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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25182/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 8 aprile 2025 alle ore 10.37 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. CARRO DANIELA;
per parte convenuta l'avv. SCHIANO PORFIRIO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni in ordine alla questione di competenza.
I difensori concludono riportandosi ai propri atti introduttivi ed ai propri scritti difensivi
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 25182/2024 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli, alla Via A. Parte_1 C.F._1
Depretis n. 62, presso lo Studio dell'avv. Daniela Carro, c.f.: che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE
E
, Controparte_1
c.f.: in persona dell'amministratore p.t., P.IVA_1 CP_2
c.f.: , elettivamente domiciliato in alla via Torregaveta n.11 C.F._3 CP_1 presso lo studio dell'avv. Porfirio Schiano, c.f.: , che lo rappresenta e lo C.F._4 difende giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
sito in alla Via Cuma n. 183, in persona dell'amministratore pro-tempore, per
[...] CP_1
proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.5186/2024 emesso dal Tribunale di
Napoli, in data 02.10.2024, con cui le è stato ingiunto di corrispondere in favore di pagina 2 di 4 quest'ultimo l'importo di 6.291,37 euro, oltre interessi legali e spese legali, a titolo di pagamento di oneri condominiali.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito, in via pregiudiziale di rito,
l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace di Napoli.
Costituitosi il ha aderito alla predetta eccezione di incompetenza. CP_1
Venendo al merito dell'eccezione di incompetenza per valore, giova premettere che in base all' art. 10 c.p.c. il valore della causa, ai fini della competenza si determina dalla domanda ed a tale effetto gli interessi scaduti, le spese ed i danni anteriori alla proposizione della domanda si sommano con il capitale.
Orbene, l'entità economica della domanda va commisurata tenendo conto del capitale e degli interessi legali maturati prima della proposizione del ricorso monitorio, mentre sono esclusi dal computo del valore della causa gli interessi legali e spese legali maturate dopo la proposizione del predetto ricorso.
Nella fattispecie, poiché il capitale, rappresentato dall'importo ingiunto, è pari a 6.291,37 euro e nessuna delle due parti ha allegato e provato che prima del deposito del ricorso monitorio siano maturati interessi legali che, sommati al richiamato capitale, consentano di ritenere superata la competenza per valore del Giudice di Pace, competente ai sensi dell'art. 5, comma
1, c.p.c. per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 10.000,00 euro, l'entità economica della presente domanda rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace di
Napoli.
Al riconoscimento dell'incompetenza del presente tribunale consegue la caducazione del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da un giudice incompetente, infatti, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, cui si aderisce, il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo (o che rileva l'adesione delle parti alla relativa eccezione) deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza, ma anche di caducazione per nullità del decreto ingiuntivo (cfr. tra le tante Cass. civ. 21/08/2012, n. 14594).
Spese di lite compensate, in ragione dell'adesione del condominio opposto all'indicazione del giudice competente,
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così dispone: Controparte_1
1) dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Napoli in favore del Giudice di Pace di
Napoli e fissa in giorni 90 dalla pubblicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi a quest'ultimo;
2) revoca il decreto ingiuntivo n.5186/2024 emesso dal Tribunale di Napoli, in data
02.10.2024;
3) spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Chiuso alle ore 11.22.
Napoli, 08/04/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 8 aprile 2025 alle ore 10.37 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. CARRO DANIELA;
per parte convenuta l'avv. SCHIANO PORFIRIO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni in ordine alla questione di competenza.
I difensori concludono riportandosi ai propri atti introduttivi ed ai propri scritti difensivi
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 25182/2024 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli, alla Via A. Parte_1 C.F._1
Depretis n. 62, presso lo Studio dell'avv. Daniela Carro, c.f.: che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE
E
, Controparte_1
c.f.: in persona dell'amministratore p.t., P.IVA_1 CP_2
c.f.: , elettivamente domiciliato in alla via Torregaveta n.11 C.F._3 CP_1 presso lo studio dell'avv. Porfirio Schiano, c.f.: , che lo rappresenta e lo C.F._4 difende giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
sito in alla Via Cuma n. 183, in persona dell'amministratore pro-tempore, per
[...] CP_1
proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.5186/2024 emesso dal Tribunale di
Napoli, in data 02.10.2024, con cui le è stato ingiunto di corrispondere in favore di pagina 2 di 4 quest'ultimo l'importo di 6.291,37 euro, oltre interessi legali e spese legali, a titolo di pagamento di oneri condominiali.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito, in via pregiudiziale di rito,
l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace di Napoli.
Costituitosi il ha aderito alla predetta eccezione di incompetenza. CP_1
Venendo al merito dell'eccezione di incompetenza per valore, giova premettere che in base all' art. 10 c.p.c. il valore della causa, ai fini della competenza si determina dalla domanda ed a tale effetto gli interessi scaduti, le spese ed i danni anteriori alla proposizione della domanda si sommano con il capitale.
Orbene, l'entità economica della domanda va commisurata tenendo conto del capitale e degli interessi legali maturati prima della proposizione del ricorso monitorio, mentre sono esclusi dal computo del valore della causa gli interessi legali e spese legali maturate dopo la proposizione del predetto ricorso.
Nella fattispecie, poiché il capitale, rappresentato dall'importo ingiunto, è pari a 6.291,37 euro e nessuna delle due parti ha allegato e provato che prima del deposito del ricorso monitorio siano maturati interessi legali che, sommati al richiamato capitale, consentano di ritenere superata la competenza per valore del Giudice di Pace, competente ai sensi dell'art. 5, comma
1, c.p.c. per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 10.000,00 euro, l'entità economica della presente domanda rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace di
Napoli.
Al riconoscimento dell'incompetenza del presente tribunale consegue la caducazione del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da un giudice incompetente, infatti, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, cui si aderisce, il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo (o che rileva l'adesione delle parti alla relativa eccezione) deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza, ma anche di caducazione per nullità del decreto ingiuntivo (cfr. tra le tante Cass. civ. 21/08/2012, n. 14594).
Spese di lite compensate, in ragione dell'adesione del condominio opposto all'indicazione del giudice competente,
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così dispone: Controparte_1
1) dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Napoli in favore del Giudice di Pace di
Napoli e fissa in giorni 90 dalla pubblicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi a quest'ultimo;
2) revoca il decreto ingiuntivo n.5186/2024 emesso dal Tribunale di Napoli, in data
02.10.2024;
3) spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Chiuso alle ore 11.22.
Napoli, 08/04/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 4 di 4