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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3586/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA Parte_1 C.F._1
LUCIANA, elettivamente domiciliata in VIALE XII GIUGNO N. 7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PETRELLA LUCIANA
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGNUOLO Controparte_1 C.F._2
DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA NOMENTANA, 78 ROMA presso il difensore avv.
SPAGNUOLO DOMENICO
CONVENUTO
Contr 13 (C.F. ) CP_3 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice così conclude:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione disattesa:
pagina 1 di 10 - accertare e dichiarare il grave inadempimento delle parti convenute e, per l'effetto, condannare le stesse al risarcimento dei danni, come meglio individuati nell'atto introduttivo, a favore della signora
o in quella diversa somma che parrà di giustizia.” Parte_1
Il convenuto così conclude: Controparte_1
“l'adito Tribunale voglia dichiarare inammissibile, o comunque rigettare le domande proposte da nei confronti di e condannare l'attrice al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali per il presente giudizio, con attribuzione al procuratore costituito.”
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_1
Contr Tribunale, 13 in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3 [...]
esponendo: CP_1
- che il 26 giugno 2021 essa istante e avevano concluso con la società Controparte_4 [...] in persona del legale rappresentante un contratto Controparte_5 Controparte_1 preliminare di cessione di quote della società LE Calcio 1919 S.r.l., società della quale essa istante e lo detenevano il 100% del capitale sociale (doc. 1); CP_4
- che la società LE Calcio S.r.l., al momento della sottoscrizione del preliminare (e altresì del successivo contratto definitivo di vendita delle quote sociali del 14 luglio 2021), era debitrice nei confronti di nella cui posizione era poi subentrata Intesa San Paolo S.p.A., in forza di due CP_6 contratti di finanziamento “chirografari”, conclusi per la ristrutturazione dell 'impianto sportivo
AC (doc.ti 2 e 3);
- che entrambi i finanziamenti (n. 004/01458059 e n. 004/01442640) erano stati garantiti personalmente da essa istante (doc. 4);
- che con il contratto preliminare di vendita delle quote (all'art.9) la promissaria acquirente, ossia la società , si era impegnata a subentrare nelle garanzie prestate da essa istante a CP_5 [...] entro il 30 novembre 2021 e le parti avevano, altresì, previsto che, qualora non fosse stato CP_6 possibile il subentro, la società avrebbe estinto i finanziamenti entro il 31 dicembre CP_5
2021 “così liberando la signora dalle garanzie accessorie prestate”; Parte_1
- che la medesima società si era, inoltre, impegnata a contrarre, a favore di essa istante, una garanzia fideiussoria, eventualmente anche mediante fideiussione personale del legale rappresentante della società di importo corrispondente al debito residuo dei finanziamenti da Controparte_1
pagina 2 di 10 estinguere;
- che il 13 luglio 2021, ossia il giorno prima della sottoscrizione del contratto definitivo, CP_1
, in proprio e non quale legale rappresentante della società acquirente, si era costituito
[...] fideiussore di essa istante per le obbligazioni da lei stessa garantite con con atto unilaterale CP_6 sottoscritto e denominato “fideiussione del fideiussore” datato 14 luglio 2021 (doc. 5);
- che in data 14 luglio 2021 essa istante e lo da un lato, e, dall'altro, la società “San CP_4
Benedettese 1923 s.r.l.”, poi denominata “Adj 13 Promotion s.r.l.”, avevano concluso il contratto definitivo (doc.ti 6 e 7), con la vendita delle quote di partecipazione nella società LE Calcio s.r.l., detenute da essa istante e dallo rispettivamente nella misura del 40% e del 60%, per il prezzo CP_4 di € 300.000,00;
- che anche nel contratto definitivo era stato previsto l'impegno della società acquirente a sostituire essa istante nelle garanzie prestate o, qualora la sostituzione non fosse stata possibile, ad estinguere direttamente i due finanziamenti accesi presso l'istituto di credito entro il 31 dicembre 2021;
- che nessuna “liberazione” era ancora avvenuta né da parte del né da parte della società CP_1
ADJ PROMOTION 13 s.r.l., tanto che essa istante ancora era garante dei finanziamenti in grave sofferenza, avendo l'istituto Intesa San Paolo S.p.A. dato conto del mancato rispetto del piano di decurtazione concordato, evidenziando la scadenza di diverse rate;
- che essa istante, stante l'inadempimento di controparte, aveva subito e stava ancora subendo un danno consistente nell'impossibilità di disporre delle somme che aveva vincolato per garantire uno dei due finanziamenti e di impiegarle in maniera remunerativa (essendo essa imprenditrice) posto che il primo finanziamento (dell'importo di originari € 1.500.000,00) era garantito “attraverso la costituzione in pegno degli strumenti finanziari presenti su un conto gestione di portafogli di investimento per un valore, ai tempi della sottoscrizione, di € 1.672.500,00”;
- che il danno era, quindi, pari ad una percentuale non inferiore al 3% del capitale immobilizzato, per complessivi € 50.175,00, ed alla perdita subita sulle somme vincolate in pegno, pari ad € 129.403,25, oltre al danno derivante dalla segnalazione al CR, in quanto uno dei due finanziamenti richiesti da
LE Calcio 1919 s.r.l., garantito da essa istante, presentava l'importo scaduto e non pagato di €
145.280,00, con conseguente compromissione dell'accesso al credito (danno patrimoniale) e lesione del suo buon nome, della reputazione e dell'onore (danno non patrimoniale), da liquidarsi in via equitativa in misura comunque non inferiore a € 80.000,00.
1.1 pagina 3 di 10 Sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva, in via principale, che venisse accertato e dichiarato il Contr grave inadempimento, da parte della società 13 , degli obblighi assunti con il CP_3 contratto definitivo di vendita delle quote del 14 luglio 2021 (art. 2) e, da parte del CP_1
, dell'obbligo scaturente dall'atto di “fideiussione al fideiussore” del 13 luglio 2021 e che gli
[...] stessi venissero, quindi, condannati, in solido tra loro, a liberarla dalle garanzie prestate;
chiedeva, altresì, che gli stessi venissero condannati, in solido, al risarcimento, in suo favore, dei danni nella misura di complessivi € 259.578,25. In via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta mancata prova nel suo preciso ammontare, chiedeva la liquidazione del danno in via equitativa ai sensi del 1226 c.c.. Con vittoria di spese.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, nella contumacia della società ADJ 13 PROMOTION, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice, Controparte_1 della quali contestava la fondatezza.
In particolare, il convenuto premetteva che il 14 luglio 2021 l'attrice e lo CP_1 CP_4 avevano ceduto le loro quote di partecipazione nella LE Calcio, pari alla totalità del capitale Contr sociale, alla che aveva mutato la denominazione sociale in 13 Controparte_7 che l'atto di cessione era stato preceduto da complesse trattative con la Controparte_3 stipulazione di contratto preliminare e scritture private a corredo, prima di giungere alla stipula dell'atto definitivo di cessione delle quote;
che in data 13 luglio 2021 esso convenuto, amministratore della società , aveva rilasciato all'attrice una fideiussione con la quale “si (era CP_5 obbligato), a prima richiesta, nei confronti della Sig.ra garantendo a quest'ultima, una Parte_1 volta che questi dovesse aver corrisposto quanto garantito in forza dei contratti indicati in premessa, la fruttuosità dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale ovvero LE Calcio s.r.l.”
(doc. 2); che con il successivo atto di cessione del 14 luglio 2021 la società cessionaria, aveva assunto l'obbligazione, nei confronti della cedente di “subentrare personalmente o mediante terzo o Pt_1 con terze società nelle garanzie prestate dalla signora per l'erogazione dei citati Parte_1 finanziamenti” ed aveva subito chiesto all'istituto di credito di subentrare nella garanzia con la liberazione della ma l'istituto di credito non aveva deliberato il subentro nelle garanzie. Pt_1
2.2
Sulla base di tali premesse e richiamando il provvedimento reso in sede di reclamo contro il rigetto di sequestro conservativo richiesto dalla (prima del giudizio), il convenuto rilevava che la Pt_1 scrittura del 13 luglio 2021 doveva ritenersi superata dalle pattuizioni intercorse tra la cedente e la pagina 4 di 10 cessionaria delle quote, avendo le parti stesse, con il definitivo, specificamente regolato la vicenda della liberazione delle garanzie, mentre nessun impegno personale in tale sede era stato assunto da esso convenuto;
che in ogni caso l'impegno assunto in precedenza doveva ritenersi estinto avendo le parti previsto un termine di efficacia di tale obbligazione (30 novembre 2021), con sostituzione dell'impegno del da parte della società cessionaria;
che comunque la scrittura privata CP_1 conclusa con esso convenuto non prevedeva alcuna impegno alla liberazione della ma solo la Pt_1 garanzia, nell'ipotesi di pagamento, della “fruttuosità dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale”, con conseguente inammissibilità sia della pretesa “liberazione” sia della domanda di risarcimento dei danni proposta nei suoi confronti.
Il convenuto deduceva, inoltre, l'infondatezza nel merito della pretesa, evidenziando come la stessa attrice dava atto che le somme oggetto di vincolo verso la banca erano già investite in valori mobiliari e gestite come “portafoglio di investimento”, mentre la segnalazione alla ad opera dell'istituto di Pt_2 credito (che già poteva soddisfare il proprio credito senza la necessità di alcuna segnalazione) era conseguenza del rifiuto della garante di adempiere alle obbligazioni e, quindi, imputabile alla Pt_1
e contestava l'esistenza stessa del danno lamentato.
Il convenuto concludeva, quindi, chiedendo che la domanda attrice venisse dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, con vittoria di spese.
3.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto dall'attrice in corso di causa, con ordinanza in data 10 maggio 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio per gli stessi incombenti, e mutato il giudice, veniva disposta l'anticipazione dell'udienza, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza in data 18 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
4.
Preliminarmente va dato atto che l'attrice, nel precisare le conclusioni, non ha riproposto la domanda di condanna dei convenuti, in solido tra loro, a liberarla dalle garanzie prestate, avendo essa in tale sede concluso chiedendo solo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, dovendosi pagina 5 di 10 conseguentemente ritenere la domanda sopra detta implicitamente rinunciata.
5.
Tanto premesso, va innanzitutto osservato, in fatto, che è pacifico – perché risultante dalla documentazione prodotta dall'attrice (doc. 1 di parte attrice) – che con contratto preliminare di cessione di quote della società LE Calcio in data 26 giugno 2021 (concluso dall'attrice e dallo Spagnoli, promittenti venditori, e dalla società promissaria acquirente) le parti avevano Controparte_5 dato atto dei debiti della società LE Calcio con l'istituto di credito in relazione ai due CP_6 finanziamenti chirografari concessi dalla stessa banca per la ristrutturazione dell'impianto AC
(specificamente indicati) e della garanzia prestata dalla con la previsione dell'impegno assunto Pt_1 dalla promissaria acquirente di subentrare personalmente o mediante terzo o con società terze, entro il
30 novembre 2021, nelle garanzie prestate dalla per l'erogazione dei finanziamenti e, per Pt_1
l'ipotesi in cui la sostituzione del garante non fosse stata possibile per qualsiasi motivo, con la previsione dell'obbligo, da parte della medesima promissaria acquirente, di estinguere il finanziamento o i finanziamenti entro il 31 dicembre 2021 “così liberando la signora dalle garanzie Parte_1 accessorie prestate”. Con il medesimo preliminare si prevedeva, inoltre, che, per garantire tale adempimento, la promissaria acquirente (personalmente o tramite terzi) avrebbe “contratto” a favore della idonea garanzia fideiussoria rilasciata da ente bancario o assicurativo “o mediante Pt_1 fideiussione personale del signor di importo corrispondente al debito residuo” del Controparte_1 finanziamento o dei finanziamenti da estinguere, dandosi atto che la fideiussione avrebbe dovuto essere a prima richiesta con durata fino al 30 aprile 2022.
Del pari pacifico è che con il successivo contratto definitivo concluso dinanzi al Notaio il 14 luglio
2021 (cfr. doc. 6) l'attrice e lo avevano ceduto alla società CP_4 Controparte_7
Contr (divenuta 13 le quote sociali, con la previsione dell'obbligo, a carico della Controparte_3
Contr parte acquirente (ossia della società 3 ), di “subentrare personalmente o mediante CP_3 terzo o con terze società nelle garanzie prestate dalla signora per l'erogazione dei Parte_1 citati finanziamenti” entro il 30 novembre 2021 e, nell'ipotesi di impossibilità per qualsiasi motivo della sostituzione del garante, di estinguere il finanziamento o i finanziamenti entro il 31 dicembre
2021, così liberando la dalle garanzie accessorie prestate, precisandosi poi le modalità di Pt_1 estinzione e quindi di liberazione della Pt_1
Pacifico, infine, perché risultante dai documenti prodotti (e segnatamente dal doc. 5 di parte attrice), è che, con scrittura privata sottoscritta il 13 luglio 2021 dal denominata “Fideiussione al CP_1
Fideiussore”, questi, dichiarando di intervenire “al presente atto in proprio”, dopo avere dato atto del pagina 6 di 10 debito della società LE (con specifico riferimento ai due finanziamenti concessi da per CP_6 la ristrutturazione dell'impianto AC e della posizione della di garante di entrambi i Pt_1 finanziamenti, richiamava – sempre nelle premesse – il preliminare di cessione di quote del 26 giugno
2021 sottoscritto quale amministratore unico della società e l'impegno assunto in CP_5 merito al subentro entro il 30 novembre 2021 (personalmente o mediante terzo o con terze società) nelle garanzie prestate dalla e l'accordo, per la garanzia di tale “adempimento”, circa Pt_1
l'assunzione, da parte del , di garanzia fideiussoria (“Le parti hanno stabilito che al fine di CP_1 garantire tale adempimento il signor , direttamente o a mezzo di soggetti terzi contrarrà a CP_1 favore della signora idonea garanzia fideiussoria rilasciata da un ente bancario o Parte_1 assicurativo di primaria importanza o mediante fideiussione personale del signor di Controparte_1 importo corrispondente al debito residuo del finanziamento/finanziamenti da estinguere”), ed in particolare di garanzia “a prima richiesta con durata sino al 30 novembre 2021”.
Con la medesima scrittura, quindi, il si costituiva “fideiussore, a prima richiesta, della CP_1 signora ) per le obbligazioni da questa garantite nei confronti di ”, Parte_1 CP_6 obbligandosi, a prima richiesta, nei confronti dell'attrice “garantendo a quest'ultima, una volta che questi dovesse aver corrisposto quanto garantito in forza dei contratti indicati in premesse, la fruttuosità dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale”, ossia della società LE
Calcio; quanto alla durata, veniva pattuito che la durata della fideiussione a favore del fideiussore ra “convenuta fino al 30 novembre 2021 data in cui la parte acquirente le quote della società Pt_1
LE S.r.l. si è impegnato a subentrare o a contrarre un nuovo finanziamento che liberi la signora
. In caso di inadempimento del signor la presente fideiussione avrà validità Parte_1 CP_1 fino al termine delle obbligazioni principali” (cfr. citato doc. 5).
5.1
Così ricostruiti i rapporti tra le parti, giova rilevare che vanno tenute del tutto distinte le posizioni dei convenuti, posto che, come detto, il contratto definitivo di cessione delle quote della società LE
Calcio 1919 è stato concluso dall'attrice (e dallo rimasto estraneo al presente giudizio) con la CP_4
Contr convenuta 13 mentre il , in proprio, ha unicamente prestato Controparte_3 CP_1 fideiussione in favore della a sua volta fideiussore della società LE Calcio 1919 in Pt_1 relazione ai finanziamenti accesi da quest'ultima e ancora in corso al momento della cessione.
5.2
Orbene, quanto al rapporto intercorrente tra l'attrice ed il in proprio, non appare CP_1 condivisibile l'assunto di quest'ultimo secondo cui l'atto di fideiussione sarebbe superato dalla pagina 7 di 10 conclusione del definitivo di cessione delle quote: trattandosi di atti del tutto distinti tra loro (e riguardanti soggetti diversi) non può certo ritenersi che la cessione delle quote abbia “assorbito” o
“sostituito” le obbligazioni assunte dal , il quale, peraltro, si era costituito fideiussore del CP_1 fideiussore ( solo il giorno prima della cessione definitiva delle quote. Pt_1
Né può ritenersi – per il che anche tale assunto del convenuto appare infondato – che il , CP_1
Contr nel costituirsi fideiussore, abbia agito quale legale rappresentante della società 3 : CP_3 nessun riferimento al ruolo di legale rappresentante di tale società del è, infatti, contenuto CP_1 nell'atto di fideiussione, laddove, per contro, si legge che il agisce “in proprio”. CP_1
5.3
Pur dovendosi ritenere sussistente l'assunzione del ruolo di garante del fideiussore (ossia della Pt_1 da parte del , non appare, in ogni caso, ravvisabile il lamentato inadempimento: con la CP_1 scrittura del 13 luglio 2021 (pacifica essendo la sottoscrizione in tale data dell'atto di fideiussione, sebbene nell'atto stesso fosse riportata la data del giorno successivo, ossia del 14 luglio 2021, trattandosi di circostanza riportata negli atti introduttivi da entrambe le parti) il si era, CP_1 infatti, impegnato, come già detto, a “garantire”, nell'ipotesi di escussione della garanzia
(evidentemente da parte dell'istituto di credito) nei confronti della “la fruttuosità dell'azione Pt_1 di regresso nei confronti del debitore principale”.
Ne consegue che non appare configurabile, quanto al , il lamentato inadempimento, CP_1 consistente nella mancata “liberazione” della posto che nessun impegno in tal senso era stato Pt_1 assunto dal convenuto, essendosi questi, in realtà, obbligato a “garantire” il soddisfacimento dell'azione di regresso nell'ipotesi di mancato adempimento da parte del debitore principale (ossia della LE Calcio) delle obbligazioni derivanti dal finanziamento o dai finanziamenti accesi con l'istituto di credito.
6.
Diverse considerazioni vanno, invece, svolte quanto al rapporto tra l'attrice e la società
[...]
(contumace nel presente giudizio). CP_8
6.1
In relazione a tale società deve ritenersi che vi fu una e vera e propria assunzione dell'obbligo di liberare l'attrice dalla garanzia in corso in relazione ai finanziamenti accesi dalla società LE Calcio
1919.
pagina 8 di 10 E se è vero che la società cessionaria delle quote manifestò all'istituto creditore la volontà di subentrare nella garanzia, senza tuttavia riuscirci, posto che tuttora l'attrice risulta garante (circostanza, quella della manifestazione della volontà di subentro della società acquirente dedotta dal convenuto
[...]
e non specificamente contestata dall'attrice), è altrettanto vero che, in forza della clausola 2 CP_1
Contr del contratto definitivo di cessione delle quote, la società convenuta 13 avrebbe CP_3 dovuto – ma non lo ha fatto – estinguere i finanziamenti entro la data del 31 dicembre 2021.
Evidente è, quindi, l'inadempimento della società convenuta al contratto di cessione delle quote, e segnatamente alle previsioni di cui alla citata clausola.
6.2
E tuttavia, nella specie, l'attrice non ha provato la sussistenza del danno patrimoniale lamentato.
La stessa, infatti, si è limitata a dedurre possibili investimenti con percentuale di redditività del 3% o, ancora, la perdita di valore degli investimenti di cui al conto di gestione oggetto di pegno in favore dell'istituto di credito, senza però fornire specifici elementi idonei a comprovare il danno lamentato
(essendo, peraltro, le somme già investite).
In altri termini, ben avrebbe potuto l'attrice allegare e provare il danno derivante, ad esempio, dal maggior costo del denaro procuratosi in conseguenza del vincolo, o provare il danno derivante dai mancati investimenti (risarcibile appunto solo se dimostrato); ma nella specie tali allegazioni e prova difettano.
Né appare utilmente esperibile consulenza tecnica d'ufficio – sulla quale ha insistito, nel corso del giudizio, l'attrice – che avrebbe, in tal caso, finalità meramente esplorativa;
mentre la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. è preclusa dall'assenza di prova sull'an, potendo il giudizio di equità sopperire all'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno, ma presupponendo esso la prova dell'esistenza di un danno risarcibile.
6.3
Mentre, per quanto riguarda il danno patrimoniale e quello non patrimoniale (quest'ultimo dedotto quale danno alla reputazione) in conseguenza della segnalazione al CR, osta al riconoscimento del risarcimento richiesto – a prescindere da ogni altra considerazione – il disposto di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., ai sensi del quale il “risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Ed invero, l'attrice ben avrebbe potuto evitare le conseguenze della dedotta segnalazione al CR (ossia pagina 9 di 10 la segnalazione che l'istituto creditore effettua al gestore dell'archivio dei debitori insolventi, c.d. , Pt_2 nell'ipotesi di inadempimento all'obbligo di restituzione gravante sul debitore) effettuando il pagamento dell'importo richiesto (senza che eventuali situazioni di impossibilità o difficoltà nel pagamento siano mai state neppure adombrate dall'attrice).
7.
In conclusione, sia pure per motivi diversi, le domande proposte dall'attrice nei confronti di entrambi i convenuti vanno rigettate.
8.
Le spese processuali, nel rapporto intercorrente tra l'attrice ed il convenuto , seguono la CP_1 soccombenza e vanno liquidate – avuto riguardo ai parametri medi delle cause di valore ricompreso nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000 relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, e con la massima riduzione quanto alla fase trattazione/istruttoria per l'assenza di qualsiasi attività istruttoria, quanto al giudizio di merito, ed applicando la massima riduzione quanto alla fase cautelare, avuto riguardo alla limitata entità delle questioni trattate e dell'attività svolta – in complessivi €
13.881,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Contr Nulla per le spese quanto alla società convenuta 3 , stante la sua contumacia. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
Contr 1) rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti e 3 Controparte_1
Controparte_3
2) condanna l'attrice alla rifusione, in favore del convenuto delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € 13.881,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge;
Contr 3) nulla per le spese quanto alla convenuta 3 Controparte_3
Bologna, così deciso il 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3586/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA Parte_1 C.F._1
LUCIANA, elettivamente domiciliata in VIALE XII GIUGNO N. 7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PETRELLA LUCIANA
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGNUOLO Controparte_1 C.F._2
DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA NOMENTANA, 78 ROMA presso il difensore avv.
SPAGNUOLO DOMENICO
CONVENUTO
Contr 13 (C.F. ) CP_3 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice così conclude:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione disattesa:
pagina 1 di 10 - accertare e dichiarare il grave inadempimento delle parti convenute e, per l'effetto, condannare le stesse al risarcimento dei danni, come meglio individuati nell'atto introduttivo, a favore della signora
o in quella diversa somma che parrà di giustizia.” Parte_1
Il convenuto così conclude: Controparte_1
“l'adito Tribunale voglia dichiarare inammissibile, o comunque rigettare le domande proposte da nei confronti di e condannare l'attrice al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali per il presente giudizio, con attribuzione al procuratore costituito.”
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_1
Contr Tribunale, 13 in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3 [...]
esponendo: CP_1
- che il 26 giugno 2021 essa istante e avevano concluso con la società Controparte_4 [...] in persona del legale rappresentante un contratto Controparte_5 Controparte_1 preliminare di cessione di quote della società LE Calcio 1919 S.r.l., società della quale essa istante e lo detenevano il 100% del capitale sociale (doc. 1); CP_4
- che la società LE Calcio S.r.l., al momento della sottoscrizione del preliminare (e altresì del successivo contratto definitivo di vendita delle quote sociali del 14 luglio 2021), era debitrice nei confronti di nella cui posizione era poi subentrata Intesa San Paolo S.p.A., in forza di due CP_6 contratti di finanziamento “chirografari”, conclusi per la ristrutturazione dell 'impianto sportivo
AC (doc.ti 2 e 3);
- che entrambi i finanziamenti (n. 004/01458059 e n. 004/01442640) erano stati garantiti personalmente da essa istante (doc. 4);
- che con il contratto preliminare di vendita delle quote (all'art.9) la promissaria acquirente, ossia la società , si era impegnata a subentrare nelle garanzie prestate da essa istante a CP_5 [...] entro il 30 novembre 2021 e le parti avevano, altresì, previsto che, qualora non fosse stato CP_6 possibile il subentro, la società avrebbe estinto i finanziamenti entro il 31 dicembre CP_5
2021 “così liberando la signora dalle garanzie accessorie prestate”; Parte_1
- che la medesima società si era, inoltre, impegnata a contrarre, a favore di essa istante, una garanzia fideiussoria, eventualmente anche mediante fideiussione personale del legale rappresentante della società di importo corrispondente al debito residuo dei finanziamenti da Controparte_1
pagina 2 di 10 estinguere;
- che il 13 luglio 2021, ossia il giorno prima della sottoscrizione del contratto definitivo, CP_1
, in proprio e non quale legale rappresentante della società acquirente, si era costituito
[...] fideiussore di essa istante per le obbligazioni da lei stessa garantite con con atto unilaterale CP_6 sottoscritto e denominato “fideiussione del fideiussore” datato 14 luglio 2021 (doc. 5);
- che in data 14 luglio 2021 essa istante e lo da un lato, e, dall'altro, la società “San CP_4
Benedettese 1923 s.r.l.”, poi denominata “Adj 13 Promotion s.r.l.”, avevano concluso il contratto definitivo (doc.ti 6 e 7), con la vendita delle quote di partecipazione nella società LE Calcio s.r.l., detenute da essa istante e dallo rispettivamente nella misura del 40% e del 60%, per il prezzo CP_4 di € 300.000,00;
- che anche nel contratto definitivo era stato previsto l'impegno della società acquirente a sostituire essa istante nelle garanzie prestate o, qualora la sostituzione non fosse stata possibile, ad estinguere direttamente i due finanziamenti accesi presso l'istituto di credito entro il 31 dicembre 2021;
- che nessuna “liberazione” era ancora avvenuta né da parte del né da parte della società CP_1
ADJ PROMOTION 13 s.r.l., tanto che essa istante ancora era garante dei finanziamenti in grave sofferenza, avendo l'istituto Intesa San Paolo S.p.A. dato conto del mancato rispetto del piano di decurtazione concordato, evidenziando la scadenza di diverse rate;
- che essa istante, stante l'inadempimento di controparte, aveva subito e stava ancora subendo un danno consistente nell'impossibilità di disporre delle somme che aveva vincolato per garantire uno dei due finanziamenti e di impiegarle in maniera remunerativa (essendo essa imprenditrice) posto che il primo finanziamento (dell'importo di originari € 1.500.000,00) era garantito “attraverso la costituzione in pegno degli strumenti finanziari presenti su un conto gestione di portafogli di investimento per un valore, ai tempi della sottoscrizione, di € 1.672.500,00”;
- che il danno era, quindi, pari ad una percentuale non inferiore al 3% del capitale immobilizzato, per complessivi € 50.175,00, ed alla perdita subita sulle somme vincolate in pegno, pari ad € 129.403,25, oltre al danno derivante dalla segnalazione al CR, in quanto uno dei due finanziamenti richiesti da
LE Calcio 1919 s.r.l., garantito da essa istante, presentava l'importo scaduto e non pagato di €
145.280,00, con conseguente compromissione dell'accesso al credito (danno patrimoniale) e lesione del suo buon nome, della reputazione e dell'onore (danno non patrimoniale), da liquidarsi in via equitativa in misura comunque non inferiore a € 80.000,00.
1.1 pagina 3 di 10 Sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva, in via principale, che venisse accertato e dichiarato il Contr grave inadempimento, da parte della società 13 , degli obblighi assunti con il CP_3 contratto definitivo di vendita delle quote del 14 luglio 2021 (art. 2) e, da parte del CP_1
, dell'obbligo scaturente dall'atto di “fideiussione al fideiussore” del 13 luglio 2021 e che gli
[...] stessi venissero, quindi, condannati, in solido tra loro, a liberarla dalle garanzie prestate;
chiedeva, altresì, che gli stessi venissero condannati, in solido, al risarcimento, in suo favore, dei danni nella misura di complessivi € 259.578,25. In via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta mancata prova nel suo preciso ammontare, chiedeva la liquidazione del danno in via equitativa ai sensi del 1226 c.c.. Con vittoria di spese.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, nella contumacia della società ADJ 13 PROMOTION, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice, Controparte_1 della quali contestava la fondatezza.
In particolare, il convenuto premetteva che il 14 luglio 2021 l'attrice e lo CP_1 CP_4 avevano ceduto le loro quote di partecipazione nella LE Calcio, pari alla totalità del capitale Contr sociale, alla che aveva mutato la denominazione sociale in 13 Controparte_7 che l'atto di cessione era stato preceduto da complesse trattative con la Controparte_3 stipulazione di contratto preliminare e scritture private a corredo, prima di giungere alla stipula dell'atto definitivo di cessione delle quote;
che in data 13 luglio 2021 esso convenuto, amministratore della società , aveva rilasciato all'attrice una fideiussione con la quale “si (era CP_5 obbligato), a prima richiesta, nei confronti della Sig.ra garantendo a quest'ultima, una Parte_1 volta che questi dovesse aver corrisposto quanto garantito in forza dei contratti indicati in premessa, la fruttuosità dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale ovvero LE Calcio s.r.l.”
(doc. 2); che con il successivo atto di cessione del 14 luglio 2021 la società cessionaria, aveva assunto l'obbligazione, nei confronti della cedente di “subentrare personalmente o mediante terzo o Pt_1 con terze società nelle garanzie prestate dalla signora per l'erogazione dei citati Parte_1 finanziamenti” ed aveva subito chiesto all'istituto di credito di subentrare nella garanzia con la liberazione della ma l'istituto di credito non aveva deliberato il subentro nelle garanzie. Pt_1
2.2
Sulla base di tali premesse e richiamando il provvedimento reso in sede di reclamo contro il rigetto di sequestro conservativo richiesto dalla (prima del giudizio), il convenuto rilevava che la Pt_1 scrittura del 13 luglio 2021 doveva ritenersi superata dalle pattuizioni intercorse tra la cedente e la pagina 4 di 10 cessionaria delle quote, avendo le parti stesse, con il definitivo, specificamente regolato la vicenda della liberazione delle garanzie, mentre nessun impegno personale in tale sede era stato assunto da esso convenuto;
che in ogni caso l'impegno assunto in precedenza doveva ritenersi estinto avendo le parti previsto un termine di efficacia di tale obbligazione (30 novembre 2021), con sostituzione dell'impegno del da parte della società cessionaria;
che comunque la scrittura privata CP_1 conclusa con esso convenuto non prevedeva alcuna impegno alla liberazione della ma solo la Pt_1 garanzia, nell'ipotesi di pagamento, della “fruttuosità dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale”, con conseguente inammissibilità sia della pretesa “liberazione” sia della domanda di risarcimento dei danni proposta nei suoi confronti.
Il convenuto deduceva, inoltre, l'infondatezza nel merito della pretesa, evidenziando come la stessa attrice dava atto che le somme oggetto di vincolo verso la banca erano già investite in valori mobiliari e gestite come “portafoglio di investimento”, mentre la segnalazione alla ad opera dell'istituto di Pt_2 credito (che già poteva soddisfare il proprio credito senza la necessità di alcuna segnalazione) era conseguenza del rifiuto della garante di adempiere alle obbligazioni e, quindi, imputabile alla Pt_1
e contestava l'esistenza stessa del danno lamentato.
Il convenuto concludeva, quindi, chiedendo che la domanda attrice venisse dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, con vittoria di spese.
3.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto dall'attrice in corso di causa, con ordinanza in data 10 maggio 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio per gli stessi incombenti, e mutato il giudice, veniva disposta l'anticipazione dell'udienza, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza in data 18 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
4.
Preliminarmente va dato atto che l'attrice, nel precisare le conclusioni, non ha riproposto la domanda di condanna dei convenuti, in solido tra loro, a liberarla dalle garanzie prestate, avendo essa in tale sede concluso chiedendo solo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, dovendosi pagina 5 di 10 conseguentemente ritenere la domanda sopra detta implicitamente rinunciata.
5.
Tanto premesso, va innanzitutto osservato, in fatto, che è pacifico – perché risultante dalla documentazione prodotta dall'attrice (doc. 1 di parte attrice) – che con contratto preliminare di cessione di quote della società LE Calcio in data 26 giugno 2021 (concluso dall'attrice e dallo Spagnoli, promittenti venditori, e dalla società promissaria acquirente) le parti avevano Controparte_5 dato atto dei debiti della società LE Calcio con l'istituto di credito in relazione ai due CP_6 finanziamenti chirografari concessi dalla stessa banca per la ristrutturazione dell'impianto AC
(specificamente indicati) e della garanzia prestata dalla con la previsione dell'impegno assunto Pt_1 dalla promissaria acquirente di subentrare personalmente o mediante terzo o con società terze, entro il
30 novembre 2021, nelle garanzie prestate dalla per l'erogazione dei finanziamenti e, per Pt_1
l'ipotesi in cui la sostituzione del garante non fosse stata possibile per qualsiasi motivo, con la previsione dell'obbligo, da parte della medesima promissaria acquirente, di estinguere il finanziamento o i finanziamenti entro il 31 dicembre 2021 “così liberando la signora dalle garanzie Parte_1 accessorie prestate”. Con il medesimo preliminare si prevedeva, inoltre, che, per garantire tale adempimento, la promissaria acquirente (personalmente o tramite terzi) avrebbe “contratto” a favore della idonea garanzia fideiussoria rilasciata da ente bancario o assicurativo “o mediante Pt_1 fideiussione personale del signor di importo corrispondente al debito residuo” del Controparte_1 finanziamento o dei finanziamenti da estinguere, dandosi atto che la fideiussione avrebbe dovuto essere a prima richiesta con durata fino al 30 aprile 2022.
Del pari pacifico è che con il successivo contratto definitivo concluso dinanzi al Notaio il 14 luglio
2021 (cfr. doc. 6) l'attrice e lo avevano ceduto alla società CP_4 Controparte_7
Contr (divenuta 13 le quote sociali, con la previsione dell'obbligo, a carico della Controparte_3
Contr parte acquirente (ossia della società 3 ), di “subentrare personalmente o mediante CP_3 terzo o con terze società nelle garanzie prestate dalla signora per l'erogazione dei Parte_1 citati finanziamenti” entro il 30 novembre 2021 e, nell'ipotesi di impossibilità per qualsiasi motivo della sostituzione del garante, di estinguere il finanziamento o i finanziamenti entro il 31 dicembre
2021, così liberando la dalle garanzie accessorie prestate, precisandosi poi le modalità di Pt_1 estinzione e quindi di liberazione della Pt_1
Pacifico, infine, perché risultante dai documenti prodotti (e segnatamente dal doc. 5 di parte attrice), è che, con scrittura privata sottoscritta il 13 luglio 2021 dal denominata “Fideiussione al CP_1
Fideiussore”, questi, dichiarando di intervenire “al presente atto in proprio”, dopo avere dato atto del pagina 6 di 10 debito della società LE (con specifico riferimento ai due finanziamenti concessi da per CP_6 la ristrutturazione dell'impianto AC e della posizione della di garante di entrambi i Pt_1 finanziamenti, richiamava – sempre nelle premesse – il preliminare di cessione di quote del 26 giugno
2021 sottoscritto quale amministratore unico della società e l'impegno assunto in CP_5 merito al subentro entro il 30 novembre 2021 (personalmente o mediante terzo o con terze società) nelle garanzie prestate dalla e l'accordo, per la garanzia di tale “adempimento”, circa Pt_1
l'assunzione, da parte del , di garanzia fideiussoria (“Le parti hanno stabilito che al fine di CP_1 garantire tale adempimento il signor , direttamente o a mezzo di soggetti terzi contrarrà a CP_1 favore della signora idonea garanzia fideiussoria rilasciata da un ente bancario o Parte_1 assicurativo di primaria importanza o mediante fideiussione personale del signor di Controparte_1 importo corrispondente al debito residuo del finanziamento/finanziamenti da estinguere”), ed in particolare di garanzia “a prima richiesta con durata sino al 30 novembre 2021”.
Con la medesima scrittura, quindi, il si costituiva “fideiussore, a prima richiesta, della CP_1 signora ) per le obbligazioni da questa garantite nei confronti di ”, Parte_1 CP_6 obbligandosi, a prima richiesta, nei confronti dell'attrice “garantendo a quest'ultima, una volta che questi dovesse aver corrisposto quanto garantito in forza dei contratti indicati in premesse, la fruttuosità dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale”, ossia della società LE
Calcio; quanto alla durata, veniva pattuito che la durata della fideiussione a favore del fideiussore ra “convenuta fino al 30 novembre 2021 data in cui la parte acquirente le quote della società Pt_1
LE S.r.l. si è impegnato a subentrare o a contrarre un nuovo finanziamento che liberi la signora
. In caso di inadempimento del signor la presente fideiussione avrà validità Parte_1 CP_1 fino al termine delle obbligazioni principali” (cfr. citato doc. 5).
5.1
Così ricostruiti i rapporti tra le parti, giova rilevare che vanno tenute del tutto distinte le posizioni dei convenuti, posto che, come detto, il contratto definitivo di cessione delle quote della società LE
Calcio 1919 è stato concluso dall'attrice (e dallo rimasto estraneo al presente giudizio) con la CP_4
Contr convenuta 13 mentre il , in proprio, ha unicamente prestato Controparte_3 CP_1 fideiussione in favore della a sua volta fideiussore della società LE Calcio 1919 in Pt_1 relazione ai finanziamenti accesi da quest'ultima e ancora in corso al momento della cessione.
5.2
Orbene, quanto al rapporto intercorrente tra l'attrice ed il in proprio, non appare CP_1 condivisibile l'assunto di quest'ultimo secondo cui l'atto di fideiussione sarebbe superato dalla pagina 7 di 10 conclusione del definitivo di cessione delle quote: trattandosi di atti del tutto distinti tra loro (e riguardanti soggetti diversi) non può certo ritenersi che la cessione delle quote abbia “assorbito” o
“sostituito” le obbligazioni assunte dal , il quale, peraltro, si era costituito fideiussore del CP_1 fideiussore ( solo il giorno prima della cessione definitiva delle quote. Pt_1
Né può ritenersi – per il che anche tale assunto del convenuto appare infondato – che il , CP_1
Contr nel costituirsi fideiussore, abbia agito quale legale rappresentante della società 3 : CP_3 nessun riferimento al ruolo di legale rappresentante di tale società del è, infatti, contenuto CP_1 nell'atto di fideiussione, laddove, per contro, si legge che il agisce “in proprio”. CP_1
5.3
Pur dovendosi ritenere sussistente l'assunzione del ruolo di garante del fideiussore (ossia della Pt_1 da parte del , non appare, in ogni caso, ravvisabile il lamentato inadempimento: con la CP_1 scrittura del 13 luglio 2021 (pacifica essendo la sottoscrizione in tale data dell'atto di fideiussione, sebbene nell'atto stesso fosse riportata la data del giorno successivo, ossia del 14 luglio 2021, trattandosi di circostanza riportata negli atti introduttivi da entrambe le parti) il si era, CP_1 infatti, impegnato, come già detto, a “garantire”, nell'ipotesi di escussione della garanzia
(evidentemente da parte dell'istituto di credito) nei confronti della “la fruttuosità dell'azione Pt_1 di regresso nei confronti del debitore principale”.
Ne consegue che non appare configurabile, quanto al , il lamentato inadempimento, CP_1 consistente nella mancata “liberazione” della posto che nessun impegno in tal senso era stato Pt_1 assunto dal convenuto, essendosi questi, in realtà, obbligato a “garantire” il soddisfacimento dell'azione di regresso nell'ipotesi di mancato adempimento da parte del debitore principale (ossia della LE Calcio) delle obbligazioni derivanti dal finanziamento o dai finanziamenti accesi con l'istituto di credito.
6.
Diverse considerazioni vanno, invece, svolte quanto al rapporto tra l'attrice e la società
[...]
(contumace nel presente giudizio). CP_8
6.1
In relazione a tale società deve ritenersi che vi fu una e vera e propria assunzione dell'obbligo di liberare l'attrice dalla garanzia in corso in relazione ai finanziamenti accesi dalla società LE Calcio
1919.
pagina 8 di 10 E se è vero che la società cessionaria delle quote manifestò all'istituto creditore la volontà di subentrare nella garanzia, senza tuttavia riuscirci, posto che tuttora l'attrice risulta garante (circostanza, quella della manifestazione della volontà di subentro della società acquirente dedotta dal convenuto
[...]
e non specificamente contestata dall'attrice), è altrettanto vero che, in forza della clausola 2 CP_1
Contr del contratto definitivo di cessione delle quote, la società convenuta 13 avrebbe CP_3 dovuto – ma non lo ha fatto – estinguere i finanziamenti entro la data del 31 dicembre 2021.
Evidente è, quindi, l'inadempimento della società convenuta al contratto di cessione delle quote, e segnatamente alle previsioni di cui alla citata clausola.
6.2
E tuttavia, nella specie, l'attrice non ha provato la sussistenza del danno patrimoniale lamentato.
La stessa, infatti, si è limitata a dedurre possibili investimenti con percentuale di redditività del 3% o, ancora, la perdita di valore degli investimenti di cui al conto di gestione oggetto di pegno in favore dell'istituto di credito, senza però fornire specifici elementi idonei a comprovare il danno lamentato
(essendo, peraltro, le somme già investite).
In altri termini, ben avrebbe potuto l'attrice allegare e provare il danno derivante, ad esempio, dal maggior costo del denaro procuratosi in conseguenza del vincolo, o provare il danno derivante dai mancati investimenti (risarcibile appunto solo se dimostrato); ma nella specie tali allegazioni e prova difettano.
Né appare utilmente esperibile consulenza tecnica d'ufficio – sulla quale ha insistito, nel corso del giudizio, l'attrice – che avrebbe, in tal caso, finalità meramente esplorativa;
mentre la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. è preclusa dall'assenza di prova sull'an, potendo il giudizio di equità sopperire all'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno, ma presupponendo esso la prova dell'esistenza di un danno risarcibile.
6.3
Mentre, per quanto riguarda il danno patrimoniale e quello non patrimoniale (quest'ultimo dedotto quale danno alla reputazione) in conseguenza della segnalazione al CR, osta al riconoscimento del risarcimento richiesto – a prescindere da ogni altra considerazione – il disposto di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., ai sensi del quale il “risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Ed invero, l'attrice ben avrebbe potuto evitare le conseguenze della dedotta segnalazione al CR (ossia pagina 9 di 10 la segnalazione che l'istituto creditore effettua al gestore dell'archivio dei debitori insolventi, c.d. , Pt_2 nell'ipotesi di inadempimento all'obbligo di restituzione gravante sul debitore) effettuando il pagamento dell'importo richiesto (senza che eventuali situazioni di impossibilità o difficoltà nel pagamento siano mai state neppure adombrate dall'attrice).
7.
In conclusione, sia pure per motivi diversi, le domande proposte dall'attrice nei confronti di entrambi i convenuti vanno rigettate.
8.
Le spese processuali, nel rapporto intercorrente tra l'attrice ed il convenuto , seguono la CP_1 soccombenza e vanno liquidate – avuto riguardo ai parametri medi delle cause di valore ricompreso nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000 relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, e con la massima riduzione quanto alla fase trattazione/istruttoria per l'assenza di qualsiasi attività istruttoria, quanto al giudizio di merito, ed applicando la massima riduzione quanto alla fase cautelare, avuto riguardo alla limitata entità delle questioni trattate e dell'attività svolta – in complessivi €
13.881,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Contr Nulla per le spese quanto alla società convenuta 3 , stante la sua contumacia. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
Contr 1) rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti e 3 Controparte_1
Controparte_3
2) condanna l'attrice alla rifusione, in favore del convenuto delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € 13.881,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge;
Contr 3) nulla per le spese quanto alla convenuta 3 Controparte_3
Bologna, così deciso il 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
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