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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/09/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 08/10/2024, da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/10/1999, con il proc. dom. avv. ALESSANDRA CANÉ, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...]_2 C.F._2
(CL) il 06/05/1994, con il proc. dom. avv. ROTA GUIDO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 18/09/2021 a LI (BG), dalla cui unione è nata Per_1
(n. a LI il 23/07/2020), ancora minorenne. La separazione
[...] personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale
1 n.141/2025, emessa in data 30/01/2025 e pubblicata il 31/01/2025, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 04/09/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
24/07/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, integralmente trascritte in dispositivo.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., anche in ragione della tenera età del minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in LI (BG) il 18/09/2021 (iscritto nei
[...] Parte_2 registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2021, atto n. 31, parte I), alle condizioni di seguito riportate:
1. le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti, confermando di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di sostentamento economico;
2 2. la casa coniugale sita in LI (BG), via C. Carcano n.19, è condotta in locazione con contratto intestato al sig. che ivi attualmente ancora Parte_2
Parte risiede, mentre la sig.ra si è trasferita dal 24.07.2023 a casa dei genitori sita in SA MA (BG) via Torchio n.8, con la figlia minore;
Parte 3. la figlia viene affidata congiuntamente si sig.ri e Persona_1
con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre (presso Parte_2 la quale viene radicata la residenza della bambina) e facoltà del padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo anche telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
4. in ogni caso, il sig. potrà vedere la figlia secondo il seguente Parte_2 calendario: a) a settimane alterne dal sabato pomeriggio alle ore 15.00 (quando il padre preleverà la figlia presso l'abitazione materna) alla domenica sera alle ore 20.00 (quando il padre riporterà la figlia presso l'abitazione materna), nel rispetto delle esigenze lavorative delle parti e scolastiche, ricreative o sportive della minore;
b) - nel fine settimana di competenza della madre, due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e il venerdì) dalle ore 18.30 (quando il padre preleverà la figlia presso l'abitazione materna) alle ore 20.30 (quando il padre riporterà la figlia presso l'abitazione materna), nel rispetto delle esigenze lavorative delle parti e scolastiche, ricreative o sportive della figlia;
- nel fine settimana di competenza del padre, un giorno infrasettimanale
(indicativamente il martedì) dalle ore 18.30 (quando il padre preleverà la figlia presso l'abitazione materna) alle ore 20.30 (quando il padre riporterà la figlia presso l'abitazione materna), nel rispetto delle esigenze lavorative delle parti e scolastiche, ricreative o sportive della figlia. c) per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 24.12 al 30.12 e dal
31.12 sino alla ripresa della scuola;
d) per metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno con la madre le festività di Pasqua e Pasquetta;
e) per tre settimane anche non consecutive, concordando il periodo con la madre entro 30 maggio di ogni anno;
f) le parti concordano che il padre possa contattate la figlia mediante videochiamata/telefonata ogni giorno alle ore
20.00, che non potrà essere saltata se non per cause necessarie e urgenti.
Analogamente, quando la bambina resterà con il padre, la madre potrà contattare la figlia mediante videochiamata/ telefonata ogni giorno alle ore
3 20.00, che non potrà essere saltata se non per cause necessarie e urgenti. Le parti si obbligano, altri ad informarsi reciprocamente circa dove si trovi la minore e chi frequenti;
g) le parti concordano che, per quanto concerne tutte le Parte visite paterne, in assenza della sig.ra possa essere accompagnata Per_1
e consegnata al padre dalla nonna materna;
5. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con la precisazione che le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno assunte autonomamente;
Parte
6. il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di euro Per_1
250,00 (duecentocinquanta//00) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 27 di ogni mese e di rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici Istat;
7. le parti dovranno comunque contribuire nella misura del 50% alle spese che si rendessero necessarie per la figlia secondo il seguente schema: Per_1
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N.; d) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti
4 attrezzature;
b) spese di custodia;
c) viaggi e vacanze. Le spese straordinarie verranno comunicate entro 7 giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a cui perviene la richiesta scritta dell'altro, anche con mezzo telematico via WhatsApp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro quindici giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, secondo quanto concordato con il presente ricorso. I documenti giustificativi idonei a costituire valida esibizione sono: ricevuta o fattura di pagamento, prescrizione medica del pediatra o dello specialista se concordato con scontrino della farmacia o del rivenditore dei medicinali da banco con specifica indicazione del C.F. della figlia minore cui si riferisce la prestazione o il farmaco e, ove il medicinale non richiede ricetta medica, è sufficiente la diagnosi medica del pediatra o dello specialista se concordato con lo scontrino della farmacia con specifica indicazione del C.F. della figlia minore cui si riferisce la prestazione o il farmaco;
Parte 8. i sig.ri e si prestano mutuo assenso per il rilascio e/o rinnovo Parte_2 di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
9. gli assegni familiari/assegno unico per la figlia, qualora dovuti, Parte competeranno ai sig.ri e nella misura del 50%; Parte_2
10. le parti si danno, altresì, atto di aver già risolto ogni questione patrimoniale sicché tra le stesse non sussiste alcuna ulteriore pendenza;
11. le parti prevedono che le detrazioni fiscali siano in capo ai coniugi nella misura del 50% cadauno.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (BG), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 08/10/2024, da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/10/1999, con il proc. dom. avv. ALESSANDRA CANÉ, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...]_2 C.F._2
(CL) il 06/05/1994, con il proc. dom. avv. ROTA GUIDO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 18/09/2021 a LI (BG), dalla cui unione è nata Per_1
(n. a LI il 23/07/2020), ancora minorenne. La separazione
[...] personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale
1 n.141/2025, emessa in data 30/01/2025 e pubblicata il 31/01/2025, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 04/09/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
24/07/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, integralmente trascritte in dispositivo.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., anche in ragione della tenera età del minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in LI (BG) il 18/09/2021 (iscritto nei
[...] Parte_2 registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2021, atto n. 31, parte I), alle condizioni di seguito riportate:
1. le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti, confermando di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di sostentamento economico;
2 2. la casa coniugale sita in LI (BG), via C. Carcano n.19, è condotta in locazione con contratto intestato al sig. che ivi attualmente ancora Parte_2
Parte risiede, mentre la sig.ra si è trasferita dal 24.07.2023 a casa dei genitori sita in SA MA (BG) via Torchio n.8, con la figlia minore;
Parte 3. la figlia viene affidata congiuntamente si sig.ri e Persona_1
con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre (presso Parte_2 la quale viene radicata la residenza della bambina) e facoltà del padre di vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo anche telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
4. in ogni caso, il sig. potrà vedere la figlia secondo il seguente Parte_2 calendario: a) a settimane alterne dal sabato pomeriggio alle ore 15.00 (quando il padre preleverà la figlia presso l'abitazione materna) alla domenica sera alle ore 20.00 (quando il padre riporterà la figlia presso l'abitazione materna), nel rispetto delle esigenze lavorative delle parti e scolastiche, ricreative o sportive della minore;
b) - nel fine settimana di competenza della madre, due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e il venerdì) dalle ore 18.30 (quando il padre preleverà la figlia presso l'abitazione materna) alle ore 20.30 (quando il padre riporterà la figlia presso l'abitazione materna), nel rispetto delle esigenze lavorative delle parti e scolastiche, ricreative o sportive della figlia;
- nel fine settimana di competenza del padre, un giorno infrasettimanale
(indicativamente il martedì) dalle ore 18.30 (quando il padre preleverà la figlia presso l'abitazione materna) alle ore 20.30 (quando il padre riporterà la figlia presso l'abitazione materna), nel rispetto delle esigenze lavorative delle parti e scolastiche, ricreative o sportive della figlia. c) per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 24.12 al 30.12 e dal
31.12 sino alla ripresa della scuola;
d) per metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno con la madre le festività di Pasqua e Pasquetta;
e) per tre settimane anche non consecutive, concordando il periodo con la madre entro 30 maggio di ogni anno;
f) le parti concordano che il padre possa contattate la figlia mediante videochiamata/telefonata ogni giorno alle ore
20.00, che non potrà essere saltata se non per cause necessarie e urgenti.
Analogamente, quando la bambina resterà con il padre, la madre potrà contattare la figlia mediante videochiamata/ telefonata ogni giorno alle ore
3 20.00, che non potrà essere saltata se non per cause necessarie e urgenti. Le parti si obbligano, altri ad informarsi reciprocamente circa dove si trovi la minore e chi frequenti;
g) le parti concordano che, per quanto concerne tutte le Parte visite paterne, in assenza della sig.ra possa essere accompagnata Per_1
e consegnata al padre dalla nonna materna;
5. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con la precisazione che le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno assunte autonomamente;
Parte
6. il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di euro Per_1
250,00 (duecentocinquanta//00) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 27 di ogni mese e di rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici Istat;
7. le parti dovranno comunque contribuire nella misura del 50% alle spese che si rendessero necessarie per la figlia secondo il seguente schema: Per_1
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N.; d) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti
4 attrezzature;
b) spese di custodia;
c) viaggi e vacanze. Le spese straordinarie verranno comunicate entro 7 giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a cui perviene la richiesta scritta dell'altro, anche con mezzo telematico via WhatsApp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro quindici giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, secondo quanto concordato con il presente ricorso. I documenti giustificativi idonei a costituire valida esibizione sono: ricevuta o fattura di pagamento, prescrizione medica del pediatra o dello specialista se concordato con scontrino della farmacia o del rivenditore dei medicinali da banco con specifica indicazione del C.F. della figlia minore cui si riferisce la prestazione o il farmaco e, ove il medicinale non richiede ricetta medica, è sufficiente la diagnosi medica del pediatra o dello specialista se concordato con lo scontrino della farmacia con specifica indicazione del C.F. della figlia minore cui si riferisce la prestazione o il farmaco;
Parte 8. i sig.ri e si prestano mutuo assenso per il rilascio e/o rinnovo Parte_2 di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
9. gli assegni familiari/assegno unico per la figlia, qualora dovuti, Parte competeranno ai sig.ri e nella misura del 50%; Parte_2
10. le parti si danno, altresì, atto di aver già risolto ogni questione patrimoniale sicché tra le stesse non sussiste alcuna ulteriore pendenza;
11. le parti prevedono che le detrazioni fiscali siano in capo ai coniugi nella misura del 50% cadauno.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (BG), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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