza nella carreggiata - direzione del comune di Montebelluna - di una macchia oleosa sul manto stradale all'uscita del suddetto svincolo" e che “giungeva successivamente sul posto la ditta Aci Soccorso - Moretto & Piva, che provvedeva all'asportazione della macchia oleosa dal manto stradale".
Anche le lesioni riportate dal signor _1 e i danni al motoveicolo, per quanto qui d'interesse, sono compatibili con la dinamica del sinistro descritta in atto di citazione. Per quanto attiene alle lesioni riportate dall'attore, in particolare, la c.t.u. ne ha confermato la ricollegabilità alle modalità del sinistro
(pag. 15 della consulenza).
Parimenti accertata è poi la qualità di custode della Provincia convenuta con riguardo alla Strada
Provinciale SP68, lungo la quale in località EV (TV), al Km. 1/VIII, si è verificato il sinistro, per le ragioni sopra esplicate.
Dunque, l'attore ha adempiuto al proprio onere probatorio sia con riferimento al nesso causale tra res ed evento lesivo, sia con riferimento alla qualità di custode della E_
Il custode, per poter andare esente da responsabilità, deve dar prova della sussistenza del caso fortuito. Il
fortuito si configura quale elemento collegato al profilo eziologico dell'evento, fattore estraneo del tutto imprevedibile ed eccezionale, idoneo pertanto ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento dannoso.
Di recente si è assistito ad un divario in ordine alla portata della prova liberatoria del fortuito, assumendo per un verso che il convenuto "deve fornire la dimostrazione che il danno si è verificato nonostante essa
(la parte convenuta come custode) abbia espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa ed in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione dovute in base a specifiche disposizioni normative e al principio generale del neminem laedere" (Cass. civ., 27 giugno 2016, n. 11802; Cass. civ., 28 luglio 2017, n. 18856 e Cass. civ., 19 gennaio
2018, n. 1257) e, quindi, piegando verso una nozione di fortuito soggettivo.
Altra parte della giurisprudenza ha riaffermato una nozione di fortuito (a cui è equiparata la forza maggiore per la sua inevitabilità) con una curvatura marcatamente oggettiva in quanto gravitante esclusivamente sull'imprevedibilità dell'evento, o - se prevedibile sull'inevitabilità secondo parametri obiettivi e non sul profilo psicologico del custode, sì che anche l'eventuale fatto della vittima per poter interrompere il nesso di causa deve assumere i caratteri dell'imprevedibilità e, se prevedibile, dell'inevitabilità, ricadendo sul custode "la dimostrazione che tale condotta sia stata eccezionale,
inconsueta, mai avvenuta prima e inattesa da parte di una persona sensata" (Cass. civ., sez. III, 31 ottobre
2017, n. 25837).
Pare preferibile privilegiare una nozione di carattere oggettivo del fortuito, secondo una valutazione ex ante, maggiormente idonea a salvaguardare la portata deterrente di una fattispecie di responsabilità basata sul rischio di custodia, così da evitare contaminazioni con valutazioni di tipo psicologico legate all'esame della colpa.
In questa accezione, dunque, il caso fortuito invocabile dalla P.A. custode – nelle ipotesi di danni cagionati dalle condizioni del manto stradale – deve consistere in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevedibile e non immediatamente eliminabile o segnalabile ai conducenti, nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza.
L'amministrazione è liberata da responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis: Cass. civ., sez. VI - 3, 15
luglio 2021, n. 20296; Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2019, n. 5809; Cass. civ., sez. VI - 3, 23 gennaio
2019, n. 1725; Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101).
È dunque necessario il carattere dell'estemporaneità e dell'inesigibilità di un intervento riparatore per non essere trascorso un considerevole lasso temporale tra il fattore di rischio e l'evento: le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui le macchie d'olio) divengono infatti, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve al contrario rispondere.
Dunque, il convenuto per invocare il caso fortuito ed andare esente da responsabilità - deve fornire la prova della presenza recente della macchia d'olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte della a cagione del fatto di essersi formata poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fattoCP_1 esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno.
Per fare ciò, l'ente pubblico deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del fortuito nella causazione dell'evento.
Nel caso di specie, la E_ non ha assolto a tale onus probandi.
La Convenuta ritiene di aver fornito prova che la macchia lamentata fosse di recentissima formazione citando il verbale dell'autorità in loco intervenuta (doc. 1 di parte avversa) da cui trae una dichiarazione
_1 circa il fatto che la sostanza oleosa sarebbe stata persa appena prima del suo dello stesso transito da un altro veicolo;
il sig. Tes_3 inoltre, chiamato a testimoniare, avrebbe dichiarato che la chiazza fosse ancora fresca.
Tali affermazioni non trovano riscontro documentale.
Nel citato verbale, infatti, diversamente da quanto prospettato dalla convenuta, i Carabinieri riportano che il sig. _1 riferiva che la perdita di controllo del mezzo era dovuta alla presenza nella carreggiata di una macchia oleosa "presumibilmente persa da qualche mezzo": manca qualunque riferimento al dato temporale, non è riportato che tale perdita fosse stata rilasciata “appena prima del suo transito”. Neppure la deposizione del sig. Tes_3 appare determinante sul punto. Il teste, infatti, ha dichiarato "Dal verbale della polizia risultava che la chiazza fosse ancora fresca": in realtà, il citato verbale nulla attesta rispetto alla recente formazione della macchia ed il termine "fresca" non appare.
Non vi sono elementi che inducano, neppure presuntivamente, a ritenere che si tratti di una strada molto trafficata durante il giorno, e la circostanza che una macchia così estesa, quale appare dalla documentazione fotografica, non fosse stata segnalata sta a dimostrare, proprio il contrario.
La Provincia convenuta non ha, quindi, fornito la prova che la macchia fosse fresca e, proprio per tale ragione, indimostrata è rimasta anche la circostanza che la sostanza oleosa fosse stata da poco persa da un mezzo pesante e che, quindi, la macchia fosse fresca.
In nessun altro modo è stata provato lo sversamento dell'olio da parte di altro mezzo transitato poco prima del motociclista infortunato.
Si ritiene, pertanto, che la CP_1 non abbia fornito adeguata prova dell'esistenza del caso fortuito che consente di escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del convenuto.
Le pretese risarcitorie dell'attore, pertanto, possono trovare accoglimento.
2) Del danno risarcibile
2.1) Del danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il c.d. profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale, va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità
totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. civ., sez. III, 18
febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale,
sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività
realizzatrici della persona umana (Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).
Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione del c.t.u. nominato nel presente giudizio, dott. Per_2
[...] (qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che l'attore ha riportato un trauma toracico con fratture costali multiple a carico dell'emigabbia di destra, esito certamente compatibile con le modalità
di accadimento del fatto.
Ne è conseguito - secondo la ricostruzione del c.t.u. - - un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 55 giorni, di cui i primi 25 al 75%,
altri 20 giorni al 50% e gli ultimi 10 al 25%.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 2-3 %. Il grado di sofferenze patito può essere considerato di medio lieve entità nella fase acuta, mentre nella fase dei postumi la sofferenza può essere valutata di lieve entità.
Ciò premesso, la quantificazione del danno per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore è eseguito secondo i criteri stabiliti dall'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni private.
Il suddetto articolo prevede la risarcibilità del danno biologico permanente, secondo una tabella che contempla un valore variabile in funzione della percentuale di invalidità accertata e dell'età del danneggiato, e quella del danno biologico temporaneo, assegnando un valore, soggetto ad aggiornamento annuale, ad ogni giorno di inabilità assoluta.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u.
nel 2,5%, compete la liquidazione di un importo pari ad € 2.211,48 (con punto base pari ad € 947,30,
adeguato abbattimento con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Con riferimento all'inabilità temporanea, in funzione della gravità e della durata della stessa, dev'essere liquidata la somma di € 1.035,75 per i 25 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 552,40 per i
20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed infine € 138,10 per i residui 10 giorni di invalidità
temporanea parziale al 25%. Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di € 1.726.25.
Nell'ambito delle lesioni micropermanenti, la possibilità di adeguare il risarcimento (risultante dalla sterile applicazione del dato numerico) agli ulteriori pregiudizi, non strettamente biologici ma ricollegati ad essi,
è prevista dall'art. 139, terzo comma, cod. ass. priv.
La norma, infatti, prevede che – qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità l'ammontare del risarcimento del danno
possa essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
Presupposto per ottenere l'incremento del risarcimento ai sensi dell'art. 139, terzo comma, cod. ass. priv. è la prova che la menomazione accertata causi o abbia causato, con specifico riguardo al caso di specie,
una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
Nel caso concreto oggetto del presente procedimento, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per un aumento personalizzato dell'importo, non avendo l'attore fornito alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva.
Infatti, non risulta provato che il signor _1 abbia patito quei particolari riflessi nella vita di relazione o sofferenze soggettive che legittimano un aumento del risarcimento risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 139 del d.lgs. 209 del 2005.
Né questa può operarsi sulla base delle sofferenze patite, che risultano essere state di medio lieve entità
nella fase acuta la sofferenza, e di lieve entità nella fase dei postumi.
Il c.t.u. ha, inoltre, escluso ripercussioni sulla attività lavorativa specifica di operaio magazziniere.
Pertanto, nulla potrà essere riconosciuto a titolo di ristoro del c.d. danno alla cenestesi lavorativa (ovvero il maggior affaticamento sul lavoro con conseguente maggiore usura e ricorso ad energie di riserva).
2.2) Del danno patrimoniale
2.2.1) Delle spese mediche
Per quanto attiene alle spese mediche che il signor _1 ha sostenuto nella fase immediatamente
successiva all'infortunio e nella fase riabilitativa, si dà atto che il c.t.u. dott. Per_1 ha preso atto del preavviso di fattura del 12/04/2019 per visita medico legale pari ad € 427,00, allegato all'atto di citazione rispetto al quale ha ritenuto trattarsi di spesa congrua.
Di tale spesa, tuttavia non è stato provato l'effettivo esborso, rendendo con ciò impossibile riconoscere il relativo danno patrimoniale, trattandosi di danno emergente che richiede il raggiungimento della prova della lesione patrimoniale subita.
2.2.2) Delle spese di riparazione moto e risarcimento casco e abbigliamento.
Quanto alle spese di riparazione della moto, l'attore produce fattura n. 50/2019 del 16/04/2019 per complessivi euro 2.560,00 (Iva compresa) per sistemazione delle parti danneggiate e per il controllo generale del mezzo (cfr. doc. 5 all.to comp. di costituzione), senza tuttavia allegare altro documento attestante l'effettivo pagamento.
L'importo così come richiesto non potrà quindi essere corrisposto a titolo di risarcimento del danno.
Tuttavia, la disamina del verbale e delle foto del veicolo dopo il sinistro, realizzate ed allegate dalle autorità
intervenute in loco per i rilevi di rito, (cfr. doc. 1 all.to comp. di costituzione) fornisce provadell'esistenza
di danni al motociclo che sono compatibili con le allegazioni dell'attore.
Il danno patrimoniale subito dall'attore a causa della caduta è quindi sussistente e deve essere riconosciuto.
Ritenuto di non poter riconoscere la componente patrimoniale relativa all'Iva, del cui pagamento non è
stata fornita prova, la liquidazione può avvenire in via equativa nell'importo forfettario di euro 2.000,00.
Non è invece stata fornita prova del danno patrimoniale quanto al danneggiamento del casco e dell'abbigliamento.
La domanda deve quindi essere respinta quanto a tale posta di danno.
3) Degli interessi e della rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già
sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta ("data della spesa": Cass. civ,
sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
4) Delle spese di lite e di c.t.u. e c.t.p. Con riguardo alle spese di lite sostenute da parte attrice, esse devono essere poste a carico della CP_1
convenuta, in ragione della soccombenza. Le spese processuali sono liquidate come da
[...]
dispositivo e sono state calcolate sulla base dell'importo effettivamente liquidato, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, valori medi.
Le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del 6/02/2024 e di c.t.p. sono definitivamente poste a carico della in ragione della soccombenza, con condanna a restituire a parte E_
attrice le spese a tal fine anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marina Righi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la responsabilità della E_ ex art. 2051 cod. civ. nella determinazione del sinistro
per cui è causa
- condanna la E_
,in persona del Presidente Legale Rappresentante pro tempore, a pagare all'attore Parte_1 la somma di € 5.937,73 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
(euro 3.937,73) e patrimoniale (euro 2.000,00), oltre rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
condanna la E_ in persona del Presidente Legale Rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore dell'attore _1 'delle spese processuali che liquida in complessivi €
237,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti per legge;
,in persona del Presidente Legalepone definitivamente a carico della convenuta
- E_
Rappresentante pro tempore, le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del 6/02/2024, nonché
quelle di c.t.p. nella misura di euro 976,00 (euro 800,00 oltre iva), con condanna a restituire a parte attrice le spese a tal fine anticipate e debitamente documentate.
Così deciso in Treviso, 5 giugno 2025.
Il Giudice
Marina Righi