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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 27/01/2026, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1315/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RI EP, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16122/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan N. 1/3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240061489175 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240061489175 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22037/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in qualità di eredi di Nominativo_1, hanno proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 25.6.2025 dalla ADER per il mancato pagamento dell'addizionale IRPEF 2019, per un importo complessivo di € 4.170,78. Espongono che il de cuius Nominativo_1 decedeva il 30 marzo 2020, e il il successivo 17.7.2020 il coniuge superstite provvedeva a inviare il Modello Unico 2020, redditi 2019, utilizzando la Certificazione Unica rilasciata dall'INPS datata 31.3.2020, e emessa il 6.4.2020. il 27.11.2020 l'INPS emetteva una Certificazione
Unica rettificativa, sicché veniva inviata una dichiarazione integrativa del Modello Unico 2020 in data
11.1.2021.
Il 19.1.2024 veniva comunicato il c.d. avviso di bonario con cui l'amministrazione pretendeva dei debiti in seguito alla certificazione integrativa, cui faceva seguito la cartella impugnata, sul rilievo che non risultasse comunicata la certificazione integrativa.
Tanto premesso, eccepisce la nullità delle sanzioni, per violazione dell'art. 8 d.lgs. 472 del 1997 e l'erroneità della pretesa, in quanto le ricorrenti hanno tempestivamente comunicato la certificazione integrazione e presentato il Modello Unico integrativo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, DP 1 di Napoli, che ha chiesto il rigetto, sostenendo che non ricorrono i presupposti per la richiesta di sgravio.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, in quanto le odierne ricorrenti hanno dimostrato di avere tempestivamente presentato il Modello Unico, sulla base della Certificazione Unica rilasciata dall'INPS, e di aver provveduto anche a presentare il Modello Unico integrativo, in seguito alla comunicazione di una certificazione unica integrativa.
Sicché non sussistono i presupposti della pretesa, avendo le controdeduzioni dell'A.E. genericamente contestato le circostanze dedotte dalle ricorrenti, senza tuttavia indicare né una condotta negligente, né una differenza nel quantum dell'addizionale.
2. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RI EP, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16122/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan N. 1/3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240061489175 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240061489175 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22037/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in qualità di eredi di Nominativo_1, hanno proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 25.6.2025 dalla ADER per il mancato pagamento dell'addizionale IRPEF 2019, per un importo complessivo di € 4.170,78. Espongono che il de cuius Nominativo_1 decedeva il 30 marzo 2020, e il il successivo 17.7.2020 il coniuge superstite provvedeva a inviare il Modello Unico 2020, redditi 2019, utilizzando la Certificazione Unica rilasciata dall'INPS datata 31.3.2020, e emessa il 6.4.2020. il 27.11.2020 l'INPS emetteva una Certificazione
Unica rettificativa, sicché veniva inviata una dichiarazione integrativa del Modello Unico 2020 in data
11.1.2021.
Il 19.1.2024 veniva comunicato il c.d. avviso di bonario con cui l'amministrazione pretendeva dei debiti in seguito alla certificazione integrativa, cui faceva seguito la cartella impugnata, sul rilievo che non risultasse comunicata la certificazione integrativa.
Tanto premesso, eccepisce la nullità delle sanzioni, per violazione dell'art. 8 d.lgs. 472 del 1997 e l'erroneità della pretesa, in quanto le ricorrenti hanno tempestivamente comunicato la certificazione integrazione e presentato il Modello Unico integrativo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, DP 1 di Napoli, che ha chiesto il rigetto, sostenendo che non ricorrono i presupposti per la richiesta di sgravio.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, in quanto le odierne ricorrenti hanno dimostrato di avere tempestivamente presentato il Modello Unico, sulla base della Certificazione Unica rilasciata dall'INPS, e di aver provveduto anche a presentare il Modello Unico integrativo, in seguito alla comunicazione di una certificazione unica integrativa.
Sicché non sussistono i presupposti della pretesa, avendo le controdeduzioni dell'A.E. genericamente contestato le circostanze dedotte dalle ricorrenti, senza tuttavia indicare né una condotta negligente, né una differenza nel quantum dell'addizionale.
2. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.