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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/05/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5418/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Stefano Palomba Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappr. e Controparte_1
dif. come in atti dall'Avvocatura dell' CP_1
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha chiesto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23.3.2021, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta. Il tutto con vittoria di spese con CP_1
attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha resistito con diffuse argomentazioni al ricorso e CP_1
ne ha chiesto il rigetto.
Veniva conferita CTU medica e il giudizio veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, co. 1 e 8 del D.Lgs n. 503/92.
Nello specifico, la predetta norma dispone che “
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata. […]
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Pertanto, ai fini del riconoscimento della pretesa in esame è necessario il riconoscimento del requisito anagrafico, di quello contributivo e di quello sanitario.
La ricorrente possiede il requisito anagrafico e contributivo previsto dalla legge.
Pertanto, è stata conferita CTU medica volta ad accertare lo stato di invalidità non inferiore all'80%.
All'esito della CTU il consulente ha riconosciuto la ricorrente invalida nella misura dell'80% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23.3.2021.
2 Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, quindi, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Al riguardo, occorre rammentare che ad avviso della giurisprudenza: “Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi
- oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992
-; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato
d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione” (Cassazione civile sez. lav., 14/08/2023,
n.24617).
Con specifico riferimento alla c.d. “finestra”, la Cassazione ha ribadito che: “In base al
D.Lgs. n. 503 del 1992, le disposizioni sulle "finestre" della l. n. 247 del 2007 si estendono agli invalidi con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, consentendo lo slittamento all'accesso della pensione di vecchiaia nell'anno successivo senza specifiche esclusioni, permettendo solo deroghe legate all'età rispetto ai tempi standard per il diritto al trattamento di vecchiaia, come chiarito dal dettaglio normativo e dal suo tenore testuale esplicito” (Cassazione civile sez. lav., 07/11/2024, n.28646).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale, quindi, il meccanismo di slittamento di un anno per l'erogazione della prestazione, rispetto al maturare di tutti i requisiti previsti dalla legge,
è legittimo.
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3 Le spese della CTU sono poste a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto CP_1
emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto riconosce il diritto della parte ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23.3.2021;
c) Per l'effetto condanna l al pagamento, in favore della parte ricorrente alla CP_1
pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla domanda amministrativa del
23.3.2021, oltre accessori come per legge;
d) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che CP_1
liquida in euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 19.5.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5418/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Stefano Palomba Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappr. e Controparte_1
dif. come in atti dall'Avvocatura dell' CP_1
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha chiesto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23.3.2021, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta. Il tutto con vittoria di spese con CP_1
attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha resistito con diffuse argomentazioni al ricorso e CP_1
ne ha chiesto il rigetto.
Veniva conferita CTU medica e il giudizio veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, co. 1 e 8 del D.Lgs n. 503/92.
Nello specifico, la predetta norma dispone che “
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata. […]
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Pertanto, ai fini del riconoscimento della pretesa in esame è necessario il riconoscimento del requisito anagrafico, di quello contributivo e di quello sanitario.
La ricorrente possiede il requisito anagrafico e contributivo previsto dalla legge.
Pertanto, è stata conferita CTU medica volta ad accertare lo stato di invalidità non inferiore all'80%.
All'esito della CTU il consulente ha riconosciuto la ricorrente invalida nella misura dell'80% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23.3.2021.
2 Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, quindi, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Al riguardo, occorre rammentare che ad avviso della giurisprudenza: “Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi
- oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992
-; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato
d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione” (Cassazione civile sez. lav., 14/08/2023,
n.24617).
Con specifico riferimento alla c.d. “finestra”, la Cassazione ha ribadito che: “In base al
D.Lgs. n. 503 del 1992, le disposizioni sulle "finestre" della l. n. 247 del 2007 si estendono agli invalidi con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, consentendo lo slittamento all'accesso della pensione di vecchiaia nell'anno successivo senza specifiche esclusioni, permettendo solo deroghe legate all'età rispetto ai tempi standard per il diritto al trattamento di vecchiaia, come chiarito dal dettaglio normativo e dal suo tenore testuale esplicito” (Cassazione civile sez. lav., 07/11/2024, n.28646).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale, quindi, il meccanismo di slittamento di un anno per l'erogazione della prestazione, rispetto al maturare di tutti i requisiti previsti dalla legge,
è legittimo.
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3 Le spese della CTU sono poste a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto CP_1
emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto riconosce il diritto della parte ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23.3.2021;
c) Per l'effetto condanna l al pagamento, in favore della parte ricorrente alla CP_1
pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla domanda amministrativa del
23.3.2021, oltre accessori come per legge;
d) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che CP_1
liquida in euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 19.5.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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