Art. 4. Promozioni a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi
Ferme restando le norme di cui all' articolo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , la promozione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi nei ruoli di cui alla allegata tabella A, si consegue mediante unico concorso per esami di merito distinto o mediante unico esame di idoneita'. Il numero dei posti da conferire nell'uno e all'altro ruolo, e' distintamente indicato nel bando di concorso.
Salvo il disposto del successivo articolo 8 il conferimento dell'una o dell'altra qualifica e l'inquadramento nei rispettivi ruoli sono disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori.
Ferme restando le norme di cui all' articolo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , la promozione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi nei ruoli di cui alla allegata tabella A, si consegue mediante unico concorso per esami di merito distinto o mediante unico esame di idoneita'. Il numero dei posti da conferire nell'uno e all'altro ruolo, e' distintamente indicato nel bando di concorso.
Salvo il disposto del successivo articolo 8 il conferimento dell'una o dell'altra qualifica e l'inquadramento nei rispettivi ruoli sono disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori.