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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5541/2020 r.g.
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5541/2020 r.g. promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) tutti rappresentati e difesi dall'avv. FABIO D'AMATO, giusta procura su C.F._4 foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati in VIA FERRERO DI CAMBIANO, 82 00191 ROMA ITALIA presso il difensore avv. FABIO D'AMATO ATTORI nei confronti di
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO VINCI, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso il difensore avv. PAOLO VINCI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: come in citazione.
Conclusioni di parte convenuta: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito: Nel merito, accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia responsabilità, di natura dolosa e/o colposa, commissiva e/o omissiva, in capo all' convenuta, non essendo imputabili ai SAitari della convenuta condotte Controparte_1 commissive e/ omissive colpose causatrici del danno lamentati dagli attori;
- per l'effetto, dichiarare infondata e, pertanto, rigettare integralmente la domanda attorea come così formulata;
- condannare la parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa. Nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità dei sanitari in forza presso l' convenuta, limitarsi il quantum solamente negli stretti limiti del giusto e CP_1 provato, tenendo conto dell'apporto causale delle diverse condotte facenti rispettivamente capo alle Strutture coinvolte nella gestione del caso e, per l'effetto, condannare l' convenuta a risarcire i CP_1
pagina 1 di 10 danneggiati in misura proporzionale all'effettivo apporto causale, mantenendo in ogni caso le somme liquidate nei limiti del giusto e del provato;
quantomeno con la compensazione delle spese del presente giudizio.»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.12.2020, Parte_1 Parte_2 [...]
e – tutti in proprio e quali eredi di – convenivano in giudizio, Parte_3 Parte_4 Persona_1 innanzi a questo tribunale, l' esponendo: Controparte_1
- che in data 15.6.2015 la loro congiunta veniva sottoposta presso l'ospedale Persona_1
di a un intervento di resezione gastrica verticale (sleeve Controparte_1 CP_1 gastrectomy) con tecnica laparoscopica, finalizzato alla diminuzione del peso;
- che in data 27.6.2015 veniva posizionato drenaggio radioguidato in raccolta perisplenica e che nella stessa data veniva radiologicamente documentata l'insorgenza di una fistola;
- che i sanitari dell'azienda convenuta non avevano tempestivamente e adeguatamente trattato la complicanza fistolosa e che la fistola aveva condotto al decesso della paziente, intervenuto il
20.10.2015, nel corso del successivo ricovero all'ospedale SA Raffaele di Milano;
- che in particolare erano ravvisabili le seguenti condotte inadempienti dei sanitari dell'azienda convenuta:
o omessi lavaggi dei drenaggi, l'omessa recentazione dei bordi della fistola, il tardivo riposizionamento dei drenaggi;
o omesso controllo della persistenza o guarigione della fistola;
o esecuzione il 17.7.2015 del controllo radiologico con gastrografin piuttosto che con il più innocuo blu di metilene;
o non corretta gestione del sondino nasogastrico (rimozione in data 4.7.2015 e 9.8.2015, senza preventivo controllo della guarigione della fistola;
rimozione del 2.9.2015; ripresa dell'alimentazione orale in data 17.8.2015);
o tardiva esecuzione di trattamento endoscopico, eseguito solo a partire dal 2.9.2015;
o mancata effettuazione di tentativo di protesizzazione endoscopica;
o omessa esecuzione di intervento di gastrectomia totale in presenza di plurimi shock settici;
- che l'azienda convenuta rispondeva a titolo contrattuale in forza del contratto di spedalità; che comunque sussisteva anche la responsabilità extracontrattuale per violazione del principio del neminem ledere, dovendo rinvenirsi profili di colpa nella condotta degli operatori sanitari.
Agivano, quindi, iure successionis per esigere il risarcimento del danno riportato dalla sig.ra
[...]
per la sofferenza morale patita nell'avvertire l'approssimarsi della propria fine. PE
pagina 2 di 10 Chiedevano, inoltre, il risarcimento dei danni non patrimoniali da loro sofferti per la perdita del rapporto parentale, allegando il rispettivo legame di parentela con la defunta (di cui i primi due attori erano figlie gli ultimi due erano genitori) e la situazione di convivenza/non convivenza, giungendo a quantificare il danno complessivo nella misura di € 1.057.300,00 sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma.
L'Azienda ospedaliera , costituendosi tempestivamente in giudizio, contestava ogni CP_1 responsabilità, deducendo: che la deiscenza del tratto alto della sutura, sottocardiale, era una complicanza prevista e che i sanitari avevano adottato tutte le cautele possibili per evitarla (eseguendo un sopraggitto, ovvero una seconda sutura di affondamento in continua, sulla sutura meccanica), ma che queste non erano state sufficienti;
che la gestione dei drenaggi non evidenziava alcuna criticità; che nel post operatorio vi erano stati due malaugurati falsi negativi (il gastrografin e la negatività di drenaggi) che avevano ritardato la diagnosi della deiscenza, ma senza alcuna colpa dei sanitari;
che non era censurabile la scelta dei chirurghi di di astenersi da un intervento, la gastrectomia, gravato CP_1 da altissima probabilità di complicanze drammatiche, poi effettivamente verificatesi nel corso della sua esecuzione a Milano. Concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per l'ipotesi di accoglimento della stessa, invocava per la quantificazione del danno parentale le tabelle del Tribunale di Milano, in luogo di quelle del Tribunale di Roma.
*****
Gli attori hanno innanzitutto proposto, in qualità di eredi della sig.ra , una domanda di Persona_1 risarcimento del danno da lei subito per la sofferenza morale patita nell'avvertire l'approssimarsi della sua fine.
Una siffatta domanda deve tuttavia essere respinta per mancata prova del danno lamentato.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7923/2024), il danno morale terminale (o danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso (rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima), ma a condizione che sia dimostrata la condizione di lucidità e coscienza della vittima.
Per integrare il pregiudizio da formido mortis deve dunque allegarsi e dimostrarsi che la paziente ebbe a un certo momento consapevolezza dell'incombenza e imminenza dell'exitus.
Nel caso di specie gli attori non hanno allegato il momento a partire dal quale la sig.ra PE avrebbe avuto percezione dell'approssimarsi della propria morte, omettendo sia di indicare quando la paziente avrebbe perduto fiducia nell'esito positivo delle cure cui continuava a essere sottoposta, sia di individuare un evento a partire dal quale la situazione sarebbe divenuta ormai irreparabile e di allegare che la paziente vi giunse in uno stato di coscienza.
La carenza di allegazione si accompagna a una carenza probatoria, non avendo gli attori avanzato richieste istruttorie volte a dimostrare la perdita da parte della paziente delle speranze di guarigione o la sua consapevolezza della gravità delle condizioni cliniche in cui versava.
Va poi evidenziato che dalle cartelle cliniche in atti emerge che negli ultimi giorni prima della morte, dopo l'intervento di laparotomia esplorativa del 15.10.2015, la paziente era sedata e non reattiva, sicché
pagina 3 di 10 deve ritenersi che allorquando le sue condizioni divennero irrecuperabili (dopo l'ultimo intervento chirurgico) ella non fosse più in grado di averne coscienza.
Non può dirsi pertanto dimostrata l'esistenza di un danno morale terminale.
*****
Passando all'esame della domanda di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio, va premesso che essa si inquadra nell'ambito delle azioni di responsabilità extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (in questi termini Cass.
21404/2021).
Una siffatta connessione è rinvenibile, in ambito sanitario, soltanto con riguardo ai componenti della famiglia nucleare in relazione ai danni cagionati in occasione di prestazioni espletate nel corso della gestazione o del parto (cfr. Cass. 14258/2020) e deve quindi escludersi nel caso di specie, con ogni evidenza non riconducibile a siffatti eventi (gestazione e parto).
Discende da tale inquadramento che i ricorrenti dovranno provare l'esistenza di una concreta condotta colposa, non potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'obbligazione di cura.
Spetta in ogni caso a chi agisce per il risarcimento l'onere di provare il danno ed il nesso di causalità tra questo e la condotta dei sanitari.
Venendo alla fattispecie che ci occupa, può ritenersi dimostrata - all'esito della c.t.u. espletata dalla dott.ssa (specialista in medicina legale) e dal dott. (chirurgo Persona_2 Persona_3 specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva e docente all'università La
Sapienza di Roma) - l'esistenza di una condotta colposa dei sanitari dell'azienda convenuta.
Va premesso che la fistola gastrica per apertura dei margini (deiscenza) della sutura costituisce una complicanza prevista dell'intervento di resezione gastrica verticale ed è in genere localizzata nella parte alta della sutura, in quanto lo spessore della parete sulla grande curvatura gastrica è maggiore in corrispondenza dell'antro (nella parte inferiore) e diminuisce progressivamente salendo verso il cardias
(e dunque nella parte superiore) rendendo più problematica la tenuta della sutura nella parte più vicina al cardias (pag. 42-44 della relazione).
Ciò posto, dalla relazione tecnica dei cc.tt.uu. risulta che il trattamento della complicanza non fu corretto, perchè vi fu un ritardo nell'esecuzione della gastrectomia totale, praticata solamente a ottobre 2015 dai medici dell'ospedale SA Raffaele di Milano.
I cc.tt.u. hanno infatti riferito che la soluzione conservativa adottata dai sanitari dell'azienda convenuta era corretta solo inizialmente, nei primi giorni successivi alla scoperta della fistola gastrica (avvenuta il giorno 27.6.2015 all'esito della TAC torace e addome).
In questa prima fase risultava idoneo il posizionamento di un drenaggio della raccolta peritoneale, così come poteva dirsi adeguata l'esecuzione di un intervento chirurgico per la sutura della deiscenza
(praticato il 29.6.2015).
pagina 4 di 10 Tuttavia, successivamente, una volta riscontrata l'inefficacia dei trattamenti conservativi praticati, la condotta prudente e diligente era soltanto quella di operare un intervento radicale di gastrectomia totale senza attendere ulteriormente che lo stato settico nel cavo peritoneale si aggravasse in modo irreversibile e si diffondesse alle strutture vicine e per via sistemica (pag. 52).
La letteratura scientifica di settore1, infatti, ha determinato in sei settimane il tempo massimo entro il quale occorre intervenire in modo radicale (con l'asportazione dello stomaco residuo) per eliminare la fistola e con essa la condizione di sepsi e la peritonite (pag. 59).
L'intervento radicale demolitivo di gastrectomia totale avrebbe dovuto dunque essere eseguito subito dopo l'intervento del 29.6.2015, non appena avuta contezza della persistenza della deiscenza (pag. 50 della relazione) e comunque non oltre le sei settimane dalla comparsa della fistola.
In ogni caso, di fronte allo shock settico e alla insufficienza multiorgano che portavano la paziente al ricovero in terapia intensiva (il 4-8-2015), risultava indispensabile e non più procrastinabile l'intervento di gastrectomia totale (pag. 47 e 50).
I sanitari dell'azienda convenuta proseguivano invece nella condotta attendista (ormai non più conforme ai parametri delle leges artis) continuando a praticare drenaggi e tentativi di chiusura della fistola (pag. 47 e ss., pag. 52).
Deve dunque concludersi che la condotta di omessa esecuzione dell'intervento di gastrectomia totale in presenza di plurimi shock settici costituisca un comportamento non diligente, imputabile all'azienda convenuta.
Venendo all'accertamento del nesso di causalità tra tale condotta e la morte della sig.ra , deve PE preliminarmente ricordarsi che, secondo i principi dell'accertamento causale elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. s.u. 576/2008) con specifico riguardo alla responsabilità civile – sul presupposto della diversa regola probatoria esistente nel processo civile (in cui i valori in gioco tra le due parti contendenti sono equivalenti) e nel processo penale (in cui viene data preminenza alla posizione della difesa, secondo il principio in dubio pro reo) – non occorre la prova “oltre il ragionevole dubbio” del legame causale tra condotta ed evento, ma è sufficiente una prova per così dire comparativa, secondo il principio del “più probabile che non”: in altri termini occorre verificare che ipotizzando il comportamento doveroso sarebbe stata più probabile l'esclusione dell'evento dannoso che non la sua persistenza.
Con la precisazione che «detto standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi
(c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata
l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni).» (Cass. S.U. cit.).
Calando tali principi nella fattispecie che ci occupa, deve osservarsi che è indubbio che la causa prima del decesso della paziente sia da rinvenire nello stato settico determinato dalla fistola (pag. 51 della 1 Debitamente citata nella c.t.u. in mancanza di linee guida specifiche, che risultano dettate solamente per l'intervento, ma non anche per le sue complicanze. pagina 5 di 10 relazione, sul punto non contestata). Altrettanto indubbio è che l'intervento di gastrectomia totale avrebbe consentito l'eliminazione della fistola (attraverso la rimozione dell'intera parete gastrica).
In forza di tali elementi è possibile concludere - sulla base di un giudizio controfattuale condotto secondo il principio “del più probabile che non” - che ove i medici dell'ospedale di avessero CP_1 eseguito l'intervento di gastrectomia da loro omesso, si sarebbe modificato il decorso clinico e il successivo sviluppo della malattia (pag. 56) e sarebbe stato più probabile evitare la morte della paziente che non evitarla.
Non appare sufficiente a convincere del contrario la circostanza che tale esito favorevole non sia stato raggiunto dai medici dell'ospedale SA Raffaele di Milano, che poi effettivamente praticarono la gastrectomia totale.
E infatti deve considerarsi che, allorquando la paziente fu trasferita presso il nosocomio milanese (il
26.9.2015), le sue condizioni generali erano divenute gravissime, l'orifizio fistoloso presentava al suo interno tessuto necrotico ed era comparsa una seconda fistola (pag. 51).
L'insuccesso non è dunque da attribuire alla tipologia di trattamento (gastrectomia totale), quanto piuttosto alla tempistica con cui esso fu eseguito, ossia in un momento in cui lo stato della paziente era ormai fortemente compromesso (pag. 52) e non più recuperabile («Non altrettanto censurabile quella
[la condotta] dei sanitari del SA Raffaele di Milano i quali tentarono di fare quanto possibile, ma era troppo tardi» si legge sempre a pag. 52 della relazione di c.t.u.).
*****
Passando all'individuazione dei danni risarcibili, va certamente accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito in proprio dai ricorrenti per la perdita della loro congiunta.
La risarcibilità dei danni non patrimoniali è ormai indiscussa, essendo da tempo pacifica la ricostruzione bipolare del sistema risarcitorio basato sulle due categorie del danno patrimoniale – risarcibile ex art. 2043 c.c. – e del danno non patrimoniale – risarcibile ex art. 2059 c.c. nei limiti dei pregiudizi costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto (sentenze
Cass. nn. 8827/2003 e 8828/2003).
La categoria del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. – ampliata dalle citate sentenze del
2003 e tripartita nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale – è stata riportata ad unità con le cd. sentenze di SA RT (cass. S.U. nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08) con le quali la suprema corte ha ulteriormente chiarito che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.”
pagina 6 di 10 La perdita del rapporto affettivo e relazionale con un congiunto costituisce dunque danno risarcibile, venendo in rilievo la lesione inferta all'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo, ossia di un bene tutelato dalla Costituzione (art. 29).
Da un punto di vista descrittivo il pregiudizio sofferto si rinviene nella compromissione della conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico- relazionale, nell'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale.
Passando ai criteri per l'accertamento di siffatti pregiudizi, deve osservarsi che «la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta» (Cass. n. 9010/2022; nello stesso senso
Cass. n. 22397/2022)
Nel caso di specie gli stretti rapporti di parentela che legavano i danneggiati alla defunta sig.ra
[...]
– di cui gli attori erano, rispettivamente, figli (i sig.ri e e genitori (i PE Pt_1 Parte_2 sig.ri e – non sono mai stati contestati e possono dunque ritenersi certi. Parte_3 Parte_4
Sulla base di tali rapporti può ritenersi provato - in forza della presunzione semplice innanzi citata e stante l'assenza di elementi di segno contrario, mai allegati, né emersi in corso di causa - l'esistenza di un pregiudizio non patrimoniale in capo agli attori per la perdita del rapporto con la loro congiunta.
Per quanto attiene alla valutazione, questo danno sfugge, in virtù del suo contenuto etico, ad una precisa quantificazione ed è, pertanto, di natura essenzialmente equitativa;
tuttavia, va rispettata l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno (specie se destinato a protrarsi nel tempo) e l'equivalente pecuniario, in modo che questo, tenuto conto del potere di acquisto della moneta, mantenga la sua connessione con l'entità e la natura del danno da risarcire, e non rappresenti un mero simulacro o una parvenza di risarcimento.
Deve dunque rinvenirsi un criterio che, pur rimanendo essenzialmente equitativo, offra un parametro di riferimento concreto, anche in relazione all'esigenza di indicare gli estremi logico-giuridici e fattuali che hanno guidato la quantificazione. Per tali ragioni la giurisprudenza di legittimità (Cass.
26300/2021) ha indicato come preferibile il sistema tabellare (originariamente in uso presso il tribunale di Roma e oggi applicato anche dal tribunale di Milano) affermando che «il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella».
Ritiene dunque il tribunale di dover fare applicazione delle tabelle in uso presso il tribunale di Milano (edizione di giugno 2024) che risultano conformi ai principi enunciati dalla citata giurisprudenza della
Corte di cassazione.
Deve quindi passarsi all'esame delle singole specifiche situazioni degli attori, al fine di commisurare il danno patito da ciascuno di loro.
pagina 7 di 10 Per il sig. gli elementi da prendere in considerazione sono il rapporto di parentela Parte_1
(madre-figlio), l'età della vittima (48 anni), l'età del superstite al momento del fatto (21 anni), l'esistenza di altri parenti superstiti (1, il fratello OL), il rapporto di convivenza (allegato e non contestato) e la qualità ed intensità della relazione affettiva (che si può presumere intensa in ragione dello stretto grado di parentela e del rapporto di convivenza e che comporta l'attribuzione di 20 punti).
L'ammontare del risarcimento si determina allora, sulla base del valore punto per l'anno 2024 (€ 3.911,00) moltiplicato per la somma dei punti corrispondenti a ciascuna delle predette variabili, in €
367.634,00 per il figlio (€ 3.911,00 x 94). Parte_1
Per il sig. gli elementi da prendere in considerazione sono il rapporto di parentela Parte_2
(madre-figlio), l'età della vittima (48 anni), l'età del superstite al momento del fatto (18 anni), l'esistenza di altri parenti superstiti (1, il fratello ) il rapporto di convivenza (allegato e non Pt_1 contestato) e la qualità ed intensità della relazione affettiva (che si può presumere intensa in ragione dello stretto grado di parentela e del rapporto di convivenza e che comporta l'attribuzione di 20 punti).
L'ammontare del risarcimento si determina allora, sulla base del valore punto per l'anno 2024 (€ 3.911,00) moltiplicato per la somma dei punti corrispondenti a ciascuna delle predette variabili, in € 375.456,00 per il figlio (€ 3.911,00 x 96). Parte_2
Per il sig. gli elementi da prendere in considerazione sono il rapporto di parentela Parte_3
(padre-figlia), l'età della vittima (48 anni), l'età del superstite al momento del fatto (76 anni), l'esistenza di altri parenti superstiti del nucleo familiare primario della de cuius (1, la moglie), l'assenza di convivenza (secondo l'allegazione) e la qualità ed intensità della relazione affettiva (che si può presumere seria in ragione dello stretto grado di parentela e che comporta l'attribuzione di 10 punti).
L'ammontare del risarcimento si determina allora, sulla base del valore punto per l'anno 2024 (€ 3.911,00) moltiplicato per la somma dei punti corrispondenti a ciascuna delle predette variabili, in €
219.016,00 per il sig. (€ 3.911,00 x 56). Parte_3
Per la sig.ra gli elementi da prendere in considerazione sono il rapporto di parentela Parte_4
(madre-figlia), l'età della vittima (48 anni), l'età del superstite al momento del fatto (72 anni), l'esistenza di altri parenti superstiti del nucleo familiare primario della de cuius (1, la moglie) l'assenza di convivenza (secondo l'allegazione) e la qualità ed intensità della relazione affettiva (che si può presumere seria in ragione dello stretto grado di parentela e che comporta l'attribuzione di 10 punti).
L'ammontare del risarcimento si determina allora, sulla base del valore punto per l'anno 2024 (€ 3.911,00) moltiplicato per la somma dei punti corrispondenti a ciascuna delle predette variabili, in € 219.016,00 per la sig.ra (€ 3.911,00 x 56). Parte_4
Le somme innanzi indicate sono già espresse in valori monetari attuali, con la conseguenza che non può riconoscersi la rivalutazione monetaria.
Poiché le somme sopra determinate costituiscono debito di valore, deve essere riconosciuto, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. civ., Sez. Un., 10 settembre 1998, n. 8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore,
pagina 8 di 10 che non paga subito, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità.
Appare, altresì, conforme a giustizia, sempre alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, porre a base del calcolo degli interessi le somme dovute a titolo di risarcimento del danno devalutate alla data del fatto (20.10.2015), rivalutate anno per anno secondo l'indice Foi-Istat, applicando su tale importo un tasso pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Si ottengono così le somme riportate nel seguente specchietto riepilogativo.
iquidata (a Interessi dovuti Totale (capitale + Controparte_2 valori del 2024) interessi)
€ 367.634,00 € 37.241,36 € 404.875,36 Parte_1
€ 375.456,00 € 38.033,71 € 413.489,71 Parte_2
€ 219.016,00 € 22.186,33 € 241.202,34 Parte_3
€ 219.016,00 € 22.186,33 € 241.202,34 Parte_4
Sulle somme così risultanti, corrispondenti all'intero danno non patrimoniale liquidato a ciascun attore, sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo e con decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
In applicazione del principio di soccombenza l'azienda ospedaliera resistente va condannata al pagamento, in favore degli attori, delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022, sotto la cui vigenza si è completata l'attività difensiva
(scaglione da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000,00, avendo presente la misura del risarcimento riconosciuto;
tutte le fasi a valori minimi).
Infine, vanno poste a carico della parte resistente le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio di merito, nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna l' , al pagamento, in favore di , della CP_1 Controparte_1 Parte_1 somma di € 404.875,36, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
2) condanna l' , al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_2 somma di € 413.489,71, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
3) condanna l' , al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_3 somma di € 241.202,34, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
4) condanna l' , al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_4 somma di € 241.202,34, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
pagina 9 di 10 5) condanna l' , al pagamento, in favore degli attori in solido, Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1.713,00 per spese vive (€ 1.686,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo) ed € 18.977,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
6) pone le spese della c.t.u. svolta nel presente giudizio, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della resistente. Controparte_1
Perugia, 11 marzo 2025
Il giudice
Gaia Muscato
pagina 10 di 10
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5541/2020 r.g. promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) tutti rappresentati e difesi dall'avv. FABIO D'AMATO, giusta procura su C.F._4 foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati in VIA FERRERO DI CAMBIANO, 82 00191 ROMA ITALIA presso il difensore avv. FABIO D'AMATO ATTORI nei confronti di
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO VINCI, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso il difensore avv. PAOLO VINCI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: come in citazione.
Conclusioni di parte convenuta: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito: Nel merito, accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia responsabilità, di natura dolosa e/o colposa, commissiva e/o omissiva, in capo all' convenuta, non essendo imputabili ai SAitari della convenuta condotte Controparte_1 commissive e/ omissive colpose causatrici del danno lamentati dagli attori;
- per l'effetto, dichiarare infondata e, pertanto, rigettare integralmente la domanda attorea come così formulata;
- condannare la parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa. Nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità dei sanitari in forza presso l' convenuta, limitarsi il quantum solamente negli stretti limiti del giusto e CP_1 provato, tenendo conto dell'apporto causale delle diverse condotte facenti rispettivamente capo alle Strutture coinvolte nella gestione del caso e, per l'effetto, condannare l' convenuta a risarcire i CP_1
pagina 1 di 10 danneggiati in misura proporzionale all'effettivo apporto causale, mantenendo in ogni caso le somme liquidate nei limiti del giusto e del provato;
quantomeno con la compensazione delle spese del presente giudizio.»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.12.2020, Parte_1 Parte_2 [...]
e – tutti in proprio e quali eredi di – convenivano in giudizio, Parte_3 Parte_4 Persona_1 innanzi a questo tribunale, l' esponendo: Controparte_1
- che in data 15.6.2015 la loro congiunta veniva sottoposta presso l'ospedale Persona_1
di a un intervento di resezione gastrica verticale (sleeve Controparte_1 CP_1 gastrectomy) con tecnica laparoscopica, finalizzato alla diminuzione del peso;
- che in data 27.6.2015 veniva posizionato drenaggio radioguidato in raccolta perisplenica e che nella stessa data veniva radiologicamente documentata l'insorgenza di una fistola;
- che i sanitari dell'azienda convenuta non avevano tempestivamente e adeguatamente trattato la complicanza fistolosa e che la fistola aveva condotto al decesso della paziente, intervenuto il
20.10.2015, nel corso del successivo ricovero all'ospedale SA Raffaele di Milano;
- che in particolare erano ravvisabili le seguenti condotte inadempienti dei sanitari dell'azienda convenuta:
o omessi lavaggi dei drenaggi, l'omessa recentazione dei bordi della fistola, il tardivo riposizionamento dei drenaggi;
o omesso controllo della persistenza o guarigione della fistola;
o esecuzione il 17.7.2015 del controllo radiologico con gastrografin piuttosto che con il più innocuo blu di metilene;
o non corretta gestione del sondino nasogastrico (rimozione in data 4.7.2015 e 9.8.2015, senza preventivo controllo della guarigione della fistola;
rimozione del 2.9.2015; ripresa dell'alimentazione orale in data 17.8.2015);
o tardiva esecuzione di trattamento endoscopico, eseguito solo a partire dal 2.9.2015;
o mancata effettuazione di tentativo di protesizzazione endoscopica;
o omessa esecuzione di intervento di gastrectomia totale in presenza di plurimi shock settici;
- che l'azienda convenuta rispondeva a titolo contrattuale in forza del contratto di spedalità; che comunque sussisteva anche la responsabilità extracontrattuale per violazione del principio del neminem ledere, dovendo rinvenirsi profili di colpa nella condotta degli operatori sanitari.
Agivano, quindi, iure successionis per esigere il risarcimento del danno riportato dalla sig.ra
[...]
per la sofferenza morale patita nell'avvertire l'approssimarsi della propria fine. PE
pagina 2 di 10 Chiedevano, inoltre, il risarcimento dei danni non patrimoniali da loro sofferti per la perdita del rapporto parentale, allegando il rispettivo legame di parentela con la defunta (di cui i primi due attori erano figlie gli ultimi due erano genitori) e la situazione di convivenza/non convivenza, giungendo a quantificare il danno complessivo nella misura di € 1.057.300,00 sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma.
L'Azienda ospedaliera , costituendosi tempestivamente in giudizio, contestava ogni CP_1 responsabilità, deducendo: che la deiscenza del tratto alto della sutura, sottocardiale, era una complicanza prevista e che i sanitari avevano adottato tutte le cautele possibili per evitarla (eseguendo un sopraggitto, ovvero una seconda sutura di affondamento in continua, sulla sutura meccanica), ma che queste non erano state sufficienti;
che la gestione dei drenaggi non evidenziava alcuna criticità; che nel post operatorio vi erano stati due malaugurati falsi negativi (il gastrografin e la negatività di drenaggi) che avevano ritardato la diagnosi della deiscenza, ma senza alcuna colpa dei sanitari;
che non era censurabile la scelta dei chirurghi di di astenersi da un intervento, la gastrectomia, gravato CP_1 da altissima probabilità di complicanze drammatiche, poi effettivamente verificatesi nel corso della sua esecuzione a Milano. Concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per l'ipotesi di accoglimento della stessa, invocava per la quantificazione del danno parentale le tabelle del Tribunale di Milano, in luogo di quelle del Tribunale di Roma.
*****
Gli attori hanno innanzitutto proposto, in qualità di eredi della sig.ra , una domanda di Persona_1 risarcimento del danno da lei subito per la sofferenza morale patita nell'avvertire l'approssimarsi della sua fine.
Una siffatta domanda deve tuttavia essere respinta per mancata prova del danno lamentato.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7923/2024), il danno morale terminale (o danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso (rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima), ma a condizione che sia dimostrata la condizione di lucidità e coscienza della vittima.
Per integrare il pregiudizio da formido mortis deve dunque allegarsi e dimostrarsi che la paziente ebbe a un certo momento consapevolezza dell'incombenza e imminenza dell'exitus.
Nel caso di specie gli attori non hanno allegato il momento a partire dal quale la sig.ra PE avrebbe avuto percezione dell'approssimarsi della propria morte, omettendo sia di indicare quando la paziente avrebbe perduto fiducia nell'esito positivo delle cure cui continuava a essere sottoposta, sia di individuare un evento a partire dal quale la situazione sarebbe divenuta ormai irreparabile e di allegare che la paziente vi giunse in uno stato di coscienza.
La carenza di allegazione si accompagna a una carenza probatoria, non avendo gli attori avanzato richieste istruttorie volte a dimostrare la perdita da parte della paziente delle speranze di guarigione o la sua consapevolezza della gravità delle condizioni cliniche in cui versava.
Va poi evidenziato che dalle cartelle cliniche in atti emerge che negli ultimi giorni prima della morte, dopo l'intervento di laparotomia esplorativa del 15.10.2015, la paziente era sedata e non reattiva, sicché
pagina 3 di 10 deve ritenersi che allorquando le sue condizioni divennero irrecuperabili (dopo l'ultimo intervento chirurgico) ella non fosse più in grado di averne coscienza.
Non può dirsi pertanto dimostrata l'esistenza di un danno morale terminale.
*****
Passando all'esame della domanda di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio, va premesso che essa si inquadra nell'ambito delle azioni di responsabilità extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (in questi termini Cass.
21404/2021).
Una siffatta connessione è rinvenibile, in ambito sanitario, soltanto con riguardo ai componenti della famiglia nucleare in relazione ai danni cagionati in occasione di prestazioni espletate nel corso della gestazione o del parto (cfr. Cass. 14258/2020) e deve quindi escludersi nel caso di specie, con ogni evidenza non riconducibile a siffatti eventi (gestazione e parto).
Discende da tale inquadramento che i ricorrenti dovranno provare l'esistenza di una concreta condotta colposa, non potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'obbligazione di cura.
Spetta in ogni caso a chi agisce per il risarcimento l'onere di provare il danno ed il nesso di causalità tra questo e la condotta dei sanitari.
Venendo alla fattispecie che ci occupa, può ritenersi dimostrata - all'esito della c.t.u. espletata dalla dott.ssa (specialista in medicina legale) e dal dott. (chirurgo Persona_2 Persona_3 specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva e docente all'università La
Sapienza di Roma) - l'esistenza di una condotta colposa dei sanitari dell'azienda convenuta.
Va premesso che la fistola gastrica per apertura dei margini (deiscenza) della sutura costituisce una complicanza prevista dell'intervento di resezione gastrica verticale ed è in genere localizzata nella parte alta della sutura, in quanto lo spessore della parete sulla grande curvatura gastrica è maggiore in corrispondenza dell'antro (nella parte inferiore) e diminuisce progressivamente salendo verso il cardias
(e dunque nella parte superiore) rendendo più problematica la tenuta della sutura nella parte più vicina al cardias (pag. 42-44 della relazione).
Ciò posto, dalla relazione tecnica dei cc.tt.uu. risulta che il trattamento della complicanza non fu corretto, perchè vi fu un ritardo nell'esecuzione della gastrectomia totale, praticata solamente a ottobre 2015 dai medici dell'ospedale SA Raffaele di Milano.
I cc.tt.u. hanno infatti riferito che la soluzione conservativa adottata dai sanitari dell'azienda convenuta era corretta solo inizialmente, nei primi giorni successivi alla scoperta della fistola gastrica (avvenuta il giorno 27.6.2015 all'esito della TAC torace e addome).
In questa prima fase risultava idoneo il posizionamento di un drenaggio della raccolta peritoneale, così come poteva dirsi adeguata l'esecuzione di un intervento chirurgico per la sutura della deiscenza
(praticato il 29.6.2015).
pagina 4 di 10 Tuttavia, successivamente, una volta riscontrata l'inefficacia dei trattamenti conservativi praticati, la condotta prudente e diligente era soltanto quella di operare un intervento radicale di gastrectomia totale senza attendere ulteriormente che lo stato settico nel cavo peritoneale si aggravasse in modo irreversibile e si diffondesse alle strutture vicine e per via sistemica (pag. 52).
La letteratura scientifica di settore1, infatti, ha determinato in sei settimane il tempo massimo entro il quale occorre intervenire in modo radicale (con l'asportazione dello stomaco residuo) per eliminare la fistola e con essa la condizione di sepsi e la peritonite (pag. 59).
L'intervento radicale demolitivo di gastrectomia totale avrebbe dovuto dunque essere eseguito subito dopo l'intervento del 29.6.2015, non appena avuta contezza della persistenza della deiscenza (pag. 50 della relazione) e comunque non oltre le sei settimane dalla comparsa della fistola.
In ogni caso, di fronte allo shock settico e alla insufficienza multiorgano che portavano la paziente al ricovero in terapia intensiva (il 4-8-2015), risultava indispensabile e non più procrastinabile l'intervento di gastrectomia totale (pag. 47 e 50).
I sanitari dell'azienda convenuta proseguivano invece nella condotta attendista (ormai non più conforme ai parametri delle leges artis) continuando a praticare drenaggi e tentativi di chiusura della fistola (pag. 47 e ss., pag. 52).
Deve dunque concludersi che la condotta di omessa esecuzione dell'intervento di gastrectomia totale in presenza di plurimi shock settici costituisca un comportamento non diligente, imputabile all'azienda convenuta.
Venendo all'accertamento del nesso di causalità tra tale condotta e la morte della sig.ra , deve PE preliminarmente ricordarsi che, secondo i principi dell'accertamento causale elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. s.u. 576/2008) con specifico riguardo alla responsabilità civile – sul presupposto della diversa regola probatoria esistente nel processo civile (in cui i valori in gioco tra le due parti contendenti sono equivalenti) e nel processo penale (in cui viene data preminenza alla posizione della difesa, secondo il principio in dubio pro reo) – non occorre la prova “oltre il ragionevole dubbio” del legame causale tra condotta ed evento, ma è sufficiente una prova per così dire comparativa, secondo il principio del “più probabile che non”: in altri termini occorre verificare che ipotizzando il comportamento doveroso sarebbe stata più probabile l'esclusione dell'evento dannoso che non la sua persistenza.
Con la precisazione che «detto standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi
(c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata
l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni).» (Cass. S.U. cit.).
Calando tali principi nella fattispecie che ci occupa, deve osservarsi che è indubbio che la causa prima del decesso della paziente sia da rinvenire nello stato settico determinato dalla fistola (pag. 51 della 1 Debitamente citata nella c.t.u. in mancanza di linee guida specifiche, che risultano dettate solamente per l'intervento, ma non anche per le sue complicanze. pagina 5 di 10 relazione, sul punto non contestata). Altrettanto indubbio è che l'intervento di gastrectomia totale avrebbe consentito l'eliminazione della fistola (attraverso la rimozione dell'intera parete gastrica).
In forza di tali elementi è possibile concludere - sulla base di un giudizio controfattuale condotto secondo il principio “del più probabile che non” - che ove i medici dell'ospedale di avessero CP_1 eseguito l'intervento di gastrectomia da loro omesso, si sarebbe modificato il decorso clinico e il successivo sviluppo della malattia (pag. 56) e sarebbe stato più probabile evitare la morte della paziente che non evitarla.
Non appare sufficiente a convincere del contrario la circostanza che tale esito favorevole non sia stato raggiunto dai medici dell'ospedale SA Raffaele di Milano, che poi effettivamente praticarono la gastrectomia totale.
E infatti deve considerarsi che, allorquando la paziente fu trasferita presso il nosocomio milanese (il
26.9.2015), le sue condizioni generali erano divenute gravissime, l'orifizio fistoloso presentava al suo interno tessuto necrotico ed era comparsa una seconda fistola (pag. 51).
L'insuccesso non è dunque da attribuire alla tipologia di trattamento (gastrectomia totale), quanto piuttosto alla tempistica con cui esso fu eseguito, ossia in un momento in cui lo stato della paziente era ormai fortemente compromesso (pag. 52) e non più recuperabile («Non altrettanto censurabile quella
[la condotta] dei sanitari del SA Raffaele di Milano i quali tentarono di fare quanto possibile, ma era troppo tardi» si legge sempre a pag. 52 della relazione di c.t.u.).
*****
Passando all'individuazione dei danni risarcibili, va certamente accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito in proprio dai ricorrenti per la perdita della loro congiunta.
La risarcibilità dei danni non patrimoniali è ormai indiscussa, essendo da tempo pacifica la ricostruzione bipolare del sistema risarcitorio basato sulle due categorie del danno patrimoniale – risarcibile ex art. 2043 c.c. – e del danno non patrimoniale – risarcibile ex art. 2059 c.c. nei limiti dei pregiudizi costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto (sentenze
Cass. nn. 8827/2003 e 8828/2003).
La categoria del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. – ampliata dalle citate sentenze del
2003 e tripartita nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale – è stata riportata ad unità con le cd. sentenze di SA RT (cass. S.U. nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08) con le quali la suprema corte ha ulteriormente chiarito che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.”
pagina 6 di 10 La perdita del rapporto affettivo e relazionale con un congiunto costituisce dunque danno risarcibile, venendo in rilievo la lesione inferta all'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo, ossia di un bene tutelato dalla Costituzione (art. 29).
Da un punto di vista descrittivo il pregiudizio sofferto si rinviene nella compromissione della conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico- relazionale, nell'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale.
Passando ai criteri per l'accertamento di siffatti pregiudizi, deve osservarsi che «la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta» (Cass. n. 9010/2022; nello stesso senso
Cass. n. 22397/2022)
Nel caso di specie gli stretti rapporti di parentela che legavano i danneggiati alla defunta sig.ra
[...]
– di cui gli attori erano, rispettivamente, figli (i sig.ri e e genitori (i PE Pt_1 Parte_2 sig.ri e – non sono mai stati contestati e possono dunque ritenersi certi. Parte_3 Parte_4
Sulla base di tali rapporti può ritenersi provato - in forza della presunzione semplice innanzi citata e stante l'assenza di elementi di segno contrario, mai allegati, né emersi in corso di causa - l'esistenza di un pregiudizio non patrimoniale in capo agli attori per la perdita del rapporto con la loro congiunta.
Per quanto attiene alla valutazione, questo danno sfugge, in virtù del suo contenuto etico, ad una precisa quantificazione ed è, pertanto, di natura essenzialmente equitativa;
tuttavia, va rispettata l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno (specie se destinato a protrarsi nel tempo) e l'equivalente pecuniario, in modo che questo, tenuto conto del potere di acquisto della moneta, mantenga la sua connessione con l'entità e la natura del danno da risarcire, e non rappresenti un mero simulacro o una parvenza di risarcimento.
Deve dunque rinvenirsi un criterio che, pur rimanendo essenzialmente equitativo, offra un parametro di riferimento concreto, anche in relazione all'esigenza di indicare gli estremi logico-giuridici e fattuali che hanno guidato la quantificazione. Per tali ragioni la giurisprudenza di legittimità (Cass.
26300/2021) ha indicato come preferibile il sistema tabellare (originariamente in uso presso il tribunale di Roma e oggi applicato anche dal tribunale di Milano) affermando che «il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella».
Ritiene dunque il tribunale di dover fare applicazione delle tabelle in uso presso il tribunale di Milano (edizione di giugno 2024) che risultano conformi ai principi enunciati dalla citata giurisprudenza della
Corte di cassazione.
Deve quindi passarsi all'esame delle singole specifiche situazioni degli attori, al fine di commisurare il danno patito da ciascuno di loro.
pagina 7 di 10 Per il sig. gli elementi da prendere in considerazione sono il rapporto di parentela Parte_1
(madre-figlio), l'età della vittima (48 anni), l'età del superstite al momento del fatto (21 anni), l'esistenza di altri parenti superstiti (1, il fratello OL), il rapporto di convivenza (allegato e non contestato) e la qualità ed intensità della relazione affettiva (che si può presumere intensa in ragione dello stretto grado di parentela e del rapporto di convivenza e che comporta l'attribuzione di 20 punti).
L'ammontare del risarcimento si determina allora, sulla base del valore punto per l'anno 2024 (€ 3.911,00) moltiplicato per la somma dei punti corrispondenti a ciascuna delle predette variabili, in €
367.634,00 per il figlio (€ 3.911,00 x 94). Parte_1
Per il sig. gli elementi da prendere in considerazione sono il rapporto di parentela Parte_2
(madre-figlio), l'età della vittima (48 anni), l'età del superstite al momento del fatto (18 anni), l'esistenza di altri parenti superstiti (1, il fratello ) il rapporto di convivenza (allegato e non Pt_1 contestato) e la qualità ed intensità della relazione affettiva (che si può presumere intensa in ragione dello stretto grado di parentela e del rapporto di convivenza e che comporta l'attribuzione di 20 punti).
L'ammontare del risarcimento si determina allora, sulla base del valore punto per l'anno 2024 (€ 3.911,00) moltiplicato per la somma dei punti corrispondenti a ciascuna delle predette variabili, in € 375.456,00 per il figlio (€ 3.911,00 x 96). Parte_2
Per il sig. gli elementi da prendere in considerazione sono il rapporto di parentela Parte_3
(padre-figlia), l'età della vittima (48 anni), l'età del superstite al momento del fatto (76 anni), l'esistenza di altri parenti superstiti del nucleo familiare primario della de cuius (1, la moglie), l'assenza di convivenza (secondo l'allegazione) e la qualità ed intensità della relazione affettiva (che si può presumere seria in ragione dello stretto grado di parentela e che comporta l'attribuzione di 10 punti).
L'ammontare del risarcimento si determina allora, sulla base del valore punto per l'anno 2024 (€ 3.911,00) moltiplicato per la somma dei punti corrispondenti a ciascuna delle predette variabili, in €
219.016,00 per il sig. (€ 3.911,00 x 56). Parte_3
Per la sig.ra gli elementi da prendere in considerazione sono il rapporto di parentela Parte_4
(madre-figlia), l'età della vittima (48 anni), l'età del superstite al momento del fatto (72 anni), l'esistenza di altri parenti superstiti del nucleo familiare primario della de cuius (1, la moglie) l'assenza di convivenza (secondo l'allegazione) e la qualità ed intensità della relazione affettiva (che si può presumere seria in ragione dello stretto grado di parentela e che comporta l'attribuzione di 10 punti).
L'ammontare del risarcimento si determina allora, sulla base del valore punto per l'anno 2024 (€ 3.911,00) moltiplicato per la somma dei punti corrispondenti a ciascuna delle predette variabili, in € 219.016,00 per la sig.ra (€ 3.911,00 x 56). Parte_4
Le somme innanzi indicate sono già espresse in valori monetari attuali, con la conseguenza che non può riconoscersi la rivalutazione monetaria.
Poiché le somme sopra determinate costituiscono debito di valore, deve essere riconosciuto, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. civ., Sez. Un., 10 settembre 1998, n. 8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore,
pagina 8 di 10 che non paga subito, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità.
Appare, altresì, conforme a giustizia, sempre alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, porre a base del calcolo degli interessi le somme dovute a titolo di risarcimento del danno devalutate alla data del fatto (20.10.2015), rivalutate anno per anno secondo l'indice Foi-Istat, applicando su tale importo un tasso pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Si ottengono così le somme riportate nel seguente specchietto riepilogativo.
iquidata (a Interessi dovuti Totale (capitale + Controparte_2 valori del 2024) interessi)
€ 367.634,00 € 37.241,36 € 404.875,36 Parte_1
€ 375.456,00 € 38.033,71 € 413.489,71 Parte_2
€ 219.016,00 € 22.186,33 € 241.202,34 Parte_3
€ 219.016,00 € 22.186,33 € 241.202,34 Parte_4
Sulle somme così risultanti, corrispondenti all'intero danno non patrimoniale liquidato a ciascun attore, sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo e con decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
In applicazione del principio di soccombenza l'azienda ospedaliera resistente va condannata al pagamento, in favore degli attori, delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022, sotto la cui vigenza si è completata l'attività difensiva
(scaglione da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000,00, avendo presente la misura del risarcimento riconosciuto;
tutte le fasi a valori minimi).
Infine, vanno poste a carico della parte resistente le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio di merito, nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna l' , al pagamento, in favore di , della CP_1 Controparte_1 Parte_1 somma di € 404.875,36, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
2) condanna l' , al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_2 somma di € 413.489,71, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
3) condanna l' , al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_3 somma di € 241.202,34, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
4) condanna l' , al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_4 somma di € 241.202,34, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
pagina 9 di 10 5) condanna l' , al pagamento, in favore degli attori in solido, Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1.713,00 per spese vive (€ 1.686,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo) ed € 18.977,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
6) pone le spese della c.t.u. svolta nel presente giudizio, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della resistente. Controparte_1
Perugia, 11 marzo 2025
Il giudice
Gaia Muscato
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