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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/10/2025, n. 5606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5606 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3356/19, posta in deliberazione all'udienza del 29 maggio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Giulio Rizzola)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Carlo Ganini)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Carla Grossi)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22414/2018 emessa dal Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 22414/18 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda proposta da in relazione al sinistro stradale avvenuto il 29 aprile 2012, Parte_1
ha così statuito “dichiara la corresponsabilità di al 60% nella Controparte_3
causazione del sinistro stradale in questione, accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna la il e la Controparte_4 CP_3 [...]
in solido, al risarcimento del danno in favore di danno Controparte_2 Parte_1
liquidato — detratto l'acconto già percepito — nella complessiva somma di euro
6.221,00 oltre lucro cessante ed interessi legali come indicati in motivazione nonché alla rifusione delle spese di lite che, distratte in favore del suo avvocato, si liquidano in euro 550,00 per spese e 2.700,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;
pone a definitivo carico solidale dei convenuti l'esborso della CTU già liquidata con decreto nella fase istruttoria”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Roma, contrariis reiectis: In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi sopra esposti e dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.22414/2018 emessa dal tribunale civile di Roma nell'ambito del giudizio rg.n.9092/2014 depositata in cancelleria in data 21novembre 2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono integralmente riportate e trascritte tenendo conto dell'esclusiva responsabilità del ed anche dei nuovi CP_3
calcoli effettuati sulla base della CTU e delle tabelle Milanesi che portano ad un totale del danno risarcibile pari ad euro 55.843,00 euro oltre ai maturati e maturandi interessi legali: a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. CP_3
in ordine alla produzione del sinistro descritto nel presente atto per come
[...]
risulta dagli atti di causa e per l'effetto condannarlo, in solido con
[...]
in persona del legale rappresentante p.te Controparte_5 Controparte_2
ex in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti Controparte_6 i danni come sopra individuati in 55.843,00 euro, detratti i 4800 euro già ricevuti in acconto, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia sulla base della documentazione in atti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data dell'evento al soddisfo. b) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/i per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di appello”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la
[...]
(di seguito, in breve ) che ha concluso Controparte_1 CP_1
come segue: “Piaccia al Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: I. in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione del Signor II. nel merito, rigettare il gravame Parte_1
avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che irragionevole e sprovvisto di qualsivoglia adeguata allegazione e prova;
III. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per il presente grado di giudizio”.
Costituitasi a sua volta in giudizio, la ha rassegnato le Controparte_2
conclusioni di seguito riportate: “Voglia la Corte di Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato. Con Parte_1
riserva di ulteriormente dedurre. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in Controparte_3
giudizio ed è rimasto contumace.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 29 maggio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti. Il presente giudizio è stato promosso da che ha chiesto il Parte_1
risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 29 aprile 2012 allorché, mentre percorreva in uscita l'autostrada Diramazione A1 Nord - Fiano/Roma, alla guida dell'auto Mercedes 190 tg. LT435971 (assicurata con la Controparte_2
, era stato urtato sul fianco sinistro dalla vettura Volkswagen Golf tg. CC721PA
[...]
(assicurata con la condotta dal Controparte_1
proprietario il quale si era improvvisamente spostato da sinistra a Controparte_3
destra senza azionare l'indicatore di direzione.
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, sul presupposto che al Pt_1
doveva essere ascritta la responsabilità del sinistro nella misura del 40% in ragione della velocità osservata, nonché del mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza;
ha stimato il danno biologico permanente nella misura dell'8,5%
e l'invalidità temporanea assoluta in giorni 40 e parziale al 50% in giorni 60; ha condannato, in solido tra loro, e le due compagnie di assicurazione Controparte_3
(la adita in via diretta ex art. 149 c.p.c.) al risarcimento del danno, Controparte_2
previa detrazione dell'acconto già ricevuto.
L'eccezione preliminare d'inammissibilità del gravame sollevata dalla CP_1
appare fondata, in quanto l'atto di appello non contiene l'articolazione di censure specifiche nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c., ma si sostanzia in un'esposizione unitaria, che - soprattutto nella parte relativa alla quantificazione dei danni - appare generica e inidonea a confutare il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado.
In ogni caso, anche volendo esaminare l'impugnazione nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
La prima censura, con la quale la parte appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie relative alla dinamica del sinistro e dell'attribuzione a suo carico della responsabilità dell'incidente nella misura del 40%, merita condivisione. Invero, è pacifico che l'urto tra le due vetture si è verificato poco dopo il casello autostradale in conseguenza della manovra posta in essere dal che, CP_3
spostandosi sulla corsia di destra, ove è possibile decelerare per immettersi nell'area di servizio, si è scontrato con la vettura condotta dal che si trovava appunto Pt_1
sulla corsia laterale.
La circostanza che il convenuto abbia violato le previsioni del Codice della
Strada ed abbia tenuto una condotta non conforme alle regole che vanno osservate durante la circolazione, essendosi spostato sulla corsia adiacente, senza verificare che fosse già occupata da altro veicolo e senza segnalare la propria intenzione, mediante l'apposito indicatore di direzione, non esime, tuttavia, dalla valutazione della condotta di guida tenuta dal danneggiato, in ossequio al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Cass.
n.23431/2014).
Alla luce del tenore del verbale redatto dalla Polizia Stradale, che ha contravvenzionato il per le violazioni di cui agli artt. 141, 144 e 172 del Pt_1
Codice della Strada, la condotta di guida tenuta dall'appellante appare, invero, anch'essa censurabile, atteso che lo stesso al momento dell'urto teneva una velocità sicuramente non consona alle caratteristiche del tratto autostradale, destinato appunto alla decelerazione, come attestato dalle tracce di frenata pari a 36 metri, ed è stato sbalzato fuori dalla vettura in quanto non indossava la cintura di sicurezza che lo avrebbe di certo protetto, riducendo i danni subiti.
Con riferimento alla velocità, la circostanza che la contravvenzione elevata al sia stata poi annullata dal Giudice di Pace di Poggio Mirteto con la sentenza Pt_1
n. 130/2013 non spiega alcun rilievo in questa sede, in quanto la decisione si è basata sul ritardo con cui è stata comminata la sanzione e sulla mancata contestazione sul posto, senza alcun accertamento in merito all'effettivo mancato rispetto dei limiti di velocità; con riguardo, alla cintura di sicurezza - anche a voler prescindere dal tenore del verbale - la circostanza che l'attore non la indossasse è stata dallo stesso ammessa, come si evince dalle dichiarazioni rese dal al Consulente tecnico d'ufficio Pt_1
(vedi pagina 3 dell'elaborato), sembrando, del resto, poco verosimile l'assunto sostenuto negli scritti difensivi secondo cui “la cintura si è sganciata a causa di un movimento laterale del corpo (gomito)”.
Il concorso di responsabilità, così come accertato dal Tribunale, non si presta, quindi, a censure.
Ciò posto e passando alla valutazione dei danni, non è contestato che in esito al sinistro l'attore ha riportato le lesioni accertate dal Consulente tecnico d'ufficio designato in primo grado, la cui relazione, frutto di un lavoro corretto e puntuale, non
è stata peraltro oggetto di alcuna specifica censura.
In particolare, gli esiti dell'incidente sono consistiti nella “limitazione articolare della spalla destra da esiti post-traumatici di natura fratturativa;
limitazione articolare della gabbia toracica da esiti pluri-fratturativi del costato bilaterale. Esiti post-contusivi del tessuto polmonare a modesta rilevanza clinica”, cui sono conseguite un'invalidità permanente pari all'8/9%, un'inabilità temporanea assoluta di gg. 40 e parziale al 50% di gg. 60.
Nell'atto di appello il non ha sollevato alcun rilievo al riguardo, Pt_1
essendosi limitato ad affermare di aver prodotto in primo grado una consulenza di parte attestante il danno biologico permanente nella misura del 12%, senza minimamente contestare le risultanze della C.t.u. né precisare le ragioni per cui l'elaborato di parte dovrebbe essere maggiormente attendibile rispetto a quello redatto dal Consulente
d'ufficio.
Quanto ai conteggi, il Tribunale ha correttamente applicato, in ossequio all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni che regola la liquidazione dei danni conseguenti alle lesioni micropermanenti, le relative tabelle aggiornate al momento della pronuncia, tenendo conto dell'invalidità permanente e temporanea accertata dal Consulente tecnico d'ufficio e applicando la riduzione del 40% relativa al concorso di colpa.
Le osservazioni del tutto generiche svolte al riguardo dall'appellante non consentono di valutare le censure avanzate, posto che il si è limitato ad Pt_1
allegare una serie di conteggi relativi alle tabelle di Roma e di Milano che non appaiono conferenti né consentono di individuare il dedotto vizio della pronuncia.
L'invocato danno morale nella misura del 33% non può essere accordato ove si consideri che. “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n.
235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. 30461/24); sussiste un “criterio logico- presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria
(Cass. 19922/23; Cass. 13383/2025)
La somma di € 1.900,00- già riconosciuta in via equitativa dal giudice di primo grado a titolo di danno morale - appare, quindi, del tutto idonea a ristorare il Pt_1 per le sofferenze interiori derivanti dalle lesioni patite, senza che possa applicarsi l'ulteriore maggiorazione richiesta dall'appellante.
Quanto al danno patrimoniale conseguente al periodo di invalidità temporanea, la decisione del Tribunale, che ha respinto la pretesa in difetto di adeguati riscontri probatori, non si presta a censure e appare del tutto rispondente al principio generale dettato in tema di riduzione della capacità lavorativa specifica secondo cui “è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui
a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass. 15737/18).
In questa sede l'appellante si è limitato a fare riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativi degli anni precedenti e ha reiterato la richiesta risarcitoria sulla base di un mero automatismo derivante dai guadagni relativi ai periodi pregressi.
La prova allegata non è, tuttavia sufficiente a dimostrare le perdite realmente subite, ove si consideri che il ha riferito di non essere “un libero professionista Pt_1
con incarichi saltuari e né un dipendente ma un titolare di attività produttiva, quindi vale l'imponibile ricavato dall'unico”, senza tuttavia chiarire adeguatamente la natura del lavoro espletato e senza dimostrare quali attività avesse in corso nel periodo in contestazione, così da provare la contrazione dei guadagni conseguente all'impossibilità di portarle a termine a causa dell'invalidità temporanea riportata.
In relazione alle spese mediche, riconosciute dalla sentenza nella misura complessiva di € 750,00, il Tribunale ha correttamente applicato la riduzione per il concorso di colpa e ha espunto dall'elenco predisposto dall'attore le voci non pertinenti con gli esami clinici e le visite mediche.
Quanto, infine, alle spese della Consulenza tecnica d'ufficio, di cui l'appellante chiede il rimborso, le stesse sono state già poste a carico dei convenuti, cosicché non si ravvisa l'omissione asseritamente presente nella parte dispositiva della sentenza, ove si legge, appunto, “pone a definitivo carico solidale dei convenuti l'esborso della CTU già liquidata con decreto nella fase istruttoria”.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore tabellare minimo, in considerazione del corrispondente grado di complessità delle questioni affrontate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede;
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese di lite del grado che liquida, per ciascuna, in € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3356/19, posta in deliberazione all'udienza del 29 maggio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Giulio Rizzola)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Carlo Ganini)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Carla Grossi)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22414/2018 emessa dal Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 22414/18 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda proposta da in relazione al sinistro stradale avvenuto il 29 aprile 2012, Parte_1
ha così statuito “dichiara la corresponsabilità di al 60% nella Controparte_3
causazione del sinistro stradale in questione, accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna la il e la Controparte_4 CP_3 [...]
in solido, al risarcimento del danno in favore di danno Controparte_2 Parte_1
liquidato — detratto l'acconto già percepito — nella complessiva somma di euro
6.221,00 oltre lucro cessante ed interessi legali come indicati in motivazione nonché alla rifusione delle spese di lite che, distratte in favore del suo avvocato, si liquidano in euro 550,00 per spese e 2.700,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;
pone a definitivo carico solidale dei convenuti l'esborso della CTU già liquidata con decreto nella fase istruttoria”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Roma, contrariis reiectis: In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi sopra esposti e dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.22414/2018 emessa dal tribunale civile di Roma nell'ambito del giudizio rg.n.9092/2014 depositata in cancelleria in data 21novembre 2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono integralmente riportate e trascritte tenendo conto dell'esclusiva responsabilità del ed anche dei nuovi CP_3
calcoli effettuati sulla base della CTU e delle tabelle Milanesi che portano ad un totale del danno risarcibile pari ad euro 55.843,00 euro oltre ai maturati e maturandi interessi legali: a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. CP_3
in ordine alla produzione del sinistro descritto nel presente atto per come
[...]
risulta dagli atti di causa e per l'effetto condannarlo, in solido con
[...]
in persona del legale rappresentante p.te Controparte_5 Controparte_2
ex in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti Controparte_6 i danni come sopra individuati in 55.843,00 euro, detratti i 4800 euro già ricevuti in acconto, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia sulla base della documentazione in atti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data dell'evento al soddisfo. b) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/i per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di appello”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la
[...]
(di seguito, in breve ) che ha concluso Controparte_1 CP_1
come segue: “Piaccia al Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: I. in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione del Signor II. nel merito, rigettare il gravame Parte_1
avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che irragionevole e sprovvisto di qualsivoglia adeguata allegazione e prova;
III. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per il presente grado di giudizio”.
Costituitasi a sua volta in giudizio, la ha rassegnato le Controparte_2
conclusioni di seguito riportate: “Voglia la Corte di Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato. Con Parte_1
riserva di ulteriormente dedurre. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in Controparte_3
giudizio ed è rimasto contumace.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 29 maggio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti. Il presente giudizio è stato promosso da che ha chiesto il Parte_1
risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 29 aprile 2012 allorché, mentre percorreva in uscita l'autostrada Diramazione A1 Nord - Fiano/Roma, alla guida dell'auto Mercedes 190 tg. LT435971 (assicurata con la Controparte_2
, era stato urtato sul fianco sinistro dalla vettura Volkswagen Golf tg. CC721PA
[...]
(assicurata con la condotta dal Controparte_1
proprietario il quale si era improvvisamente spostato da sinistra a Controparte_3
destra senza azionare l'indicatore di direzione.
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, sul presupposto che al Pt_1
doveva essere ascritta la responsabilità del sinistro nella misura del 40% in ragione della velocità osservata, nonché del mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza;
ha stimato il danno biologico permanente nella misura dell'8,5%
e l'invalidità temporanea assoluta in giorni 40 e parziale al 50% in giorni 60; ha condannato, in solido tra loro, e le due compagnie di assicurazione Controparte_3
(la adita in via diretta ex art. 149 c.p.c.) al risarcimento del danno, Controparte_2
previa detrazione dell'acconto già ricevuto.
L'eccezione preliminare d'inammissibilità del gravame sollevata dalla CP_1
appare fondata, in quanto l'atto di appello non contiene l'articolazione di censure specifiche nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c., ma si sostanzia in un'esposizione unitaria, che - soprattutto nella parte relativa alla quantificazione dei danni - appare generica e inidonea a confutare il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado.
In ogni caso, anche volendo esaminare l'impugnazione nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
La prima censura, con la quale la parte appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie relative alla dinamica del sinistro e dell'attribuzione a suo carico della responsabilità dell'incidente nella misura del 40%, merita condivisione. Invero, è pacifico che l'urto tra le due vetture si è verificato poco dopo il casello autostradale in conseguenza della manovra posta in essere dal che, CP_3
spostandosi sulla corsia di destra, ove è possibile decelerare per immettersi nell'area di servizio, si è scontrato con la vettura condotta dal che si trovava appunto Pt_1
sulla corsia laterale.
La circostanza che il convenuto abbia violato le previsioni del Codice della
Strada ed abbia tenuto una condotta non conforme alle regole che vanno osservate durante la circolazione, essendosi spostato sulla corsia adiacente, senza verificare che fosse già occupata da altro veicolo e senza segnalare la propria intenzione, mediante l'apposito indicatore di direzione, non esime, tuttavia, dalla valutazione della condotta di guida tenuta dal danneggiato, in ossequio al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Cass.
n.23431/2014).
Alla luce del tenore del verbale redatto dalla Polizia Stradale, che ha contravvenzionato il per le violazioni di cui agli artt. 141, 144 e 172 del Pt_1
Codice della Strada, la condotta di guida tenuta dall'appellante appare, invero, anch'essa censurabile, atteso che lo stesso al momento dell'urto teneva una velocità sicuramente non consona alle caratteristiche del tratto autostradale, destinato appunto alla decelerazione, come attestato dalle tracce di frenata pari a 36 metri, ed è stato sbalzato fuori dalla vettura in quanto non indossava la cintura di sicurezza che lo avrebbe di certo protetto, riducendo i danni subiti.
Con riferimento alla velocità, la circostanza che la contravvenzione elevata al sia stata poi annullata dal Giudice di Pace di Poggio Mirteto con la sentenza Pt_1
n. 130/2013 non spiega alcun rilievo in questa sede, in quanto la decisione si è basata sul ritardo con cui è stata comminata la sanzione e sulla mancata contestazione sul posto, senza alcun accertamento in merito all'effettivo mancato rispetto dei limiti di velocità; con riguardo, alla cintura di sicurezza - anche a voler prescindere dal tenore del verbale - la circostanza che l'attore non la indossasse è stata dallo stesso ammessa, come si evince dalle dichiarazioni rese dal al Consulente tecnico d'ufficio Pt_1
(vedi pagina 3 dell'elaborato), sembrando, del resto, poco verosimile l'assunto sostenuto negli scritti difensivi secondo cui “la cintura si è sganciata a causa di un movimento laterale del corpo (gomito)”.
Il concorso di responsabilità, così come accertato dal Tribunale, non si presta, quindi, a censure.
Ciò posto e passando alla valutazione dei danni, non è contestato che in esito al sinistro l'attore ha riportato le lesioni accertate dal Consulente tecnico d'ufficio designato in primo grado, la cui relazione, frutto di un lavoro corretto e puntuale, non
è stata peraltro oggetto di alcuna specifica censura.
In particolare, gli esiti dell'incidente sono consistiti nella “limitazione articolare della spalla destra da esiti post-traumatici di natura fratturativa;
limitazione articolare della gabbia toracica da esiti pluri-fratturativi del costato bilaterale. Esiti post-contusivi del tessuto polmonare a modesta rilevanza clinica”, cui sono conseguite un'invalidità permanente pari all'8/9%, un'inabilità temporanea assoluta di gg. 40 e parziale al 50% di gg. 60.
Nell'atto di appello il non ha sollevato alcun rilievo al riguardo, Pt_1
essendosi limitato ad affermare di aver prodotto in primo grado una consulenza di parte attestante il danno biologico permanente nella misura del 12%, senza minimamente contestare le risultanze della C.t.u. né precisare le ragioni per cui l'elaborato di parte dovrebbe essere maggiormente attendibile rispetto a quello redatto dal Consulente
d'ufficio.
Quanto ai conteggi, il Tribunale ha correttamente applicato, in ossequio all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni che regola la liquidazione dei danni conseguenti alle lesioni micropermanenti, le relative tabelle aggiornate al momento della pronuncia, tenendo conto dell'invalidità permanente e temporanea accertata dal Consulente tecnico d'ufficio e applicando la riduzione del 40% relativa al concorso di colpa.
Le osservazioni del tutto generiche svolte al riguardo dall'appellante non consentono di valutare le censure avanzate, posto che il si è limitato ad Pt_1
allegare una serie di conteggi relativi alle tabelle di Roma e di Milano che non appaiono conferenti né consentono di individuare il dedotto vizio della pronuncia.
L'invocato danno morale nella misura del 33% non può essere accordato ove si consideri che. “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n.
235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. 30461/24); sussiste un “criterio logico- presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria
(Cass. 19922/23; Cass. 13383/2025)
La somma di € 1.900,00- già riconosciuta in via equitativa dal giudice di primo grado a titolo di danno morale - appare, quindi, del tutto idonea a ristorare il Pt_1 per le sofferenze interiori derivanti dalle lesioni patite, senza che possa applicarsi l'ulteriore maggiorazione richiesta dall'appellante.
Quanto al danno patrimoniale conseguente al periodo di invalidità temporanea, la decisione del Tribunale, che ha respinto la pretesa in difetto di adeguati riscontri probatori, non si presta a censure e appare del tutto rispondente al principio generale dettato in tema di riduzione della capacità lavorativa specifica secondo cui “è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui
a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass. 15737/18).
In questa sede l'appellante si è limitato a fare riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativi degli anni precedenti e ha reiterato la richiesta risarcitoria sulla base di un mero automatismo derivante dai guadagni relativi ai periodi pregressi.
La prova allegata non è, tuttavia sufficiente a dimostrare le perdite realmente subite, ove si consideri che il ha riferito di non essere “un libero professionista Pt_1
con incarichi saltuari e né un dipendente ma un titolare di attività produttiva, quindi vale l'imponibile ricavato dall'unico”, senza tuttavia chiarire adeguatamente la natura del lavoro espletato e senza dimostrare quali attività avesse in corso nel periodo in contestazione, così da provare la contrazione dei guadagni conseguente all'impossibilità di portarle a termine a causa dell'invalidità temporanea riportata.
In relazione alle spese mediche, riconosciute dalla sentenza nella misura complessiva di € 750,00, il Tribunale ha correttamente applicato la riduzione per il concorso di colpa e ha espunto dall'elenco predisposto dall'attore le voci non pertinenti con gli esami clinici e le visite mediche.
Quanto, infine, alle spese della Consulenza tecnica d'ufficio, di cui l'appellante chiede il rimborso, le stesse sono state già poste a carico dei convenuti, cosicché non si ravvisa l'omissione asseritamente presente nella parte dispositiva della sentenza, ove si legge, appunto, “pone a definitivo carico solidale dei convenuti l'esborso della CTU già liquidata con decreto nella fase istruttoria”.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore tabellare minimo, in considerazione del corrispondente grado di complessità delle questioni affrontate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede;
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese di lite del grado che liquida, per ciascuna, in € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino