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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/09/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4494/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti:
P.IVA e C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'avv. Marco Tronci ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Massimo Ferrini in Barletta, Via
S. Antonio n. 73/E
-APPELLANTE-
[...
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa in Parte_2 C.F._1 giudizio dall'Avv. Francesco Piazzolla, giusta procura in atti
-APPELLATA –
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da udienza del 26.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_2 giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Barletta, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- preliminarmente, incidenter tantum, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione e delle Corti di merito in narrativa menzionato, accertare, in relazione al periodo delle fatture depositate, l'inefficacia e l'invalidità della clausola contrattuale di addebito delle spese di spedizione delle fatture mai accettata né sottoscritta né resa concretamente conoscibile all'utente consumatore;
- conseguentemente, disporne l'annullamento ed accertare la violazione carico della convenuta società del disposto presente nell'art. 53 del D.P.R. n. 523 del 13/08/1984 e ss. mm. per non aver dato la facoltà concreta all'utente di ritirate la fattura dell'utenza “a costo zero” presso gli uffici della società emittente (così come si evince dalle cod. gen. di abbonamento dell'odierna convenuta), pertanto dichiarare illegittimo sia l'addebito delle spese di spedizione della fattura della bolletta e sia dell'addebito dell'IVA sulle stesse, preteso e percepito dalla convenuta relativamente all'utenza telefonica in parola intestata all'odierno attore;
- accertare conseguentemente sia l'indebito arricchimento ex art. 2033 c.c. conseguito dalla convenuta nei confronti dell'odierno istante a seguito del detto illegittimo addebito, sia la relativa e consequenziale lesione dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt.1175, 1176 e 1375 c.c., nonché delle norme sulla trasparenza a carico delle società di Comunicazione nei rapporti contrattuali contenute nella Direttiva n. 2002/22/CE del 07/03/2002, nonché dei principi posti dalla Giurisprudenza di merito e dalla Legge n. 281/1998; - condannare pertanto la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'immediato storno in favore dell'attore di dette spese postali illegittimamente addebitate e/o percepite ed ammontanti ad € 2,00 I.V.A. inclusa al 22%, giusti gli addebiti presenti sulla fattura inviata al consumatore e depositata nel fascicolo del presente procedimento, per le causali di cui in narrativa, od in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali di mora al 8,15% ex art. 1284 comma 4 c.c.; - condannare il convenuto alle spese e competenze del presente giudizio, nonché condannarlo al ristoro del danno derivante dalla scorrettezza contrattuale nel non rispettare il disposto normativo (vds. Infra 10 della narrativa), per un importo pari ad € 500,00, o nella minore somma ritenuta di giustizia da quantificarsi ex art. 1226 c.c.”
Costituitasi in giudizio, si è opposta all'avversa domanda, deducendo: - la Parte_1 conoscenza o conoscibilità da parte del cliente della facoltà di ricevere gratuitamente le fatture, atteso che nel contratto prodotto in atti e sottoscritto dal consumatore vi era rimando alle condizioni generali, nelle quali, alla voce n. 11, era fornita l'informazione sulla facoltà di ricevere le fatture via mail ed era specificato il costo della diversa ipotesi di ricezione cartacea;
e che, in ogni caso tale facoltà era stata ribadita con l'invio della fattura e con la comunicazione sul conto telefonico nel
2002, oltre che essere disponibile quale informazione sul sito internet della somministrante o presso il numero verde 155; - che il DPR 523/1984 non sarebbe applicabile, in quanto abrogato o superato dal D.P.R. 318/1997 e dal D.M. 197/1997; - che sarebbe dovuta anche l'iva, non essendo applicabile il DPR 633/77 e in forza delle previsioni contrattuali;
- che non spetterebbe né
l'indennizzo nè il risarcimento del danno, non avendo proposto formale reclamo e non essendovi compiuta allegazione e prova del danno stesso. Ha concluso, dunque, invocando il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese di lite.
Con sentenza nr. 68/2021 del 22.2.2021 il Giudice di Pace di Barletta ha accolto in parte la domanda avanzata dall'attrice, di cui ha verificato la procedibilità e, accertata l'illegittimità dell'addebito operato da a titolo di spese di spedizione della fattura - per Parte_1 vessatorietà della clausola delle condizioni di contratto, per il divieto di addebito di tali spese ex art. 21 DPR 633/1972 e per l'applicazione dell'art. 53 del D.P.R. 523 - ha condannato la società di telefonia al pagamento della somma di € 2,00 iva inclusa a titolo di ripetizione dell'indebito, oltre interessi e rifusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 10.9.2021, ha interposto appello Parte_1 avverso la ridetta sentenza, di cui ha chiesto la riforma, deducendo - con il primo motivo - l'erronea qualificazione della clausola di addebito delle spese di spedizione come vessatoria e/o l'erronea valutazione del difetto di conoscibilità di tali spese da parte del consumatore, essendo tali spese previste dall'art. 49 cod. cons. ed avendo adempiuto agli oneri di informativa Pt_3 precontrattuale “mediante la predisposizione e pubblicazione di tali documenti (Condizioni generali di contratto e Carta dei Servizi) sul proprio sito internet”; ha altresì rimarcato che “dal 2002 la fornisce ai clienti la possibilità, alternativa alla ricezione della bolletta cartacea, di scaricare Pt_1 on-line il conto telefonico senza alcun costo aggiuntivo”; che l'addebito dei costi di spedizione del documento cartaceo era stato comunicato al cliente e indicato nel conto telefonico;
e che la cliente era stata informata della possibilità di avvalersi del servizio di ricezione gratuita delle fatture, come già ribadito nel giudizio di prime cure, onde l'opzione per la bolletta “cartacea” era stata il frutto di una sua scelta contrattuale.
Con il secondo motivo ha censurato l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 21 comma 8 del d.p.r. n. 633/1972, non rientrando nel relativo campo applicativo le spese di spedizione e avendo il giudice fornito una indebita interpretazione estensiva, in contrasto con quella offerta dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato il richiamo effettuato dal primo giudice alla disciplina di cui all'art. 53 D.P.R. n. 523/1984, ribadendone l'asserita abrogazione implicita ad opera della successiva normativa già menzionata nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di prime cure.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Nel merito: a) rigettare la domanda di rimborso avversaria;
b) dichiarare che nulla è dovuto da parte della c) e CP_1 conseguentemente condannare la sig.ra alla restituzione della somma di € Parte_2
724,36 (di cui € 610,73 a titolo di spese legali, ed € 113,63 a titolo di sorte ed interessi) versata in virtù del gravato provvedimento oltre interessi dalla data della ricezione al soddisfo (all. n. 6). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Costituitasi in giudizio l'appellata, ha insistito per il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e il rimborso delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26.6.2025 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
------
L'appello è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito enunciate.
1. In rito.
In via preliminare e di rito preme rilevare l'ammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, 339, commi 1 e 3, e 341 c.p.c., trattandosi di controversia da decidere secondo diritto, rientrando il rapporto giuridico per cui è causa tra quelli conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
Deve, inoltre, darsi conto dell'intervenuta acquiescenza (art. 329, comma 2°, c.p.c.) con riferimento al capo relativo al rigetto della domanda indennitaria e risarcitoria proposta dall'appellato in primo grado, non avendo questi proposto appello incidentale sul punto.
2. Il merito.
2.1. Deve anzitutto esser respinto il primo motivo di appello.
L'appellata, infatti, ha prodotto in atti delle condizioni generali di contratto (doc. 3) e una proposta contrattuale sottoscritta dalla (doc. 6) non intellegibili – per modo che risulta Parte_2 impossibile, a monte, verificare la presenza nelle prime della clausola di previsione dei costi di spedizione e, a valle, il richiamo, nella seconda, delle condizioni generali medesime, per modo che, a fronte dell'eccezione formulata in primo grado dall'appellata, la non ha dimostrato, come Pt_1 era suo onere fare, l'intervenuta pattuizione della clausola contrattuale.
Giova aggiungere, inoltre – ed anche a prescindere da quanto testé rilevato - che il giudice di prime cure, accogliendo l'eccezione formulata sul punto dalla , ha dichiarato la Parte_2 vessatorietà delle clausole allocative di spese inserite nelle c.g.c. in quanto violative dell'art. 1465 quinquies n. 3 cod. civ., che dichiara(va) espressamente l'inefficacia delle clausole che avessero per oggetto o per effetto di “prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”. Norma, invero, abrogata e trasfusa nell'art. 33, comma 2, lett. l. cod. cons., ai sensi del quale “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di […] prevedere
l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.
In altre parole, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la non avesse Parte_1 dimostrato, a fronte dell'eccezione sollevata dalla consumatrice, di aver preventivamente reso conoscibili alla stessa le clausole contrattuali relative alle spese di spedizione e di averle rese oggetto di trattativa specifica.
A fronte di tale motivazione, appare inconferente il richiamo operato dall'appellante all'art. 49 cod. cons., che disciplina gli obblighi informativi precontrattuali gravanti sul professionista, mentre risulta non condivisibile l'affermazione secondo cui “tali obblighi sono stati puntualmente adempiuti da mediante la predisposizione e pubblicazione di tali documenti (Condizioni Pt_3 generali di contratto e Carta dei Servizi) sul proprio sito internet”: ed invero, l'obbligo informativo gravante sul professionista deve essere concreto e specifico, cioè rivolto al consumatore che si accinge a stipulare quello specifico contratto, mentre non può esser considerato genericamente assolto mediante la pubblicazione delle condizioni di contratto sul proprio sito internet. In altre parole, l'appellante avrebbe dovuto provare che, al momento del contratto intercorso con il cliente, a questi (e proprio a questi) fosse stato reso noto che il contratto (quel contratto) sarebbe stato concluso - in un secondo momento - sulla base di condizioni generali accessibili presso internet o presso i punti vendita e che lo stesso fosse stato invitato a prenderne conoscenza.
Irrilevanti, infine, in merito, paiono gli ulteriori riferimenti effettuati dall'appellante ai documenti di cui ai nn. 4a 4b e 5 del proprio fascicolo di primo grado, in quanto:
- il documento 4.a) altro non è che una copia della pagina internet dell'appellata, irrilevante di per sé, nella misura in cui è difettata la prova della conoscenza da parte del cliente finale;
- i documenti 4.b e 5 costituiscono rispettivamente una “copia facsimile fattura” e un
“facsimile conto telefonico” (così la stessa indicizzazione dell'appellante), di cui non è possibile riferire il contenuto all'appellato e in ogni caso afferiscono al momento esecutivo del contratto, laddove viceversa, nel caso di specie, è strato individuato un vizio genetico (parziale) del rapporto.
2.2. La reiezione del primo motivo comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello, giacché:
- con riguardo al secondo motivo di appello, anche volendo aderire all'interpretazione fornita dall'appellante dell'art. 21, comma 8, del D.P.R. 633/1972 – ritenendo escluse dal relativo ambito applicativo le spese di spedizione, vi è che, nondimeno queste ultime richiedono pur sempre una lecita contrattualizzazione privata, come visto esclusa dal giudice di prime cure e su cui si è detto nel paragrafo precedente;
- in merito al terzo motivo, parimenti, appare irrilevante disquisire in ordine all'adempimento agli obblighi posti dall'art. 53 D.P.R. n. 523/1984, giacché, dichiarata la vessatorietà della clausola che ha previsto la debenza delle spese di spedizione, viene meno in radice la fonte dell'obbligazione contrattuale relativa, non occorrendo verificare se il fornitore abbia altresì previsto e portato a conoscenza del cliente la possibilità alternativa di ricezione delle fatture senza costi aggiuntivi.
3. La regolamentazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore dell'appellato nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, avendo riguardo alla tabella dei procedimenti innanzi al Tribunale, scaglione da euro 0,01 ed euro 1.100,00, con applicazione dei parametri medi ridotti del 50%, in ragione dell'attività difensiva concretamente prestata e della semplicità delle questioni giuridiche analizzate.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all' art. 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da per le ragioni di cui in parte Parte_4 motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Barletta n. 68/2021; b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate in euro 332,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Piazzolla, dichiaratosi antistatario c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 29 settembre 2025
Il Giudice
Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti:
P.IVA e C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'avv. Marco Tronci ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Massimo Ferrini in Barletta, Via
S. Antonio n. 73/E
-APPELLANTE-
[...
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa in Parte_2 C.F._1 giudizio dall'Avv. Francesco Piazzolla, giusta procura in atti
-APPELLATA –
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da udienza del 26.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_2 giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Barletta, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- preliminarmente, incidenter tantum, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione e delle Corti di merito in narrativa menzionato, accertare, in relazione al periodo delle fatture depositate, l'inefficacia e l'invalidità della clausola contrattuale di addebito delle spese di spedizione delle fatture mai accettata né sottoscritta né resa concretamente conoscibile all'utente consumatore;
- conseguentemente, disporne l'annullamento ed accertare la violazione carico della convenuta società del disposto presente nell'art. 53 del D.P.R. n. 523 del 13/08/1984 e ss. mm. per non aver dato la facoltà concreta all'utente di ritirate la fattura dell'utenza “a costo zero” presso gli uffici della società emittente (così come si evince dalle cod. gen. di abbonamento dell'odierna convenuta), pertanto dichiarare illegittimo sia l'addebito delle spese di spedizione della fattura della bolletta e sia dell'addebito dell'IVA sulle stesse, preteso e percepito dalla convenuta relativamente all'utenza telefonica in parola intestata all'odierno attore;
- accertare conseguentemente sia l'indebito arricchimento ex art. 2033 c.c. conseguito dalla convenuta nei confronti dell'odierno istante a seguito del detto illegittimo addebito, sia la relativa e consequenziale lesione dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt.1175, 1176 e 1375 c.c., nonché delle norme sulla trasparenza a carico delle società di Comunicazione nei rapporti contrattuali contenute nella Direttiva n. 2002/22/CE del 07/03/2002, nonché dei principi posti dalla Giurisprudenza di merito e dalla Legge n. 281/1998; - condannare pertanto la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'immediato storno in favore dell'attore di dette spese postali illegittimamente addebitate e/o percepite ed ammontanti ad € 2,00 I.V.A. inclusa al 22%, giusti gli addebiti presenti sulla fattura inviata al consumatore e depositata nel fascicolo del presente procedimento, per le causali di cui in narrativa, od in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali di mora al 8,15% ex art. 1284 comma 4 c.c.; - condannare il convenuto alle spese e competenze del presente giudizio, nonché condannarlo al ristoro del danno derivante dalla scorrettezza contrattuale nel non rispettare il disposto normativo (vds. Infra 10 della narrativa), per un importo pari ad € 500,00, o nella minore somma ritenuta di giustizia da quantificarsi ex art. 1226 c.c.”
Costituitasi in giudizio, si è opposta all'avversa domanda, deducendo: - la Parte_1 conoscenza o conoscibilità da parte del cliente della facoltà di ricevere gratuitamente le fatture, atteso che nel contratto prodotto in atti e sottoscritto dal consumatore vi era rimando alle condizioni generali, nelle quali, alla voce n. 11, era fornita l'informazione sulla facoltà di ricevere le fatture via mail ed era specificato il costo della diversa ipotesi di ricezione cartacea;
e che, in ogni caso tale facoltà era stata ribadita con l'invio della fattura e con la comunicazione sul conto telefonico nel
2002, oltre che essere disponibile quale informazione sul sito internet della somministrante o presso il numero verde 155; - che il DPR 523/1984 non sarebbe applicabile, in quanto abrogato o superato dal D.P.R. 318/1997 e dal D.M. 197/1997; - che sarebbe dovuta anche l'iva, non essendo applicabile il DPR 633/77 e in forza delle previsioni contrattuali;
- che non spetterebbe né
l'indennizzo nè il risarcimento del danno, non avendo proposto formale reclamo e non essendovi compiuta allegazione e prova del danno stesso. Ha concluso, dunque, invocando il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese di lite.
Con sentenza nr. 68/2021 del 22.2.2021 il Giudice di Pace di Barletta ha accolto in parte la domanda avanzata dall'attrice, di cui ha verificato la procedibilità e, accertata l'illegittimità dell'addebito operato da a titolo di spese di spedizione della fattura - per Parte_1 vessatorietà della clausola delle condizioni di contratto, per il divieto di addebito di tali spese ex art. 21 DPR 633/1972 e per l'applicazione dell'art. 53 del D.P.R. 523 - ha condannato la società di telefonia al pagamento della somma di € 2,00 iva inclusa a titolo di ripetizione dell'indebito, oltre interessi e rifusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 10.9.2021, ha interposto appello Parte_1 avverso la ridetta sentenza, di cui ha chiesto la riforma, deducendo - con il primo motivo - l'erronea qualificazione della clausola di addebito delle spese di spedizione come vessatoria e/o l'erronea valutazione del difetto di conoscibilità di tali spese da parte del consumatore, essendo tali spese previste dall'art. 49 cod. cons. ed avendo adempiuto agli oneri di informativa Pt_3 precontrattuale “mediante la predisposizione e pubblicazione di tali documenti (Condizioni generali di contratto e Carta dei Servizi) sul proprio sito internet”; ha altresì rimarcato che “dal 2002 la fornisce ai clienti la possibilità, alternativa alla ricezione della bolletta cartacea, di scaricare Pt_1 on-line il conto telefonico senza alcun costo aggiuntivo”; che l'addebito dei costi di spedizione del documento cartaceo era stato comunicato al cliente e indicato nel conto telefonico;
e che la cliente era stata informata della possibilità di avvalersi del servizio di ricezione gratuita delle fatture, come già ribadito nel giudizio di prime cure, onde l'opzione per la bolletta “cartacea” era stata il frutto di una sua scelta contrattuale.
Con il secondo motivo ha censurato l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 21 comma 8 del d.p.r. n. 633/1972, non rientrando nel relativo campo applicativo le spese di spedizione e avendo il giudice fornito una indebita interpretazione estensiva, in contrasto con quella offerta dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato il richiamo effettuato dal primo giudice alla disciplina di cui all'art. 53 D.P.R. n. 523/1984, ribadendone l'asserita abrogazione implicita ad opera della successiva normativa già menzionata nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di prime cure.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Nel merito: a) rigettare la domanda di rimborso avversaria;
b) dichiarare che nulla è dovuto da parte della c) e CP_1 conseguentemente condannare la sig.ra alla restituzione della somma di € Parte_2
724,36 (di cui € 610,73 a titolo di spese legali, ed € 113,63 a titolo di sorte ed interessi) versata in virtù del gravato provvedimento oltre interessi dalla data della ricezione al soddisfo (all. n. 6). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Costituitasi in giudizio l'appellata, ha insistito per il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e il rimborso delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26.6.2025 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
------
L'appello è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito enunciate.
1. In rito.
In via preliminare e di rito preme rilevare l'ammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, 339, commi 1 e 3, e 341 c.p.c., trattandosi di controversia da decidere secondo diritto, rientrando il rapporto giuridico per cui è causa tra quelli conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
Deve, inoltre, darsi conto dell'intervenuta acquiescenza (art. 329, comma 2°, c.p.c.) con riferimento al capo relativo al rigetto della domanda indennitaria e risarcitoria proposta dall'appellato in primo grado, non avendo questi proposto appello incidentale sul punto.
2. Il merito.
2.1. Deve anzitutto esser respinto il primo motivo di appello.
L'appellata, infatti, ha prodotto in atti delle condizioni generali di contratto (doc. 3) e una proposta contrattuale sottoscritta dalla (doc. 6) non intellegibili – per modo che risulta Parte_2 impossibile, a monte, verificare la presenza nelle prime della clausola di previsione dei costi di spedizione e, a valle, il richiamo, nella seconda, delle condizioni generali medesime, per modo che, a fronte dell'eccezione formulata in primo grado dall'appellata, la non ha dimostrato, come Pt_1 era suo onere fare, l'intervenuta pattuizione della clausola contrattuale.
Giova aggiungere, inoltre – ed anche a prescindere da quanto testé rilevato - che il giudice di prime cure, accogliendo l'eccezione formulata sul punto dalla , ha dichiarato la Parte_2 vessatorietà delle clausole allocative di spese inserite nelle c.g.c. in quanto violative dell'art. 1465 quinquies n. 3 cod. civ., che dichiara(va) espressamente l'inefficacia delle clausole che avessero per oggetto o per effetto di “prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”. Norma, invero, abrogata e trasfusa nell'art. 33, comma 2, lett. l. cod. cons., ai sensi del quale “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di […] prevedere
l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.
In altre parole, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la non avesse Parte_1 dimostrato, a fronte dell'eccezione sollevata dalla consumatrice, di aver preventivamente reso conoscibili alla stessa le clausole contrattuali relative alle spese di spedizione e di averle rese oggetto di trattativa specifica.
A fronte di tale motivazione, appare inconferente il richiamo operato dall'appellante all'art. 49 cod. cons., che disciplina gli obblighi informativi precontrattuali gravanti sul professionista, mentre risulta non condivisibile l'affermazione secondo cui “tali obblighi sono stati puntualmente adempiuti da mediante la predisposizione e pubblicazione di tali documenti (Condizioni Pt_3 generali di contratto e Carta dei Servizi) sul proprio sito internet”: ed invero, l'obbligo informativo gravante sul professionista deve essere concreto e specifico, cioè rivolto al consumatore che si accinge a stipulare quello specifico contratto, mentre non può esser considerato genericamente assolto mediante la pubblicazione delle condizioni di contratto sul proprio sito internet. In altre parole, l'appellante avrebbe dovuto provare che, al momento del contratto intercorso con il cliente, a questi (e proprio a questi) fosse stato reso noto che il contratto (quel contratto) sarebbe stato concluso - in un secondo momento - sulla base di condizioni generali accessibili presso internet o presso i punti vendita e che lo stesso fosse stato invitato a prenderne conoscenza.
Irrilevanti, infine, in merito, paiono gli ulteriori riferimenti effettuati dall'appellante ai documenti di cui ai nn. 4a 4b e 5 del proprio fascicolo di primo grado, in quanto:
- il documento 4.a) altro non è che una copia della pagina internet dell'appellata, irrilevante di per sé, nella misura in cui è difettata la prova della conoscenza da parte del cliente finale;
- i documenti 4.b e 5 costituiscono rispettivamente una “copia facsimile fattura” e un
“facsimile conto telefonico” (così la stessa indicizzazione dell'appellante), di cui non è possibile riferire il contenuto all'appellato e in ogni caso afferiscono al momento esecutivo del contratto, laddove viceversa, nel caso di specie, è strato individuato un vizio genetico (parziale) del rapporto.
2.2. La reiezione del primo motivo comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello, giacché:
- con riguardo al secondo motivo di appello, anche volendo aderire all'interpretazione fornita dall'appellante dell'art. 21, comma 8, del D.P.R. 633/1972 – ritenendo escluse dal relativo ambito applicativo le spese di spedizione, vi è che, nondimeno queste ultime richiedono pur sempre una lecita contrattualizzazione privata, come visto esclusa dal giudice di prime cure e su cui si è detto nel paragrafo precedente;
- in merito al terzo motivo, parimenti, appare irrilevante disquisire in ordine all'adempimento agli obblighi posti dall'art. 53 D.P.R. n. 523/1984, giacché, dichiarata la vessatorietà della clausola che ha previsto la debenza delle spese di spedizione, viene meno in radice la fonte dell'obbligazione contrattuale relativa, non occorrendo verificare se il fornitore abbia altresì previsto e portato a conoscenza del cliente la possibilità alternativa di ricezione delle fatture senza costi aggiuntivi.
3. La regolamentazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore dell'appellato nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, avendo riguardo alla tabella dei procedimenti innanzi al Tribunale, scaglione da euro 0,01 ed euro 1.100,00, con applicazione dei parametri medi ridotti del 50%, in ragione dell'attività difensiva concretamente prestata e della semplicità delle questioni giuridiche analizzate.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all' art. 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da per le ragioni di cui in parte Parte_4 motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Barletta n. 68/2021; b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate in euro 332,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Piazzolla, dichiaratosi antistatario c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 29 settembre 2025
Il Giudice
Claudio Di Giacinto