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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/10/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 887/2025
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti RICCIOLI GIOVANNI e LA PERGOLA ENRICO, giusta procura in atti.
RECLAMANTE
CONTRO
pagina 1 di 28 (C.F. ). Controparte_1 P.IVA_2
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
NI (C.F. )
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NI
(C.F. Parte_2
), domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149 ; rappresentato e difeso P.IVA_3 CP_1
dall'AVVOCATURA DELLO STATO NI, giusta procura in atti.
(C.F. ). Controparte_2 P.IVA_4
(C.F. ), domiciliato in PIAZZA TRENTO N 2 Controparte_3
; rappresentato e difeso dall'avv. AUGELLO GIUSEPPE, giusta procura in atti. CP_1
RECLAMATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.9.2025, esaurita la discussione orale delle parti, il reclamo è stato posto in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I., la società in persona del legale rappr.te pro Parte_1
tempore, ha impugnato la sentenza n. 73/2025 con la quale il Tribunale di Catania in data 12 maggio
2025 ha rigettato il ricorso proposto dalla odierna reclamante per l'omologa di accordi di ristrutturazione con richiesta di “cram down” relativamente alla proposta di transazione fiscale ed ha accolto l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale avanzata dal Pubblico Ministero.
La reclamante ha esposto che:
pagina 2 di 28 - con ricorso del 2.12.2024 la Procura della Repubblica di Catania aveva avanzato istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della sulla scorta della presenza, in capo alla società, di debito Parte_1
erariale e previdenziale scaduto;
- già da parecchi mesi aveva avviato un percorso di risanamento volto alla definizione di accordi con i propri creditori, destinato a trovare il proprio momento conclusivo nell'adozione dello strumento disciplinato dagli artt. 57 e 63 CCII;
- nell'ambito del citato percorso, al fine di trattare anche l'indebitamento tributario e previdenziale, in data 2.5.2024 aveva formulato una proposta di transazione fiscale alle competenti Direzioni Provinciali
di dell' , dell' , dell'INAIL e dell' ; CP_1 Parte_2 Controparte_2 CP_1
- l' , con nota del 30.7.2024, aveva comunicato il proprio “parere negativo” Parte_2
all'accoglimento della proposta di transazione fiscale, mentre nessun riscontro era pervenuto dagli altri enti destinatari della proposta;
- nelle more della conclusione delle trattative con i creditori, il Pubblico Ministero aveva formulato istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- definite le trattative con i creditori, in data 13.1.2025, aveva depositato ricorso per l'omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII con contestuale richiesta di “cram down” relativa al diniego/silenzio opposto dagli enti destinatari della proposta di transazione fiscale;
- nel rispetto della previsione di cui all'art. 7 CCII, l'esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale veniva rinviato all'esito della delibazione del ricorso relativo allo strumento di regolazione della crisi;
- in seno al citato ricorso per omologa degli accordi di ristrutturazione veniva richiesta anche la concessione delle misure protettive di cui all'art. 54 CCII, stante la presenza del debito tributario pagina 3 di 28 iscritto a ruolo, dunque assistito da efficacia esecutiva, e del rischio di iniziative giudiziarie da parte
Cont dell' e dell' ; CP_5
- stante l'opposizione alla omologazione formulata dall' , il Tribunale di Catania Parte_2
aveva fissato una udienza camerale ed, all'esito, assunto il ricorso in decisione;
- con sentenza del 12.05.2025 il Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di omologa e, stante la pendenza dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale avanzata dal Pubblico Ministero,
aveva dichiarato l'apertura di tale ultima procedura.
Tanto premesso e dopo avere ricostruito le caratteristiche del proposto accordo di ristrutturazione, Pt_1
[... ha articolato due distinti motivi di reclamo, con i quale ha censurato la decisione del Giudice di prime cure in merito alla carenza dei presupposti di fattibilità giuridica ed economica.
Ritualmente notificati il reclamo ed il decreto di fissazione udienza si è costituita la liquidazione giudiziale di in persona del curatore pro tempore, per eccepire l'inammissibilità e Parte_1
l'infondatezza della proposta impugnazione.
Anche l' si è costituita per contestare la fondatezza del reclamo, del quale ha Parte_2
chiesto il rigetto.
In data 18.7.2025 la Procura Generale presso questa Corte d'appello ha depositato una memoria conclusiva con la quale ha instato per il rigetto del reclamo.
ed , pur ritualmente citati, non si sono costituiti e vanno, Controparte_2 CP_1
pertanto, dichiarati contumaci.
All'udienza feriale dell'1.8.2025, su concorde richiesta delle parti, sono stati concessi termini per il deposito di note difensive e di replica. Quindi, alla successiva udienza del 17.9.2025 il reclamo è stato introitato in decisione.
pagina 4 di 28 Tanto esposto è opinione di questa Corte che il reclamo debba essere rigettato sia in ragione della fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'accordo di ristrutturazione per carenza dei presupposti previsti dall'art.63 CCII, nel testo vigente “ratione temporis”, sia per l'infondatezza dei motivi di reclamo. Va, da subito, rilevato che l'eccezione di inammissibilità non risulta essere stata sollevata ed esaminata nel corso della prima fase del procedimento ed è stata articolata dalla liquidazione giudiziale soltanto in seno alla comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio.
Ciò, comunque, non ne determina l'inammissibilità atteso l'effetto pienamente devolutivo del reclamo ed il pieno contraddittorio realizzatosi tra le parti al quale l'eccezione è stata sottoposta.
La declaratoria di inammissibilità dell'accordo di ristrutturazione proposto da impone una Parte_1
prevendita descrizione dello stesso.
Così per come esposto dalla stessa reclamante: “Gli accordi di ristrutturazione che la Parte_1
intende concludere con i propri creditori sono finalizzati a garantire la continuità dell'attività
aziendale per come essa è già stata ridisegnata dall'amministratore unico cessando, come detto, i punti vendita non più remunerativi.
Orbene, per come oltre verrà illustrato, la caratteristica essenziale degli accordi di ristrutturazione raggiunti con i creditori consiste nell'utilizzo dello strumento dell'immissione di finanza (c.d. esogena)
proveniente da soggetti terzi rispetto alla proponente, e precisamente dalle altre società terze: CP_6
e
[...] Controparte_7 Controparte_8
Dal canto suo, la continuità aziendale garantirà l'equilibrio economico finanziario della proponente,
consentendo (grazie anche agli utili che l'attività risanata genererà) il pagamento, oltre che dei debiti pregressi (seppur in minima parte), di quelli con i quali la società entrerà, man mano, in contatto durante la prosecuzione dell'attività aziendale.
pagina 5 di 28 In definitiva, sarà l'apporto della finanza terza che consentirà il soddisfacimento dei restanti debiti, ivi inclusi, principalmente, quelli LI ed erariali.
1. Gli accordi raggiunti con i creditori non pubblici
Di seguito verranno illustrati gli accordi conclusi con i creditori diversi da quelli pubblici.
1.1) Debiti verso dipendenti per retribuzioni e tfr.
In considerazione dello scopo dello strumento adottato dalla ricorrente, finalizzato, come detto, alla continuazione dell'attività aziendale caratteristica, non è stata prevista alcuna cessazione dei rapporti di lavoro pendenti (ai quali, anzi, si vuole fornire tutela).
Conseguentemente, i debiti per TFR non sono da considerarsi scaduti in quanto essi verranno ad esistenza solo allorché i singoli rapporti di lavoro venissero a cessare.
1.2) Debiti verso banche.
La società esponente ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti con in Controparte_9
qualità di cessionario del credito originariamente facente capo ad Controparte_10
Segnatamente, si precisa che, a fronte di un credito di originari € 483.421,55, ha raggiunto Parte_1
con il creditore un accordo che prevede il pagamento della minore somma di € 180.000,00 (con conseguente sopravvenienza attiva per la differenza di € 303.421,55) come segue: euro 10.000,00
entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione dell'Accordo di
Ristrutturazione da parte del competente Tribunale di Catania;
euro 170.000,00, in n. 17 rate mensili dell'importo di euro 10.000,00 ciascuna, la prima decorrente dal sessantesimo giorno successivo al passaggio in giudicato dell'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione.
2. La proposta di transazione fiscale e previdenziale.
pagina 6 di 28 Preliminarmente, si rappresenta che, in data 2.05.2024, l'esponente ha avanzato “Proposta di transazione fiscale ex art. 63 C.C.I.I.” riguardante i debiti erariali, i debiti LI e gli oneri di riscossione. Si rappresenta, altresì, che l' , Direzione Provinciale di , con Parte_2 CP_1
nota del 30.07.2024, ha espresso “parere negativo in relazione alla proposta di accordo di ristrutturazione” avanzata dalla società odierna ricorrente. Nessuna risposta è pervenuta da parte dell' . Controparte_11
La transazione fiscale che la Società ha proposto ha ad oggetto il proprio debito erariale e previdenziale come riassumibile nelle sottostanti tabelle, prendendo come data di riferimento quella al
31.12.2023 (al netto del consolidamento successivamente pervenuto e di cui si è sopra dato atto):
Debiti tributari 3.037.310,32 €
1) Entro 12 mesi 44.318,09 €
a) IRES - €
b) IRAP - €
c) Debiti per IVA 26.917,82 €
d) Debiti verso l'IO per ritenute operate alla fonte 17.400,27 €
e) Altri debiti tributari - €
2) Oltre 12 mesi iscritti a ruolo esattoriale 2.992.992,23 €
a) IRES 155.250,13 €
b) IRAP 140.529,91 €
c) Debiti per IVA 2.319.459,46 €
d) Debiti verso l'IO per ritenute operate alla fonte 361.039,77 €
e) Registro/Altri debiti tributari 16.712,96 €
pagina 7 di 28 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 368.802,08 €
1) Entro 12 mesi 15.370,09 €
a) TI LI ( 14.436,25 € CP_1
b) Altri enti (INAIL) 933,84 €
2) Oltre 12 mesi 353.431,99 €
a) 335.591,87 € Controparte_12 CP_1
b) Altri enti (INAIL) 17.840,12 €
2.1) Importo proposto per il soddisfacimento a saldo e stralcio del credito erariale.
La proposta di transazione fiscale è stata articolata secondo due diverse direttrici.
Infatti, mentre lo stralcio proposto per il debito erariale mira a definire convenzionalmente il pagamento degli oneri esistenti verso l' mediante la formulazione di un'apposita Parte_2
proposta, il pagamento del debito previdenziale iscritto a ruolo è stato previsto e proseguirà secondo le modalità ed i tempi previsti dalla c.d. “Rottamazione quater” alla quale la proponente ha aderito ed i cui pagamenti sono in corso secondo le rispettive scadenze.
7.3.2 Il trattamento dei debiti erariali
Il soddisfacimento dei crediti erariali (al netto del consolidamento successivamente pervenuto) è stato proposto nella complessiva misura di € 1.318.722,18 (pari al 43,42% del debito alla data del
31.12.2023), oltre gli interessi legali riconosciuti per l'intera durata del piano per € 105.161,00
secondo l'analitico dettaglio riportato nella sottostante tabella: […]
Come si evince dalla lettura della superiore tabella, la formulazione della proposta di transazione è
fondata sull'utilizzo combinato di due diversi criteri, l'uno cronologico (che segue, quindi, l'epoca di pagina 8 di 28 formazione dei debiti nel rispetto delle previsioni di legge), l'altro relativo alla graduazione dei privilegi che assistono i singoli tributi, secondo le previsioni di cui all'art. 2778 c.c.
Benché le percentuali di soddisfo delle singole voci di debito siano differenti tra loro, è opportuno sottolineare che, a fronte della somma offerta ed oggetto della proposta, la percentuale media di soddisfo dell'intera massa debitoria erariale è pari al 43,42% (oltre gli interessi legali, come già
accennato).
Dunque, la somma complessivamente offerta (stavolta, interessi inclusi) è pari ad € 1.423.883,18.
Da segnalare, altresì, per dovere di trasparenza, che il superiore carico erariale e lo sviluppo della relativa percentuale media di soddisfo si riferiscono all'epoca di presentazione della proposta di
Cont transazione fiscale. All'esito del consolidamento pervenuto da parte di a seguito della formulazione della proposta di transazione fiscale, il debito complessivo aumenta ad euro
3.158.404,97,00, sicchè la percentuale di soddisfo del credito erariale comprensivo di sanzioni ed interessi (a fronte della somma offerta di € 1.423.883,18) corrisponde al 45,10% dello stesso.
Il pagamento della somma offerta è stato proposto entro quattro anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa degli accordi di ristrutturazione, secondo la seguente
XII) Debiti tributari 3.037.310,32 % pagamento Pagamento falcidia
1) Entro 12 mesi 44.318,09, 44.318,09 0,00
a) IRES 100%
b) IRAP 100%
c) Debiti per IVA 26.917,82, 100% 26.917,82 0,00
d) Debiti verso l'IO per ritenute operate alla fonte 17.400,27, 100% 17.400,27 0,00
e) Altri debiti tributari ... 100% 0,00 0,00
pagina 9 di 28 2) Oltre 12 mesi 2.992.992,23, 42,58% 1.274.404,89, 1.718.587,34
a) IRES 155.250,13, 60% 93.150,08 62.100,05
b) IRAP 140.529,91, 60% 84.317,95 56.211,96
c) Debiti per IVA 2.319.459,46, 40% 927.783,78 1.391.675,68
d) Debiti verso l'IO per ritenute operate alla fonte 361.039,77, 45% 162.467,90, 198.571,87
e) Registro /Altri 16.712,96, 40% 6.685,18, 10.027,78
tabella recante le scadenze dei pagamenti, assumendo quale primo anno del piano il 2024 (data della proposta di transazione fiscale):
In particolare, il pagamento della somma proposta avverrà come segue:
a) Debiti erariali entro i 12 mesi.
Il pagamento verrà eseguito per € 44.318,09 (iva e irpef 2023) in n. 20 rate trimestrali decorrenti dal passaggio in giudicato dell'eventuale omologazione degli accordi di ristrutturazione;
il tutto maggiorato del tasso legale di interessi al 2,5% dilazionato su ciascuna scadenza.
b) Debiti erariali oltre i 12 mesi.
Il pagamento verrà eseguito per € 1.274.404,89 in n. 16 rate trimestrali decorrenti dal passaggio in giudicato dell'eventuale omologazione degli accordi di ristrutturazione;
il tutto maggiorato del tasso legale di interessi al 2,5% dilazionato su ciascuna scadenza.
2.3 Il trattamento del debito previdenziale: la rottamazione quater.
Come già sopra accennato, il debito previdenziale complessivo ammonta ad euro 368.802,08, così
dettagliatamente ripartito:
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 368.802,08 €
1) Entro 12 mesi 15.370,09 €
pagina 10 di 28 a) TI LI ( 14.436,25 € CP_1
b) Altri enti (INAIL) 933,84 €
2) Oltre 12 mesi 353.431,99 €
1 E' evidente che, in considerazione del tempo trascorso e della durata della vicenda processuale, il primo anno del piano non potrà più corrispondere con il 2024 ma slitterà a data successiva alla auspicata omologazione.
[…]
Piano di rientro Procedura Gli oneri finanziari diventano capitale da restituire per tale motivo non vi
è indicato il valore dello stralcio nella cella corrispondente
Debiti per IRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debiti per IRAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debiti per IVA 26.918 0 (5.384) (5.384) (5.384) (5.384) (5.384) 0 (26.918)
Debiti verso l'IO per ritenute 17.400 0 (3.480) (3.480) (3.480) (3.480) (3.480) 0 (17.400)
Altri debiti tributari 168.318 100.991 (11.221) (11.221) (11.221) (11.221) (11.221) (11.221) (67.327)
Debiti Previdenziali 368.802 14.804 (150.820) (67.726) (67.726) (67.726) 0 0 (353.998)
Debiti tributari oltre 12 mesi 2.992.992 1.718.587 (25.000) (25.000) (50.000) (1.174.405) 0 0
(1.274.405)
Interessi legali (22.968) (33.005) (31.590) (16.893) (553) (151) (105.161)
Debiti verso TI ed IO inclusi nell'accordo 3.574.430 1.834.382 (218.873) (145.816) (169.401)
(1.279.109) (20.638) (11.373) (1.845.209)
BI ST
Pagamenti
pagina 11 di 28 a) 335.591,87 € Controparte_13
b) Altri enti (INAIL) 17.840,12 €
Per i debiti LI e assicurativi nei confronti dell' e dell'INAIL esigibili entro l'esercizio CP_1
successivo è previsto il pagamento integrale alle scadenze di legge, in quanto si tratta di debiti ad oggi non scaduti.
Per quanto concerne, poi, i debiti ed INAIL oltre i 12 mesi, essi sono stati oggetto di CP_1
dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione quater in data 25.2.2023, prot. W-
2023022502557140, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022.
Pertanto, a seguito del pagamento delle rate previste dal piano della rottamazione nel rispetto delle relative scadenze, il debito previdenziale oltre i 12 mesi che verrà soddisfatto sarà pari ad euro
327.346,12 (oltre interessi per € 11.281,73). Alla data odierna, in considerazione dei pagamenti già
eseguiti, il debito residuo ammonta ad € 220.109,07.
2.4) Il trattamento degli aggi.
Il debito che la società ha maturato per aggi di riscossione nei confronti dell' Controparte_2
ammonta oggi a complessivi € 155.085,77 (in esito al consolidamento comunicato da
[...]
). CP_5
Si tratta di un credito chirografario vantato dall' , che la società esponente ha proposto di pagare CP_5
nella misura percentuale del 40%, pari all'epoca della proposta di transazione all'importo di €
67.327,07 (pari al 40% di € 168.317,68) ed oggi pari ad € 74.297,88 all'esito del consolidamento trasmesso da , mediante il ricorso alla finanza esogena, in n. 24 rate trimestrali, dell'importo di CP_5
€ 3.095,74 ciascuna (oltre interessi legali), con decorrenza, la prima, entro giorni 60 dal passaggio in pagina 12 di 28 giudicato dell'auspicata omologazione degli accordi di ristrutturazione e, le altre, alle seguenti scadenze trimestrali”.
Per come esposto da nel ricorso proposto al Tribunale di Catania e correttamente evidenziato Parte_1
dalla liquidazione giudiziale in seno alla comparsa di costituzione, “L'istanza di omologazione si basa,
in via esclusiva e dichiaratamente, sull'adesione dell'amministrazione finanziaria alla transazione fiscale, laddove tutti gli altri creditori diversi dal Fisco, come si evince dal reclamo, sono considerati quali creditori estranei all'accordo, tanto da prevederne (anche se non si sa come) l'integrale soddisfacimento”. In realtà, nella specie risulta raggiunto un accordo con un creditore privato,
[...]
ma l'ammontare dello stesso risulta assolutamente irrisorio rispetto alla complessiva CP_9
esposizione nei confronti dell'IO, tanto da non ostacolare la declaratoria di inammissibilità (v. sent.
Corte app. Roma citata nel prosieguo).
A ben vedere, quindi, per tutti i creditori diversi dal Fisco (ad eccezione del modesto debito nei confronti di è previsto il pagamento integrale, di talchè l'accordo di ristrutturazione CP_9
proposto da si risolve nella richiesta di omologazione di una transazione fiscale che – atteso il Parte_1
parere contrario manifestato dall' - finisce per essere “imposta” per il tramite del Parte_2
meccanismo del “cram down”.
Ciò, in ragione della normativa applicabile “ratione temporis” nella fattispecie in esame, conduce inevitabilmente alla inammissibilità dell'accordo.
Occorre, infatti, chiarire sin da subito – siccome, peraltro, già fatto dalla stessa società reclamante (v.
pagg.
2-3 del ricorso per omologazione) e dal Tribunale di Catania (v. pag.3 della sentenza reclamata) –
che il procedimento che occupa - in ragione della data di deposito della proposta di transazione fiscale
(2.5.2024) – non è sottoposto alla normativa introdotta dal c.d. terzo correttivo (D.L.vo 136/24), in pagina 13 di 28 vigore dal 28.9.2024, che, com'è noto, ha apportato significative modifiche al Codice delle Crisi di
Impresa e dell'Insolvenza, segnatamente intervenendo sulla disciplina della transazione fiscale contenuta nell'art. 63 CCII.
In particolare, per quanto qui di precipuo interesse, il citato terzo correttivo ha previsto la possibilità di accedere allo strumento disciplinato dall'art.63 CCII anche nelle ipotesi in cui vi sia un unico creditore,
rappresentato dall'amministrazione fiscale.
Al contrario, nel vigore del Decreto-Legge n. 69 del 2023, convertito con modifiche nella Legge n. 103
del 2023, era stabilito, relativamente ai requisiti per l'applicazione del “cram down” fiscale, che l'omologazione forzosa non potesse essere applicata nel caso in cui la proposta di ristrutturazione riguardasse esclusivamente i debiti verso l'Amministrazione finanziaria. Infatti, per poter procedere con il “cram down”, il codice della crisi (artt. 57 e 63, comma 2 bis) richiedeva un preventivo accordo con una pluralità di creditori, sia pubblici che privati. Si prevedeva, pertanto, che la compresenza di più
creditori fosse un requisito fondamentale per l'applicazione del “cram down”, escludendo l'ipotesi di accordi che coinvolgessero solo il creditore pubblico.
Ne consegue che non è possibile interpretare la norma ante modifiche intervenute nel 2024 nel senso che il “cram down” fosse applicabile anche con un unico creditore, consolidando invece la necessità di un accordo con altri creditori privati oltre che pubblici, come già previsto dagli articoli 57 e 63 del
CCII nella versione precedente alla modifica del DL 69/2023 che rappresenta una specificazione normativa che evita l'abuso dello strumento dell'omologazione forzosa, soprattutto quando l'accordo coinvolge esclusivamente debiti fiscali o contributivi.
Concorde in questa direzione la, sia pure esigua, giurisprudenza di merito intervenuta. In particolare, la
Corte di appello di Roma, con la sentenza dell'8.8.2024, ha affermato che “Con il primo e prioritario pagina 14 di 28 motivo di reclamo, l' contesta il provvedimento di omologa dell'accordo di Parte_2
ristrutturazione proposto dall'… sul presupposto dell'inammissibilità di tale procedura per effetto della mancanza di un preventivo accordo con la società debitrice proponente e l'unicità del creditore con cui l'invocato accordo di ristrutturazione dei soli debiti fiscali dovrebbe forzosamente concludersi per effetto dell'omologa e nonostante il dissenso dell' ufficio finanziario. […].
La proposta di accordo per la quale si chiede l'omologa si basa, dunque, in via esclusiva, sull'adesione dell'amministrazione finanziaria alla proposta di transazione fiscale, adesione che, atteso il rifiuto espresso dell , dovrebbe intervenire in modo forzoso per via giudiziaria. Parte_2
Fattispecie analoga a quella in esame è già stata approfonditamente esaminata da questa Corte, che ha escluso la sussumibilità di ipotesi del tipo di quello di causa ( come unico Parte_2
(possibile) creditore aderente in ragione della sua auspicata adesione forzosa per effetto del meccanismo del cram down, mentre tutti gli altri creditori della società diversi dal fisco sono considerati dalla stessa società proponente estranei all'accordo, tanto da prevederne un integrale soddisfacimento) nell'alveo del meccanismo del cram down fiscale ex art. 182 bis l.f. - sostanzialmente sovrapponibile all'ipotesi ex art. 63 co. 2 bis ccii per quel che qui rileva - e, di conseguenza,
l'ammissibilità dell'omologa di un "accordo" di ristrutturazione sostanzialmente inesistente.
Con Decreto n. 2304/2024, questa Corte ha già statuito che una simile possibilità non è ammissibile alla luce delle seguenti argomentazioni.
"Sebbene non siano nella fattispecie applicabili, ratione temporis, le disposizioni introdotte dalla legge
103/2023, la conclusione è conforme alle previsioni di cui alla legge fallimentare, che comunque presupponeva la necessità della preesistenza di un accordo di ristrutturazione, rispetto al quale si pagina 15 di 28 inserisse, in maniera determinante, la percentuale facente capo al creditore forzosamente aderente,
atta a consentire il raggiungimento della percentuale minima di legge.
La conclusione discende dallo stesso tenore letterale della norma, che disciplina gli "accordi di ristrutturazione dei debiti", prevendendo, tra l'altro, la necessità del loro deposito ed iscrizione nel registro delle imprese da parte del soggetto che ne richieda l'omologazione (ai fini dell'efficacia delle misure protettive previste dalla legge e della decorrenza del termine per proporre opposizione); la suddetta previsione implica la necessità della preesistenza degli "accordi di ristrutturazione", rispetto al momento -per definizione successivo- in cui il giudice è chiamato ad effettuare la valutazione di maggiore convenienza della proposta di transazione fiscale o previdenziale, rispetto alle alternative liquidatorie, ai fini dell'adesione forzata dei relativi creditori agli accordi suddetti.
Oggetto dell'omologazione da parte del tribunale, in altri termini, è il preesistente accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui si prevede come detto la pubblicazione nel registro delle imprese al momento del deposito della domanda (incombente del quale non si ha evidenza nel presente giudizio,
non risultando la circostanza dalla visura camerale prodotta in atti dalla reclamante) nel quale si inserisce la proposta di transazione fiscale.
Analogamente, lo stesso tenore dell'art. 182 bis, quarto comma, I.f.., nel prevedere che "Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma" (e sempre che risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria) presuppone invero, sotto il profilo logico, che accordi di ristrutturazione siano stati raggiunti con altri soggetti, l'ammontare dei cui crediti non raggiunga il pagina 16 di 28 60%, di modo che si renda necessaria l'estensione al creditore pubblico (in presenza dei presupposti di legge), per ovviare al mancato raggiungimento della maggioranza.
Si è detto come, nella fattispecie, non preesistesse alcun accordo con i creditori concorsuali, che sono stati tutti considerati dall'odierna reclamante quali creditori non aderenti e per l'effetto destinati ad essere soddisfatti per l'intero.
Non si è dunque verificata la "precondizione" per l'invocata operatività del cram down e cioè appunto il previo accordo raggiunto tra debitore e creditori (concorsuali), per la cui omologazione sia poi decisiva l'adesione anche dell'amministrazione finanziaria o degli enti LI, eventualmente raggiunta per effetto del descritto meccanismo di adesione forzosa.
L'interpretazione qui prospettata, del resto, appare coerente con la ratio sottesa alla introduzione del meccanismo del cram down, che era quella di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate della crisi di impresa spesso registrate nella prassi (cosi la relazione di accompagnamento al d. lgs. 14 del 2019), nel prevalente "interesse concorsuale" sotteso (anche) alla procedura in oggetto (in argomento, Cass., sezioni unite, 25 marzo 2021, n. 8504).
Ebbene, se si giungesse a ritenere ammissibile un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, come quello di specie, fondato sulla ristrutturazione dell'unico debito facente capo all'amministrazione finanziaria, a fronte dell'integrale soddisfazione di tutti gli altri creditori ad essa rimasta estranei, non sarebbe configurabile alcun interesse concorsuale in funzione del quale sacrificare la volontà del fisco a quella del debitore. Cosi ragionando, l'istituto del cram down, da strumento funzionale a superare la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti LI ad un accordo concluso con altri creditori concorsuali, si trasformerebbe nell'imposizione a tali soggetti pubblici di una pagina 17 di 28 soluzione unilaterale predisposta dal debitore, alla quale nessun altro creditore ha accettato di aderire.
La conclusione non pare sostenibile, in quanto tale da implicare una distorsione degli strumenti offerti per la regolamentazione della crisi. "D'altronde tali considerazioni trovano ulteriore supporto anche in altri elementi:
- nel tenore letterale delle disposizioni del codice della crisi regolatrici del fatto di causa, in particolare l'art. 57 (Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48), e l'art. 63 co. 2 bis, (2-bis. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ni fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria), a mente dei quali la conclusione di un preventivo accordo debitore - creditore, a maggior ragione in caso di mancanza di adesione del creditore erariale e per l'operatività del cram down, è elemento costitutivo necessario di tale istituto;
pagina 18 di 28 - nelle logiche proprie della volontà negoziale che regolano la fase della conclusione dell'accordo tra debitore e creditori come antecedente necessario all'omologa;
- nella stessa circolare 34/E dell del 29.12.2020 sulla Gestione delle proposte di Parte_2
transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa richiamata da parte reclamata nelle proprie difese, in cui nell'interpretazione dell'art. 182 bis L.f. - pacificamente estendibile anche agli artt. 57 e 63 ccii- sono considerati dati acquisiti necessari la conclusione di un preventivo accordo tra debitore e creditori (Una volta perfezionato l'accordo con i creditori,
l'imprenditore deve depositare la documentazione di cui all'articolo 161, LF, e chiederne l'omologazione al Tribunale. - p. 12) e la presenza di creditori ulteriori rispetto all'erario (Gli Uffici,
tanto nel concordato preventivo quanto nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, oltre ad operare un confronto con gli altri creditori per verificare il rispetto del divieto di trattamento deteriore dell'erario,
ai fini della valutazione della proposta di transazione fiscale che viene formulata).
Pertanto, anche in considerazione di quanto sopra, non risulta condivisibile l'interpretazione delle norme applicabili ratione temporis al caso di specie alla luce della successiva modifica normativa di cui alla L. n. 103/2023 operata dal giudice di prime cure, che fa discendere dall'espressa previsione nella novella di una compresenza di più creditori aderenti all'accordo per l'operatività del cram down l'elemento di innovazione rispetto all'operatività dell'istituto ante riforma anche con un creditore unico, costituendo tale previsione - ad avviso della Corte- piuttosto più dettagliata codificazione della necessità, ai fini dell'operatività del cram down fiscale, di un preventivo accordo con altri creditori privati già insita- come esposto sopra - nel sistema degli accordi di ristrutturazione di cui agli artt. 57
e 63 ccii ante modifica.
pagina 19 di 28 E questa Corte, con il citato provvedimento relativo a fattispecie analoga (v. sopra Decr. 2304/2024) si era anche già espressa in tal senso, statuendo, a proposito della stessa esistenza di creditori aderenti,
che tale aspetto non viene innovato dalle norme sopravvenute, che si occupanо, соme aссеnnato, di imporre limiti minimi di soddisfacimento dei crediti fiscali e LI e minime percentuali di rapporto tra i suddetti creditori e quelli originariamente aderenti all'accordo, dando cosi per scontata la loro necessaria preesistenza, anche alla luce del regime normativo previgente.
Al che va aggiunto che lo stesso Tribunale di Roma, in fattispecie in cui, pur in presenza di più
creditori, la quota di credito fiscale soggetta a cram down era preponderante rispetto ai crediti privati,
ai fini dell'operatività del cram down ex art. 63 co. 2 bis ccii ha statuito la necessaria preesistenza di accordi di ristrutturazione raggiunti con altri creditori e con una quota sufficientemente significativa e non irrisoria o del tutto marginale degli stessi. Diversamente l'istituto del cram down, lungi dall'essere quello strumento che il legislatore a suo tempo in piena epoca pandemica predispose per evitare ingiustificati poteri di veto dei creditori istituzionali a fronte di accordi conclusi con soggetti privati titolari di pretese creditorie significative, si trasformerebbe nell'imposizione all'Amministrazione
finanziaria ed agli TI LI di una soluzione unilaterale predisposta da chi abbia maturato debiti quasi esclusivamente nei confronti di tali soggetti pubblici (v. Trib. Roma sent. N. 594/2023 - in motivazione)” (v., nello stesso senso, Corte appello Milano, sent. 23.2.2023; Trib. Bergamo sent.
31.1.2024).
Condividendo le deduzioni articolate dalla liquidazione giudiziale secondo cui “se si ritenesse ammissibile un accordo di ristrutturazione, come quello di specie, fondato sulla ristrutturazione dell'unico debito facente capo all'amministrazione finanziaria, a fronte dell'integrale soddisfazione di tutti gli altri creditori a essa rimasta estranei, non sarebbe configurabile alcun interesse concorsuale in pagina 20 di 28 funzione del quale sacrificare la volontà del fisco a quella del debitore, esattamente come eccepito dall' nella prima fase del giudizio, pur non essendoci adesione di nessun altro creditore, con Pt_2
patente distorsione degli strumenti offerti per la regolamentazione della crisi”, questa Corte è del parere che l'accordo di ristrutturazione proposto da debba essere dichiarato inammissibile per Parte_1
assenza dei presupposti di legge.
Né, del resto, in senso contrario appaiono convincenti le deduzioni esposte sul punto dalla reclamante nelle note autorizzate depositate in data 9.9.2025, in quanto le stesse si scontrano con il chiaro tenore letterale della norma da applicare al caso di specie “ratione temporis”.
Alle argomentazioni sin qui svolte in punto alla inammissibilità dell'accordo di ristrutturazione si aggiunge la infondatezza dei motivi di reclamo con i quali la società ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto carenti i requisiti di fattibilità giuridica ed economica.
Al riguardo il Tribunale di Catania, richiamando quanto esposto in ricorso, ha dapprima evidenziato che: “A fronte di un passivo dichiarato dalla società proponente di 4,6 milioni, ove le voci più
significative sono rappresentate dai debiti verso l'erario, l'agente della riscossione e gli enti
LI ed assicurativi per oltre 3,5 milioni e debiti verso banche (503 mila) e fornitori per 456
mila euro (di cui oltre la metà verso imprese collegate):
- i debiti verso fornitori, la ricorrente stima di poterli comunque adempiere tramite la gestione caratteristica in continuità (la società mira a mantenere aperti due esercizi commerciali);
- la proponente ha già concluso accordi per il pagamento nei confronti del cessionario dell'istituto bancario che prevede il pagamento della minor somma di 180 mila euro;
- la proposta sul debito erariale prevede il pagamento di oltre 1,4 milioni, inclusi interessi, pari al
43,42 % del totale del debito erariale, mentre del debito previdenziale -di 368 mila euro- è previsto il pagina 21 di 28 pagamento integrale dei crediti divenuti esigibili entro il 2024 e quelli esigibili negli esercizi successivi sono oggetto di un piano di rottamazione (quater) e verranno pagati alle rispettive scadenze;
- Anche per gli aggi dell'ente della riscossione è previsto il pagamento nella misura del 40 %.
Quanto alle risorse esogene per il pagamento dei debiti, il ricorrente prevede che esse vengano messe a disposizione da tre società del gruppo: SI. CP_14 [...]
ed ammonteranno alla complessiva somma di euro Controparte_15
2.130.000 (solo per questa procedura).
A tal riguardo, va osservato quanto segue:
CP_
- ha disponibilità liquide di oltre 1 milione di euro ed un credito di 850 mila euro verso per CP_6
un preliminare immobiliare e non ha dichiara debiti;
destinerebbe all'accordo la somma di 252 mila euro;
CP_
- ha un patrimonio di 5 immobili stimati 2,3 milioni che la ricorrente conta di liquidare nell'arco temporale in un anno;
non ha debiti verso terzi (a parte quello verso ); destinerebbe all'accordo CP_6
la somma di 218 mila euro nel primo anno (cfr. pag. 21) ed in totale 880 mila (cfr. tabella pag. 25);
- più complessa la situazione della società Gruppo Tessile che conduce in locazione finanziaria un immobile stimato in oltre 10 milioni giusta contratto di leasing in scadenza nel 2032, per il quale paga un canone annuo di 550 mila euro. L'immobile è concesso in affitto alla società per Controparte_16
il canone annuo di 695 mila. Poiché nel contratto di leasing è previsto il riscatto anticipato, la società
dichiara di avere avviato trattative per giungere alla vendita dell'immobile entro il 2027 o, in alternativa, la cessione del contratto di leasing. Tale disinvestimento consentirebbe di ricavare la somma di 7,1 milioni di euro, di cui 1.150.000 desinati all'accordo di ristrutturazione. La società
ha comunque un debito nei confronti di altra società del gruppo: CP_8 Parte_3
pagina 22 di 28 (che ha depositato analogo ricorso per omologa di accordo di ristrutturazione) di 1,9 milioni, che però
viene svalutato nella misura di 665 mila euro nell'ipotesi di alternativa liquidatoria. Si assume, infatti,
ove il credito venisse preteso nella sua interezza dal creditore , che la società Parte_3
avendo perso il capitale sociale e non disponendo di risorse liquide sufficienti, CP_8
sarebbe destinata pure essa all'apertura della liquidazione giudiziale. La ricorrente stima, quindi, che dalla liquidazione del patrimonio della nella migliore delle ipotesi, la percentuale di CP_8
soddisfazione del ceto chirografario sarebbe del 36,05 % che corrisponde appunto a 665 mila euro sul maggior credito vantato dalla . Parte_3
- Il termine di adempimento degli accordi è proposto in 4 anni dall'omologa, con offerta di garanzia ipotecaria sul compendio immobiliare o la istituzione di un trust”.
Quindi, nel rigettare l'accordo, il Tribunale ha così motivato: “Ciò premesso, la proposta non può
essere omologata, in primo luogo per grave carenza in ordine alla fattibilità giuridica ed economica.
A tal riguardo, va osservato che la parte più significativa delle risorse esposte proviene dalla società
, che verserebbe la somma di oltre un milione di euro. CP_8
La stessa parte ricorrente afferma, tuttavia, che la società ha perso il capitale sociale CP_8
ed ha un patrimonio netto negativo, oltre che debiti per più di 7 milioni di euro.
Afferma, inoltre, che, se il credito della venisse richiesto: “la prima non sarebbe Parte_3
nelle condizioni di pagare integralmente il proprio debito” e, per logica conseguenza “la
[...]
… non potrebbe far altro che chiedere l'apertura della propria liquidazione Controparte_8
giudiziale”.
A riprova, va notato che, nell'esporre l'ipotesi di una eventuale azione di responsabilità contro
(socio unico di tutte le società del gruppo), la ricorrente dichiara e osserva, Persona_1
pagina 23 di 28 quanto al valore della sua partecipazione totalitaria nella che… “ Orbene, considerato CP_8
che la ad oggi, non annovera il capannone al proprio patrimonio (lo Controparte_8
stesso è detenuto in forza di contratto di leasing), ed al contrario presenta ingenti passività, va da sé
che, in presenza di un patrimonio netto negativo, il valore della quota non può che essere pari a zero.”.
In sostanza, la società è una società -all'attualità- in stato di insolvenza, che CP_8
apporterebbe finanza esterna in modo preferenziale rispetto agli altri creditori.
Ciò detto rispetto alla fattibilità giuridica, non meno criticità emergono con riguardo alla concreta fattibilità economica: le risorse proposte risultano legate alla divisata operazione immobiliare avente ad oggetto l'immobile condotto in leasing dalla società . CP_8
Detta operazione viene sottoposta all'attenzione del Collegio secondo modalità e tempistiche ipotetiche, allo stato del tutto astratte, non verificabili, né verificate.
Significativamente, quanto alla evidente ipoteticità delle cd. risorse da finanza esterna, basta richiamare le stesse allegazioni della ricorrente, la quale apoditticamente e laconicamente ha dichiarato che: “la ha già avviato delle trattative per giungere alla Controparte_8
vendita – previo riscatto – dell'immobile in questione entro il 2027 o, in alternativa, alla cessione del contratto di leasing stesso a fronte del pagamento del valore del compendio al netto del debito residuo”; offrendo, peraltro, rispetto alla astratta operazione liquidatoria dell'asset più significativo ai fini de quibus, due alternative incompatibili tra di loro.
Giova, comunque ribadire, che allo stato degli atti nessuna trattativa specifica e concreta e alcun effettivo impegno all'acquisto da parte di soggetti terzi sono stati allegati e provati dal ricorrente.
pagina 24 di 28 Tanto, non senza osservare, conclusivamente, che l'assunto dedotto circa la possibilità di riuscire a vendere -in meno di 4 anni- il suddetto immobile (asseritamente stimato in oltre 10 milioni) a 9 milioni di euro -per come dedotto in proposta- esprime una mera aspirazione non suffragata da alcun riscontro concreto, espressione di un grado di rischio elevatissimo di mancato raggiungimento dell'obiettivo economico indicato, anche considerando lo stato del mercato immobiliare e l'entità
dell'investimento in considerazione, prerogativa solo di grandi imprese.
Quanto alla stima del suddetto immobile si deve anche rilevare che, probabilmente per un refuso (non rilevato da nessuna delle parti), la suddetta stima in realtà non esiste agli atti del procedimento.
L'all.to n. 33 del ricorso è in realtà una stima di sole tre pagine (oltre alla documentazione che segue)
relativa ai 4 immobili della e non riguarda il suddetto capannone. È singolare che identico CP_7
refuso si riscontra tra gli allegati della attestazione del professionista (all.to doc. 34 del terzo allegato alla attestazione in formato zip, infatti identico al successivo all.to 35): segue che tanto il ricorso che l'attestazione si fondano -per la parte più rilevante dell'apporto patrimoniale- su una relazione di stima che non risulta prodotta.
Peraltro, l'assenza della relazione di stima non costituisce, comunque, un elemento dirimente per la decisione, atteso che, anche ipotizzando che la stima sia corretta e rispondente a quanto allegato dal ricorrente, comunque, come si è detto prima, e per come si dirà anche appresso, ad avviso del
Collegio, l'omologa va rigettata”.
Superata l'osservazione in merito al mancato deposito della relazione di stima dell'immobile sito in
AN VA La TA che, per mero errore, non era stata allegata al ricorso, è ferma opinione di questa Corte che, per il resto, le puntuali argomentazioni svolte dal Tribunale in merito alla carenza dei pagina 25 di 28 requisiti di fattibilità giuridica ed economica siano assolutamente fondate e meritevoli di integrale condivisione.
E', invero, innegabile che la parte prevalente di finanza esterna da apportare per garantire l'integrale attuazione dell'accordo è quella derivante dalla vendita del compendio immobiliare sito in AN
VA La TA detenuto dalla in forza di un contratto di locazione Controparte_8
finanziaria e condotto in locazione da una società terza per un canone annuo superiore al canone del leasing. Detto immobile risulta essere stato stimato per un valore di €.10.000.000,00 circa e la società
GTI srl ritiene di riuscire a venderlo entro 4 anni al prezzo di €.9.000.000,00.
L'alea e la totale indeterminatezza del suddetto programma, dalla cui attuazione dipende, in sostanza,
l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione, sono state ampiamente segnalate nella sentenza reclamata ed appaiono, invero, insuperabili.
Né, del resto, a diverse considerazioni consente di pervenire il doc. a) allegato alla memoria difensiva depositata il 9.9.2025. Ed invero, a prescindere dalla ammissibilità della produzione documentale, non autorizzata dalla Corte con l'ordinanza dell'1.8.2025, il contenuto della intitolata “manifestazione di interesse all'acquisto del compendio immobiliare sito in AN VA La TA, via Cristoforo
Colombo”, a firma di attuale conduttrice dell'immobile, tutto rappresenta eccetto che CP_16
una proposta di acquisto. In essa, infatti, dopo una iniziale ed apparente manifestazione di interesse all'acquisto al prezzo di €.10.000.000,00, viene precisato che “La in particolare, potrà CP_16
formulare una proposta vincolante per l'acquisto dell'immobile oggi (in parte) condotto in locazione,
offrendo un prezzo che verrà determinato in misura a quanto sopra indicato anche in considerazione delle risultanze che discenderanno dalla necessaria due diligence. La scrivente società, poi, si riserva la facoltà di formulare, in alternativa alla proposta di acquisto, una proposta di subentro nei correnti pagina 26 di 28 contratti di leasing immobiliare relativi a quanto in oggetto. La presente non è da considerarsi proposta vincolante all'acquisto. La presente proposta viene formulata quale manifestazione di concreto interesse all'acquisto e senza recesso e/o rinuncia alcuna al diritto di prelazione spettante che comunque si riserva di eventualmente esercitare”. Enfatizzare il contenuto della nota ed attribuirle il significato di proposta di acquisto risulta davvero arduo.
In definitiva, per come già chiarito dal Tribunale, l'esecuzione del piano è rimessa ad una serie di circostanze, tra cui, in primis, la vendita dell'immobile di AN VA La TA, che, per un verso, si connotano per un elevatissimo grado di aleatorietà ed indeterminatezza e, per altro, non consentono di affermare che “il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta” (v. art.63 CCII).
Per le superiori argomentazioni il reclamo deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto da Parte_1
Condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della costituita liquidazione giudiziale e dell' liquidate, per ciascuno, in euro 6.500,00 per compensi, oltre Parte_2
spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il
24.9.2025.
pagina 27 di 28 IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 887/2025
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti RICCIOLI GIOVANNI e LA PERGOLA ENRICO, giusta procura in atti.
RECLAMANTE
CONTRO
pagina 1 di 28 (C.F. ). Controparte_1 P.IVA_2
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
NI (C.F. )
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NI
(C.F. Parte_2
), domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149 ; rappresentato e difeso P.IVA_3 CP_1
dall'AVVOCATURA DELLO STATO NI, giusta procura in atti.
(C.F. ). Controparte_2 P.IVA_4
(C.F. ), domiciliato in PIAZZA TRENTO N 2 Controparte_3
; rappresentato e difeso dall'avv. AUGELLO GIUSEPPE, giusta procura in atti. CP_1
RECLAMATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.9.2025, esaurita la discussione orale delle parti, il reclamo è stato posto in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I., la società in persona del legale rappr.te pro Parte_1
tempore, ha impugnato la sentenza n. 73/2025 con la quale il Tribunale di Catania in data 12 maggio
2025 ha rigettato il ricorso proposto dalla odierna reclamante per l'omologa di accordi di ristrutturazione con richiesta di “cram down” relativamente alla proposta di transazione fiscale ed ha accolto l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale avanzata dal Pubblico Ministero.
La reclamante ha esposto che:
pagina 2 di 28 - con ricorso del 2.12.2024 la Procura della Repubblica di Catania aveva avanzato istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della sulla scorta della presenza, in capo alla società, di debito Parte_1
erariale e previdenziale scaduto;
- già da parecchi mesi aveva avviato un percorso di risanamento volto alla definizione di accordi con i propri creditori, destinato a trovare il proprio momento conclusivo nell'adozione dello strumento disciplinato dagli artt. 57 e 63 CCII;
- nell'ambito del citato percorso, al fine di trattare anche l'indebitamento tributario e previdenziale, in data 2.5.2024 aveva formulato una proposta di transazione fiscale alle competenti Direzioni Provinciali
di dell' , dell' , dell'INAIL e dell' ; CP_1 Parte_2 Controparte_2 CP_1
- l' , con nota del 30.7.2024, aveva comunicato il proprio “parere negativo” Parte_2
all'accoglimento della proposta di transazione fiscale, mentre nessun riscontro era pervenuto dagli altri enti destinatari della proposta;
- nelle more della conclusione delle trattative con i creditori, il Pubblico Ministero aveva formulato istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- definite le trattative con i creditori, in data 13.1.2025, aveva depositato ricorso per l'omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII con contestuale richiesta di “cram down” relativa al diniego/silenzio opposto dagli enti destinatari della proposta di transazione fiscale;
- nel rispetto della previsione di cui all'art. 7 CCII, l'esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale veniva rinviato all'esito della delibazione del ricorso relativo allo strumento di regolazione della crisi;
- in seno al citato ricorso per omologa degli accordi di ristrutturazione veniva richiesta anche la concessione delle misure protettive di cui all'art. 54 CCII, stante la presenza del debito tributario pagina 3 di 28 iscritto a ruolo, dunque assistito da efficacia esecutiva, e del rischio di iniziative giudiziarie da parte
Cont dell' e dell' ; CP_5
- stante l'opposizione alla omologazione formulata dall' , il Tribunale di Catania Parte_2
aveva fissato una udienza camerale ed, all'esito, assunto il ricorso in decisione;
- con sentenza del 12.05.2025 il Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di omologa e, stante la pendenza dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale avanzata dal Pubblico Ministero,
aveva dichiarato l'apertura di tale ultima procedura.
Tanto premesso e dopo avere ricostruito le caratteristiche del proposto accordo di ristrutturazione, Pt_1
[... ha articolato due distinti motivi di reclamo, con i quale ha censurato la decisione del Giudice di prime cure in merito alla carenza dei presupposti di fattibilità giuridica ed economica.
Ritualmente notificati il reclamo ed il decreto di fissazione udienza si è costituita la liquidazione giudiziale di in persona del curatore pro tempore, per eccepire l'inammissibilità e Parte_1
l'infondatezza della proposta impugnazione.
Anche l' si è costituita per contestare la fondatezza del reclamo, del quale ha Parte_2
chiesto il rigetto.
In data 18.7.2025 la Procura Generale presso questa Corte d'appello ha depositato una memoria conclusiva con la quale ha instato per il rigetto del reclamo.
ed , pur ritualmente citati, non si sono costituiti e vanno, Controparte_2 CP_1
pertanto, dichiarati contumaci.
All'udienza feriale dell'1.8.2025, su concorde richiesta delle parti, sono stati concessi termini per il deposito di note difensive e di replica. Quindi, alla successiva udienza del 17.9.2025 il reclamo è stato introitato in decisione.
pagina 4 di 28 Tanto esposto è opinione di questa Corte che il reclamo debba essere rigettato sia in ragione della fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'accordo di ristrutturazione per carenza dei presupposti previsti dall'art.63 CCII, nel testo vigente “ratione temporis”, sia per l'infondatezza dei motivi di reclamo. Va, da subito, rilevato che l'eccezione di inammissibilità non risulta essere stata sollevata ed esaminata nel corso della prima fase del procedimento ed è stata articolata dalla liquidazione giudiziale soltanto in seno alla comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio.
Ciò, comunque, non ne determina l'inammissibilità atteso l'effetto pienamente devolutivo del reclamo ed il pieno contraddittorio realizzatosi tra le parti al quale l'eccezione è stata sottoposta.
La declaratoria di inammissibilità dell'accordo di ristrutturazione proposto da impone una Parte_1
prevendita descrizione dello stesso.
Così per come esposto dalla stessa reclamante: “Gli accordi di ristrutturazione che la Parte_1
intende concludere con i propri creditori sono finalizzati a garantire la continuità dell'attività
aziendale per come essa è già stata ridisegnata dall'amministratore unico cessando, come detto, i punti vendita non più remunerativi.
Orbene, per come oltre verrà illustrato, la caratteristica essenziale degli accordi di ristrutturazione raggiunti con i creditori consiste nell'utilizzo dello strumento dell'immissione di finanza (c.d. esogena)
proveniente da soggetti terzi rispetto alla proponente, e precisamente dalle altre società terze: CP_6
e
[...] Controparte_7 Controparte_8
Dal canto suo, la continuità aziendale garantirà l'equilibrio economico finanziario della proponente,
consentendo (grazie anche agli utili che l'attività risanata genererà) il pagamento, oltre che dei debiti pregressi (seppur in minima parte), di quelli con i quali la società entrerà, man mano, in contatto durante la prosecuzione dell'attività aziendale.
pagina 5 di 28 In definitiva, sarà l'apporto della finanza terza che consentirà il soddisfacimento dei restanti debiti, ivi inclusi, principalmente, quelli LI ed erariali.
1. Gli accordi raggiunti con i creditori non pubblici
Di seguito verranno illustrati gli accordi conclusi con i creditori diversi da quelli pubblici.
1.1) Debiti verso dipendenti per retribuzioni e tfr.
In considerazione dello scopo dello strumento adottato dalla ricorrente, finalizzato, come detto, alla continuazione dell'attività aziendale caratteristica, non è stata prevista alcuna cessazione dei rapporti di lavoro pendenti (ai quali, anzi, si vuole fornire tutela).
Conseguentemente, i debiti per TFR non sono da considerarsi scaduti in quanto essi verranno ad esistenza solo allorché i singoli rapporti di lavoro venissero a cessare.
1.2) Debiti verso banche.
La società esponente ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti con in Controparte_9
qualità di cessionario del credito originariamente facente capo ad Controparte_10
Segnatamente, si precisa che, a fronte di un credito di originari € 483.421,55, ha raggiunto Parte_1
con il creditore un accordo che prevede il pagamento della minore somma di € 180.000,00 (con conseguente sopravvenienza attiva per la differenza di € 303.421,55) come segue: euro 10.000,00
entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione dell'Accordo di
Ristrutturazione da parte del competente Tribunale di Catania;
euro 170.000,00, in n. 17 rate mensili dell'importo di euro 10.000,00 ciascuna, la prima decorrente dal sessantesimo giorno successivo al passaggio in giudicato dell'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione.
2. La proposta di transazione fiscale e previdenziale.
pagina 6 di 28 Preliminarmente, si rappresenta che, in data 2.05.2024, l'esponente ha avanzato “Proposta di transazione fiscale ex art. 63 C.C.I.I.” riguardante i debiti erariali, i debiti LI e gli oneri di riscossione. Si rappresenta, altresì, che l' , Direzione Provinciale di , con Parte_2 CP_1
nota del 30.07.2024, ha espresso “parere negativo in relazione alla proposta di accordo di ristrutturazione” avanzata dalla società odierna ricorrente. Nessuna risposta è pervenuta da parte dell' . Controparte_11
La transazione fiscale che la Società ha proposto ha ad oggetto il proprio debito erariale e previdenziale come riassumibile nelle sottostanti tabelle, prendendo come data di riferimento quella al
31.12.2023 (al netto del consolidamento successivamente pervenuto e di cui si è sopra dato atto):
Debiti tributari 3.037.310,32 €
1) Entro 12 mesi 44.318,09 €
a) IRES - €
b) IRAP - €
c) Debiti per IVA 26.917,82 €
d) Debiti verso l'IO per ritenute operate alla fonte 17.400,27 €
e) Altri debiti tributari - €
2) Oltre 12 mesi iscritti a ruolo esattoriale 2.992.992,23 €
a) IRES 155.250,13 €
b) IRAP 140.529,91 €
c) Debiti per IVA 2.319.459,46 €
d) Debiti verso l'IO per ritenute operate alla fonte 361.039,77 €
e) Registro/Altri debiti tributari 16.712,96 €
pagina 7 di 28 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 368.802,08 €
1) Entro 12 mesi 15.370,09 €
a) TI LI ( 14.436,25 € CP_1
b) Altri enti (INAIL) 933,84 €
2) Oltre 12 mesi 353.431,99 €
a) 335.591,87 € Controparte_12 CP_1
b) Altri enti (INAIL) 17.840,12 €
2.1) Importo proposto per il soddisfacimento a saldo e stralcio del credito erariale.
La proposta di transazione fiscale è stata articolata secondo due diverse direttrici.
Infatti, mentre lo stralcio proposto per il debito erariale mira a definire convenzionalmente il pagamento degli oneri esistenti verso l' mediante la formulazione di un'apposita Parte_2
proposta, il pagamento del debito previdenziale iscritto a ruolo è stato previsto e proseguirà secondo le modalità ed i tempi previsti dalla c.d. “Rottamazione quater” alla quale la proponente ha aderito ed i cui pagamenti sono in corso secondo le rispettive scadenze.
7.3.2 Il trattamento dei debiti erariali
Il soddisfacimento dei crediti erariali (al netto del consolidamento successivamente pervenuto) è stato proposto nella complessiva misura di € 1.318.722,18 (pari al 43,42% del debito alla data del
31.12.2023), oltre gli interessi legali riconosciuti per l'intera durata del piano per € 105.161,00
secondo l'analitico dettaglio riportato nella sottostante tabella: […]
Come si evince dalla lettura della superiore tabella, la formulazione della proposta di transazione è
fondata sull'utilizzo combinato di due diversi criteri, l'uno cronologico (che segue, quindi, l'epoca di pagina 8 di 28 formazione dei debiti nel rispetto delle previsioni di legge), l'altro relativo alla graduazione dei privilegi che assistono i singoli tributi, secondo le previsioni di cui all'art. 2778 c.c.
Benché le percentuali di soddisfo delle singole voci di debito siano differenti tra loro, è opportuno sottolineare che, a fronte della somma offerta ed oggetto della proposta, la percentuale media di soddisfo dell'intera massa debitoria erariale è pari al 43,42% (oltre gli interessi legali, come già
accennato).
Dunque, la somma complessivamente offerta (stavolta, interessi inclusi) è pari ad € 1.423.883,18.
Da segnalare, altresì, per dovere di trasparenza, che il superiore carico erariale e lo sviluppo della relativa percentuale media di soddisfo si riferiscono all'epoca di presentazione della proposta di
Cont transazione fiscale. All'esito del consolidamento pervenuto da parte di a seguito della formulazione della proposta di transazione fiscale, il debito complessivo aumenta ad euro
3.158.404,97,00, sicchè la percentuale di soddisfo del credito erariale comprensivo di sanzioni ed interessi (a fronte della somma offerta di € 1.423.883,18) corrisponde al 45,10% dello stesso.
Il pagamento della somma offerta è stato proposto entro quattro anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa degli accordi di ristrutturazione, secondo la seguente
XII) Debiti tributari 3.037.310,32 % pagamento Pagamento falcidia
1) Entro 12 mesi 44.318,09, 44.318,09 0,00
a) IRES 100%
b) IRAP 100%
c) Debiti per IVA 26.917,82, 100% 26.917,82 0,00
d) Debiti verso l'IO per ritenute operate alla fonte 17.400,27, 100% 17.400,27 0,00
e) Altri debiti tributari ... 100% 0,00 0,00
pagina 9 di 28 2) Oltre 12 mesi 2.992.992,23, 42,58% 1.274.404,89, 1.718.587,34
a) IRES 155.250,13, 60% 93.150,08 62.100,05
b) IRAP 140.529,91, 60% 84.317,95 56.211,96
c) Debiti per IVA 2.319.459,46, 40% 927.783,78 1.391.675,68
d) Debiti verso l'IO per ritenute operate alla fonte 361.039,77, 45% 162.467,90, 198.571,87
e) Registro /Altri 16.712,96, 40% 6.685,18, 10.027,78
tabella recante le scadenze dei pagamenti, assumendo quale primo anno del piano il 2024 (data della proposta di transazione fiscale):
In particolare, il pagamento della somma proposta avverrà come segue:
a) Debiti erariali entro i 12 mesi.
Il pagamento verrà eseguito per € 44.318,09 (iva e irpef 2023) in n. 20 rate trimestrali decorrenti dal passaggio in giudicato dell'eventuale omologazione degli accordi di ristrutturazione;
il tutto maggiorato del tasso legale di interessi al 2,5% dilazionato su ciascuna scadenza.
b) Debiti erariali oltre i 12 mesi.
Il pagamento verrà eseguito per € 1.274.404,89 in n. 16 rate trimestrali decorrenti dal passaggio in giudicato dell'eventuale omologazione degli accordi di ristrutturazione;
il tutto maggiorato del tasso legale di interessi al 2,5% dilazionato su ciascuna scadenza.
2.3 Il trattamento del debito previdenziale: la rottamazione quater.
Come già sopra accennato, il debito previdenziale complessivo ammonta ad euro 368.802,08, così
dettagliatamente ripartito:
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 368.802,08 €
1) Entro 12 mesi 15.370,09 €
pagina 10 di 28 a) TI LI ( 14.436,25 € CP_1
b) Altri enti (INAIL) 933,84 €
2) Oltre 12 mesi 353.431,99 €
1 E' evidente che, in considerazione del tempo trascorso e della durata della vicenda processuale, il primo anno del piano non potrà più corrispondere con il 2024 ma slitterà a data successiva alla auspicata omologazione.
[…]
Piano di rientro Procedura Gli oneri finanziari diventano capitale da restituire per tale motivo non vi
è indicato il valore dello stralcio nella cella corrispondente
Debiti per IRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debiti per IRAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debiti per IVA 26.918 0 (5.384) (5.384) (5.384) (5.384) (5.384) 0 (26.918)
Debiti verso l'IO per ritenute 17.400 0 (3.480) (3.480) (3.480) (3.480) (3.480) 0 (17.400)
Altri debiti tributari 168.318 100.991 (11.221) (11.221) (11.221) (11.221) (11.221) (11.221) (67.327)
Debiti Previdenziali 368.802 14.804 (150.820) (67.726) (67.726) (67.726) 0 0 (353.998)
Debiti tributari oltre 12 mesi 2.992.992 1.718.587 (25.000) (25.000) (50.000) (1.174.405) 0 0
(1.274.405)
Interessi legali (22.968) (33.005) (31.590) (16.893) (553) (151) (105.161)
Debiti verso TI ed IO inclusi nell'accordo 3.574.430 1.834.382 (218.873) (145.816) (169.401)
(1.279.109) (20.638) (11.373) (1.845.209)
BI ST
Pagamenti
pagina 11 di 28 a) 335.591,87 € Controparte_13
b) Altri enti (INAIL) 17.840,12 €
Per i debiti LI e assicurativi nei confronti dell' e dell'INAIL esigibili entro l'esercizio CP_1
successivo è previsto il pagamento integrale alle scadenze di legge, in quanto si tratta di debiti ad oggi non scaduti.
Per quanto concerne, poi, i debiti ed INAIL oltre i 12 mesi, essi sono stati oggetto di CP_1
dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione quater in data 25.2.2023, prot. W-
2023022502557140, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022.
Pertanto, a seguito del pagamento delle rate previste dal piano della rottamazione nel rispetto delle relative scadenze, il debito previdenziale oltre i 12 mesi che verrà soddisfatto sarà pari ad euro
327.346,12 (oltre interessi per € 11.281,73). Alla data odierna, in considerazione dei pagamenti già
eseguiti, il debito residuo ammonta ad € 220.109,07.
2.4) Il trattamento degli aggi.
Il debito che la società ha maturato per aggi di riscossione nei confronti dell' Controparte_2
ammonta oggi a complessivi € 155.085,77 (in esito al consolidamento comunicato da
[...]
). CP_5
Si tratta di un credito chirografario vantato dall' , che la società esponente ha proposto di pagare CP_5
nella misura percentuale del 40%, pari all'epoca della proposta di transazione all'importo di €
67.327,07 (pari al 40% di € 168.317,68) ed oggi pari ad € 74.297,88 all'esito del consolidamento trasmesso da , mediante il ricorso alla finanza esogena, in n. 24 rate trimestrali, dell'importo di CP_5
€ 3.095,74 ciascuna (oltre interessi legali), con decorrenza, la prima, entro giorni 60 dal passaggio in pagina 12 di 28 giudicato dell'auspicata omologazione degli accordi di ristrutturazione e, le altre, alle seguenti scadenze trimestrali”.
Per come esposto da nel ricorso proposto al Tribunale di Catania e correttamente evidenziato Parte_1
dalla liquidazione giudiziale in seno alla comparsa di costituzione, “L'istanza di omologazione si basa,
in via esclusiva e dichiaratamente, sull'adesione dell'amministrazione finanziaria alla transazione fiscale, laddove tutti gli altri creditori diversi dal Fisco, come si evince dal reclamo, sono considerati quali creditori estranei all'accordo, tanto da prevederne (anche se non si sa come) l'integrale soddisfacimento”. In realtà, nella specie risulta raggiunto un accordo con un creditore privato,
[...]
ma l'ammontare dello stesso risulta assolutamente irrisorio rispetto alla complessiva CP_9
esposizione nei confronti dell'IO, tanto da non ostacolare la declaratoria di inammissibilità (v. sent.
Corte app. Roma citata nel prosieguo).
A ben vedere, quindi, per tutti i creditori diversi dal Fisco (ad eccezione del modesto debito nei confronti di è previsto il pagamento integrale, di talchè l'accordo di ristrutturazione CP_9
proposto da si risolve nella richiesta di omologazione di una transazione fiscale che – atteso il Parte_1
parere contrario manifestato dall' - finisce per essere “imposta” per il tramite del Parte_2
meccanismo del “cram down”.
Ciò, in ragione della normativa applicabile “ratione temporis” nella fattispecie in esame, conduce inevitabilmente alla inammissibilità dell'accordo.
Occorre, infatti, chiarire sin da subito – siccome, peraltro, già fatto dalla stessa società reclamante (v.
pagg.
2-3 del ricorso per omologazione) e dal Tribunale di Catania (v. pag.3 della sentenza reclamata) –
che il procedimento che occupa - in ragione della data di deposito della proposta di transazione fiscale
(2.5.2024) – non è sottoposto alla normativa introdotta dal c.d. terzo correttivo (D.L.vo 136/24), in pagina 13 di 28 vigore dal 28.9.2024, che, com'è noto, ha apportato significative modifiche al Codice delle Crisi di
Impresa e dell'Insolvenza, segnatamente intervenendo sulla disciplina della transazione fiscale contenuta nell'art. 63 CCII.
In particolare, per quanto qui di precipuo interesse, il citato terzo correttivo ha previsto la possibilità di accedere allo strumento disciplinato dall'art.63 CCII anche nelle ipotesi in cui vi sia un unico creditore,
rappresentato dall'amministrazione fiscale.
Al contrario, nel vigore del Decreto-Legge n. 69 del 2023, convertito con modifiche nella Legge n. 103
del 2023, era stabilito, relativamente ai requisiti per l'applicazione del “cram down” fiscale, che l'omologazione forzosa non potesse essere applicata nel caso in cui la proposta di ristrutturazione riguardasse esclusivamente i debiti verso l'Amministrazione finanziaria. Infatti, per poter procedere con il “cram down”, il codice della crisi (artt. 57 e 63, comma 2 bis) richiedeva un preventivo accordo con una pluralità di creditori, sia pubblici che privati. Si prevedeva, pertanto, che la compresenza di più
creditori fosse un requisito fondamentale per l'applicazione del “cram down”, escludendo l'ipotesi di accordi che coinvolgessero solo il creditore pubblico.
Ne consegue che non è possibile interpretare la norma ante modifiche intervenute nel 2024 nel senso che il “cram down” fosse applicabile anche con un unico creditore, consolidando invece la necessità di un accordo con altri creditori privati oltre che pubblici, come già previsto dagli articoli 57 e 63 del
CCII nella versione precedente alla modifica del DL 69/2023 che rappresenta una specificazione normativa che evita l'abuso dello strumento dell'omologazione forzosa, soprattutto quando l'accordo coinvolge esclusivamente debiti fiscali o contributivi.
Concorde in questa direzione la, sia pure esigua, giurisprudenza di merito intervenuta. In particolare, la
Corte di appello di Roma, con la sentenza dell'8.8.2024, ha affermato che “Con il primo e prioritario pagina 14 di 28 motivo di reclamo, l' contesta il provvedimento di omologa dell'accordo di Parte_2
ristrutturazione proposto dall'… sul presupposto dell'inammissibilità di tale procedura per effetto della mancanza di un preventivo accordo con la società debitrice proponente e l'unicità del creditore con cui l'invocato accordo di ristrutturazione dei soli debiti fiscali dovrebbe forzosamente concludersi per effetto dell'omologa e nonostante il dissenso dell' ufficio finanziario. […].
La proposta di accordo per la quale si chiede l'omologa si basa, dunque, in via esclusiva, sull'adesione dell'amministrazione finanziaria alla proposta di transazione fiscale, adesione che, atteso il rifiuto espresso dell , dovrebbe intervenire in modo forzoso per via giudiziaria. Parte_2
Fattispecie analoga a quella in esame è già stata approfonditamente esaminata da questa Corte, che ha escluso la sussumibilità di ipotesi del tipo di quello di causa ( come unico Parte_2
(possibile) creditore aderente in ragione della sua auspicata adesione forzosa per effetto del meccanismo del cram down, mentre tutti gli altri creditori della società diversi dal fisco sono considerati dalla stessa società proponente estranei all'accordo, tanto da prevederne un integrale soddisfacimento) nell'alveo del meccanismo del cram down fiscale ex art. 182 bis l.f. - sostanzialmente sovrapponibile all'ipotesi ex art. 63 co. 2 bis ccii per quel che qui rileva - e, di conseguenza,
l'ammissibilità dell'omologa di un "accordo" di ristrutturazione sostanzialmente inesistente.
Con Decreto n. 2304/2024, questa Corte ha già statuito che una simile possibilità non è ammissibile alla luce delle seguenti argomentazioni.
"Sebbene non siano nella fattispecie applicabili, ratione temporis, le disposizioni introdotte dalla legge
103/2023, la conclusione è conforme alle previsioni di cui alla legge fallimentare, che comunque presupponeva la necessità della preesistenza di un accordo di ristrutturazione, rispetto al quale si pagina 15 di 28 inserisse, in maniera determinante, la percentuale facente capo al creditore forzosamente aderente,
atta a consentire il raggiungimento della percentuale minima di legge.
La conclusione discende dallo stesso tenore letterale della norma, che disciplina gli "accordi di ristrutturazione dei debiti", prevendendo, tra l'altro, la necessità del loro deposito ed iscrizione nel registro delle imprese da parte del soggetto che ne richieda l'omologazione (ai fini dell'efficacia delle misure protettive previste dalla legge e della decorrenza del termine per proporre opposizione); la suddetta previsione implica la necessità della preesistenza degli "accordi di ristrutturazione", rispetto al momento -per definizione successivo- in cui il giudice è chiamato ad effettuare la valutazione di maggiore convenienza della proposta di transazione fiscale o previdenziale, rispetto alle alternative liquidatorie, ai fini dell'adesione forzata dei relativi creditori agli accordi suddetti.
Oggetto dell'omologazione da parte del tribunale, in altri termini, è il preesistente accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui si prevede come detto la pubblicazione nel registro delle imprese al momento del deposito della domanda (incombente del quale non si ha evidenza nel presente giudizio,
non risultando la circostanza dalla visura camerale prodotta in atti dalla reclamante) nel quale si inserisce la proposta di transazione fiscale.
Analogamente, lo stesso tenore dell'art. 182 bis, quarto comma, I.f.., nel prevedere che "Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma" (e sempre che risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria) presuppone invero, sotto il profilo logico, che accordi di ristrutturazione siano stati raggiunti con altri soggetti, l'ammontare dei cui crediti non raggiunga il pagina 16 di 28 60%, di modo che si renda necessaria l'estensione al creditore pubblico (in presenza dei presupposti di legge), per ovviare al mancato raggiungimento della maggioranza.
Si è detto come, nella fattispecie, non preesistesse alcun accordo con i creditori concorsuali, che sono stati tutti considerati dall'odierna reclamante quali creditori non aderenti e per l'effetto destinati ad essere soddisfatti per l'intero.
Non si è dunque verificata la "precondizione" per l'invocata operatività del cram down e cioè appunto il previo accordo raggiunto tra debitore e creditori (concorsuali), per la cui omologazione sia poi decisiva l'adesione anche dell'amministrazione finanziaria o degli enti LI, eventualmente raggiunta per effetto del descritto meccanismo di adesione forzosa.
L'interpretazione qui prospettata, del resto, appare coerente con la ratio sottesa alla introduzione del meccanismo del cram down, che era quella di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate della crisi di impresa spesso registrate nella prassi (cosi la relazione di accompagnamento al d. lgs. 14 del 2019), nel prevalente "interesse concorsuale" sotteso (anche) alla procedura in oggetto (in argomento, Cass., sezioni unite, 25 marzo 2021, n. 8504).
Ebbene, se si giungesse a ritenere ammissibile un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, come quello di specie, fondato sulla ristrutturazione dell'unico debito facente capo all'amministrazione finanziaria, a fronte dell'integrale soddisfazione di tutti gli altri creditori ad essa rimasta estranei, non sarebbe configurabile alcun interesse concorsuale in funzione del quale sacrificare la volontà del fisco a quella del debitore. Cosi ragionando, l'istituto del cram down, da strumento funzionale a superare la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti LI ad un accordo concluso con altri creditori concorsuali, si trasformerebbe nell'imposizione a tali soggetti pubblici di una pagina 17 di 28 soluzione unilaterale predisposta dal debitore, alla quale nessun altro creditore ha accettato di aderire.
La conclusione non pare sostenibile, in quanto tale da implicare una distorsione degli strumenti offerti per la regolamentazione della crisi. "D'altronde tali considerazioni trovano ulteriore supporto anche in altri elementi:
- nel tenore letterale delle disposizioni del codice della crisi regolatrici del fatto di causa, in particolare l'art. 57 (Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48), e l'art. 63 co. 2 bis, (2-bis. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ni fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria), a mente dei quali la conclusione di un preventivo accordo debitore - creditore, a maggior ragione in caso di mancanza di adesione del creditore erariale e per l'operatività del cram down, è elemento costitutivo necessario di tale istituto;
pagina 18 di 28 - nelle logiche proprie della volontà negoziale che regolano la fase della conclusione dell'accordo tra debitore e creditori come antecedente necessario all'omologa;
- nella stessa circolare 34/E dell del 29.12.2020 sulla Gestione delle proposte di Parte_2
transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa richiamata da parte reclamata nelle proprie difese, in cui nell'interpretazione dell'art. 182 bis L.f. - pacificamente estendibile anche agli artt. 57 e 63 ccii- sono considerati dati acquisiti necessari la conclusione di un preventivo accordo tra debitore e creditori (Una volta perfezionato l'accordo con i creditori,
l'imprenditore deve depositare la documentazione di cui all'articolo 161, LF, e chiederne l'omologazione al Tribunale. - p. 12) e la presenza di creditori ulteriori rispetto all'erario (Gli Uffici,
tanto nel concordato preventivo quanto nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, oltre ad operare un confronto con gli altri creditori per verificare il rispetto del divieto di trattamento deteriore dell'erario,
ai fini della valutazione della proposta di transazione fiscale che viene formulata).
Pertanto, anche in considerazione di quanto sopra, non risulta condivisibile l'interpretazione delle norme applicabili ratione temporis al caso di specie alla luce della successiva modifica normativa di cui alla L. n. 103/2023 operata dal giudice di prime cure, che fa discendere dall'espressa previsione nella novella di una compresenza di più creditori aderenti all'accordo per l'operatività del cram down l'elemento di innovazione rispetto all'operatività dell'istituto ante riforma anche con un creditore unico, costituendo tale previsione - ad avviso della Corte- piuttosto più dettagliata codificazione della necessità, ai fini dell'operatività del cram down fiscale, di un preventivo accordo con altri creditori privati già insita- come esposto sopra - nel sistema degli accordi di ristrutturazione di cui agli artt. 57
e 63 ccii ante modifica.
pagina 19 di 28 E questa Corte, con il citato provvedimento relativo a fattispecie analoga (v. sopra Decr. 2304/2024) si era anche già espressa in tal senso, statuendo, a proposito della stessa esistenza di creditori aderenti,
che tale aspetto non viene innovato dalle norme sopravvenute, che si occupanо, соme aссеnnato, di imporre limiti minimi di soddisfacimento dei crediti fiscali e LI e minime percentuali di rapporto tra i suddetti creditori e quelli originariamente aderenti all'accordo, dando cosi per scontata la loro necessaria preesistenza, anche alla luce del regime normativo previgente.
Al che va aggiunto che lo stesso Tribunale di Roma, in fattispecie in cui, pur in presenza di più
creditori, la quota di credito fiscale soggetta a cram down era preponderante rispetto ai crediti privati,
ai fini dell'operatività del cram down ex art. 63 co. 2 bis ccii ha statuito la necessaria preesistenza di accordi di ristrutturazione raggiunti con altri creditori e con una quota sufficientemente significativa e non irrisoria o del tutto marginale degli stessi. Diversamente l'istituto del cram down, lungi dall'essere quello strumento che il legislatore a suo tempo in piena epoca pandemica predispose per evitare ingiustificati poteri di veto dei creditori istituzionali a fronte di accordi conclusi con soggetti privati titolari di pretese creditorie significative, si trasformerebbe nell'imposizione all'Amministrazione
finanziaria ed agli TI LI di una soluzione unilaterale predisposta da chi abbia maturato debiti quasi esclusivamente nei confronti di tali soggetti pubblici (v. Trib. Roma sent. N. 594/2023 - in motivazione)” (v., nello stesso senso, Corte appello Milano, sent. 23.2.2023; Trib. Bergamo sent.
31.1.2024).
Condividendo le deduzioni articolate dalla liquidazione giudiziale secondo cui “se si ritenesse ammissibile un accordo di ristrutturazione, come quello di specie, fondato sulla ristrutturazione dell'unico debito facente capo all'amministrazione finanziaria, a fronte dell'integrale soddisfazione di tutti gli altri creditori a essa rimasta estranei, non sarebbe configurabile alcun interesse concorsuale in pagina 20 di 28 funzione del quale sacrificare la volontà del fisco a quella del debitore, esattamente come eccepito dall' nella prima fase del giudizio, pur non essendoci adesione di nessun altro creditore, con Pt_2
patente distorsione degli strumenti offerti per la regolamentazione della crisi”, questa Corte è del parere che l'accordo di ristrutturazione proposto da debba essere dichiarato inammissibile per Parte_1
assenza dei presupposti di legge.
Né, del resto, in senso contrario appaiono convincenti le deduzioni esposte sul punto dalla reclamante nelle note autorizzate depositate in data 9.9.2025, in quanto le stesse si scontrano con il chiaro tenore letterale della norma da applicare al caso di specie “ratione temporis”.
Alle argomentazioni sin qui svolte in punto alla inammissibilità dell'accordo di ristrutturazione si aggiunge la infondatezza dei motivi di reclamo con i quali la società ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto carenti i requisiti di fattibilità giuridica ed economica.
Al riguardo il Tribunale di Catania, richiamando quanto esposto in ricorso, ha dapprima evidenziato che: “A fronte di un passivo dichiarato dalla società proponente di 4,6 milioni, ove le voci più
significative sono rappresentate dai debiti verso l'erario, l'agente della riscossione e gli enti
LI ed assicurativi per oltre 3,5 milioni e debiti verso banche (503 mila) e fornitori per 456
mila euro (di cui oltre la metà verso imprese collegate):
- i debiti verso fornitori, la ricorrente stima di poterli comunque adempiere tramite la gestione caratteristica in continuità (la società mira a mantenere aperti due esercizi commerciali);
- la proponente ha già concluso accordi per il pagamento nei confronti del cessionario dell'istituto bancario che prevede il pagamento della minor somma di 180 mila euro;
- la proposta sul debito erariale prevede il pagamento di oltre 1,4 milioni, inclusi interessi, pari al
43,42 % del totale del debito erariale, mentre del debito previdenziale -di 368 mila euro- è previsto il pagina 21 di 28 pagamento integrale dei crediti divenuti esigibili entro il 2024 e quelli esigibili negli esercizi successivi sono oggetto di un piano di rottamazione (quater) e verranno pagati alle rispettive scadenze;
- Anche per gli aggi dell'ente della riscossione è previsto il pagamento nella misura del 40 %.
Quanto alle risorse esogene per il pagamento dei debiti, il ricorrente prevede che esse vengano messe a disposizione da tre società del gruppo: SI. CP_14 [...]
ed ammonteranno alla complessiva somma di euro Controparte_15
2.130.000 (solo per questa procedura).
A tal riguardo, va osservato quanto segue:
CP_
- ha disponibilità liquide di oltre 1 milione di euro ed un credito di 850 mila euro verso per CP_6
un preliminare immobiliare e non ha dichiara debiti;
destinerebbe all'accordo la somma di 252 mila euro;
CP_
- ha un patrimonio di 5 immobili stimati 2,3 milioni che la ricorrente conta di liquidare nell'arco temporale in un anno;
non ha debiti verso terzi (a parte quello verso ); destinerebbe all'accordo CP_6
la somma di 218 mila euro nel primo anno (cfr. pag. 21) ed in totale 880 mila (cfr. tabella pag. 25);
- più complessa la situazione della società Gruppo Tessile che conduce in locazione finanziaria un immobile stimato in oltre 10 milioni giusta contratto di leasing in scadenza nel 2032, per il quale paga un canone annuo di 550 mila euro. L'immobile è concesso in affitto alla società per Controparte_16
il canone annuo di 695 mila. Poiché nel contratto di leasing è previsto il riscatto anticipato, la società
dichiara di avere avviato trattative per giungere alla vendita dell'immobile entro il 2027 o, in alternativa, la cessione del contratto di leasing. Tale disinvestimento consentirebbe di ricavare la somma di 7,1 milioni di euro, di cui 1.150.000 desinati all'accordo di ristrutturazione. La società
ha comunque un debito nei confronti di altra società del gruppo: CP_8 Parte_3
pagina 22 di 28 (che ha depositato analogo ricorso per omologa di accordo di ristrutturazione) di 1,9 milioni, che però
viene svalutato nella misura di 665 mila euro nell'ipotesi di alternativa liquidatoria. Si assume, infatti,
ove il credito venisse preteso nella sua interezza dal creditore , che la società Parte_3
avendo perso il capitale sociale e non disponendo di risorse liquide sufficienti, CP_8
sarebbe destinata pure essa all'apertura della liquidazione giudiziale. La ricorrente stima, quindi, che dalla liquidazione del patrimonio della nella migliore delle ipotesi, la percentuale di CP_8
soddisfazione del ceto chirografario sarebbe del 36,05 % che corrisponde appunto a 665 mila euro sul maggior credito vantato dalla . Parte_3
- Il termine di adempimento degli accordi è proposto in 4 anni dall'omologa, con offerta di garanzia ipotecaria sul compendio immobiliare o la istituzione di un trust”.
Quindi, nel rigettare l'accordo, il Tribunale ha così motivato: “Ciò premesso, la proposta non può
essere omologata, in primo luogo per grave carenza in ordine alla fattibilità giuridica ed economica.
A tal riguardo, va osservato che la parte più significativa delle risorse esposte proviene dalla società
, che verserebbe la somma di oltre un milione di euro. CP_8
La stessa parte ricorrente afferma, tuttavia, che la società ha perso il capitale sociale CP_8
ed ha un patrimonio netto negativo, oltre che debiti per più di 7 milioni di euro.
Afferma, inoltre, che, se il credito della venisse richiesto: “la prima non sarebbe Parte_3
nelle condizioni di pagare integralmente il proprio debito” e, per logica conseguenza “la
[...]
… non potrebbe far altro che chiedere l'apertura della propria liquidazione Controparte_8
giudiziale”.
A riprova, va notato che, nell'esporre l'ipotesi di una eventuale azione di responsabilità contro
(socio unico di tutte le società del gruppo), la ricorrente dichiara e osserva, Persona_1
pagina 23 di 28 quanto al valore della sua partecipazione totalitaria nella che… “ Orbene, considerato CP_8
che la ad oggi, non annovera il capannone al proprio patrimonio (lo Controparte_8
stesso è detenuto in forza di contratto di leasing), ed al contrario presenta ingenti passività, va da sé
che, in presenza di un patrimonio netto negativo, il valore della quota non può che essere pari a zero.”.
In sostanza, la società è una società -all'attualità- in stato di insolvenza, che CP_8
apporterebbe finanza esterna in modo preferenziale rispetto agli altri creditori.
Ciò detto rispetto alla fattibilità giuridica, non meno criticità emergono con riguardo alla concreta fattibilità economica: le risorse proposte risultano legate alla divisata operazione immobiliare avente ad oggetto l'immobile condotto in leasing dalla società . CP_8
Detta operazione viene sottoposta all'attenzione del Collegio secondo modalità e tempistiche ipotetiche, allo stato del tutto astratte, non verificabili, né verificate.
Significativamente, quanto alla evidente ipoteticità delle cd. risorse da finanza esterna, basta richiamare le stesse allegazioni della ricorrente, la quale apoditticamente e laconicamente ha dichiarato che: “la ha già avviato delle trattative per giungere alla Controparte_8
vendita – previo riscatto – dell'immobile in questione entro il 2027 o, in alternativa, alla cessione del contratto di leasing stesso a fronte del pagamento del valore del compendio al netto del debito residuo”; offrendo, peraltro, rispetto alla astratta operazione liquidatoria dell'asset più significativo ai fini de quibus, due alternative incompatibili tra di loro.
Giova, comunque ribadire, che allo stato degli atti nessuna trattativa specifica e concreta e alcun effettivo impegno all'acquisto da parte di soggetti terzi sono stati allegati e provati dal ricorrente.
pagina 24 di 28 Tanto, non senza osservare, conclusivamente, che l'assunto dedotto circa la possibilità di riuscire a vendere -in meno di 4 anni- il suddetto immobile (asseritamente stimato in oltre 10 milioni) a 9 milioni di euro -per come dedotto in proposta- esprime una mera aspirazione non suffragata da alcun riscontro concreto, espressione di un grado di rischio elevatissimo di mancato raggiungimento dell'obiettivo economico indicato, anche considerando lo stato del mercato immobiliare e l'entità
dell'investimento in considerazione, prerogativa solo di grandi imprese.
Quanto alla stima del suddetto immobile si deve anche rilevare che, probabilmente per un refuso (non rilevato da nessuna delle parti), la suddetta stima in realtà non esiste agli atti del procedimento.
L'all.to n. 33 del ricorso è in realtà una stima di sole tre pagine (oltre alla documentazione che segue)
relativa ai 4 immobili della e non riguarda il suddetto capannone. È singolare che identico CP_7
refuso si riscontra tra gli allegati della attestazione del professionista (all.to doc. 34 del terzo allegato alla attestazione in formato zip, infatti identico al successivo all.to 35): segue che tanto il ricorso che l'attestazione si fondano -per la parte più rilevante dell'apporto patrimoniale- su una relazione di stima che non risulta prodotta.
Peraltro, l'assenza della relazione di stima non costituisce, comunque, un elemento dirimente per la decisione, atteso che, anche ipotizzando che la stima sia corretta e rispondente a quanto allegato dal ricorrente, comunque, come si è detto prima, e per come si dirà anche appresso, ad avviso del
Collegio, l'omologa va rigettata”.
Superata l'osservazione in merito al mancato deposito della relazione di stima dell'immobile sito in
AN VA La TA che, per mero errore, non era stata allegata al ricorso, è ferma opinione di questa Corte che, per il resto, le puntuali argomentazioni svolte dal Tribunale in merito alla carenza dei pagina 25 di 28 requisiti di fattibilità giuridica ed economica siano assolutamente fondate e meritevoli di integrale condivisione.
E', invero, innegabile che la parte prevalente di finanza esterna da apportare per garantire l'integrale attuazione dell'accordo è quella derivante dalla vendita del compendio immobiliare sito in AN
VA La TA detenuto dalla in forza di un contratto di locazione Controparte_8
finanziaria e condotto in locazione da una società terza per un canone annuo superiore al canone del leasing. Detto immobile risulta essere stato stimato per un valore di €.10.000.000,00 circa e la società
GTI srl ritiene di riuscire a venderlo entro 4 anni al prezzo di €.9.000.000,00.
L'alea e la totale indeterminatezza del suddetto programma, dalla cui attuazione dipende, in sostanza,
l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione, sono state ampiamente segnalate nella sentenza reclamata ed appaiono, invero, insuperabili.
Né, del resto, a diverse considerazioni consente di pervenire il doc. a) allegato alla memoria difensiva depositata il 9.9.2025. Ed invero, a prescindere dalla ammissibilità della produzione documentale, non autorizzata dalla Corte con l'ordinanza dell'1.8.2025, il contenuto della intitolata “manifestazione di interesse all'acquisto del compendio immobiliare sito in AN VA La TA, via Cristoforo
Colombo”, a firma di attuale conduttrice dell'immobile, tutto rappresenta eccetto che CP_16
una proposta di acquisto. In essa, infatti, dopo una iniziale ed apparente manifestazione di interesse all'acquisto al prezzo di €.10.000.000,00, viene precisato che “La in particolare, potrà CP_16
formulare una proposta vincolante per l'acquisto dell'immobile oggi (in parte) condotto in locazione,
offrendo un prezzo che verrà determinato in misura a quanto sopra indicato anche in considerazione delle risultanze che discenderanno dalla necessaria due diligence. La scrivente società, poi, si riserva la facoltà di formulare, in alternativa alla proposta di acquisto, una proposta di subentro nei correnti pagina 26 di 28 contratti di leasing immobiliare relativi a quanto in oggetto. La presente non è da considerarsi proposta vincolante all'acquisto. La presente proposta viene formulata quale manifestazione di concreto interesse all'acquisto e senza recesso e/o rinuncia alcuna al diritto di prelazione spettante che comunque si riserva di eventualmente esercitare”. Enfatizzare il contenuto della nota ed attribuirle il significato di proposta di acquisto risulta davvero arduo.
In definitiva, per come già chiarito dal Tribunale, l'esecuzione del piano è rimessa ad una serie di circostanze, tra cui, in primis, la vendita dell'immobile di AN VA La TA, che, per un verso, si connotano per un elevatissimo grado di aleatorietà ed indeterminatezza e, per altro, non consentono di affermare che “il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta” (v. art.63 CCII).
Per le superiori argomentazioni il reclamo deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto da Parte_1
Condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della costituita liquidazione giudiziale e dell' liquidate, per ciascuno, in euro 6.500,00 per compensi, oltre Parte_2
spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il
24.9.2025.
pagina 27 di 28 IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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