Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G 8626/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 26/02/2025
Per la parte opponente è comparsa l'Avv. CLAUDIA CUGLITORI;
Pt_1
Per la parte opponente è comparso l'avv. SEBASTIANO Parte_2
CARMELO PAPPALARDO;
Per la parte opposta è comparso l'avv. AMORE per delega dell'avv. MARCO ROSSI;
Ai fini della pratica forense è, altresì, presente il dott. GABRIELE;
Tes_1
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a discutere la causa.
L'Avv. CUGLITORI ribadisce che vi è confusione nella richiesta della somma oggetto di ingiunzione, dal momento che l'asserito credito discende da distinti contratti nei quali sono applicate condizioni diverse;
insiste nella richiesta di CTU già formulata in atti;
L'avv. PAPPALARDO ribadisce l'esigenza di comprendere quale importo risulta effettivamente dovuto dal proprio assistito e a tal fine insiste nella richiesta di CTU, contestando l'applicazione di tassi usurari;
inoltre evidenzia che il non ha avuto Pt_2 comunicazione dell'intervenuta cessione, tenuto conto dell'intervenuta separazione coniugale Par dalla l'avv. AMORE si riporta agli atti depositati e insiste nelle conclusioni ivi formulate;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8626 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 - cui è riunita causa civile di primo grado iscritta al n. 8548 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 - vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
SEBASTIANO CARMELO ORAZIO per procura in atti opponente/terzo chiamato nel giudizio riunito
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CLAUDIA Pt_1 C.F._2
CUGLITORI per procura in atti opponente nel giudizio riunito
e
(C.F. ) e, per essa, in qualità di Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO ROSSI per procura in atti opposta
pagina 2 di 9 Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 19.06.2021 proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1777/2021, emesso da questo Tribunale il 04.05.2021, e notificato in data 29.05.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 51.692,37, oltre interessi di mora, spese e compensi della procedura, in favore di quale residuo credito derivante dal contratto di finanziamento n. Controparte_1
11552852, stipulato da (ex coniuge) in data 17.10.2012 con Compass Banca S.p.A., Pt_1 da egli sottoscritto.
L'opposizione del era affidata ai seguenti motivi: decadenza del creditore ex art. Pt_2
1957 c.c.; mancata comunicazione della cessione del credito;
applicazione di tassi, commissioni e interessi di mora in misura superiore ai tassi soglia antiusura di cui alla l. n. 108/96.
Chiedeva l'estromissione dal giudizio, affermando che unica obbligata era Pt_1 chiedeva, altresì, la riunione del presente giudizio al giudizio di opposizione introitato da
[...]
Pt_1
Nel merito chiedeva l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria azionata e, in via subordinata, la riduzione dell'ammontare richiesto.
Con atto di citazione notificato il 19.06.2021 anche proponeva opposizione Pt_1 avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 1777/2021, notificatole in data 10.05.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 56.987,95, oltre interessi, spese e compensi della procedura, in favore di quale Controparte_1 residuo credito derivante dai seguenti contratti di finanziamento: a) contratto n. 48964227, stipulato con AGOS - DUCATO in data 22.10.2013; b) contratto n. 46449035 stipulato con
AGOS – DUCATO il 2.08.2012; c) contratto n. 11552852, stipulato con Finanziamenti
COMPASS – Mediobanca, in data 17.10.2012 e cointestato con (ex coniuge); Parte_2
d) contratto n. 10062216950793, stipulato con FINDOMESTIC il 5.04.2008.
pagina 3 di 9 La Re affidava la sua opposizione ai seguenti motivi: mancata notifica della cessione del credito;
illegittima applicazione di tassi di interesse, corrispettivi e moratori, non determinati e superiori ai tassi soglia antiusura di cui alla l. n. 108/96. Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di , al fine di esserne manlevata. Parte_2
Si costituiva in entrambi i giudizi la e, per essa, la mandataria Controparte_1
contestando le opposizioni, di cui chiedeva il rigetto, previa Controparte_2 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva
l'assegnazione del termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel giudizio di opposizione promosso dalla Re (n.r.g. 8548/2021), veniva autorizzata la chiamata del terzo e veniva assegnato il termine per avviare il procedimento di mediazione;
veniva, quindi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
con ordinanza del 19.09.2022 il giudizio veniva riunito al giudizio n. r.g. 8626/2021.
Anche nel giudizio promosso dal veniva concessa la provvisoria esecuzione del Pt_2 decreto ingiuntivo e veniva assegnato all'opposta termine per instaurare il procedimento di mediazione.
Una volta disposta la riunione dei giudizi, alle parti venivano assegnati i termini ex art. 183,
c. 6, c.p.c.. La causa subiva taluni rinvii per la mancanza del giudice titolare. Con ordinanza del 07.01.2024 veniva rigettata la richiesta di CTU e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17.06.2024.
A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza del
26.02.2025, alla quale viene decisa.
*****
Le opposizioni sono infondate.
Secondo un costante orientamento della Suprema Corte, condiviso dal Giudice, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del pagina 4 di 9 credito posto a base della domanda di ingiunzione, dovendosi escludere di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento (cfr., ex plurimis, C.
Cass., Sez. II, n. 7892/1994; n. 19126/2004).
Va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
A tal proposito si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2-4-7 T.U.B.:
"[…] 2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. […] 4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile. […] 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106."
Com'è noto, “In caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”(Cass., n. 4277 del 10/02/2023). Nel caso di specie, la legittimazione attiva dell'opposta è provata in quanto quest'ultima ha depositato:
L'opposta in sede monitoria ha depositati i contratti di cessione, ovvero: 1) il contratto di cessione tra Agos Ducato e del 22.12.2015, avente ad oggetto, tra l'altro, i contratti CP_3 di finanziamento n. 48964227 e n. 46449035, stipulati solo dalla Re;
2) il contratto di cessione di crediti in blocco tra Compass Banca S.p.A. e del 05.06.2015, avente ad oggetto, CP_3 tra l'altro, il contratto di finanziamento n. 11552852 del 17.10.2012 concluso con entrambi gli opponenti;
3) il contratto di cessione dei crediti tra Findomestic e del 15.09.2016 CP_3
pagina 5 di 9 avente ad oggetto, tra l'altro, il contratto di finanziamento n. 10062216959793, stipulato solo da Pt_1
In sede di costituzione e risposta ha altresì prodotto l'elenco crediti omissato riportante l'identificativo dei crediti oggetto di ingiunzione e la visura camerale storica di
[...]
da cui si evince il cambio di denominazione, nonché le lettere raccomandate Controparte_1 di comunicazione dell'intervenuta cessione con la prova dell'avvenuta ricezione.
Tutta la documentazione indicata consente di ritenere la sussistenza della titolarità del credito in capo all'opposta.
Va disatteso il primo motivo di opposizione formulato da . Parte_2
Il ha firmato il contratto in qualità di coobbligato, non già di fideiussore, come da Pt_2 egli erroneamente ritenuto, con conseguente inapplicabilità al caso di specie dell'art 1957 c.c..
La disciplina della coobbligazione è rinvenibile all'art. 1292 c.c.. In forza della presunzione di solidarietà passiva di cui all'art. 1294 c.c., nel caso di concorso di più debitori, essi sono tenuti in solido, salvo che non risulti il contrario dalla legge o dal titolo.
Risulta, altresì, infondata la doglianza concernente l'asserita usurarietà degli interessi.
In primo luogo, occorre rilevare la criticità della censura sotto il profilo della stessa configurazione dell'interesse della parte mutuataria “ad agire per la declaratoria di usurarietà allorché manchino (o, come nel caso di specie, non siano dedotti, prima ancora che dimostrati) i presupposti della mora e la concreta applicazione di quegli interessi” (cfr. C. Cass., n. 1818/2021), dovendo “la valutazione di usurarietà riguardare l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento” (cfr. C.
Cass., SS.UU., n. 19597/2020). Il motivo di opposizione di usurarietà del saggio di interessi oblitera poi del tutto il principio fissato dalla stessa giurisprudenza in tema di onere della prova, secondo cui “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, quell'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori
e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato
e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (C. Cass., SS.UU., n. 19597/2020).
pagina 6 di 9 La Suprema Corte ha chiarito che ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono, tenuto conto che per i primi si ricorre alle previsioni dell'art. 2, c. 4, della l. n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.
Nel caso di specie gli opponenti si sono limitati a lamentare una generica violazione del tasso soglia senza indicare le specifiche poste e i costi che l'avrebbero determinata.
Sul punto occorre rilevare che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione” (cfr. C. Cass., n. 21176/15). Inoltre, la “non contestazione”, cui è processualmente equiparabile la contestazione generica, è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. C.
Cass., n. 10031/2004).
I principi riportati conducono al rigetto del relativo motivo, genericamente formulato e, comunque, infondato, tenuto conto che, come affermato dall'opposta: il contratto n.
48964227, stipulato in data 22.10.2013, prevede il TAN dello 0,02%, il TAEG dello 0,002% e interessi di mora al 18,00%, inferiori alla soglia di usura prevista per il trimestre di riferimento
(1 ottobre – 31 dicembre 2013) del 19,4060%; il contratto di prestito personale n. 46449035 stipulato con AGOS – DUCATO il 2.08.2012 prevede un TAN 11,94%, un TAEG del
15,47% e interessi di mora al 18,00%, inferiori alla soglia di usura prevista per il trimestre di riferimento (1 luglio – 30 settembre 2012) del 19,4250% (TEGM 12,34%); il contratto di prestito personale n. 11552852, stipulato con Finanziamenti COMPASS – Mediobanca in data
17.10.2012 da entrambi gli opponenti prevede un TAN 13,65%, un TAEG del 14,98% e interessi di mora al 12,00%, anche in questo caso al di sotto della soglia di usura prevista per il pagina 7 di 9 trimestre di riferimento (1 ottobre – 31 dicembre 2012), pari al 18,9125% (TEGM 11,93%); il Par contratto “revolving” n. 10062216950793, stipulato solo dalla con FINDOMESTIC il
5.04.2008 prevede un TAN del 16,68%, un TAEG del 18,01% e interessi di mora al 14,60%, inferiori alla soglia di usura prevista per il trimestre di riferimento (1 aprile – 30 giugno 2008), pari al 25,17% (TEGM 16,78%). Par Quanto appena riportato esclude la possibilità di confusione allegata dall'opponente perché ciascun contratto reca le condizioni applicate.
Le considerazioni esposte conducono, quindi, al rigetto delle opposizioni e alla conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo. Par Va rigettata la domanda di manleva proposta dalla nei confronti del , Pt_2 genericamente formulata, essendo stato accertato che entrambi gli opponenti risultano Par coobbligati nei confronti dell'opposta, nè la ha allegato una diversa ripartizione interna dell'obbligazione tra i coobbligati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque gli opponenti, in solido, sono condannati al pagamento di dette spese nei confronti dell'opposta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 260.000,00) nel seguente modo: € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 8.400,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8626/2021 – cui è riunita la causa civile di primo grado iscritta al n.
8548/2021 R.G - vertente tra (opponente nel giudizio portante/terzo Parte_2 chiamato nel giudizio riunito), (opponente nel giudizio riunito) e Pt_1 [...]
e, per essa, in qualità di mandataria, in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore (opposta), rigettata e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 8 di 9 1. Rigetta le opposizioni e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1777/2021, emesso da questo Tribunale in data 09.09.2021;
2. Condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 8.400,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania all'udienza del 26/02/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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