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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19485/2024 V.G. promosso da
(c.f con l'avv. DAMIANO BARONCHELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. DAMIANO BARONCHELLI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la sig.ra si impegna a trasferire in capo al marito, che accetta, la propria quota di proprietà, Parte_2 pari al 50%, dell'immobile sito nel Comune di Montichiari (BS), Via Alessandro Manzoni n. 159 - catastalmente identificata al N.C.E.U. di detto Comune, sez. urb. al Foglio 28 con il mappale numero 280 sub 11, via Alessandro Manzoni n. 159, Piano T-1, Cat. A/2 Cl 5, vani 4,5, RC Euro 360,23- e mappale numero 280 sub 12, via Alessandro Manzoni n. 159, Piano T, Cat. C/6 Cl 4, mq 18, RC Euro 33,47. Il trasferimento della sopra indicata quota comprende ogni altro diritto, accessorio, accessione, pertinenza e
1 servitù attive e passive, quali risultano dalla legge e dal titolo di provenienza al quale le parti fanno rinvio anche per una migliore individuazione del bene, e che viene allegato al presente ricorso, e verrà formalizzato mediante rogito da stipularsi entro e non oltre mesi due dalla sentenza di separazione, con spese ed oneri da sostenersi in capo al sig. Le parti dichiarano che il presente accordo patrimoniale Pt_1
rappresenta elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e nell'ambito della suddetta attribuzione patrimoniale i coniugi intendono beneficiare del regime di esenzione fiscale così come stabilito dall'art. 19 della L. 74/1987 in tema di divorzio ed applicabile anche alla separazione coniugale in forza di quanto stabilito dalla Consulta nella sentenza n. 154/1999;
3) il sig. rimane proprietario esclusivo dell'autovettura OPEL Mokka targata FG985YC e del Pt_1
motociclo BENELLI TRK 702X targato FJ27256 a lui intestati, parimenti la sig.ra rimane Parte_2 proprietaria esclusiva dell'autovettura LANCIA Ypsilon targata FY748WT a lei intestata;
4) darsi atto che ogni altro rapporto economico è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione dai sigg.ri e e che pertanto nulla hanno reciprocamente Parte_1 Parte_2
a che pretendere;
5) i coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Montichiari (atto n. 32, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19485/2024 V.G. promosso da
(c.f con l'avv. DAMIANO BARONCHELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. DAMIANO BARONCHELLI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la sig.ra si impegna a trasferire in capo al marito, che accetta, la propria quota di proprietà, Parte_2 pari al 50%, dell'immobile sito nel Comune di Montichiari (BS), Via Alessandro Manzoni n. 159 - catastalmente identificata al N.C.E.U. di detto Comune, sez. urb. al Foglio 28 con il mappale numero 280 sub 11, via Alessandro Manzoni n. 159, Piano T-1, Cat. A/2 Cl 5, vani 4,5, RC Euro 360,23- e mappale numero 280 sub 12, via Alessandro Manzoni n. 159, Piano T, Cat. C/6 Cl 4, mq 18, RC Euro 33,47. Il trasferimento della sopra indicata quota comprende ogni altro diritto, accessorio, accessione, pertinenza e
1 servitù attive e passive, quali risultano dalla legge e dal titolo di provenienza al quale le parti fanno rinvio anche per una migliore individuazione del bene, e che viene allegato al presente ricorso, e verrà formalizzato mediante rogito da stipularsi entro e non oltre mesi due dalla sentenza di separazione, con spese ed oneri da sostenersi in capo al sig. Le parti dichiarano che il presente accordo patrimoniale Pt_1
rappresenta elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e nell'ambito della suddetta attribuzione patrimoniale i coniugi intendono beneficiare del regime di esenzione fiscale così come stabilito dall'art. 19 della L. 74/1987 in tema di divorzio ed applicabile anche alla separazione coniugale in forza di quanto stabilito dalla Consulta nella sentenza n. 154/1999;
3) il sig. rimane proprietario esclusivo dell'autovettura OPEL Mokka targata FG985YC e del Pt_1
motociclo BENELLI TRK 702X targato FJ27256 a lui intestati, parimenti la sig.ra rimane Parte_2 proprietaria esclusiva dell'autovettura LANCIA Ypsilon targata FY748WT a lei intestata;
4) darsi atto che ogni altro rapporto economico è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione dai sigg.ri e e che pertanto nulla hanno reciprocamente Parte_1 Parte_2
a che pretendere;
5) i coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Montichiari (atto n. 32, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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