Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2002, n. 1150
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Sentenza 29 gennaio 2002

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Il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, come modificato dalla Convenzione di Lussemburgo 9 ottobre 1978, non è soddisfatto dalla mera inserzione della relativa clausola tra le condizioni generali di contratto redatte a tergo di moduli a stampa predisposti da uno dei contraenti, essendo necessario che nel contratto, sottoscritto da entrambe le parti, si faccia espresso riferimento a dette condizioni generali contenenti la clausola attributiva di competenza.

In tema di commercio internazionale, con riguardo al nuovo testo dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (come risultante dalle modifiche apportate dalla Convenzione di Lussemburgo 9 ottobre 1978), la prova della deroga alla giurisdizione, conclusa secondo un uso in questo campo che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, non può essere collegata al dato della semplice utilizzazione di contratti - tipo o condizioni - standard, occorrendo che in tali condizioni generali di contratto sia contemplata, come prassi consolidata, l'introduzione di clausole attributive di competenza giurisdizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2002, n. 1150
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1150
    Data del deposito : 29 gennaio 2002

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