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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. N. 4244/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4244 dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi dagli avvocati Ferdinando Quagliata e Persona_1
Giovambattista Colucci
-APPELLANTI-
e
TO IC (C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di , C.F._5 Persona_2 rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Picciocchi e Biancamaria D'Agostino.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.1147/2020 emessa dal Tribunale di Avellino pubblicata il
21.7.2020, in tema di distanze legali dal confine;
azioni a difesa della proprietà”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 27.11.2020, , , Parte_1 Parte_2 Parte_5
[..
[...] e (quali eredi di ) hanno convenuto in giudizio in giudizio, dinanzi a
[...] Parte_4 Persona_1 questa Corte, DA NI e , proponendo appello avverso la sentenza n. 1147/2020 Persona_2 emessa dal Tribunale di Avellino e pubblicata il 21.7.2020, chiedendo che fosse riformata tale sentenza e che, per l'effetto, fossero rigettate tutte le domande avanzate da DA NI e in primo Persona_2 grado, in quanto infondate in fatto e diritto, con la condanna di quest'ultimi al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, attribuendole ai procuratori antistatari.
Iscritta la causa al n. 4244/2020 del Ruolo Generale, si è costituito DA NI (con comparsa depositata) il 18.1.2021, in proprio e in qualità di erede di , chiedendo che l'appello ex adverso Persona_2 proposto fosse dichiarato inammissibile (ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.) e, comunque, infondato, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Con ordinanza del 4.6.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 18.10.2022.
Indi, dopo una serie di rinvii di ufficio, con ordinanza del 20.11.2024 la causa è stata rinviata, su richiesta delle parti, per tentativo di bonario componimento (e, in caso di esito negativo, per la precisazione delle conclusioni), al 13.5.2025.
Con decreto presidenziale del 16.4.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stata disposta la trattazione della controversia in esame – per il 13.5.2025 – ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta);
Per il 13.5.2025 nessuna parte costituita ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto del 16.4.2025.
Ragion per cui, con ordinanza del 14.5.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria), la causa è stata rinviata all'udienza del 17.6.2025 ai sensi dell'art. 127 – ter, comma IV, cod. proc. civ.
Con decreto presidenziale del 21.5.2025 è stato poi disposto che la detta udienza del 17.6.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo le parti depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 13.5.2025, né per quella del 17.6.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023,
2 prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4244/2020 R.G.A.C., così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 18.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4244 dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi dagli avvocati Ferdinando Quagliata e Persona_1
Giovambattista Colucci
-APPELLANTI-
e
TO IC (C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di , C.F._5 Persona_2 rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Picciocchi e Biancamaria D'Agostino.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.1147/2020 emessa dal Tribunale di Avellino pubblicata il
21.7.2020, in tema di distanze legali dal confine;
azioni a difesa della proprietà”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 27.11.2020, , , Parte_1 Parte_2 Parte_5
[..
[...] e (quali eredi di ) hanno convenuto in giudizio in giudizio, dinanzi a
[...] Parte_4 Persona_1 questa Corte, DA NI e , proponendo appello avverso la sentenza n. 1147/2020 Persona_2 emessa dal Tribunale di Avellino e pubblicata il 21.7.2020, chiedendo che fosse riformata tale sentenza e che, per l'effetto, fossero rigettate tutte le domande avanzate da DA NI e in primo Persona_2 grado, in quanto infondate in fatto e diritto, con la condanna di quest'ultimi al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, attribuendole ai procuratori antistatari.
Iscritta la causa al n. 4244/2020 del Ruolo Generale, si è costituito DA NI (con comparsa depositata) il 18.1.2021, in proprio e in qualità di erede di , chiedendo che l'appello ex adverso Persona_2 proposto fosse dichiarato inammissibile (ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.) e, comunque, infondato, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Con ordinanza del 4.6.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 18.10.2022.
Indi, dopo una serie di rinvii di ufficio, con ordinanza del 20.11.2024 la causa è stata rinviata, su richiesta delle parti, per tentativo di bonario componimento (e, in caso di esito negativo, per la precisazione delle conclusioni), al 13.5.2025.
Con decreto presidenziale del 16.4.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stata disposta la trattazione della controversia in esame – per il 13.5.2025 – ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta);
Per il 13.5.2025 nessuna parte costituita ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto del 16.4.2025.
Ragion per cui, con ordinanza del 14.5.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria), la causa è stata rinviata all'udienza del 17.6.2025 ai sensi dell'art. 127 – ter, comma IV, cod. proc. civ.
Con decreto presidenziale del 21.5.2025 è stato poi disposto che la detta udienza del 17.6.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
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Non avendo le parti depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 13.5.2025, né per quella del 17.6.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023,
2 prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4244/2020 R.G.A.C., così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 18.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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