Art. 237-undecies. (( (Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE).)) (( 1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivanti da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e' autorizzato secondo le disposizioni degli articoli 237-quinquies e 237-sexies, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalita' di esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 3.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni e' inviata anche alla Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.
3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148 , e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , e successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 'Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione'. ))
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni e' inviata anche alla Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.
3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148 , e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , e successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 'Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione'. ))