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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 11099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11099 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 34910/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
SA COCO, all'esito di udienza tenuta in data 30 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 3 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 34910/2024 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti I. Fiore ed E. Mastroianni Parte_1 ricorrente e resistente in via riconvenzionale
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv.ti P. A. Controparte_1
OC e S. TO resistente e ricorrente in via riconvenzionale
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, esposto di avere lavorato senza alcuna regolarizzazione alle dipendenze della società resistente dal
2/4/2024 al 29/6/2024, di avere prestato per tutto il periodo mansioni corrispondenti al settimo livello di inquadramento del C.C.N.L. Pulizia e
Multiservizi con la qualifica di supervisore e responsabile del personale e di avere lavorato osservando un orario di lavoro di 40 ore settimanali, ha chiesto a questo giudice che la società resistente venga condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma indicata in ricorso per i titoli predetti e per il danno contributivo, oltre accessori, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso deducendo un rapporto di lavoro di tipo autonomo e spiegando domanda riconvenzionale volta alla restituzione del computer portatile in dotazione alla ricorrente.
Avverso la domanda riconvenzionale si è costituita la ricorrente chiedendone il rigetto.
La causa, espletata prova orale mediante l'escussione dei testimoni Tes_1
e è stata decisa con la presente sentenza previo
[...] Testimone_2 Testimone_3 deposito di note conclusionali e di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa deve essere decisa secondo equità per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
I testimoni hanno testualmente dichiarato, la “Ho lavorato per la Tes_1 società resistente dal 1 aprile 2024 al 30 giugno 2024 e lì ho conosciuto la ricorrente.
Ho una causa in corso contro la società resistente e siamo nella fase iniziale. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, andando io a lavorare all'hotel 77 in zona Termini per la società resistente cinque o sei giorni su sette, la ricorrente veniva in giornata in hotel per parlare con noi ragazze addette alla pulizia delle camere. Poteva passare in qualunque momento della giornata e restava circa un'ora in hotel a seconda delle problematiche che sorgevano, in quanto poteva parlare solo con me, o anche con altre mie colleghe o con la direzione. La ricorrente era la nostra responsabile. Quando avevo un problema, telefonavo in sede e rispondeva quasi sempre la ricorrente, altrimenti un certo , cha da quanto so Tes_3 era socio del Ricordo che parlando con la ricorrente ho appreso che andava CP_2 anche in altri hotel per parlare con altri dipendenti della società resistente in altri appalti, ma non so dire di più. Ricordo che quando veniva da me aveva un cellulare ed un tablet aziendali.”; la “Sono amministratrice di condominio ed in tale Tes_2 qualità ha contattato la società resistente a maggio o giugno 2024 per la pulizia delle scale del mio condominio, di cui sono anche amministratrice. In tale frangente ho conosciuto la ricorrente. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, dopo la mia telefonata è venuta prima la ricorrente a fare un sopralluogo, e successivamente un certo con cui interagivo su WhatsApp. Forse è venuto anche il signor Tes_3
SA qui presente. Ricordo che la ricorrente in tutto ha effettuato tre sopralluoghi, la prima volta da sola, la seconda con e credo SA, la Tes_3 terza di nuovo da sola. Il signor mi disse che la ricorrente sarebbe stata la mia Tes_3 referente, da lui delegata. Con la ricorrente comunicavo tramite WhatsApp o chiamate telefoniche. Alla fine, la cosa non è andata in porto perché la ricorrente mi disse che non lavorava più lì e io mi rivolsi ad un'altra ditta che mi ha fatto anche risparmiare
200 euro al mese rispetto al preventivo della società resistente.”; il “Sono Tes_3 dipendente della società resistente dal 2015 e ho sempre svolto mansioni di responsabile. Lavoro ancora per la società resistente. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la ricorrente ha collaborato con la società resistente da maggio a giugno 2024. Ella non osservava un orario di lavoro fisso. Il primo mese o girava con me nei vari appalti, o stava in ufficio per guardare le pratiche. Non veniva a lavorare tutti i giorni. Rispondeva al telefono ai dipendenti. I clienti parlavano con me. Il secondo mese andava a volte da sola negli alberghi, a volte con me. A volte stava in ufficio sempre per guardare delle pratiche. Aveva una SIM aziendale montata su un suo cellulare ed un computer portatile aziendale con cui andava in giro e se lo portava
a casa, dove poteva lavorare. A fine giugno 2024 la ricorrente discusse con me e con
l'amministratore della società resistente dopodiché non è più Controparte_3 venuta a lavorare. L'oggetto della discussione fu il compenso che ella riteneva di dover percepire. In quella discussione non parlò mai di regolarizzazione contributiva.
Non ha mai riconsegnato il computer portatile e la SIM aziendali.”.
Alla luce di queste dichiarazioni, delle conversazioni registrate e WhatsApp e dei documenti versati in atti la domanda attorea non può essere considerata compiutamente provata, alla luce della breve durata del rapporto intercorso tra le parti, della circostanza che la ricorrente in costanza di rapporto ha pacificamente percepito dall' l'indennità NaSPI, dell'assenza di certezza circa l'orario prestato CP_4 dalla ricorrente e financo del periodo di lavoro, oscillante in base alle prove orali tra due e tre mesi di durata effettiva, non resta a questo Tribunale che limitarsi a quantificare la somma dovuta dalla società resistente alla ricorrente in via equitativa, che tenendo conto dei dati non contestati, quali il tipo di impresa gestito dalla società resistente e la circostanza che la ricorrente ha certamente prestato la propria attività lavorativa percependo unicamente la somma di euro 1.625,00, si ritiene giusto debba ammontare ad euro 2.000,00 lordi oltre accessori dalla domanda al saldo, senza alcun riconoscimento di subordinazione anche a fini contributivi.
La domanda riconvenzionale deve essere respinta in quanto non sussistono i presupposti per la pretesa restitutoria, trattandosi di strumenti di lavoro messi a disposizione della lavoratrice nell'ambito di un rapporto di lavoro non regolarizzato per iscritto, con obblighi di restituzione mai formalizzati né comunicati;
inoltre, è infondata la domanda risarcitoria, difettando del tutto la prova del danno.
La natura equitativa della decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
DISPOSITIVO condanna la società resistente al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della ricorrente, oltre accessori dalla domanda al saldo;
respinge ogni altra domanda;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 3 novembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
SA COCO, all'esito di udienza tenuta in data 30 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 3 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 34910/2024 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti I. Fiore ed E. Mastroianni Parte_1 ricorrente e resistente in via riconvenzionale
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv.ti P. A. Controparte_1
OC e S. TO resistente e ricorrente in via riconvenzionale
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, esposto di avere lavorato senza alcuna regolarizzazione alle dipendenze della società resistente dal
2/4/2024 al 29/6/2024, di avere prestato per tutto il periodo mansioni corrispondenti al settimo livello di inquadramento del C.C.N.L. Pulizia e
Multiservizi con la qualifica di supervisore e responsabile del personale e di avere lavorato osservando un orario di lavoro di 40 ore settimanali, ha chiesto a questo giudice che la società resistente venga condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma indicata in ricorso per i titoli predetti e per il danno contributivo, oltre accessori, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso deducendo un rapporto di lavoro di tipo autonomo e spiegando domanda riconvenzionale volta alla restituzione del computer portatile in dotazione alla ricorrente.
Avverso la domanda riconvenzionale si è costituita la ricorrente chiedendone il rigetto.
La causa, espletata prova orale mediante l'escussione dei testimoni Tes_1
e è stata decisa con la presente sentenza previo
[...] Testimone_2 Testimone_3 deposito di note conclusionali e di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa deve essere decisa secondo equità per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
I testimoni hanno testualmente dichiarato, la “Ho lavorato per la Tes_1 società resistente dal 1 aprile 2024 al 30 giugno 2024 e lì ho conosciuto la ricorrente.
Ho una causa in corso contro la società resistente e siamo nella fase iniziale. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, andando io a lavorare all'hotel 77 in zona Termini per la società resistente cinque o sei giorni su sette, la ricorrente veniva in giornata in hotel per parlare con noi ragazze addette alla pulizia delle camere. Poteva passare in qualunque momento della giornata e restava circa un'ora in hotel a seconda delle problematiche che sorgevano, in quanto poteva parlare solo con me, o anche con altre mie colleghe o con la direzione. La ricorrente era la nostra responsabile. Quando avevo un problema, telefonavo in sede e rispondeva quasi sempre la ricorrente, altrimenti un certo , cha da quanto so Tes_3 era socio del Ricordo che parlando con la ricorrente ho appreso che andava CP_2 anche in altri hotel per parlare con altri dipendenti della società resistente in altri appalti, ma non so dire di più. Ricordo che quando veniva da me aveva un cellulare ed un tablet aziendali.”; la “Sono amministratrice di condominio ed in tale Tes_2 qualità ha contattato la società resistente a maggio o giugno 2024 per la pulizia delle scale del mio condominio, di cui sono anche amministratrice. In tale frangente ho conosciuto la ricorrente. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, dopo la mia telefonata è venuta prima la ricorrente a fare un sopralluogo, e successivamente un certo con cui interagivo su WhatsApp. Forse è venuto anche il signor Tes_3
SA qui presente. Ricordo che la ricorrente in tutto ha effettuato tre sopralluoghi, la prima volta da sola, la seconda con e credo SA, la Tes_3 terza di nuovo da sola. Il signor mi disse che la ricorrente sarebbe stata la mia Tes_3 referente, da lui delegata. Con la ricorrente comunicavo tramite WhatsApp o chiamate telefoniche. Alla fine, la cosa non è andata in porto perché la ricorrente mi disse che non lavorava più lì e io mi rivolsi ad un'altra ditta che mi ha fatto anche risparmiare
200 euro al mese rispetto al preventivo della società resistente.”; il “Sono Tes_3 dipendente della società resistente dal 2015 e ho sempre svolto mansioni di responsabile. Lavoro ancora per la società resistente. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la ricorrente ha collaborato con la società resistente da maggio a giugno 2024. Ella non osservava un orario di lavoro fisso. Il primo mese o girava con me nei vari appalti, o stava in ufficio per guardare le pratiche. Non veniva a lavorare tutti i giorni. Rispondeva al telefono ai dipendenti. I clienti parlavano con me. Il secondo mese andava a volte da sola negli alberghi, a volte con me. A volte stava in ufficio sempre per guardare delle pratiche. Aveva una SIM aziendale montata su un suo cellulare ed un computer portatile aziendale con cui andava in giro e se lo portava
a casa, dove poteva lavorare. A fine giugno 2024 la ricorrente discusse con me e con
l'amministratore della società resistente dopodiché non è più Controparte_3 venuta a lavorare. L'oggetto della discussione fu il compenso che ella riteneva di dover percepire. In quella discussione non parlò mai di regolarizzazione contributiva.
Non ha mai riconsegnato il computer portatile e la SIM aziendali.”.
Alla luce di queste dichiarazioni, delle conversazioni registrate e WhatsApp e dei documenti versati in atti la domanda attorea non può essere considerata compiutamente provata, alla luce della breve durata del rapporto intercorso tra le parti, della circostanza che la ricorrente in costanza di rapporto ha pacificamente percepito dall' l'indennità NaSPI, dell'assenza di certezza circa l'orario prestato CP_4 dalla ricorrente e financo del periodo di lavoro, oscillante in base alle prove orali tra due e tre mesi di durata effettiva, non resta a questo Tribunale che limitarsi a quantificare la somma dovuta dalla società resistente alla ricorrente in via equitativa, che tenendo conto dei dati non contestati, quali il tipo di impresa gestito dalla società resistente e la circostanza che la ricorrente ha certamente prestato la propria attività lavorativa percependo unicamente la somma di euro 1.625,00, si ritiene giusto debba ammontare ad euro 2.000,00 lordi oltre accessori dalla domanda al saldo, senza alcun riconoscimento di subordinazione anche a fini contributivi.
La domanda riconvenzionale deve essere respinta in quanto non sussistono i presupposti per la pretesa restitutoria, trattandosi di strumenti di lavoro messi a disposizione della lavoratrice nell'ambito di un rapporto di lavoro non regolarizzato per iscritto, con obblighi di restituzione mai formalizzati né comunicati;
inoltre, è infondata la domanda risarcitoria, difettando del tutto la prova del danno.
La natura equitativa della decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
DISPOSITIVO condanna la società resistente al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della ricorrente, oltre accessori dalla domanda al saldo;
respinge ogni altra domanda;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 3 novembre 2025
IL GIUDICE