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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
In Nome del Popolo Italiano
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione:
dott. Niccolo' Calvani Presidente
dott. ssa Laura Maione Giudice
dott.ssa Linda Pattonelli Giudice relatore nella camera di consiglio del 14/01/25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4362/2023 tra le parti:
(C.F.: ), con gli avv. ANDREA STRAMACCIA, Parte_1 C.F._1
GIANLUCA ESPOSITO e LORENZO CALVANI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, viale Spartaco Lavagnini, n. 25.
ATTORE OPPONENTE
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore con sede in Firenze, Piazza E. Controparte_2
Artom n. 12, con l'avv. MICHELA D'ANGELO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, viale Giacomo Matteotti n. 25.
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impresa in materia societaria
Decisa a Firenze nella camera di consiglio del 14/01/25 sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, Sezioni Specializzate in Materia di Imprese, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così giudicare:
1. In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla società nei confronti dell'odierno opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 697/2023 del 17 febbraio 2023 R.G. n. 2176/2023 e notificato in data 4 marzo 2023 che ha intimato il pagamento dell'importo pari ad € 9550,00 oltre interessi legali e le spese pari ad € 284,00 ed € 264,00 per anticipazioni e, per l'effetto, Cont accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla a titolo di quota sociale.
2. In via gradata accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità
e/o illegittimità e/o inefficacia e/o inesistenza del rapporto associativo tra la società
1 CFT, come in epigrafe ed in persona del legale rappresentante p.t. e il sig. e, Pt_2 per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto decreto ingiuntivo n. 697/2023 del 17 febbraio 2023 R.G. n.
2176/2023 e notificato in data 4 marzo 2023 che ha intimato il pagamento dell'importo pari ad € 9550,00 oltre interessi legali e le spese pari ad € 284,00 ed € 264,00 per anticipazioni e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla CFT a titolo di quota sociale.
3. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il credito vantato dal sig. pari ad Pt_1
€ 600,00 a titolo di risparmio sociale e per l'effetto condannare la società convenuta Cont
come in epigrafe, ed in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento del suddetto importo e per i medesimi titoli ovvero nella diversa misura di giustizia.
4. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di cui si chiede sin d'ora la distrazione in favore degli scriventi difensori ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione, istanza, domanda e produzione disattesa:
- Rigettare l'eccezione di prescrizione proposta dal sig. (c.f. Parte_1
) residente in [...]4, come C.F._1 sopra rappresentato e difeso perché del tutto infondata.
- accertare e dichiarare infondate e quindi rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, per le ragioni di cui ai motivi sopra esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 697/2023 (RG 2176/2023) emesso dal Tribunale di Firenze in data
17/02/2023.
- Rigettare la domanda riconvenzionale di perché infondata e comunque non Parte_1 provata;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale del sig. Pt_1
, riconoscere la compensazione dell'importo di € 600,00 dal medesimo richiesto
[...] con il maggiore avere di CFT.
Con vittoria di spese e competenze”.
FATTO E PROCESSO
Il sig. già socio ordinario di CFT Sc, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il Decreto Ingiuntivo n. 697/23, emesso in data 17/02/23, con cui il Tribunale di Firenze gli ha ordinato il pagamento, in favore della sua ex compagine di appartenenza, dell'importo di euro 9.550, a titolo di residua quota non versata al momento della cessazione del rapporto sociale, intervenuta in data 01/01/19:
- eccependo, in via preliminare, l'intervenuto decorso del termine annuale di prescrizione del diritto della società ingiungente a ottenere la restituzione dei predetti importi di cui all'art. 2356 c.c.;
- contestando, inoltre, la circostanza dell'avvenuto acquisto della qualifica di socio ordinario da parte sua, a fronte del mancato rispetto della procedura statutaria
2 prevista per l'ammissione a socio e, in particolare, in mancanza della prova dell'avvenuta approvazione della delibera di ammissione;
- deducendo la natura simulata del rapporto associativo, attesa la sostanziale esclusione dei soci dalla partecipazione alla vita sociale;
- in subordine, eccependo l'inadempimento della società agli obblighi dalla stessa assunti nei confronti del socio e la conseguente non debenza, da parte sua, ai sensi dell'art. 1460 c.c., del versamento delle quote;
- chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione dell'importo versato (rectius, accantonato mensilmente) in apposito libretto a titolo di risparmio sociale, pari a euro 600.
Cont Ha resistito , rilevando:
- quanto all'eccezione di prescrizione:
✓ la decorrenza del dies a quo del relativo termine soltanto dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al momento del verificarsi della vicenda estintiva del rapporto sociale (nel caso di specie, il bilancio relativo all'esercizio 2019, approvato in data 14/01/21): ciò in quanto, a suo dire, soltanto dal momento della raggiunta quantificazione della quota di liquidazione,
e della conseguita compensabilità della predetta somma a credito per il socio con il controcredito da conferimenti non ancora versati spettante alla società, avrebbe potuto ritenersi perfezionata l'estinzione della partecipazione sociale;
✓ la conseguente tempestività, rispetto a tale dies a quo, della richiesta di pagamento intervenuta in data 14/03/21;
✓ in ogni caso, l'intervenuta interruzione del decorso del tempus ad praescriptionem in conseguenza dei vari solleciti inviati, il primo dei quali avrebbe dovuto farsi risalire alla diffida inviata il 19/12/19 e ricevuta il
30/12/19;
- quanto alle restanti eccezioni di merito, la riconducibilità a una libera scelta dell'opponente tanto della presentazione della domanda di ammissione alla cooperativa e della successiva stipulazione del contratto sociale, quanto dell'astensione dalla partecipazione alle sedute assembleari;
- quanto alla domanda riconvenzionale, la mancanza di supporto probatorio alla domanda di controparte.
Il GI adito, rilevata la non manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione, e rigettata per tale motivo l'istanza di parte opposta ex art. 648 c.p.c., ai sensi dell'art. 80- bis disp. att. c.p.c., ha rinviato le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni;
udienza tenutasi in data 08/10/24, e all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione merita accoglimento, onde deve farsi luogo alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, fondata essendo, a opinione del Collegio, la spiegata eccezione di prescrizione, ritualmente proposta nell'atto di citazione in opposizione notificato nei termini di cui all'art. 641 c.p.c., per i motivi di seguito illustrati.
3
1. Sul dies a quo della prescrizione
Com'è noto, in conseguenza dell'accoglimento della sua domanda di ammissione, e per il solo fatto dell'intervenuta sua ammissione, il socio è tenuto, ai sensi dell'art. 2528 c.c., al versamento dell'importo della quota di capitale sottoscritta;
obbligo, questo, nel Cont caso di specie ribadito e confermato dal disposto dell'art. 7 dello Statuto di , al cui contenuto il socio ha aderito al momento del suo ingresso nella compagine, e che permane in capo al medesimo anche al momento della cessazione del rapporto sociale per recesso, cessione di quota o esclusione, come evincibile dal disposto, hinc et inde invocato, dell'art. 2536 c.c..
Peraltro, come disposto dalla norma citata, a tenore della quale “il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata”, l'obbligo del socio e la correlata responsabilità perdurano per un solo anno a far data dalla vicenda estintiva del rapporto sociale che ne determina la fuoriuscita dalla compagine, verificandosi, allo scadere di tale periodo, la prescrizione del diritto della società a ottenere il versamento del residuo (o, secondo altra interpretazione, la decadenza della stessa dall'azione per il conseguimento del relativo pagamento).
In ordine al dies a quo della decorrenza di tale termine temporale, preferibile appare la tesi per cui il tempus ad praescriptionem inizierebbe a decorrere, con riguardo all'ipotesi di cessazione del rapporto sociale a seguito di recesso, a far data dal momento in cui la fattispecie estintiva si può ritenere perfezionata;
momento da farsi coincidere, a sua volta, per quanto riguarda il rapporto sociale, con la data di comunicazione della delibera dell'organo amministrativo di accoglimento della relativa domanda, rectius, dichiarazione unilaterale, da parte del CdA, ai sensi dell'art. 2532, comma 3 c.c. (richiamato, nel caso di specie, dall'art. 11 Statuto CFT), o con l'inutile decorso del termine per provvedere a tale deliberazione – accadimenti alternativi da ritenersi entrambi alla stregua di una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia (Cass. n. 10135/06; n. 26190/17, n. 17667/22). Non accoglibili risultano, invece, le argomentazioni di parte opposta per cui il giorno della
“verificazione” del recesso, dal quale dovrebbe essere inteso come prodotto l'effetto estintivo della partecipazione sociale, dovrebbe essere identificato con quello in cui la quota di liquidazione del socio uscente viene a essere determinata nel suo ammontare, ossia con la data dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso, in quanto primo momento utile per la dovuta effettuazione, da parte dell'organo amministrativo, di eventuali compensazioni tra crediti del socio alla liquidazione e controcrediti della società al versamento del capitale sottoscritto residuo. Come già condivisibilmente affermato in altre occasioni da questo Tribunale delle Imprese (ex multis, Sent. n.
845/23 del 20/03/23), infatti:
- anzitutto, una siffatta lettura della norma risulterebbe in contrasto
✓ sia con il dato normativo letterale dell'art. 2536 c.c., che menziona espressamente l'evento “verificazione” del recesso (così come la verificazione
4 degli altri fatti estintivi del rapporto sociale ivi richiamati: esclusione e cessione della quota) quale momento iniziale di decorrenza del termine annuale;
✓ sia con quello dell'art. 2532, comma 3 c.c., nella parte in cui individua specificamente (negli avvenimenti surrichiamati della comunicazione della delibera di accettazione o dell'inutile decorso del termine per provvedervi) il momento della conseguita efficacia del recesso proprio con riguardo al rapporto tra socio recedente e compagine di appartenenza;
- ancora, l'individuazione del dies a quo nella conseguita liquidazione della quota, evento in effetti verificabile per l'ipotesi di recesso e per quelle di esclusione, ma non anche per quelle di cessazione del rapporto sociale a seguito di cessione, condurrebbe a un'illogica e non prevista differenziazione del regime di decorrenza della prescrizione a seconda delle varie possibili cause estintive del rapporto sociale pur parimenti previste dal disposto della norma citata;
- infine, risulterebbe del tutto insensato ancorare il dies a quo di esercitabilità di un diritto della società traente titolo dall'appartenenza del socio alla compagine a un evento, quale quello della liquidazione della quota del socio receduto, che, al pari dell'eventuale rimborso allo stesso delle somme versate manente societate alla
Cooperativa, lungi dal configurare una condizione sospensiva dell'operatività del recesso, costituisce, piuttosto, e più semplicemente, un mero effetto della perdita della qualità di socio (cfr. Cass., n. 5836/13 e Cass., n. 13641/13), esterno e successivo rispetto alla fattispecie estintiva del rapporto sociale.
2. Sull'avvenuto decorso del termine
Individuato, quindi, il dies a quo del termine di prescrizione annuale nella data di conseguita efficacia del recesso, e pacificamente indicata dalle parti detta data nel
01/01/19 (cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione e pag. 6 comparsa di risposta), osserva il Collegio che:
- come noto, ai sensi dell'art. 2495 c.c., l'effetto del verificarsi di una causa di interruzione consiste nell'azzeramento del tempo decorso e nell'avvio ex novo di un nuovo tempus ad prascriptionem di eguale durata;
- onde, stante l'intervenuto decorso di oltre quattro anni tra la data della cessazione del rapporto sociale e quella del deposito del ricorso monitorio, risalente al
15/02/23, la produzione dell'effetto estintivo avrebbe potuto, medio tempore, essere evitata solamente per effetto di una serie ininterrotta di atti interruttivi, susseguitisi con cadenza infrannuale;
- orbene, analizzando singulatim le cinque missive di sollecito prodotte in allegato al ricorso monitorio, deve in effetti ascriversi idonea efficacia interruttiva del decorso della prescrizione alla lettera di sollecito datata 19/12/19 e comprovatamente pervenuta al destinatario in data 30/12/19, inidoneo essendo a elidere l'effetto interruttivo di tale missiva il successivo invio, in data 03/01/20, di una missiva correttiva, pervenuta in data 14/01/20: onde dispiegare efficacia interruttiva, invero, un atto di intimazione stragiudiziale deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato,
5 con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (ex multis, Cass. n. 25500/06); e tale contenuto, in effetti, risulta presente già nella prima delle due missive indicate, contenente la chiara manifestazione dell'intenzione del titolare di esercitare il proprio diritto di credito, laddove, invece, la successiva missiva correttiva e sostitutiva vale non già a vanificare la precedente manifestazione di volontà e la sua portata interruttiva, quanto, piuttosto, a rafforzarla, determinando un ulteriore slittamento in avanti del nuovo inizio del termine prescrizionale, e imponendo di ritenerla superata soltanto in punto di quantificazione della pretesa vantata;
- non risulta, invece, pervenuta a destinazione la successiva missiva di sollecito datata 23/11/20, giacché, come evincibile dalla lettura della prodotta relata, il plico non risulta essere stato recapitato, in ragione dell'intervenuto trasferimento, medio tempore, del relativo destinatario dalla precedente residenza di Siena, via della
Mercanzia n. 6; circostanza, questa:
✓ rimasta incontestata da parte opposta,
✓ comunque documentata dalla produzione, al doc. 3 allegato alla citazione, del certificato storico di residenza (comprovante l'intervenuto trasferimento dal 04/10/19 dell'opponente alla residenza di Sovicille, via Enrico Berlinguer n. 17, alla quale risultano correttamente inviate le successive missive di diffida),
✓ e idonea a precludere l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. e quindi la realizzazione dell'effetto interruttivo proprio della costituzione in mora, la quale, in quanto atto recettizio, presuppone che l'espressione della volontà dell'istante di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto sia manifestata al debitore, siccome pervenuta nella sua sfera di cognizione (Cass. n. 27412/21);
- né vale a condurre a diverse conclusioni la considerazione del fatto che la raccomandata de qua è stata inviata presso il medesimo indirizzo comunicato dal lavoratore in costanza di rapporto (lo stesso registrato sul libro soci) e presso il quale erano state recapitate con successo le precedenti missive allo stesso indirizzate, anche successivamente alla cessazione del rapporto: ciò in quanto, come condivisibilmente osservato dal precedente di questo Ufficio succitato, “dal momento in cui cessa il rapporto di lavoro non sussistono più obblighi di comunicazione delle variazioni in capo al lavoratore e vige piuttosto un principio di diligenza da parte del creditore che intenda far valere un proprio diritto di onerarsi della individuazione dell'esatta residenza del debitore o comunque di un luogo che possa avere con lo stesso un criterio di collegamento in modo da metterlo in grado di conoscere la volontà della controparte di azionare quel diritto”; così come, dal momento dell'intervenuto cambio ufficiale di residenza, vengono meno la presunzione di reperibilità presso la precedente residenza, nonché
l'onere, in capo al potenziale destinatario di una notifica, di mantenere una reperibilità al recapito presso cui risulta ufficialmente registrato, ancorché non costituente più suo domicilio o sua dimora, o comunque di tenersi informato sull'eventuale corrispondenza ivi pervenuta (ex multis, Cass. n. 23521/19; n.
1014/92);
6 - esclusa, dunque, la valenza interruttiva della missiva del 23/11/20, alla data del
24/03/21, di ricezione della successiva missiva di sollecito recante la data del
18/03/21, il termine di prescrizione, il cui decorso doveva ritenersi ripreso, al più tardi, alla data del 14/01/20, doveva ormai ritenersi già inutilmente scaduto e l'effetto estintivo del diritto, pertanto, irrimediabilmente prodotto;
- ad abundantiam, e a tutto volere concedere, la prescrizione del credito portato dal decreto opposto dovrebbe comunque ritenersi maturata anche volendosi individuare il dies a quo del termine prescrizionale non già nella data del recesso (01/01/19), ma in quella (14/01/21) dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, in corso alla data del recesso: ciò in quanto, tra la data della penultima diffida documentata, risalente, come detto, al 24/03/21, e quella successiva del 17/12/22, ultima diffida prima del deposito del ricorso monitorio, risulta il decorso di arco temporale superiore all'anno.
3. Sulla domanda riconvenzionale
infine, accoglimento la domanda di accertamento e restituzione Pt_3 dell'importo di euro 600, quale residuo non ancora restituito delle somme versate a titolo di risparmio su libretto sociale, avanzata dall'opponente in via riconvenzionale, allegando l'avvenuta effettuazione, da parte di CFT di trattenuta mensile di euro 100 dal suo stipendio, a titolo di raccolta straordinaria di risparmio sociale, ossia di finanziamento soci da rimborsare alla cessazione del rapporto sociale:
- come noto, in ossequio ai criteri di riparto pacificamente invalsi nella giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU. n. 13533/01), incombe su chi si afferma creditore in base a un titolo negoziale l'onere della prova del predetto titolo e della relativa scadenza;
onere che, in particolare, consisterà, per chi si assume creditore di una somma da restituire a titolo di rimborso di finanziamento, non soltanto nella prova dell'intervenuta datio di danaro - potendo un emolumento avvenire per una pluralità di cause e non valendo, dunque, lo stesso, di per sé, quale titolo fondante una domanda restitutoria – ma altresì nella prova dell'assunzione, da parte dell'accipiens, di un obbligo di restituzione del tantundem eiusdem generis (Cass.
n. 24328/17; Cass. n. n. 6295/13; Cass. n. 12119/03);
- orbene, quanto alla prova della datio, dalla lettura delle prodotte buste paga, risulta operata, dal mese di maggio 2017, al mese di dicembre 2018, ossia per venti mesi, continuativamente e senza soluzione di continuità, una trattenuta mensile dalla retribuzione del socio ordinario, in ragione di euro 100, con descrizione della relativa causale come “risp. soc.”, differenziata da quella relativa al rimborso dei conferimenti, indicata invece come “trattenuta quota sociale” – circostanza, questa, che induce a presumere una diversità di titolo della trattenuta rispetto a quello costituito dal conferimento di capitale sottoscritto;
- ciò posto, è pur vero che è mancata la – soltanto preannunciata – produzione del contratto di finanziamento socio o di altra prova della sussistenza di un accordo tra società e socio non soltanto nel senso del versamento del secondo in favore della prima, ma altresì nel senso dell'assunzione da parte della prima di un obbligo di rimborso in favore del secondo;
e che pertanto non risulta possibile ricondurre la causale delle pur documentate trattenute a un titolo idoneo a fondare una pretesa
7 restitutoria, ben potendo dette trattenute rappresentare finanziamenti a fondo perduto, o comunque contribuzioni a qualsiasi altro titolo non costitutivo di un obbligo di restituzione (cfr., mutatis mutandis, Cass. n. 23925/20);
- d'altro canto, al cospetto della puntuale allegazione di parte attrice in riconvenzione, generica e non circostanziata è stata la contestazione sul punto operata da parte opposta, sostanzialmente esauritasi nella negazione della prova delle avverse allegazioni (pag. 11 della comparsa di risposta: “La domanda riconvenzionale di controparte risulta non fondata e non provata, dato che è basata solo su una arbitraria ricostruzione di controparte priva di qualsivoglia riscontro probatorio.”);
- donde, posto che il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato
(Cass. n. 2223/22); e atteso che la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. n. 17889/20), le allegazioni di parte opponente in punto di prova della riconducibilità dei versamenti documentati a un titolo di finanziamento fondante un obbligo restitutorio a carico della società ben possono essere ritenute non bisognose di prova;
- di qui la ritenuta spettanza in favore dell'opponente e a carico della società della somma richiesta, limitata al minore importo di euro 600 pur a fronte del documentato versamento di euro 2.000, pari a euro 100 mensili per 20 mesi;
somma liquida su cui, tuttavia, non sono dovuti interessi, in assenza della formulazione di apposita domanda, in adesione al condivisibile principio per cui, in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte (ex multis, Cass. n. 18292/16 e n. 36659/21).
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22, con applicazione dei valori minimi relativi allo scaglione individuato dalla sommatoria di domanda monitoria e riconvenzionale, in considerazione della complessità bassa della vertenza, risolta su questione preliminare, seguono la soccombenza, dovendosi altresì disporre la distrazione delle stesse in favore dei procuratori di parte opponente, dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, in accoglimento dell'opposizione:
8 - revoca il Decreto Ingiuntivo n. 697/23, emesso in data 17/02/23, con cui il
Tribunale di Firenze;
- condanna CFT Sc alla corresponsione, in favore del sig. di euro 600; Parte_1
- condanna CFT Sc alla rifusione, in favore del sig. delle spese di lite, Parte_1 che liquida in euro 2.921,00 a titolo di compensi e in 237 euro a titolo di spese, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Firenze, camera di consiglio del 14/01/25
Il Presidente dott. Niccolò Calvani
Il giudice estensore dott.ssa Linda Pattonelli
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