TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 314
TAR
Ordinanza collegiale 3 giugno 2025
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TAR
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione per mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali

    L'amministrazione ha utilizzato una formula di stile negativa, inidonea a dimostrare che sulle singole questioni poste dalla società ricorrente si sia effettivamente sviluppato il contraddittorio procedimentale. In presenza di puntuali osservazioni volte a chiarire le incongruenze evidenziate nel preavviso di rigetto, avrebbe dovuto fornire una motivazione più specifica.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria per errata apposizione del vincolo di pericolosità di scarpata

    Il CCR-VIA non ha tenuto in adeguata considerazione la circostanza che il Comune di NO non ha adempiuto all'ordine di provvedere alla corretta trasposizione degli orli di scarpata, né ha sollecitato la Regione Abruzzo a sopperire all'inerzia del Comune. Solo all'esito della corretta individuazione cartografica dell'area e della sua qualificazione secondo le categorie specificate nel PAI, il CCR-VIA avrebbe potuto affermare con certezza la sussistenza di un vincolo di pericolosità di scarpata. Inoltre, la relazione idrogeologica depositata dalla società evidenziava caratteristiche erosive e non franose della scarpata, il cui accertamento avrebbe meritato approfondimento.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria per illegittima opposizione del vincolo urbanistico

    La classificazione dell'area come "area di pregio agricolo" è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale di NO successiva alla realizzazione della discarica, per cui non poteva essere opposta alla società. Il CCR-VIA ha omesso di considerare anche l'illegittimità dell'apposizione del vincolo di tutela agricola su un'area caratterizzata dalla presenza di ben due discariche, omettendo l'indicazione nelle cartografie della presenza della discarica Irgine e di una discarica comunale non bonificata.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e violazione del principio di precauzione per errata valutazione della soggiacenza della falda

    L'autorizzazione della discarica e il giudizio di VIA negativo si fondano su un presupposto fattuale, mai accertato, che è la presenza di una falda acquifera sottostante i terreni interessati dalla discarica. Tale motivazione si pone in palese contraddizione con le relazioni idrogeologiche depositate. Il CCR-VIA ha erroneamente tenuto in considerazione una relazione geologica e idrogeologica ma non i chiarimenti successivi allegati dalla società. La mera incertezza sulla soggiacenza della falda non è idonea a giustificare l'applicazione del principio di precauzione, che può essere utilizzato solo a fronte di oggettive condizioni di incertezza scientifica, non quando l'insufficienza delle informazioni ambientali si fondi su un'istruttoria carente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 314
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 314
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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