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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/05/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 14/05/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n.
8092 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. PENNO CRISTIANO;
Ricorrente
E
CP_1
Resistente contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/07/2022 premesso: di avere lavorato alle Parte_1
dipendenze della dal 24.05.2007 al 21.06.2021, allorquando il rapporto cessò Parte_2
per avere esso ricorrente presentato le proprie dimissioni per giusta causa, stante il mancato pagamento delle retribuzioni sin dal febbraio 2021; che, alla chiusura del rapporto, la società datrice di lavoro rimaneva inadempiente al pagamento dei suddetti stipendi, del mancato preavviso e del t.f.r.; che, con sentenza n. 138 del 2021 emessa dal Tribunale di Bari, la società era Parte_2 dichiarata fallita;
che esso ricorrente in data 29.06.2021 presentava domanda per l'ottenimento della
NASPI; che l' con nota del 26.07.2021 comunicava che la domanda era stata accolta e che la CP_1
prestazione era stata posta in pagamento con decorrenza 29.06.2021; che, con comunicazione del
7.02.2022, l' ribadiva la circostanza dell'accoglimento della domanda, ma indicava quale data CP_1
di decorrenza della prestazione quella successiva del 29.09.2021; che, a fronte dei chiarimenti richiesti con mail del 15.02.2022, l'Istituto precisava che: "in domanda non sono stati da Lei indicati
i giorni di indennità di preavviso, pertanto i pagamenti della disoccupazione si sono sovrapposti a quelli della suddetta indennità - Per sistemare questa sovrapposizione è in corso il recupero dei pagamenti di disoccupazione non dovuti. Riceverà quanto spettante al termine del recupero di quanto
1 indebitamente percepito”; che, per effetto di tale ricalcolo, l' accertava un indebito maturato di CP_1
euro 8.100,82, importo che, decurtato dalla somma dovuta, dava come residuo di pagamento, a seguito della compensazione, l'importo netto di euro 249,19; di avere proposto, senza riscontro, ricorso amministrativo;
che, in data 7.04.2022, il Tribunale di Bari con decreto ex art. 102 della l. fall. disponeva <<… non farsi luogo all'accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali>> sul presupposto che << non risulta essere stato acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori >>.
Tanto premesso il ricorrente ha convenuto l' proponendo azione di accertamento negativo CP_1 dell'indebito e chiedendo la condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto illegittimamente recuperato a tale titolo.
Nonostante la ritualità della notifica non si costituiva l' che era dichiarato contumace alla CP_1
udienza del 3.04.2024.
Quindi, alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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La domanda è fondata e come tale merita accoglimento.
Va premesso l'inquadramento normativo dell'istituto.
La indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (naspi)” è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni NASPI e Miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92, a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”.
In ogni caso, l'art.14 del d.lgs n.22/2015, rubricato “Rinvio”, stabilisce che “ Alla naspi si applicano le disposizioni in materia di Aspi in quanto compatibili”
Ciò detto, ai sensi dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la naspi è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
L'art. 10 co. 1 primo periodo d.l.vo 4.3.2015 n. 22 dispone altresì che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASPI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a una imposta lorda pari o inferiore alle
2 CP_ detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 t.u.i.r. di cui al d.p.r. 22.12.1986 n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne” e stabilisce poi all'art. 11 co. 1 che “il lavoratore decade dalla fruizione della naspi nei seguenti casi:... c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10 co. 1 primo periodo”.
A norma del combinato disposto di cui agli artt. 10 co. 1 e 11 co. 1 d.l.vo cit., pertanto, incorre nella
CP_ decadenza dalla fruizione dell'indennità NASPI il lavoratore che ometta di comunicare all' entro un mese, lo svolgimento di lavoro autonomo o di collaborazione.
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Quanto, poi, alla disciplina applicabile la Cassazione di recente si è pronunciata affermando che la
NASPI << … è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art.
2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale>> (Cass. sez. lav. n. 11659 del 2024).
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Passando all'esame del caso di specie, l'asserito indebito trae origine dalla circostanza che l' , CP_2
a fronte di un primo accoglimento della domanda proposta con decorrenza della data di presentazione della stessa e, cioè, dal 26.06.2021 (cfr. nota 26.07.2021), con successiva nota del 27.02.2022 CP_1
posticipava la data di decorrenza al 29.09.2021 (cfr. nota del 7.02.2022) per essersi, secondo l'
[...]
, sovrapposti i giorni di pagamento della indennità di preavviso a quelli di pagamento CP_3
della NASPI.
Le risultanze processuali depongono, invece, per la fondatezza della tesi del ricorrente.
Non è in discussione che il si sia dimesso per giusta causa a seguito del mancato Parte_1 pagamento delle retribuzioni da parte della società datrice di lavoro;
d'altronde solo le dimissioni per giusta causa, in astratto, giustificano il diritto a percepire la indennità per mancato preavviso.
La società a pochi mesi dalle dimissioni era già dichiarata fallita e la verifica dello stato passivo dell' dava atto della mancanza assoluta di << … attivo da distribuire ad alcuno Parte_2
dei creditori >>.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l' è esonerato dal pagamento delle giornate CP_2
di indennità di disoccupazione laddove il datore di lavoro abbia effettivamente corrisposto al proprio dipendente, per quelle stesse giornate, l'indennità di preavviso.
3 Orbene, nella specie, ritiene questo giudice che le risultanze processuali, per come sopra evidenziate, depongano nel senso che non vi sia stata alcuna erogazione da parte della società a titolo Parte_2
di indennità di mancato preavviso, dal momento che, peraltro, la società neanche ha corrisposto le ultime retribuzioni a fronte della prestazione lavorativa regolarmente resa dal . Parte_1
Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda di accertamento negativo dell'indebito va accolta e, per l'effetto, va dichiarato non dovuto all' dal l'importo di euro 8.100,82. CP_1 Parte_1
Ne consegue la condanna dell' alla restituzione al ricorrente di quanto eventualmente già CP_2 ripetuto a titolo dell'asserito indebito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti Parte_1 dell' , con ricorso depositato il 22/07/2022, così provvede: CP_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuto all' alcun importo a titolo di indebito CP_1
NASPI;
- condanna l' alla restituzione delle somme già trattenute per il suddetto titolo;
CP_1
- condanna l' al pagamento, in distrazione, delle spese processuali che liquida in euro 1.870,00, CP_1 oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 14/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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