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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5742 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. CH DI Presidente
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott.ssa LD CA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 1948 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Izzi ( ) in virtù di C.F._1
procura in calce all'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Ticconi
pag. 1 di 13 ( ) e OR OS ( in virtù di C.F._2 CodiceFiscale_3
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 13092/2020
pubblicata il 25.9.2020 (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somministrazione di gas).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 25.3.2021 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 13092/2020 , con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione dalla medesima avanzata contro il decreto ingiuntivo n.
5513/2016 emesso il 7.3.2016 ad istanza di per la somma di € CP_1
81.335,13 (oltre interessi di mora ex d.lgs n. 231/2002, come da domanda, e spese della procedura), a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas relativa all'utenza n. 350007207305, in uso presso i locali del ristorante “Trovatore”
in Venezia, via Castello n. 4234, in forza di quattro fatture degli anni 2009,
2010 e 2013.
A sostegno dell'appello ha articolato tre motivi, chiedendo che , previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la sentenza impugnata sia riformata, e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo sia revocato o dichiarato inefficace, accertando che nulla deve l'TE a CP_1
pag. 2 di 13 2. Si è costituita la parte appellata, contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto.
3. Alla prima udienza la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c.
Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 19.9.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante del verbale di udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
4. L'TE ha formulato tre motivi.
Con il primo si lamenta la erroneità della sentenza di prime cure per mancata e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione e/o per grave errore nella valutazione della c.t.u. del geom. resa nel giudizio ex art. 700 Persona_1
c.p.c. n. 6231/2010 R.G., instaurato dinanzi al Tribunale di Venezia.
In particolare, si contestano le argomentazioni svolte dal primo giudice per rigettare le doglianze della società TE con riferimento alla fattura n.
M09033509 del 17.4.2009 dell'importo di € 37.332,20, relativa al periodo dal
30.7.2007 al 23.3.2009; doglianze ritenute incentrate principalmente sulla comparazione tra dati di consumo rilevati da due contatori di diversa potenza pag. 3 di 13 (quello installato fino al 11.2.2005 e quello installato dall'11.2.2005
all'14.4.2011).
Si afferma nella sentenza che «Va in senso contrario in primo luogo rilevato che la media dei consumi registrati con il contatore matricola n. 0023754614 (quello installato fino al 11.2.2005) non appare comparabile con quella dei consumi rilevati dal nuovo misuratore
(quello di potenza G10), in quanto trattasi di misuratori di diversa potenza, come tra l'altro già osservato dal precedente giudicante con l'ordinanza del 30.11.2016, sicchè le deduzioni che l'opponente ne trae sono suggestive ma prive di un valore tecnico attendibile.
A ciò va aggiunto che lo stesso CTU di cui al giudizio cautelare svoltosi incorre in un evidente errore, laddove nell'indicare i consumi dal 30.7.2007 al 3.1.2008 parla di 37.112
mc. mentre dalla fattura contestata (quella del 17.4.2009) emerge che i consumi registrati e fatturati per il periodo considerato (30.7.2007-3.1.2008) è di 17.128 mc., sicchè non si comprende come il CTU abbia potuto tener conto di una lettura di 47.614 (al 3.1.2008) che egli stesso negli allegati alla perizia indica come lettura invalidata, quindi ipotetica e non tenuta presente ai fini della fatturazione .
Ciò ad avviso dell'odierno giudicante è già sufficiente per smentire gli assunti del CTU
laddove definisce come ingiustificato e irrazionale i consumi dal 30.7.2007 al 3.1.2008.
Si osserva inoltre che le censure circa il cattivo funzionamento del contatore sono prive di fondamento in quanto alla verifica metrologica eseguita nell'ambito della Ctu, il contatore non aveva presentava problemi di funzionamento ma solo un errore di misurazione a danno
Cont dell' i -18% (e non a danno dell'utente).»
E invece, secondo l'TE, da quanto emerso nell'ambito della espletata consulenza d'ufficio, emergerebbe che l'ausiliare non pone alcuna comparazione tra i consumi “pre” e i consumi “post” cambio contatore pag. 4 di 13 (avvenuto 10.2.2005) osservando, diversamente, l'improvviso e a suo dire
«assolutamente ingiustificato ed irrazionale» aumento dei consumi tra i seguenti periodi successivi al cambio del contatore: periodo compreso fra il 30.7.2007
e il 3.01.2008 (157 giorni) e periodo compreso fra il 3.1.2008 e il 14.4.2011
(1197 giorni).
Il c.t.u. avrebbe dunque evidenziato che il consumo del primo periodo, pari a
109 mc, non è in linea con la media giornaliera del secondo periodo, pari a
42 mc, a differenza dei consumi riportati nelle altre bollette, congrui rispetto alle potenze installate nella cucina e alla tipologia del ristorante.
Le considerazioni svolte dal tribunale circa il regolare funzionamento del contatore, dunque, sarebbero erronee, avendo riconosciuto la stessa
[...]
con la nota del 22.3.2013, il non corretto funzionamento del CP_1
misuratore, verificato a seguito della prova metrologica .
Errate sarebbe dunque anche le conclusioni riguardanti l'assenza di censure sul regolare funzionamento del contatore e l'avvenuta accettazione del debito, in conseguenza della richiesta di rateizzo.
5. Con il secondo motivo si censura il rigetto dei mezzi istruttori formulati con la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni (prova per interrogatorio formale e testi ed espletamento di c.t.u. per accertare la correttezza degli importi inseriti nelle fatture), che il giudice di prime cure non avrebbe motivato né con l'ordinanza del 21.12.2017 né in sentenza, sebbene si sia discostato dalle conclusioni del c.t.u. geom. . Per_1
pag. 5 di 13 6. Con il terzo motivo si contesta l'omesso esame della sollevata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., per violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Il non corretto funzionamento del contatore, ammesso dalla stessa CP_1
dovrebbe portare a reputare inesistente il credito portato dalle altre tre fatture azionate in via monitoria (n. M100591696 del 18.10.2010 di €
4.516,55, n. M136572568 dell'11.4.2013 di € 29.628,62 e n. M137360776 del
18.11.2013 di € 9.857,66). Tanto più che con apposito reclamo del Parte_1
9.11.2010 aveva comunicato la sospensione del pagamento della fattura n.
M100591696, in attesa di ricevere delucidazioni sul conguaglio e la struttura della fattura, delucidazioni mai giunte, così giustificando la sospensione del pagamento.
Si rileva, inoltre, che omettendo di compiere le misurazioni CP_1
effettive per circa due anni (dal 30.7.2007 al 23.3.2009) e trascurando totalmente l'invio della documentazione contabile riferita non solo ai consumi effettivi, ma anche quelli presunti nel periodo compreso tra l'11.9.2008 e l'8.4.2009, avrebbe violato le norme previste dalle Condizioni
generali di contratto, che prevedono una fatturazione periodica e leso i principi di buona fede e correttezza con conseguente responsabilità per inadempimento contrattuale.
Legittima sarebbe dunque la sospensione dei pagamenti trovando applicazione l'art. 1460 c.c.
pag. 6 di 13 7. I motivi, da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione logico-giuridica, attenendo alla prova del credito azionato da sono CP_1
infondati.
In particolare, deve muoversi dalla premessa che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione,
sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante, è
l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (Cass. ord. 18.10.2023 n. 28984; Cass. ord. 9.1.2020
n. 297; Cass. ord. 21.5.2019 n. 13605); nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (così, Cass. ord.
9.1.2025 n. 512; Cass. ord. 19.1.2021 n. 836;
Cass. 19.7.2018 n. 19154).
Ne deriva, dunque, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, essendo tale pag. 7 di 13 riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze
(Cass. 22.11.2016, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva posto a carico del somministrato la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, sebbene il somministrante avesse sostituito unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento ).
8. Alla stregua di tali principi, si condividono del tutto le argomentazioni del primo giudice, il quale, con ragionamento immune da vizi logico -giuridici, ha ricostruito la vicenda, affermando la correttezza dell'operato della società
somministrante.
In particolare, quanto alla fattura n. M09033509 del 17.4.2009 di €
37.332,20, si rileva che il consulente tecnico d'ufficio, nominato nell'ambito del procedimento d'urgenza svoltosi dinanzi al Tribunale di Venezia (n.
6231/2010), nell'effettuare l'esame dei consumi delle bollette per il periodo dal 12.7.2001 al 23.3.2009, ha accertato che soltanto per il limitato periodo compreso tra il 30.7.2007 e il 30.1.2008, successivo dunque all'installazione del contatore con matricola n. 0035054232 (risalente all'11.2.2005), è stato riscontrato un consumo (di mc 37.112) assolutamente ingiustificato e incongruo rispetto alle potenze installate nella cucina e alla tipologia del ristorante.
pag. 8 di 13 Avendo poi accertato, mediante accurata prova tecnica, nel contraddittorio dei consulenti tecnici delle parti, il corretto funzionamento del suddetto contatore e non avendo individuato motivi tecnici evidenti tali da giustificare l'anomalo andamento dei consumi registrato dal contatore installato nel
2005, ha elaborato un criterio alternativo per conteggiare tali consumi e ha rideterminato il corrispettivo dovuto a saldo della fattura, in un'ottica transattiva, nell'importo di € 15.208,05.
Il giudice di primo grado, con rilievi puntuali e dettagliati ha spiegato le ragioni per cui tale ragionamento non poteva condividersi. Più
specificamente, oltre a evidenziare, in via generale, la non comparabilità dei consumi medi registrati con i due diversi contatori : i) ha rilevato l'errore commesso dall'ausiliare nell'indicare i consumi dal 30.7.2007 al 3.1.2008 in
37.112 mc, nonostante dalla fattura contestata emerg esse che i consumi registrati e fatturati per il periodo considerato era di 17.128 mc;
ii) ha escluso che fosse corretta la scelta del consulente d'ufficio di tenere conto della lettura di 47.164 mc (al 3.1.2008), nonostante fosse indicata, negli allegati alla perizia, come lettura invalidata e non valutata ai fini della fatturazione;
iii) ha affermato, infine, avuto riguardo al corretto funzionamento del contatore riscontrato a mezzo di verifica metrologica, che la quantificazione dei consumi riportati nella fattura era esatta.
Detta conclusione appare coerente con i principi sopra richiamati in tema di onere probatorio, non potendo subire gli effetti negativi CP_1
dell'anomalia rilevata dal c.t.u., che non è dipesa da causa ad essa imputabile, in quanto afferente al funzionamento del contatore . A nulla pag. 9 di 13 rilevano, in senso contrario, le deduzioni di che si limitano a Parte_1
riprendere le considerazioni sviluppate nella c.t.u., e la reiterazione delle istanze istruttorie del primo grado (prova per interpello e testimonianza e nuova consulenza tecnica di ufficio).
In relazione a tale ultimo profilo, oggetto del terzo motivo di appello, si evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame
(art. 342 c.p.c.), la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica, di talché non è consentito un richiamo generico alle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, ma è richiesto all'TE di esplicitare le ragioni per cui è contestata la valutazione del primo giudice nonché di indicare l'oggetto della prova e i risultati cui essa tendeva, così da porre il giudice di appello in condizione di valutare l'ammissibilità e la rilevanza della prova (così, in termini, Cass. ord.
9.6.2023 n. 16420; Cass. 23.3.2016 n. 5812; Cass. 24.11.2015 n. 23978).
Ne discende che nel caso in esame, la mera riproposizione della prova orale richiesta in primo grado , senza ulteriori indicazioni, è generica e vaga, sì da rendere la richiesta inammissibile. Né può accogliersi l'istanza di nomina di un nuovo consulente per effettuare ulteriori indagini sul corretto ed effettivo funzionamento del contatore n. 0035054232, a fronte dei precisi rilievi svolti da giudice nel disattendere le risultanze della precedente c.t.u., non superati dall'TE.
9. Quanto alle altre fatture, si osserva, innanzitutto, che le contestazioni sollevate in ordine a quella n. M100591696 del 18.10.2010, che si riferisce al pag. 10 di 13 consumo di gas dal 9.9.2010 al 11.10.2010, s iano superate – come sostenuto dal primo giudice – dalle conclusioni cui è giunto il c.t.u., il quale ha accertato il regolare funzionamento del contatore matricola n. 0035054 232
con cui sono stati registrati i consumi (dei quali è stata fatta sempre un a lettura effettiva) e la corretta fatturazione da parte di EL nel periodo successivo al 3.1.2008, reputando i consumi ivi riportati congrui.
Con riguardo alle fatture n. M136572568 dell'11.4.2013 (periodo di riferimento dal 18.11.2011 al 11.4.2013; periodo di conguaglio dal 8.10.2010
al 16.2.2011) e n. M137360776 del 18.11.2013 (periodo di riferimento da
12.9.2013 a 18.11.2013; periodo di conguaglio da 17.7.2013 a 11.9.2013) , è
sufficiente rilevare che si riferiscono a consumi che sono stati registrati per la maggior parte con il contatore matricola n. 003541527 (con il quale
[...]
ha sostituito il n. 0035054232 in data 14.4.2011), rispetto al cui CP_1
funzionamento non sono mai state sollevate contestazioni specifiche, e, per la restante parte, a consumi registrati con il contatore matricola n. 0035054232,
perfettamente funzionante nel periodo successivo al 3.1.2008 , con conseguente corretta fatturazione.
Può concludersi, pertanto, per l'infondatezza delle generiche deduzioni svolte dalla società TE circa la sussistenza dei presupposti per invocare l'eccezione di inadempimento, risultando, piuttosto, il suo rifiuto di pagare il corrispettivo richiesto per la fornitura di gas del tutto ingiustificato.
10. In definitiva, l'appello va rigettato.
pag. 11 di 13 Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'TE in forza del principio di soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m.
n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022), valori medi dello scaglione di riferimento da € 52.000,01 a € 260.000,00, in complessivi €
14.317,00 per compensi (€ 2.977,00 per fase di studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€ 4.326,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 5.103,00 per fase decisionale); spese da distrarre in favore dei dife nsori della parte appellata,
dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'TE di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002,
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass.
S.U. 20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 13092/2020 pubblicata il 25.9.2020, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere le spese di lite a che liquida in Parte_2 CP_1
€ 14.317,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa,
come per legge, da distrarre in favore degli avvocati Antonella Ticconi e
OR OS, antistatari;
pag. 12 di 13 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'TE, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- LD CA - - CH DI -
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