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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
n. rgvg 19276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice - Dott.ssa Viviana Criscuolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19276 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
Con
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 1 rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI TUORO VENTURA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. C.F. 2 rappresentato Controparte_2
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI TUORO VENTURA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
premettendo: Con ricorso depositato il 31/10/2024 Parte_1 e Controparte_2
-di aver contratto matrimonio in Napoli il 15/09/2016;
- che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 (30.10.2014) e Per_2 (12.12.2018)
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
All'udienza del 15.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come modificate ed integrate con le suddette note. Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: "- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
- La casa coniugale sita in Napoli alla Via Alessandro Poerio n. 32, scala B, int. 8, resta assegnata, unitamente a mobili e suppellettili che la arredano, alla moglie Parte_1 che la occuperà in uno
,
ai figli minori.
Controparte_3
- i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con residenza privilegiata presso la madre;
- Il padre avrà facoltà di visitarli e di tenerli con sé, durante la settimana, ogni volta che lo vorrà;
- In caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con se i figli almeno due pomeriggi a settimana il martedi e giovedi dalle 16.30 alle 20.00 e per due week end al mese a settimane alterne dalle 18.00 del venerdi alle 20.00 della domenica. Per le festività Pasquali e Natalizie a giorni festivi alterni, precisando che per la Pasqua 2025 rimarranno il giorno di Pasqua con la madre dalla 8.00 alle
20.00 ed il Lunedi in albis con il papa, e cosi ogni anno secondo il criterio dell'alternanza. Per le ferie estive i minori trascorreranno con il padre 10 giorni consecutivi ad Agosto da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno.
- I coniugi prestano sin d'ora consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti equipollenti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
- Il sig. Controparte_2 si impegna a versare alla sig.ra
,Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico sul seguente codice Iban: [...], la somma di € 500,00
(cinquecento/00) per il contributo al mantenimento di entrambi i figli minori, ovvero di € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, nonché € 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento per la moglie non autonoma sotto il profilo economico. La suddetta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale monetaria secondo gli indici ISTAT, e con obbligo per il marito di contribuire in favore dei minori in misura del 50% alle spese straordinarie, ludiche, scolastiche e quelle sanitarie non coperte dalle SSN;
- L'assegno Unico verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50%;
- I coniugi dichiarano di aver compiutamente regolato i rapporti patrimoniali pregressi, che non vi sono quindi pendenze patrimoniali, e di non aver nulla a pretendere reciprocamente".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_2
[...] (atto n. 83, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2016);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
n. rgvg 19276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice - Dott.ssa Viviana Criscuolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19276 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
Con
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 1 rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI TUORO VENTURA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. C.F. 2 rappresentato Controparte_2
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI TUORO VENTURA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
premettendo: Con ricorso depositato il 31/10/2024 Parte_1 e Controparte_2
-di aver contratto matrimonio in Napoli il 15/09/2016;
- che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 (30.10.2014) e Per_2 (12.12.2018)
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
All'udienza del 15.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come modificate ed integrate con le suddette note. Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: "- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
- La casa coniugale sita in Napoli alla Via Alessandro Poerio n. 32, scala B, int. 8, resta assegnata, unitamente a mobili e suppellettili che la arredano, alla moglie Parte_1 che la occuperà in uno
,
ai figli minori.
Controparte_3
- i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con residenza privilegiata presso la madre;
- Il padre avrà facoltà di visitarli e di tenerli con sé, durante la settimana, ogni volta che lo vorrà;
- In caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con se i figli almeno due pomeriggi a settimana il martedi e giovedi dalle 16.30 alle 20.00 e per due week end al mese a settimane alterne dalle 18.00 del venerdi alle 20.00 della domenica. Per le festività Pasquali e Natalizie a giorni festivi alterni, precisando che per la Pasqua 2025 rimarranno il giorno di Pasqua con la madre dalla 8.00 alle
20.00 ed il Lunedi in albis con il papa, e cosi ogni anno secondo il criterio dell'alternanza. Per le ferie estive i minori trascorreranno con il padre 10 giorni consecutivi ad Agosto da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno.
- I coniugi prestano sin d'ora consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti equipollenti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
- Il sig. Controparte_2 si impegna a versare alla sig.ra
,Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico sul seguente codice Iban: [...], la somma di € 500,00
(cinquecento/00) per il contributo al mantenimento di entrambi i figli minori, ovvero di € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, nonché € 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento per la moglie non autonoma sotto il profilo economico. La suddetta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale monetaria secondo gli indici ISTAT, e con obbligo per il marito di contribuire in favore dei minori in misura del 50% alle spese straordinarie, ludiche, scolastiche e quelle sanitarie non coperte dalle SSN;
- L'assegno Unico verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50%;
- I coniugi dichiarano di aver compiutamente regolato i rapporti patrimoniali pregressi, che non vi sono quindi pendenze patrimoniali, e di non aver nulla a pretendere reciprocamente".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_2
[...] (atto n. 83, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2016);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino