Accoglimento
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/01/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00296/2025REG.PROV.COLL.
N. 08711/2022 REG.RIC.
N. 08826/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8711 del 2022, proposto dal Comune di Brenzone sul Garda, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Borelli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Negrar, viale Europa, n. 7/A;
contro
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
i signori CI ST e RI AN EN, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Verona, Rovigo e Vicenza, l’Unione Montana del Baldo e Garda e il Responsabile del Settore edilizia privata e urbanistica del Comune di Brenzone sul Garda, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 8826 del 2022, proposto dalla società Bel Fiore S.a.s. di LI OR & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Barel e Rinaldo Sartori, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
i signori CI ST e RI AN EN, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Verona, Rovigo e Vicenza, l’Unione Montana del Baldo e Garda, non costituiti in giudizio e il Responsabile del Settore edilizia privata e urbanistica del Comune di Brenzone sul Garda, non costituiti in giudizio;
per la riforma
in entrambi i ricorsi in appello:
della sentenza n. 549 del 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con distinti appelli il Comune di Brenzone sul Garda e la società Bel Fiore S.a.s. hanno impugnato la sentenza del T.a.r. Veneto n. 549 del 2022 con cui è stato accolto il ricorso proposto dai signori CI ST e RI AN EN, ricorrenti in primo grado e odierni appellati, per l’annullamento del permesso di costruire prot. 1466 dell’8 febbraio 2018 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 63 del 19 luglio 2017, relativi alla “ realizzazione della sopraelevazione in ampliamento del piano primo ad uso J. Suite dell’Hotel Belfiore ai sensi L.R. n. 32/2013 ”.
2. Occorre premettere, in punto di fatto, che i ricorrenti in primo grado sono proprietari di un immobile sito nel Comune di Brenzone sul Garda con vista sull’omonimo Lago e che, tra tale immobile e le sponde dell’anzidetto Lago, si trova l’area adibita a parcheggio del complesso edilizio del “Park Hotel Bel Fiore”, della società controinteressata Bel Fiore S.a.s., sicché gli stessi – ritenendo che l’intervento in questione potesse recare loro pregiudizio – hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo l’annullamento degli atti sopra menzionati.
3. Con la sentenza n. 549 del 2022, il T.a.r. Veneto – dopo aver respinto le eccezioni preliminari sollevate dal Comune e dalla società Bel Fiore S.a.s. relative all’irricevibilità del ricorso per tardività e all’inammissibilità dello stesso per carenza di legittimazione e difetto di interesse – ha accolto il terzo motivo di ricorso concernente la violazione dell’art. 9, comma 1, lett. c), della l.r. n. 14 del 2009, ai sensi del quale “ Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3-ter, 3-quater e 4 non trovano applicazione per gli edifici: c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3-ter, 3-quater e 4 ”. Ad avviso del T.a.r., infatti, il P.R.G. inserisce l’albergo Bel Fiore tra le “ strutture ricettive poste tra la s.s. 249 e il Lago ”, sottoponendolo alle disposizioni dell’art. 3.8 disciplinanti la “ zona D7 Turistico alberghiera di completamento ”, la quale è ricondotta alle “ zone nelle quali sono presenti attività di tipo ricettivo-alberghiero individuate e numerate nelle tavole di variante al P.R.G. ”. In proposito, il citato art. 3.8 prevede per gli alberghi situati nella fascia compresa tra la strada statale “Gardesana” e il Lago la generale inammissibilità degli interventi di ampliamento e, solo in via di eccezione ed entro individuati limiti volumetrici, la possibilità di realizzare ampliamenti finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche o per realizzare l’alloggio del proprietario o del gestore, con la previsione, anche in tali ipotesi, di prescrizioni sulla collocazione del volume volte a preservare il fronte lacuale.
Per tale ragione, il T.a.r. ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio, ritenendo che l’intervento in questione non sarebbe ammissibile e ha dunque annullato i provvedimenti impugnati.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti appelli il Comune di Brenzone sul Grada (appello R.G. 8711-2022) e la Bel Fiore S.a.s. (appello R.G. 8826-2022).
5. Il Comune di Brenzone sul Garda ha formulato nove motivi di gravame.
5.1. Con il primo motivo, il Comune ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività, rilevando come il T.a.r. abbia erroneamente fatto decorrere il termine di impugnazione dalla percezione della lesione potenziale che sarebbe stata subita dai ricorrenti, consistente nella sopraelevazione, posto che – ai fini della decorrenza del termine di impugnazione – occorre avere invece riguardo ai motivi di ricorso in concreto formulati, i quali, nel caso di specie, erano volti a contestare l’ an e non il quomodo dell’intervento, con la conseguenza che il dies a quo doveva essere individuato nell’inizio dei lavori.
5.2. Con il secondo motivo di gravame, la sentenza è stata censurata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso avuto riguardo ai profili attinenti al tardivo esercizio del diritto di accesso da parte dei ricorrenti. Infatti, ad avviso dell’appellante, i ricorrenti medesimi avrebbero esercitato il diritto di accesso soltanto tardivamente dal momento che – benché l’inizio dei lavori risalisse al mese di novembre del 2018 – essi hanno presentato l’istanza di accesso solo a marzo 2019, dunque con colpevole ritardo; inoltre, i documenti sarebbero poi stati altresì ritirati con ulteriore ritardo posto che già in data 17 aprile 2019 era stato comunicato ai signori ST e AN EN che gli anzidetti documenti erano disponibili, ma l’accesso è stato concretamente esercitato solo in data 8 maggio 2019 (e il ricorso è stato poi notificato il 28 giugno 2019). Sotto un ulteriore profilo, la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui è stata ritenuta superflua, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione del permesso di costruire, la circostanza che vi fosse stata l’affissione all’albo pretorio comunale dall’8 febbraio 2018 per quindici giorni consecutivi, con la conseguenza che il termine per la proposizione del ricorso sarebbe spirato il 24 aprile 2018.
5.3. Con il terzo motivo di gravame, la sentenza è stata impugnata sotto ulteriori profili del pari riferiti al rigetto dell’eccezione di irricevibilità del ricorso, nella parte in cui il T.a.r. ha sostenuto che l’idoneità lesiva del permesso di costruire non avrebbe potuto essere percepita al momento dell’inizio dei lavori e – in assenza di accesso agli atti – sarebbe stata apprezzabile solo “ con l’inizio della sopraelevazione ”. In tal modo, peraltro, il giudice di primo grado, secondo il Comune, avrebbe omesso di considerare che le censure prospettate dai ricorrenti riguardavano l’intervento nella sua totalità e non solo la questione della sopraelevazione. Inoltre, sempre nell’ambito di tale motivo di gravame, l’appellante ha sostenuto che il T.a.r. abbia valutato erroneamente gli elaborati progettuali che non prevedevano alcuna sopraelevazione.
5.4. Con il quarto motivo, l’appellante ha censurato la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, osservando che l’immobile dei ricorrenti è a distanza di circa trenta metri dall’Hotel Belfiore e, peraltro, si trova sul versante pedemontano del Monte Baldo, in posizione più alta rispetto all’Hotel, che, invece, è sito a valle della strada Gardesana.
Sotto un diverso profilo, il Comune appellante ha anche rilevato come a suo avviso, secondo la giurisprudenza, l’eventuale riduzione del panorama non fonda l’interesse a ricorrere e ha richiamato, sul punto, Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2021, n. 4557, ricordando come, a suo dire, il ricorrente debba fornire la prova concreta del pregiudizio sofferto, che non deve limitarsi alla “ possibile perdita di amenità ”, quale potrebbe essere la privazione di una porzione della vista, ma deve riguardare situazioni come il possibile deprezzamento dell’immobile oppure la compromissione dei beni della salute e dell’ambiente, fermo restando, in ogni caso, con riferimento alla fattispecie concreta, che il livello del pavimento del piano abitativo più basso dell’immobile dei ricorrenti risulta più alto di oltre un metro rispetto alla quota massima in altezza della copertura dell’ampliamento dell’Hotel Belfiore.
5.5. Con il quinto motivo, il Comune ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta transazione, posto che nel 2004 i ricorrenti, con un precedente ricorso, avevano impugnato un altro permesso di costruire relativo alla medesima struttura della Bel Fiore S.a.s., giudizio che era poi stato oggetto di un accordo transattivo mediante il quale i ricorrenti stessi avevano dichiarato di rinunciare “ irrevocabilmente, per sé, figli, eredi e aventi causa, a qualsivoglia diritto od azione eventualmente agli stessi spettante, anche, se del caso, per eventuali danni, e per tutte le ragioni dedotte o deducibili, in sede civile, amministrativa, penale, o in qualsiasi altra sede, in relazione al complessivo intervento edilizio di cui ai nulla osta Prot. n. 6126 del 5 maggio 2003 e Prot. n. 9602 del 22 luglio 2002 (compresi piscina, garage ed eventuali accessori, così come eventuali varianti di dettaglio), alla deliberazione n. 25/2004 del Consiglio comunale, al conseguente permesso di costruire ed agli ulteriori atti connessi e conseguenti ”.
5.6. Con il sesto motivo di gravame, il Comune ha censurato la sentenza nel merito, ritenendo che non sia stato in alcun modo violato l’art. 9 della l.r. Veneto n. 14 del 2009 e, sul punto, ha osservato che la norma esclude gli interventi previsti dalla legge sul Piano Casa limitatamente agli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali: la disposizione, quindi, escluderebbe i benefici in questione limitatamente a singoli edifici specificatamente individuati e non anche per intere aree o porzioni di territorio. Conseguentemente, poiché l’immobile dell’Hotel Belfiore non è oggetto di una specifica tutela ad esso riferita, non opererebbe l’anzidetta esclusione.
5.7. Con il settimo articolato motivo, il Comune ha contestato la sentenza per erronea interpretazione degli articoli 3.8 e 3.7 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Brenzone sul Garda, che, ad avviso dell’appellante, non vietano gli aumenti di volume e gli ampliamenti.
5.8. Con l’ottavo motivo, la sentenza è stata censurata nella parte in cui il T.a.r. ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Brenzone sul Garda con riferimento all’impugnazione della relazione illustrativa predisposta dal Responsabile del Settore paesaggio, che dovrebbe essere qualificata come un mero atto endo-procedimentale, privo di effetti lesivi, nonché del “ decreto paesaggistico autorizzativo ” del 19 luglio 2017 prot. n. 8293, rilasciato ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, non avendo i ricorrenti impugnato il parere della Soprintendenza, maturato per silenzio assenso, con la conseguenza che tutti i motivi prospettati al punto B del ricorso introduttivo avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili.
5.9. Con il nono motivo di gravame, infine, il Comune ha contestato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha omesso di pronunciare con riferimento all’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ai motivi di ricorso prospettati dai signori ST sub A.1 e A.2, relativi a un’asserita mancanza di rispetto della fascia idraulica di dieci metri ex articolo 96, lett. f), del r.d. 25 luglio 1904 n. 523: sul punto, infatti, ad avviso dell’appellante sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
6. Avverso la medesima sentenza del T.a.r. Veneto n. 549 del 2022 ha proposto distinto appello anche la società controinteressata Bel Fiore S.a.s. (appello R.G. 8826-2022). L’anzidetta società ha formulato tre distinti motivi di gravame.
6.1. Con il primo motivo di appello, anche la Belfiore S.a.s. ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, eccezione che la società medesima aveva sollevato in primo grado e per il cui tramite aveva sostenuto che, al momento della notifica del ricorso introduttivo, il termine di decadenza fosse ormai decorso e ciò sia nell’ipotesi in cui per individuare il dies a quo si intendesse fare riferimento alla scadenza del periodo durante il quale il permesso di costruire era stato pubblicato sull’albo pretorio (avvenuta fino al 23 febbraio 2018), sia nell’ipotesi in cui si ritenesse di attribuire rilievo alla data di inizio dei lavori (16 novembre 2018) o comunque ai mesi successivi avendo i lavori assunto una consistenza tale da evidenziare la realizzazione di una nuova costruzione, sia, infine, ove si tenesse in considerazione la data in cui il Comune aveva garantito l’accesso agli atti (il 17 aprile 2019), non essendo, viceversa, rilevante la circostanza che i ricorrenti in primo grado avessero poi deciso di attendere ulteriori tre settimane prima di prendere visione della documentazione e, successivamente, notificare il ricorso.
Più precisamente, secondo la società appellante, il termine per l’impugnazione del permesso di costruire nel caso di specie avrebbe cominciato a decorrere dall’affissione all’albo pretorio.
Inoltre, il T.a.r., ad avviso della società, avrebbe altresì errato poiché, per valutare se i ricorrenti avessero contestato il titolo edilizio nell’ an o nel quomodo , non avrebbe preso in considerazione i motivi dedotti dai ricorrenti medesimi, facendo riferimento, per contro, alla “lesione” astrattamente lamentata, relativa alla prospettata riduzione della vista sul Lago.
6.2. Con il secondo motivo di gravame, la società ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rilevato la sussistenza della legittimazione e dell’interesse a ricorrere, sottolineando, in particolare, come lo stesso giudice di primo grado avesse ammesso che “ la documentazione fotografica contenente il fotoinserimento del rendering non sia quotata - e, quindi, non possa ritenersi dimostrato con precisione l’impatto dell’ampliamento sulla visuale godibile dall’appartamento dei ricorrenti ”, con conseguente difetto di motivazione della pronuncia impugnata nella parte in cui ha affermato la sussistenza dell’interesse a ricorrere.
6.3. Con il terzo motivo di gravame, infine, la società appellante ha censurato la decisione del T.a.r. avuto riguardo ai profili di merito deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. c), della l.r. n. 14 del 2009 nonché degli artt. 3.7 e 3.8 delle N.T.A. del P.R.G. di Brenzone sul Garda.
7. I ricorrenti in primo grado non si sono costituiti nel presente grado di giudizio nonostante la regolarità della notificazione di entrambi gli appelli.
8. Il Ministero della Cultura, per contro, si è costituito in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto degli appelli, limitandosi tuttavia al deposito di un atto di costituzione formale, senza svolgere ulteriori difese.
9. Tanto premesso, deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due appelli in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
10. Il Collegio reputa che entrambi gli appelli siano fondati per le ragioni che di seguono si espongono.
10.1. Più precisamente, sono da reputarsi fondati i motivi di gravame prospettati da entrambi gli appellanti per il cui tramite la sentenza del T.a.r. è stata censurata nella parte in cui ha respinto le eccezioni di irricevibilità del ricorso di primo grado.
A questo proposito, occorre anzitutto puntualizzare, sul piano cronologico, che in data 8 febbraio 2018 è stato rilasciato il titolo edilizio (con affissione all’albo pretorio comunale da tale data per quindici giorni consecutivi) e che i lavori sono iniziati il 16 novembre 2018 e sono successivamente proseguiti fino a raggiungere, nel febbraio 2019, un’apprezzabile consistenza oggettiva. I ricorrenti, inoltre, in data 11 marzo 2019, hanno presentato l’istanza di accesso agli atti, che è stata accolta il successivo 17 aprile 2019. Tuttavia, l’accesso è stato concretamente effettuato solo l’8 maggio 2019, mentre il ricorso è stato notificato il 28 giugno 2019.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, a differenza di quanto affermato dal T.a.r., il dies a quo per il calcolo del termine di decadenza per l’introduzione del giudizio di primo grado debba essere individuato nel momento in cui i ricorrenti hanno avuto conoscenza dell’esistenza del titolo.
Sul punto, il Collegio intende, infatti, dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui il momento da cui computare i termini decadenziali per la proposizione del ricorso nell’ambito dell’attività edilizia deve essere individuato nell’inizio dei lavori stessi, nel caso in cui si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area e nel momento del completamento dei lavori o del grado di sviluppo degli stessi, qualora si contestino il dimensionamento, la consistenza ovvero la finalità dell’erigendo manufatto; cfr. in questo senso, ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3654; Cons. Stato, sez. IV, 6 settembre 2022, n. 7741; Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2016, n. 2782; Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2016 n. 1135; Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2016, n. 4701.
La giurisprudenza ha del pari chiarito che il concetto di “piena conoscenza” del provvedimento non equivale a “conoscenza piena ed integrale” dello stesso o degli eventuali atti endoprocedimentali, posto che la conoscenza “piena ed in integrale” rileva non già ai fini della percezione della lesività del provvedimento e, quindi, del decorso del termine per la proposizione del ricorso, bensì per il contenuto concreto del ricorso stesso, suscettibile di essere integrato attraverso l’istituto dei motivi aggiunti c.d. “propri”. Per tale ragione, la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, perché se, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro lato, deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio senza essere irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza contraria ai principi ordinamentali (cfr. in questo senso Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 962; Cons. Stato, 25 maggio 2018, n. 3075; Cons. Stato, sez. II, 26 giugno 2019 n. 4390).
10.2. Ne consegue che, nel caso di specie, risulta dirimente verificare se i ricorrenti abbiano inteso contestare l’ an dell’edificazione oppure il quomodo della stessa, con la precisazione che tale verifica deve essere compiuta tenendo conto non già dell’interesse leso, come ritenuto dal T.a.r., bensì delle censure concretamente formulate.
Sul punto, la sentenza impugnata deve essere dunque riformata poiché il giudice di primo grado ha attribuito rilevanza non già alle censure prospettate dai ricorrenti, bensì all’interesse sotteso al ricorso e, in tal modo, ha sovrapposto due prospettive del tutto distinte, come chiaramente si desume dal passaggio della motivazione che di seguito si riporta: “ La lesione che i ricorrenti lamentano attiene alla diminuzione della visuale sul lago di Garda che essi possono attualmente godere dalla loro abitazione ed è, quindi, correlata al quomodo dell’edificazione. L’idoneità lesiva del permesso di costruire, pertanto, non poteva essere percepita al momento dell’inizio dei lavori, ma – se non fosse stata acquisita attraverso l’accesso agli atti – sarebbe stata apprezzabile solo con l’inizio della sopraelevazione ” (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata). In altri termini, il T.a.r., per stabilire se la contestazione fosse riferita all’ an o al quomodo , avrebbe dovuto prendere in esame non già “ la lesione che i ricorrenti lamentano ” ma soltanto i motivi concretamente prospettati con il ricorso di primo grado.
10.3. A tale proposito, si deve evidenziare che tutti i motivi del ricorso introduttivo del giudizio afferiscono a censure riguardanti l’ an dell’edificazione e non concernono le dimensioni o le altre caratteristiche concrete del manufatto.
In estrema sintesi, infatti, va rilevato che, con il primo motivo era stata dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. d, della l.r. 8 luglio 2009 n. 14, sul presupposto che l’operatività del vincolo di inedificabilità assoluta escludesse l’assentibilità delle opere in questione; con il secondo motivo era stata dedotta la violazione delle distanze dall’argine del Lago con conseguente invasione dell’area inedificabile; con il terzo motivo era stata prospettata l’illegittimità del titolo in considerazione dell’esistenza di un vincolo urbanistico incompatibile con il regime di favore previsto dalla l.r. n. 14 del 2009 in quanto volto a inibire l’edificazione in ampliamento del fronte verso il Lago degli edifici esistenti; con il quarto motivo era stata dedotta la decadenza dal permesso di costruire per tardivo inizio dei lavori e, infine, il quinto motivo era relativo alla sussistenza di un servitù idraulica.
10.4. Poiché dunque – a prescindere dalle ragioni poste a fondamento dell’interesse a ricorrere e, quindi, della lesione in concreto lamentata – tutti i motivi del ricorso introduttivo del giudizio erano volti a contestare non già il quomodo dell’intervento, bensì l’ an dello stesso, il T.a.r., ai fini della verifica circa la ricevibilità del ricorso, in conformità con la giurisprudenza sopra richiamata, avrebbe dovuto tenere conto della conoscenza dell’esistenza del titolo da parte dei ricorrenti e, quindi, della data dell’inizio dei lavori.
Conseguentemente, a tal fine, il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare la circostanza che i lavori erano iniziati nel mese di novembre del 2018 e che, come affermato dagli stessi ricorrenti, l’area oggetto dell’intervento edilizio era visibile dall’immobile di loro proprietà. Inoltre l’istanza di accesso risale in ogni caso all’11 marzo 2019, con la conseguenza che, anche per tale ulteriore autonoma ragione, si deve ritenere che quanto meno da tale momento i ricorrenti fossero a conoscenza dell’esistenza del provvedimento, sicché la notifica del ricorso avvenuta soltanto il 28 giugno 2019 è da reputarsi tardiva.
11. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento degli appelli e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato irricevibile, con l’ulteriore precisazione che la definizione del giudizio in rito determina l’assorbimento di ogni altro motivo di gravame.
12. Le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO