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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1762/2021 R.G.; sul ricorso depositato il 18/05/2021; proposto da (difesa dall'avv. Francescantonio Scopelliti); Parte_1 nei confronti di (difeso dagli avv.ti Gianpaolo Puglia e Mariarita Mazzeo) Controparte_1 dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta depositate;
così definitivamente provvede:
“Rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2626,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, da distrarsi a favore dei procuratori della resistente “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“1) Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 03.05.2021, ad istanza del signor per i motivi indicati Controparte_1 in parte narrativa;
2) Dichiarare l'assenza di rapporto di lavoro subordinato tra il signor e la ditta Controparte_1
CRS di;
Parte_1
3) Annullare la diffida accertativa per crediti patrimoniali n. RC00001/2020- 406 notificata alla ricorrente in data 20/10/2020, e la conseguente comunicazione di esecutività della diffida accertativa, con cui L'Ispettorato Territoriale del lavoro di Reggio Calabria, intimava la sig.
[...]
[..
[...] al pagamento di 4.016,00 euro a titolo di TF nei riguardi del sig. , per Pt_2 Controparte_1 mancanza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti;
4) Accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 03.05.2021”.
Parte ricorrente deduceva:
- che, a seguito di richiesta di intervento ispettivo, prot. n. 34360 del 12.12.2017, presentato dal sig.
veniva convocata per procedere all'esperimento del tentativo di conciliazione Controparte_1 monocratica di cui all'art. 11 del d.lgs. 124/2004;
- che, come risulta dal processo verbale di conciliazione monocratica del 07.02.2018, le parti non addivenivano ad alcun accordo e, pertanto, il Conciliatore dichiarava concluso il tentativo con esito negativo;
- che in seguito, con nota del 06.04.2018 e su sollecitazione degli Ispettori, forniva la documentazione richiesta e chiariva qualsiasi dubbio in esito al “rapporto lavorativo” con l'ex coniuge sig. ; Controparte_1
- che, nonostante ciò, con verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. RC00001/2020-
406, del 15.10.2020, le veniva intimato il pagamento di euro 4.016,00 in favore del sig. CP_1
a titolo di emolumenti non corrisposti, tipologia TRF, per aver svolto mansioni di
[...]
“addetto alle vendite”;
- che, le contestazioni sollevate in sede ispettiva circa i rapporti di lavoro “subordinato” o
“parasubordinato” non trovavano alcun fondamento né nella rappresentazione documentale fornita dall'azienda né nell'effettiva realtà dei rapporti in questione;
- che, con ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 124/2004, avverso il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. RC0001/2020-406 prot. N. 18689 del 20.10.2020, contestava la sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti nonché la mancanza di prove idonee a superare la presunzione di gratuità della prestazione dell'ex coniuge;
- che, l' , con decisione n. 1 del 25.01.2021, Controparte_2 rigettava il ricorso avverso il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui sopra;
- che, con atto di precetto, notificato in data 03.05.2021, il sig. , intimava la ditta Controparte_1
, al pagamento della somma complessiva di euro 4.225,20 (di cui euro Parte_3
4.016,00 per TF riconosciuto ed euro 209,20 quale spese di precetto), oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ed ogni altra successiva occorrenda.
Tanto premesso, eccepiva la mancanza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, per assenza di subordinazione e per la natura gratuita della prestazione, sostenendo che l'attività lavorativa
2 svolta dal sig. trovava il suo fondamento unicamente nei rapporti di natura personale che lo CP_1 legavano alla moglie.
Rilevava, altresì, la mancanza di prove idonee a superare la presunzione di gratuità della prestazione nonché la carenza di motivazione del titolo emesso dall'Ispettorato.
Si costituiva in giudizio parte resistente Sig. chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1 opposizione, in quanto inammissibile e infondato sussistendo il rapporto di lavoro subordinato.
***
Istruito il giudizio anche tramite prova testimoniale e rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato .
L'azione è proposta avverso un precetto e una diffida accertativa di crediti retributivi ( TF ) per il periodo di lavoro 8.8.2012 – 18.7.2016 prestato, secondo gli ispettori del lavoro , dalla parte resistente presso la ditta della ricorrente opponente .
Preliminarmente, va rilevata l'ammissibilità dell'opposizione a precetto spiegata dalla ricorrente, con riferimento anche alle doglianze mosse in ordine alla diffida accertativa per crediti patrimoniali, pur dovendosi precisare quanto segue .
Come è noto, l'istituto della diffida accertativa è disciplinato dall'art. 12 del d.lgs. 124/2004.
Introdotto allo scopo di deflazionare il contenzioso giudiziale e garantire così una più rapida soddisfazione degli interessi di natura patrimoniale dei lavoratori, l'art. 12 del d.lgs. n. 124/2004 definisce la diffida accertativa come un accertamento tecnico svolto in sede amministrativa.
Il legislatore, con l'introduzione di questo istituto, ha disciplinato un titolo esecutivo di formazione amministrativa per la soddisfazione di un diritto soggettivo privato.
Tale istituto prevede che, qualora il personale ispettivo abbia prova che, per inosservanze della disciplina contrattuale, il lavoratore vanti un credito patrimoniale (es. retribuzioni non corrisposte, indennità non riconosciute, TF non pagato, ecc.), diffidi il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
Dunque, al lavoratore è riconosciuta la possibilità di ottenere, attraverso il provvedimento di diffida, il riconoscimento del proprio credito, nei confronti del datore di lavoro, senza la necessità di instaurare il giudizio di cognizione dinanzi all'Autorità giudiziaria, ma ciò a fini esclusivamente esecutivi, non potendo ravvisarsi, nel provvedimento amministrativo in questione, la statuizione di una regula iuris suscettibile di assurgere a res iudicata tra le parti, trattandosi di atto privo di natura giurisdizionale.
3 L'omessa proposizione del ricorso amministrativo o il suo rigetto comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo,
Il legislatore non ha delineato, né in passato né all'attualità, gli strumenti di tutela giurisdizionale a disposizione del datore di lavoro e del lavoratore, sicché, esaurito il procedimento amministrativo, il principio eurounitario di effettività della tutela e il diritto inviolabile alla difesa in giudizio ex art. 24 Cost. impongono di ritagliare uno spazio per un'azione giudiziaria finalizzata all'impugnazione della diffida accertativa.
Nel caso di specie la ricorrente ha ricevuto sia la notifica della diffida accertativa e sia il precetto .
Ebbene, il giudizio di opposizione a precetto ex artt. 615 co. 1 e 618 bis co. 1 c.p.c. deve essere individuato come la sede nella quale il destinatario della diffida può esercitare il fondamentale diritto di agire in giudizio a tutela dei propri interessi, anche proponendo motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa creditoria, motivi che, sino a tale momento, non sono stati vagliati dall'autorità giudiziaria.
Dunque, sebbene la diffida accertativa sia divenuta titolo esecutivo, è diritto dell'interessato di ricorrere al giudice onde contestare l'esistenza del credito in essa riportato.
Tale conclusione trova il conforto della giurisprudenza di legittimità, la quale ha così statuito: “… la diffida accertativa …è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (Cass., sez. lav., n. 23744/2022, nonché, ancora più di recente, Cass. n. 30119/2023).
Pertanto, la diffida accertativa, ancorché abbia acquisito valore di titolo esecutivo, non impedisce al datore di lavoro di promuovere un'azione giudiziale volta a contestare l'accertamento in essa contenuto.
4 Costituisce compito del Tribunale, nel presente giudizio, pronunciarsi in ordine alla sussistenza e determinazione del credito vantato dal lavoratore, a tal fine non essendovi peraltro motivo per derogare alle normali regole in tema di riparto degli oneri probatori.
È noto che, in base al principio sancito dall'art. 2697 c.c., il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio.
Ebbene, ove egli domandi la retribuzione contrattuale, ovvero altro emolumento la cui debenza si fondi sulla mera applicazione del contratto e/o della legge, fatti costitutivi della pretesa, la cui prova incombe sul lavoratore, son l'esistenza del rapporto di lavoro, nonché la sua durata e il livello retributivo, gravando invece sul datore di lavoro l'onere, per così dire secondario, di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse, totale o parziale.
CONTRADDITTORIETA' E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA DIFFIDA
Quanto ai motivi di opposizione, in primo luogo, è opportuno sgombrare il campo dalle deduzioni con le quali si lamentano presunti vizi formali quali il vizio di motivazione della diffida accertativa e del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo avverso la predetta diffida.
Orbene con l'espressione “motivazione dell'atto amministrativo” si vuol fare riferimento a quella parte dell'atto amministrativo in cui si enunciano i motivi che ne hanno indotto l'emanazione, le ragioni, cioè, che sono alla base dell'emanazione dell'atto.
In buona sostanza, la motivazione consiste nell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento.
Trattasi, dunque , di profili che attengono al profilo formale dell'atto amministrativo .
E' allora evidente che – in disparte se effettivamente motivata – ad avviso del decidente non è consentito al giudice del lavoro sindacare la legittimità formale dell'atto amministrativo quale è la diffida accertativa . Esula dalla giurisdizione civile il sindacato di legittimità dell'atto amministrativo , espressione di una funzione amministrata di accertamento , sotto il profilo formale ma solo la contestazione , sostanziale , del diritto in essa accertato .
Alla luce delle suesposte considerazioni il motivo di opposizione va respinto.
NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Passando all'esame dei profili sostanziali della controversia , è in contesa l'esistenza del diritto al
TF e, prima ancora, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti .
La parte ricorrente , legata al tempo del rapporto da vincolo di coniugio con il resistente , ha sostenuto l'insussistenza del rapporto di lavoro.
5 L'assunto della ricorrente è infondato.
Dalla documentazione e dichiarazioni in atti, in primo luogo risulta formalmente intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato full-time per 40 ore settimanali (come da scheda anagrafico- professionale, all.9 fasc. resistente ) a far data dal 08.08.2012 e fino al licenziamento (v. all. 13 resistente) avvenuto in data 18.07.2016.
Sul punto il datore di lavoro (ex moglie del lavoratore resistente) afferma che in realtà, per tutto il periodo in esame, il rapporto instaurato risultava fittizio, con assenza di alcuna subordinazione, perché “La sig.ra poiché legata da rapporti di natura personale al sig. e al fine di Pt_1 CP_1 aiutarlo ad affacciarsi al mondo del lavoro, spingeva l'allora fidanzato a frequentare un corso per ottenere la qualifica di responsabile tecnico ai fini del controllo e dell'esito della messa in circolazione dei vari veicoli circolanti sul suolo pubblico. In data 8/08/2012, il sig. veniva CP_1 così fittiziamente assunto dalla compagna. A seguito delle nozze con l'odierna ricorrente e in virtù del rapporto di coniugio che lo legava alla il sig. esplicava le mansioni di titolare Pt_1 CP_1 della ditta, senza alcun vincolo di subordinazione, di osservanza di orari, gestendo la ditta senza percepire alcuna retribuzione. Come risulta dalla documentazione, il gestiva CP_1 autonomamente le buste paga proprie e dei dipendenti occupandosi di retribuirli mensilmente e seppur non godendo di alcuna forma di retribuzione, aveva comunque libero accesso agli incassi giornalieri, al bancomat e ai contanti di cui teneva un libro di cassa. Gestiva, altresì, rapporti con fornitori e con la clientela. Dopo la rottura dell'unione matrimoniale nel luglio 2016 e a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente notava la mancanza delle buste paga del sig.
. CP_1
Di contro, il lavoratore raffigura l'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato e non di una semplice collaborazione fondata su meri motivi di assistenza familiare.
Nei documenti depositati, riguardanti il procedimento di separazione, il reclamo e le dichiarazioni rese anche alla Polizia Giudiziaria la afferma che il era regolare dipendente, in Pt_1 CP_1 qualità di tecnico di revisioni e percepiva sino a giugno 2016 l'importo di circa € 2.000,00 mensile e che dopo il licenziamento percepiva l'indennità di disoccupazione.
Nella memoria integrativa redatta nell'interesse della ricorrente dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria nel procedimento civile n. 3464/2016 , si legge < L'indole aggressiva del sig. CP_1 ha segnato anche il rapporto professionale che lo ha legato nella qualifica di dipendente
[...] regolarmente retribuita alla ditta intestata alla moglie fino al mese di giugno 2016 quando è stato licenziato>.
Parte resistente ha prodotto pure le buste paga del periodo di lavoro e un bonifico .
6 Orbene, nel caso di specie, l'istruzione probatoria, condotta nel corso del giudizio, ha restituito un quadro fattuale di riscontro reale di una presenza lavorativa collaborativa con la ditta della ricorrente
Il teste sig. ha riferito : Testimone_1
< ADR: “sono un rappresentante di commercio, tra le altre, per la che commercializza CP_3 lubrificanti, batterie ed altri prodotti per autoveicoli e non solo;
conosco le parti in causa in quanto mi recavo presso il magazzino proprio in qualità di rappresentante di commercio della circa CP_3
8/9 anni fa, non ricordo il nome della ditta. Quando mi recavo presso il magazzino mi interfacciavo con ossia ed il sig. credo fosse suo suocero. Gli ordini venivano Pt_4 Controparte_1 Pt_1 effettuati con il tablet via e-commerce per cui non ricordo precisamente chi provvedesse ad effettuarli.” >.
Il teste di parte resistente sig. ha riferito Testimone_2
: “al momento sono disoccupato. Conosco il sig. perché portavo da lui le macchine CP_1 della mia famiglia per fare la revisione, circa 10 anni fa;
preciso che io ancora vado lì a fare la revisione anche se lui adesso non c'è più. Quando io mi recavo lì, a quei tempi, era il a CP_1 fissarmi l'appuntamento e quando io andavo lì era lui a rilasciarmi il tagliandino mentre la revisione la effettuavano lui e un altro ragazzo di cui non ricordo il nome ma lavora ancora lì.
Alla cassa c'era il sig. che ho riconosciuto quando sono venuto qui in Tribunale oppure sua Pt_1 figlia, oppure la moglie del sig. oppure un terzo ragazzo che lavora ancora lì. Pt_1
ADR: che io sappia il sig. era sposato con la sig.ra e che io sappia lui si occupava CP_1 Pt_1 di effettuare la revisione, ma non l'ho mai visto in ufficio ovvero occuparsi dell'amministrazione.
ADR: non ho mai visto la sig.ra dare ordini al .> Pt_1 CP_1
Il teste di parte resistente sig.ra ha dichiarato : Testimone_3 conosco il sig. perché è il fratello di una mia conoscente e nel periodo in cui lo CP_1 frequentavo, circa una decina di anni fa, ero in possesso di una autovettura e mi recavo dal per la revisione oppure per acquistare pezzi di ricambio. Quando mi recavo presso la ditta CP_1 chiedevo di lui perché lo conoscevo e che io sappia lui si occupava di effettuare le revisioni e di vendere pezzi di ricambio. Non ricordo a chi pagavo, è sicuramente capitato di aver pagato al sig.
che io sappia comunque lui era un dipendente, infatti non poteva spostarsi durante CP_1
l'orario di lavoro.
7 ADR: preciso di essermi recata lì almeno 4 volte, di cui due per la revisione e un altro paio di volte per acquistare dei pezzi di ricambio e quando mi ci sono recata lui mi diceva proprio: “non ti accompagno perché non mi posso allontanare”.
ADR: i locali di cui riferisco si trovano a Catona in una traversa di via Nazionale.
ADR: che io sappia quella era l'unica attività lavorativa svolta dal .> CP_1
Il teste di parte ricorrente sig. ha dichiarato : Testimone_4
ADR: “premetto di essere un agente di commercio e di conoscere la sig.ra in quanto ho Pt_1 lavorato anni fa con suo padre come agente di commercio di ricambi di autoveicoli. Posso riferire che si trattava più o meno del 2016, in particolare quando lavoravo con il sig. vedevo presso Pt_1
l'officina il sig. che si occupava di servire i clienti, inoltre io mi interfacciavo anche con CP_1 lui per gli ordini dei ricambi, quanto agli ordini, dato che questi vengono fatti via e-commerce non so dire chi fosse ad effettuarli, posso riferire che il stava al banco ed effettuava CP_1 personalmente le vendite, quindi penso che avesse autonomia decisionale ma non posso dirlo con certezza.
ADR: non ho mai visto la sig.ra né suo padre impartire disposizioni al Richichi.> Pt_1
Alla stregua di quanto sopra ad avviso del decidente è pienamente accertato il rapporto di lavoro subordinato tra le parti , per cui in mancanza della prova del pagamento e della contestazione del quantum , sussiste il diritto al TF oggetto della diffida accertativa e del precetto per cui l'opposizione va rigettata .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore( II scaglione ) e alla natura della causa ( di lavoro ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali ( tutte le fasi svolte ) .
Reggio Calabria 12..12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1762/2021 R.G.; sul ricorso depositato il 18/05/2021; proposto da (difesa dall'avv. Francescantonio Scopelliti); Parte_1 nei confronti di (difeso dagli avv.ti Gianpaolo Puglia e Mariarita Mazzeo) Controparte_1 dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta depositate;
così definitivamente provvede:
“Rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2626,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, da distrarsi a favore dei procuratori della resistente “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“1) Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 03.05.2021, ad istanza del signor per i motivi indicati Controparte_1 in parte narrativa;
2) Dichiarare l'assenza di rapporto di lavoro subordinato tra il signor e la ditta Controparte_1
CRS di;
Parte_1
3) Annullare la diffida accertativa per crediti patrimoniali n. RC00001/2020- 406 notificata alla ricorrente in data 20/10/2020, e la conseguente comunicazione di esecutività della diffida accertativa, con cui L'Ispettorato Territoriale del lavoro di Reggio Calabria, intimava la sig.
[...]
[..
[...] al pagamento di 4.016,00 euro a titolo di TF nei riguardi del sig. , per Pt_2 Controparte_1 mancanza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti;
4) Accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 03.05.2021”.
Parte ricorrente deduceva:
- che, a seguito di richiesta di intervento ispettivo, prot. n. 34360 del 12.12.2017, presentato dal sig.
veniva convocata per procedere all'esperimento del tentativo di conciliazione Controparte_1 monocratica di cui all'art. 11 del d.lgs. 124/2004;
- che, come risulta dal processo verbale di conciliazione monocratica del 07.02.2018, le parti non addivenivano ad alcun accordo e, pertanto, il Conciliatore dichiarava concluso il tentativo con esito negativo;
- che in seguito, con nota del 06.04.2018 e su sollecitazione degli Ispettori, forniva la documentazione richiesta e chiariva qualsiasi dubbio in esito al “rapporto lavorativo” con l'ex coniuge sig. ; Controparte_1
- che, nonostante ciò, con verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. RC00001/2020-
406, del 15.10.2020, le veniva intimato il pagamento di euro 4.016,00 in favore del sig. CP_1
a titolo di emolumenti non corrisposti, tipologia TRF, per aver svolto mansioni di
[...]
“addetto alle vendite”;
- che, le contestazioni sollevate in sede ispettiva circa i rapporti di lavoro “subordinato” o
“parasubordinato” non trovavano alcun fondamento né nella rappresentazione documentale fornita dall'azienda né nell'effettiva realtà dei rapporti in questione;
- che, con ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 124/2004, avverso il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. RC0001/2020-406 prot. N. 18689 del 20.10.2020, contestava la sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti nonché la mancanza di prove idonee a superare la presunzione di gratuità della prestazione dell'ex coniuge;
- che, l' , con decisione n. 1 del 25.01.2021, Controparte_2 rigettava il ricorso avverso il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui sopra;
- che, con atto di precetto, notificato in data 03.05.2021, il sig. , intimava la ditta Controparte_1
, al pagamento della somma complessiva di euro 4.225,20 (di cui euro Parte_3
4.016,00 per TF riconosciuto ed euro 209,20 quale spese di precetto), oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ed ogni altra successiva occorrenda.
Tanto premesso, eccepiva la mancanza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, per assenza di subordinazione e per la natura gratuita della prestazione, sostenendo che l'attività lavorativa
2 svolta dal sig. trovava il suo fondamento unicamente nei rapporti di natura personale che lo CP_1 legavano alla moglie.
Rilevava, altresì, la mancanza di prove idonee a superare la presunzione di gratuità della prestazione nonché la carenza di motivazione del titolo emesso dall'Ispettorato.
Si costituiva in giudizio parte resistente Sig. chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1 opposizione, in quanto inammissibile e infondato sussistendo il rapporto di lavoro subordinato.
***
Istruito il giudizio anche tramite prova testimoniale e rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato .
L'azione è proposta avverso un precetto e una diffida accertativa di crediti retributivi ( TF ) per il periodo di lavoro 8.8.2012 – 18.7.2016 prestato, secondo gli ispettori del lavoro , dalla parte resistente presso la ditta della ricorrente opponente .
Preliminarmente, va rilevata l'ammissibilità dell'opposizione a precetto spiegata dalla ricorrente, con riferimento anche alle doglianze mosse in ordine alla diffida accertativa per crediti patrimoniali, pur dovendosi precisare quanto segue .
Come è noto, l'istituto della diffida accertativa è disciplinato dall'art. 12 del d.lgs. 124/2004.
Introdotto allo scopo di deflazionare il contenzioso giudiziale e garantire così una più rapida soddisfazione degli interessi di natura patrimoniale dei lavoratori, l'art. 12 del d.lgs. n. 124/2004 definisce la diffida accertativa come un accertamento tecnico svolto in sede amministrativa.
Il legislatore, con l'introduzione di questo istituto, ha disciplinato un titolo esecutivo di formazione amministrativa per la soddisfazione di un diritto soggettivo privato.
Tale istituto prevede che, qualora il personale ispettivo abbia prova che, per inosservanze della disciplina contrattuale, il lavoratore vanti un credito patrimoniale (es. retribuzioni non corrisposte, indennità non riconosciute, TF non pagato, ecc.), diffidi il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
Dunque, al lavoratore è riconosciuta la possibilità di ottenere, attraverso il provvedimento di diffida, il riconoscimento del proprio credito, nei confronti del datore di lavoro, senza la necessità di instaurare il giudizio di cognizione dinanzi all'Autorità giudiziaria, ma ciò a fini esclusivamente esecutivi, non potendo ravvisarsi, nel provvedimento amministrativo in questione, la statuizione di una regula iuris suscettibile di assurgere a res iudicata tra le parti, trattandosi di atto privo di natura giurisdizionale.
3 L'omessa proposizione del ricorso amministrativo o il suo rigetto comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo,
Il legislatore non ha delineato, né in passato né all'attualità, gli strumenti di tutela giurisdizionale a disposizione del datore di lavoro e del lavoratore, sicché, esaurito il procedimento amministrativo, il principio eurounitario di effettività della tutela e il diritto inviolabile alla difesa in giudizio ex art. 24 Cost. impongono di ritagliare uno spazio per un'azione giudiziaria finalizzata all'impugnazione della diffida accertativa.
Nel caso di specie la ricorrente ha ricevuto sia la notifica della diffida accertativa e sia il precetto .
Ebbene, il giudizio di opposizione a precetto ex artt. 615 co. 1 e 618 bis co. 1 c.p.c. deve essere individuato come la sede nella quale il destinatario della diffida può esercitare il fondamentale diritto di agire in giudizio a tutela dei propri interessi, anche proponendo motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa creditoria, motivi che, sino a tale momento, non sono stati vagliati dall'autorità giudiziaria.
Dunque, sebbene la diffida accertativa sia divenuta titolo esecutivo, è diritto dell'interessato di ricorrere al giudice onde contestare l'esistenza del credito in essa riportato.
Tale conclusione trova il conforto della giurisprudenza di legittimità, la quale ha così statuito: “… la diffida accertativa …è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (Cass., sez. lav., n. 23744/2022, nonché, ancora più di recente, Cass. n. 30119/2023).
Pertanto, la diffida accertativa, ancorché abbia acquisito valore di titolo esecutivo, non impedisce al datore di lavoro di promuovere un'azione giudiziale volta a contestare l'accertamento in essa contenuto.
4 Costituisce compito del Tribunale, nel presente giudizio, pronunciarsi in ordine alla sussistenza e determinazione del credito vantato dal lavoratore, a tal fine non essendovi peraltro motivo per derogare alle normali regole in tema di riparto degli oneri probatori.
È noto che, in base al principio sancito dall'art. 2697 c.c., il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio.
Ebbene, ove egli domandi la retribuzione contrattuale, ovvero altro emolumento la cui debenza si fondi sulla mera applicazione del contratto e/o della legge, fatti costitutivi della pretesa, la cui prova incombe sul lavoratore, son l'esistenza del rapporto di lavoro, nonché la sua durata e il livello retributivo, gravando invece sul datore di lavoro l'onere, per così dire secondario, di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse, totale o parziale.
CONTRADDITTORIETA' E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA DIFFIDA
Quanto ai motivi di opposizione, in primo luogo, è opportuno sgombrare il campo dalle deduzioni con le quali si lamentano presunti vizi formali quali il vizio di motivazione della diffida accertativa e del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo avverso la predetta diffida.
Orbene con l'espressione “motivazione dell'atto amministrativo” si vuol fare riferimento a quella parte dell'atto amministrativo in cui si enunciano i motivi che ne hanno indotto l'emanazione, le ragioni, cioè, che sono alla base dell'emanazione dell'atto.
In buona sostanza, la motivazione consiste nell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento.
Trattasi, dunque , di profili che attengono al profilo formale dell'atto amministrativo .
E' allora evidente che – in disparte se effettivamente motivata – ad avviso del decidente non è consentito al giudice del lavoro sindacare la legittimità formale dell'atto amministrativo quale è la diffida accertativa . Esula dalla giurisdizione civile il sindacato di legittimità dell'atto amministrativo , espressione di una funzione amministrata di accertamento , sotto il profilo formale ma solo la contestazione , sostanziale , del diritto in essa accertato .
Alla luce delle suesposte considerazioni il motivo di opposizione va respinto.
NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Passando all'esame dei profili sostanziali della controversia , è in contesa l'esistenza del diritto al
TF e, prima ancora, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti .
La parte ricorrente , legata al tempo del rapporto da vincolo di coniugio con il resistente , ha sostenuto l'insussistenza del rapporto di lavoro.
5 L'assunto della ricorrente è infondato.
Dalla documentazione e dichiarazioni in atti, in primo luogo risulta formalmente intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato full-time per 40 ore settimanali (come da scheda anagrafico- professionale, all.9 fasc. resistente ) a far data dal 08.08.2012 e fino al licenziamento (v. all. 13 resistente) avvenuto in data 18.07.2016.
Sul punto il datore di lavoro (ex moglie del lavoratore resistente) afferma che in realtà, per tutto il periodo in esame, il rapporto instaurato risultava fittizio, con assenza di alcuna subordinazione, perché “La sig.ra poiché legata da rapporti di natura personale al sig. e al fine di Pt_1 CP_1 aiutarlo ad affacciarsi al mondo del lavoro, spingeva l'allora fidanzato a frequentare un corso per ottenere la qualifica di responsabile tecnico ai fini del controllo e dell'esito della messa in circolazione dei vari veicoli circolanti sul suolo pubblico. In data 8/08/2012, il sig. veniva CP_1 così fittiziamente assunto dalla compagna. A seguito delle nozze con l'odierna ricorrente e in virtù del rapporto di coniugio che lo legava alla il sig. esplicava le mansioni di titolare Pt_1 CP_1 della ditta, senza alcun vincolo di subordinazione, di osservanza di orari, gestendo la ditta senza percepire alcuna retribuzione. Come risulta dalla documentazione, il gestiva CP_1 autonomamente le buste paga proprie e dei dipendenti occupandosi di retribuirli mensilmente e seppur non godendo di alcuna forma di retribuzione, aveva comunque libero accesso agli incassi giornalieri, al bancomat e ai contanti di cui teneva un libro di cassa. Gestiva, altresì, rapporti con fornitori e con la clientela. Dopo la rottura dell'unione matrimoniale nel luglio 2016 e a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente notava la mancanza delle buste paga del sig.
. CP_1
Di contro, il lavoratore raffigura l'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato e non di una semplice collaborazione fondata su meri motivi di assistenza familiare.
Nei documenti depositati, riguardanti il procedimento di separazione, il reclamo e le dichiarazioni rese anche alla Polizia Giudiziaria la afferma che il era regolare dipendente, in Pt_1 CP_1 qualità di tecnico di revisioni e percepiva sino a giugno 2016 l'importo di circa € 2.000,00 mensile e che dopo il licenziamento percepiva l'indennità di disoccupazione.
Nella memoria integrativa redatta nell'interesse della ricorrente dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria nel procedimento civile n. 3464/2016 , si legge < L'indole aggressiva del sig. CP_1 ha segnato anche il rapporto professionale che lo ha legato nella qualifica di dipendente
[...] regolarmente retribuita alla ditta intestata alla moglie fino al mese di giugno 2016 quando è stato licenziato>.
Parte resistente ha prodotto pure le buste paga del periodo di lavoro e un bonifico .
6 Orbene, nel caso di specie, l'istruzione probatoria, condotta nel corso del giudizio, ha restituito un quadro fattuale di riscontro reale di una presenza lavorativa collaborativa con la ditta della ricorrente
Il teste sig. ha riferito : Testimone_1
< ADR: “sono un rappresentante di commercio, tra le altre, per la che commercializza CP_3 lubrificanti, batterie ed altri prodotti per autoveicoli e non solo;
conosco le parti in causa in quanto mi recavo presso il magazzino proprio in qualità di rappresentante di commercio della circa CP_3
8/9 anni fa, non ricordo il nome della ditta. Quando mi recavo presso il magazzino mi interfacciavo con ossia ed il sig. credo fosse suo suocero. Gli ordini venivano Pt_4 Controparte_1 Pt_1 effettuati con il tablet via e-commerce per cui non ricordo precisamente chi provvedesse ad effettuarli.” >.
Il teste di parte resistente sig. ha riferito Testimone_2
preciso che io ancora vado lì a fare la revisione anche se lui adesso non c'è più. Quando io mi recavo lì, a quei tempi, era il a CP_1 fissarmi l'appuntamento e quando io andavo lì era lui a rilasciarmi il tagliandino mentre la revisione la effettuavano lui e un altro ragazzo di cui non ricordo il nome ma lavora ancora lì.
Alla cassa c'era il sig. che ho riconosciuto quando sono venuto qui in Tribunale oppure sua Pt_1 figlia, oppure la moglie del sig. oppure un terzo ragazzo che lavora ancora lì. Pt_1
ADR: che io sappia il sig. era sposato con la sig.ra e che io sappia lui si occupava CP_1 Pt_1 di effettuare la revisione, ma non l'ho mai visto in ufficio ovvero occuparsi dell'amministrazione.
ADR: non ho mai visto la sig.ra dare ordini al .> Pt_1 CP_1
Il teste di parte resistente sig.ra ha dichiarato : Testimone_3 conosco il sig. perché è il fratello di una mia conoscente e nel periodo in cui lo CP_1 frequentavo, circa una decina di anni fa, ero in possesso di una autovettura e mi recavo dal per la revisione oppure per acquistare pezzi di ricambio. Quando mi recavo presso la ditta CP_1 chiedevo di lui perché lo conoscevo e che io sappia lui si occupava di effettuare le revisioni e di vendere pezzi di ricambio. Non ricordo a chi pagavo, è sicuramente capitato di aver pagato al sig.
che io sappia comunque lui era un dipendente, infatti non poteva spostarsi durante CP_1
l'orario di lavoro.
7 ADR: preciso di essermi recata lì almeno 4 volte, di cui due per la revisione e un altro paio di volte per acquistare dei pezzi di ricambio e quando mi ci sono recata lui mi diceva proprio: “non ti accompagno perché non mi posso allontanare”.
ADR: i locali di cui riferisco si trovano a Catona in una traversa di via Nazionale.
ADR: che io sappia quella era l'unica attività lavorativa svolta dal .> CP_1
Il teste di parte ricorrente sig. ha dichiarato : Testimone_4
ADR: “premetto di essere un agente di commercio e di conoscere la sig.ra in quanto ho Pt_1 lavorato anni fa con suo padre come agente di commercio di ricambi di autoveicoli. Posso riferire che si trattava più o meno del 2016, in particolare quando lavoravo con il sig. vedevo presso Pt_1
l'officina il sig. che si occupava di servire i clienti, inoltre io mi interfacciavo anche con CP_1 lui per gli ordini dei ricambi, quanto agli ordini, dato che questi vengono fatti via e-commerce non so dire chi fosse ad effettuarli, posso riferire che il stava al banco ed effettuava CP_1 personalmente le vendite, quindi penso che avesse autonomia decisionale ma non posso dirlo con certezza.
ADR: non ho mai visto la sig.ra né suo padre impartire disposizioni al Richichi.> Pt_1
Alla stregua di quanto sopra ad avviso del decidente è pienamente accertato il rapporto di lavoro subordinato tra le parti , per cui in mancanza della prova del pagamento e della contestazione del quantum , sussiste il diritto al TF oggetto della diffida accertativa e del precetto per cui l'opposizione va rigettata .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore( II scaglione ) e alla natura della causa ( di lavoro ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali ( tutte le fasi svolte ) .
Reggio Calabria 12..12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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