TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/07/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1560/2024
Oggi 02/07/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Ermanno Fornaciari per la parte ricorrente;
• l'avv. Lorenzo Sperati per parte resistente. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione riservata, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, nella causa di lavoro e previdenza promossa da
Parte_1
(Avv. FORNACIARI ERMANNO)
Contro
Controparte_1
(Avv. SPERATI LORENZO)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a e per l'effetto ordina ad Parte_1 [...]
di reintegrare ex art.18 commi IV° e VII° Controparte_1
L.300/70 nel posto di lavoro, adibendola a mansioni compatibili con le sue Parte_1 condizioni di salute, nonché a corrisponderle a titolo risarcitorio le retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione (nei limiti delle dodici mensilità), oltre interessi e rivalutazione come per legge ed oltre al versamento per il medesimo periodo di tempo dei contributi assistenziali e previdenziali,
• condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in €. 7.664,00 per compensi, oltre rimborso forf. 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Ermanno Fornaciari dichiaratosi antistatario;
• indica termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Verona 2 luglio 2025 IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1560/2024
Oggi 02/07/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Ermanno Fornaciari per la parte ricorrente;
• l'avv. Lorenzo Sperati per parte resistente. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione riservata, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, nella causa di lavoro e previdenza promossa da
Parte_1
(Avv. FORNACIARI ERMANNO)
Contro
Controparte_1
(Avv. SPERATI LORENZO)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a e per l'effetto ordina ad Parte_1 [...]
di reintegrare ex art.18 commi IV° e VII° Controparte_1
L.300/70 nel posto di lavoro, adibendola a mansioni compatibili con le sue Parte_1 condizioni di salute, nonché a corrisponderle a titolo risarcitorio le retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione (nei limiti delle dodici mensilità), oltre interessi e rivalutazione come per legge ed oltre al versamento per il medesimo periodo di tempo dei contributi assistenziali e previdenziali,
• condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in €. 7.664,00 per compensi, oltre rimborso forf. 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Ermanno Fornaciari dichiaratosi antistatario;
• indica termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Verona 2 luglio 2025 IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto