Sentenza 29 gennaio 2002
Massime • 2
Il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, come modificato dalla Convenzione di Lussemburgo 9 ottobre 1978, non è soddisfatto dalla mera inserzione della relativa clausola tra le condizioni generali di contratto redatte a tergo di moduli a stampa predisposti da uno dei contraenti, essendo necessario che nel contratto, sottoscritto da entrambe le parti, si faccia espresso riferimento a dette condizioni generali contenenti la clausola attributiva di competenza.
In tema di commercio internazionale, con riguardo al nuovo testo dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (come risultante dalle modifiche apportate dalla Convenzione di Lussemburgo 9 ottobre 1978), la prova della deroga alla giurisdizione, conclusa secondo un uso in questo campo che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, non può essere collegata al dato della semplice utilizzazione di contratti - tipo o condizioni - standard, occorrendo che in tali condizioni generali di contratto sia contemplata, come prassi consolidata, l'introduzione di clausole attributive di competenza giurisdizionale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2002, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICOLA MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA REDOUTE CATALOGUE SA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA SCASSELLATI SFORZOLINI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI GIACOMO SCASSELLATI SFORZOLINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
"ARPEGE" S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE ALBERICI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO SANETTI, FRANCESCO MANDARANO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 196/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 12/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
giurisdizione del giudice ordinario.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 13 maggio 1991 la società in n.c. PE Confezioni, premesso di aver fornito in più riprese merce alla S.A. La ED UE, con sede in Francia, dichiarò che quest'ultima non aveva provveduto al relativo pagamento per l'importo di lire 25.838.287. Pertanto la convenne in giudizio davanti al Tribunale di Firenze, chiedendo che fosse condannata al pagamento della menzionata somma, con gli interessi e la rivalutazione.
La convenuta, nel costituirsi, addusse il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la cognizione della controversia era devoluta al Tribunale di commercio di Roubaix-Tourcoing. Nel merito affermò di aver pagato da tempo la quasi totalità delle fatture indicate in citazione, restando creditrice verso la società PE, per penali da ritardata consegna e restituzione di merci difettose, di somme da accertare in corso di causa. Chiese quindi il rigetto della domanda formulata dall'attrice, previa compensazione (occorrendo) tra quanto dalla stessa richiesto e il credito della medesima convenuta per i titoli indicati. All'esito dell'istruzione il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione, condannò la convenuta a pagare all'attrice la somma oggetto della domanda, con i relativi interessi, nonché le spese del giudizio.
La sentenza fu impugnata dalla S.A. La ED UE. La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 12 febbraio 1997, rigettò il gravarne e condannò l'appellante al pagamento delle spese giudiziali del grado, considerando: che la S.A. La ED UE adduceva il difetto di giurisdizione del giudice italiano richiamando le condizioni generali di acquisto, di cui agli ordini inviati alla società PE e, in particolare, l'art. 11 di esse, alla stregua del quale "per accordo espresso, le parti attribuiscono al Tribunale di commercio di Roubaix-Tourcoing competenza per ogni contestazione che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione delle presenti condizioni..";
che l'art. 17 della convenzione di Bruxelles in data 27 settembre 1968, come modificata dalla convenzione sottoscritta a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, disponeva che la clausola attributiva di competenza doveva essere conclusa sia per iscritto, sia verbalmente con conferma scritta, sia, nel commercio internazionale, in una forma ammessa dagli usi in questo campo e che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere;
che, nella specie, il patto derogatorio della giurisdizione non era stato stipulato (e neppure accettato) per iscritto, ne' risultava che esso fosse stato consapevolmente accettato (ancorché in modo tacito) dal contraente che non l'aveva predisposto;
che la relativa prova non si sarebbe potuta raggiungere mediante l'esame dei testimoni indicati dall'appellante, in quanto essi avrebbero dovuto riferire che la società PE sarebbe stata informata da terzi della clausola e non avrebbe contestato il contenuto delle condizioni generali di vendita, circostanze inidonee a far conseguire la prova di una accettazione consapevole della clausola stessa, tanto più in un contesto nel quale la PE era stata invitata a restituire il buono d'ordine firmato e non lo aveva fatto;
che, nel merito, il credito della società PE risultava provato, mentre le eccezioni sollevate dall'appellante si erano rivelate prive di fondamento.
Contro la suddetta sentenza la S.A. La ED UE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La PE s.n.c. in liquidazione ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
La causa è stata assegnata alle Sezioni unite di questa Corte perché la ricorrente ha di nuovo proposto la questione di giurisdizione.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia l'erronea dichiarazione della giurisdizione italiana, in relazione all'art. - 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civile.
La sentenza impugnata avrebbe statuito la giurisdizione del giudice italiano basandosi su una pronunzia di questa Corte (Cass., sez. un., 26 aprile 1995, n. 4625), emessa però in una controversia alla quale sarebbe stato applicabile il precedente testo della Convenzione di Bruxelles, perché iniziata prima dell'entrata in vigore della Convenzione di Lussemburgo, mentre nel caso in esame sarebbe applicabile il testo novellato dell'art. 17, la cui portata sarebbe diversa da quella indicata dalla Corte fiorentina.
Invero, gli ordini di acquisto trasmessi alla società PE recherebbero, stampate sul retro, le condizioni generali di acquisto predisposte dalla S.A. La ED UE e destinate a regolare tutti i rapporti di compravendita con i propri fornitori. In forza della clausola contenuta nell'art. 11 delle indicate condizioni, ed ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles (testo novellato), nel caso de quo il difetto di giurisdizione del giudice italiano sarebbe sussistente.
Infatti, pur volendo ammettere che la società PE non avesse sottoscritto la clausola in questione, ne' l'avesse accettata verbalmente con conferma scritta, la validità del patto di proroga sarebbe stata innegabile, perché la clausola avrebbe risposto pienamente all'ulteriore requisito stabilito dal citato art. 17, rivestendo una forma ammessa dagli usi del commercio internazionale e che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere. In tale contesto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Firenze, non sarebbe necessaria una consapevole accettazione del patto di proroga della giurisdizione da parte dell'altro contraente. Come sarebbe emerso in corso di causa, il rapporto di fornitura tra le parti si sarebbe articolato mediante l'invio, da parte della S.A. La ED, di vari ordinativi per prodotti di abbigliamento intimo, trasmessi dall'attuale ricorrente all'PE su moduli "standard" predisposti dalla compratrice e recanti sul retro anche la citata clausola n. 11.
Il requisito formale prescritto dalla Convenzione di Bruxelles dovrebbe considerarsi realizzato, perché il patto derogatorio della giurisdizione sarebbe stato inserito in un contesto di effettiva possibilità di conoscenza. In ogni caso, l'art. 17 della Convenzione affermerebbe la validità dei patti di proroga conclusi in una forma ammessa dagli usi del commercio internazionale e che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere. Ai fini della validità conterebbe soltanto la conoscenza (o la conoscibilità) della forma con cui la clausola è stata inserita nel contratto, non quella del suo contenuto concreto.
Nè potrebbe essere seriamente contestato che la redazione, da parte delle imprese, di contratti-tipo destinati a regolare in modo uniforme tutti i futuri rapporti negoziali costituisca fenomeno assai comune nella prassi, rientrante a pieno titolo tra le forme ammesse dagli usi del commercio internazionale.
Infine, sarebbe evidente, in base al semplice tenore letterale dei moduli trasmessi dalla S.A. La ED UE, la conoscibilità anche delle condizioni generali da parte della PE, la quale avrebbe ricevuto ed eseguito gli ordinativi di merce senza eccepire alcunché in merito a tali condizioni.
Con il quarto mezzo di cassazione, poi, la ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civile.
La Corte di merito avrebbe erroneamente respinto la richiesta di ammissione della prova testimoniale, formulata dalla S.A. La ED e diretta a dimostrare che, quando le parti si accordarono per la fornitura di merce, la società PE sarebbe stata compiutamente informata del contenuto delle condizioni generali che avrebbero regolato il rapporto e, tra queste, della clausola di cui all'art. 11 cit.
L'errore consisterebbe nell'aver ritenuto che i capitoli articolati non fossero idonei a far acquisire la prova della consapevole accettazione della clausola. Tale convincimento sarebbe inficiato dall'erronea interpretazione dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles (testo novellato) e la motivazione addotta, comunque, sarebbe illogica e contraddittoria.
I due motivi - che, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto - non sono fondati.
Si deve premettere che, in tema di giurisdizione, questa Corte giudica anche del fatto e deve procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze e degli atti di causa, con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo e in modo indipendente dalle deduzioni delle parti (Cass., sez. un., 19 febbraio 1999, n. 79). Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, la causa ha per oggetto il pagamento del prezzo relativo a forniture di merce, effettuate dalla società PE alla S.A. La ED UE a seguito di ordinativi di quest'ultima, come da fatture emesse tra il 31 agosto 1989 e il 3 gennaio 1990 (v. anche ricorso per cassazione, pag. 1). A tergo degli ordini per l'acquisto della merce erano contenute le condizioni generali di contratto e tra queste l'art. 11, recante la clausola attributiva della competenza giurisdizionale al Tribunale di commercio di Roubaix-Tourcoing.
Orbene, l'art. 17, primo comma, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale, nella nuova formulazione assunta a seguito della Convenzione di Lussemburgo in data 9 ottobre 1978 (entrata in vigore il 10 novembre 1986), applicabile all'epoca dei fatti che sono all'origine della presente causa, disponeva come segue:
"Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o a giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa sia per iscritto, sia verbalmente con conferma scritta, sia, nel commercio internazionale, in una forma ammessa dagli usi in questo campo e che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere".
Nel caso in esame, è pacifico che la clausola attributiva della competenza giurisdizionale non fu conclusa per iscritto, ne' verbalmente con conferma scritta, in quanto essa figurava soltanto sugli ordinativi inviati dall'acquirente ma non firmati dalla venditrice. Il punto è ammesso dalla ricorrente (v. ricorso per cassazione, pag. 11 e, più specificamente, la prima memoria in data 4 gennaio 1999, pag. 7); e, peraltro, non c'è alcuna prova di un atto scritto relativo a quella clausola e riferibile alla PE (si noti che l'onere di provare la deroga della competenza giurisdizionale incombe a chi la eccepisce: Cass., sez. un., 25 ottobre 1999, n. 748). Si deve dunque verificare se il patto derogatorio rivestisse una forma ammessa dagli usi nel commercio internazionale e che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere.
La Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 16 marzo 1999 (emessa nel procedimento C-159/97), chiamata ad interpretare il menzionato art. 17 (a seguito di ordinanza n. 20/97, pronunziata da questa Corte nella causa n. 3820/95 R.C.), ha dichiarato - per quel che qui rileva - quanto segue:
1) il consenso dei contraenti alla clausola attributiva di competenza si presume esistente se un si atto comportamento corrisponde ad un uso vigente nel settore del commercio internazionale in cui operano le parti di cui trattasi e se queste ultime conoscevano quest'uso o avrebbero dovuto conoscerlo;
2) l'esistenza di un uso, che deve essere accertata nel settore commerciale in cui i contraenti esercitano la loro attività, è dimostrata quando un determinato comportamento è generalmente e regolarmente osservato dagli operatori attivi in tale settore in sede di stipula di contratti di un determinato tipo;
3) i requisiti concreti che implica la nozione di "forma ammessa" devono essere esclusivamente valutati con riferimento agli usi commerciali del settore considerato del commercio internazionale, senza tener conto dei requisiti particolari che possano essere previsti dalle disposizioni nazionali;
4) la conoscenza dell'uso deve essere valutata in capo alle parti originarie della convenzione attributiva di competenza, senza che ai fini di questo esame abbia rilevanza la loro nazionalità. Tale conoscenza è dimostrata, indipendentemente da qualsiasi forma specifica di pubblicità, allorché, nel settore commerciale in cui operano le parti, un determinato comportamento è generalmente e regolarmente osservato in sede di stipula di un certo tipo di contratti, così da poter essere considerato una prassi consolidata;
5) l'elezione del foro in una clausola attributiva di competenza può essere valutata solo in base a considerazioni che siano collegate ai requisiti previsti dall'art. 17 della Convenzione 27 settembre 1968. Alla luce di tale interpretazione, deve escludersi che, nel caso in esame, la clausola attributiva della competenza giurisdizionale al Tribunale francese risponda ai requisiti previsti dall'art. 17 della citata Convenzione e, segnatamente, che essa sia stata redatta in una forma ammessa dagli usi in questo campo e che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere.
Invero, fermo il punto (già rimarcato) che l'onere di provare la deroga della competenza giurisdizionale incombeva all'attuale ricorrente, è mancata la prova che, nel settore del commercio internazionale in cui operano le parti, fosse vigente un uso corrispondente ad un comportamento "generalmente e regolarmente" osservato dagli operatori attivi in tale settore in sede di stipula di contratti appartenenti al tipo di quelli per cui è causa. La ricorrente sembra voler collegare siffatta prova al dato che la redazione, da parte delle imprese (specialmente se di grandi dimensioni), di contratti-tipo destinati a regolare in modo uniforme tutti i futuri rapporti negoziali sarebbe un fenomeno assai comune nella prassi assai comune nella prassi e rientrante, a pieno titolo tra le forme ammesse dagli usi del commercio internazionale. Ma questa tesi non può essere condivisa.
In primo luogo, l'uso di cui andava provata l'esistenza non è quello di utilizzare nel commercio internazionale contratti-tipo o condizioni standard, bensì quello di contemplare, come "prassi consolidata" (punto 4 del dispositivo della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 16 marzo 1999), l'introduzione in tali atti di clausole attributive di competenza giurisdizionale. In secondo luogo, la stessa Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 14 dicembre 1976 (in causa 24/76, Estasis Salotti), affermò (tra l'altro) che il requisito della forma scritta, stabilito dall'art. 17, primo comma, della convenzione 27 settembre 1968, nel caso in cui la clausola attributiva della competenza figuri tra le condizioni generali predisposte da una delle parti stampate a tergo del contratto sottoscritto da entrambe, è rispettanto soltanto nel caso in cui nel contratto sottoscritto da entrambe le parti si faccia espresso riferimento a dette condizioni generali. Non varrebbe addurre che la pronunzia fu emessa sul precedente testo dell'art. 17, perché la Corte di giustizia, nella sentenza resa il 16 marzo 1999, richiama nelle "questioni pregiudiziali" la sua precedente statuizione ricordando di avere stabilito con essa che, "mentre il semplice fatto che a tergo del contratto redatto su moduli predisposti da una delle parti sia stampata una clausola attributiva di competenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 17, la situazione è diversa nel caso in cui nello stesso contratto firmato da entrambe le parti siano espressamente richiamate condizioni generali contenenti una clausola attributiva di competenza" (sentenza citata, pag. 8). È dunque evidente, nella prospettiva della Corte di giustizia, che la sola inserzione tra le condizioni generali redatte a tergo di moduli a stampa predisposti da uno dei contraenti non è idonea ad integrare i requisiti di cui all'art. 17 della convenzione (e, in particolare, l'esistenza di un uso al riguardo), pure nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è processo e della proposizione della domanda;
diversamente opinando, il suddetto richiamo sarebbe privo di significato.
Nè l'esistenza dell'uso poteva trarsi dalla prova testimoniale articolata dalla ricorrente.
Infatti, come risulta dalle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata, la ED UE aveva chiesto di provare che il rapporto di fornitura, in questione era stato instaurato tramite un'agenzia di Milano, la quale avrebbe informato l'PE che le condizioni generali di acquisto prevedevano la giurisdizione del Tribunale francese;
che la PE sarebbe stata dunque informata delle condizioni generali e della deroga alla giurisdizione italiana prevista dall'art. 11: che la PE mai avrebbe contestato le dette condizioni generali e, in particolare, la clausola derogatoria.
Ma il fatto che la società PE fosse stata (in ipotesi) informata delle condizioni generali e della suddetta clausola non significa che essa l'avesse accettata, prestando il consenso in ordine all'accordo di proroga, il quale esige serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l'ha predisposto.
Peraltro, nel quadro del citato art. 17, oggetto della prova doveva essere non l'indicata informazione, bensì l'esistenza dell'uso nei termini affermati dalla Corte di giustizia, uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, in ciò ravvisandosi il consenso presunto dei contraenti.
Alla stregua delle esposte considerazioni, la clausola derogatoria della giurisdizione italiana, invocata dalla ricorrente, non è conforme al dettato dalla citata norma convenzionale e, dunque, non è operante.
Pertanto, vertendosi in tema di vendita internazionale di merci, e discutendosi del pagamento del prezzo, l'adempimento doveva avvenire presso la sede di affari della società venditrice, cioè in Italia (art. 57 Convenzione di Vienna in data 11 aprile 1980, ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 765), sicché la giurisdizione del giudice italiano sussiste ai sensi dell'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles in data 27 settembre 1968 (e dell'art. 4, n. 2, c.p.c., vigente all'epoca della proposizione della domanda). Conclusivamente: il primo e il quarto motivo del ricorso devono essere respinti;
va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c. va disposta la trasmissione degli atti ad una sezione semplice che provvederà all'esame delle restanti censure (pronunciando altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione).
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il primo ed il quarto motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano, dispone la trasmissione degli atti alla prima sezione civile per l'esame delle restanti censure.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 12 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2002