Sentenza 6 luglio 1998
Massime • 1
Deve considerarsi abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso la pretura il quale, a fronte di una richiesta di archiviazione fondata dal pubblico ministero sull'assenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in dibattimento ed in presenza dell'opposizione della persona offesa, abbia modificato la qualificazione giuridica del fatto, individuando in esso un'ipotesi di reato perseguibile a querela, e quindi disposto l'archiviazione e rigettato l'opposizione sul presupposto della tardività dell'istanza di punizione; tale decisione, infatti, è invasiva delle attribuzioni del pubblico ministero in quanto incide direttamente sull'esercizio dell'azione penale, oltre che lesiva del contraddittorio nei confronti della persona offesa.
Commentario • 1
- 1. Conversione del pignoramento, importo dovuto, valutazione sommaria, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/1998, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio dott. Pasquale La Cava Presidente del 6/7/1998
dott. Giacinto Ciancaglini Consigliere SENTENZA
dott. Franco Carletti Consigliere N.4042
dott. Massimo Oddo Consigliere REGISTRO GENERALE
dott. Secondo Carmenini Consigliere N.11760/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Di IC LT contro l'ordinanza pronunciata dal G.I.P. della Pretura di Pescara in data 7/12 gennaio 1998, con la quale è stata rigettata l'opposizione ex art. 410 c.p.p. proposta dal Di IC il 29 novembre 1997 avverso la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. il 2 maggio 1997 nel procedimento n. 5456/96 nei confronti di Di VI EL.
Sentita la relazione fatta dal consigliere dr. Secondo Carmenini;
visto il parere del P.G., che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
OSSERVA
Con un unico motivo di ricorso il Di IC lamenta che il G.I.P., avendo ritenuto ravvisabili nel fatto denunciato, in ipotesi, gli estremi del delitto di cui all'art. 647 c.p.p., ha rigettato per la tardività della querela l'opposizione da lui Proposta avverso la richiesta di archiviazione, formulata dal P.M. con riferimento alla mancanza di qualsiasi elemento dal quale desumere che la Di LI si fosse appropriata o avesse materialmente sottratto al medesimo Di IC la polizza di pegno n. 2043.
Il motivo è fondato.
Il provvedimento di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dall'art. 409, 6^ co., c.p.p., richiamabile nel procedimento pretorile ex art. 549 c.p.p., e tale norma, nel fare espresso e tassativo richiamo alle nullità previste dal l'art. 127, 5^ co., c.p.p., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui alle parti non sia stato consentito l'esercizio delle facoltà ad esse attribuite dalla legge, che nei procedimenti di competenza del pretore si realizza con il contraddittorio documentale (cfr:
Cass., sez. un., sent. 29 maggio 1992). La circostanza che il Di IC sia stato messo in grado di presentare la propria opposizione e la valutazione della stessa da parte del G.I.P. prima dell'emissione del provvedimento avrebbero soddisfatto, quindi, le condizioni necessarie e sufficienti per l'inoppugnabilità dell'archiviazione, se la stessa, benché rispondente ad uno schema processuale ed essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, non si fosse esplicata al di fuori dei casi, consentiti e delle ipotesi previste e non potesse essere rimossa dalla realtà giuridica senza la denuncia della sua abnormità.
Nel caso di specie il giudice è pervenuto ad una pronuncia di archiviazione per motivi, diversi da quelli evidenziati nella richiesta di archiviazione del P.M., in quanto basata su una delle previsioni dell'art. 411 c.p.p., anziché sull'infondatezza della notizia di reato considerata dall'art. 408 c.p.p., previa l'affermazione di una qualificazione giuridica ipotetica del fatto storico e con riferimento ad una valutazione di non tempestività della querela, che era invasiva delle attribuzioni del P.M., oltre che lesiva del contraddittorio nei confronti della parte offesa. La decisione del G.I.P., a fronte di una richiesta fondata dal P.M. sull'assenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in dibattimento, con l'espressa menzione che il Di IC avrebbe potuto fornire "in sede di opposizione ,responsabilmente, eventuali ulteriori elementi a carico della Di LI", ha comportato, infatti, nell'intento di operare una non prevista semplificazione del procedimento, la soluzione di una questione preliminare, non rimessa dal P.M. al controllo del giudice e già implicitamente risolta dell'organo inquirente in senso favorevole alla procedibilità dell'azione penale.
È certo che in seguito alla richiesta di archiviazione il giudice per le indagini preliminari ha il dovere di valutare la qualificazione giuridica del fatto in funzione dell'esercizio della sua attività, in quanto egli deve pronunciarsi sulla fondatezza della notizia di reato e non sulla qualificazione datagli, ma, ove la qualificazione giuridica da lui ritenuta incida direttamente sull'esercizio dell'azione penale, egli non può sottrarsi agli obblighi imposti dall'art. 409, 5^ co., c.p.p., perché diversamente l'archiviazione risulterebbe sostanzialmente d'ufficio dal giudice e non su iniziativa del P.M.
Non può essere condivisa, inoltre, l'opinione che di abnormità possa parlarsi solo con riferimento al contenuto decisorio del provvedimento e non all'apparato argomentativo per cui il giudice è giunto a detta disposizione (cfr: Cass. pen., sez. V, sent. 4 maggio 1995; Cass. pen., sez. VI, sent. 16 giugno 1995), poiché la previsione di tassative ipotesi di archiviazione non può che comportare necessariamente un controllo della motivazione al fine di valutare la conformità del provvedimento alle fattispecie tipiche che giustificano l'esercizio del relativo potere (cfr: Cass. pen. sez. VI, sent. 31 maggio 1994, che ha ritenuto abnorme l'archiviazione nel caso in cui il G.I.P. richiesto di emettere il provvedimento per difetto di una condizione di proseguibilità o procedibilità dell'azione penale ovvero per intervenuta estinzione del reato, aveva motivato sull'insussistenza di, prove favorevoli). È da considerare abnorme, dunque, il provvedimento impugnato, perché il G.I.P. non accogliendo la richiesta del P.M. di manifesta infondatezza della notizia di reato avrebbe dovuto, nel ritenere diversa l'imputazione e tardiva la querela sporta dalla parte offesa, provvedere ai sensi dell'art. 409, co. IV. c.p.p. (indagine coatta), dando così la possibilità alle parti (PM e parte offesa) di esprimere le proprie conclusioni, e non invece provvedere direttamente all'archiviazione sottraendo così allo stesso P.M. la titolarità del potere di attivare l'azione penale che, ai sensi dell'art. 50, c.p.p., spetta solo a quest'ultimo. Il provvedimento di. archiviazione deve essere annullato, conseguentemente senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al P.M. presso la Pretura circondariale di Pescara.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso la Pretura circondariale di Pescara.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 6 luglio 1998. Depositato in Cancelleria il 3 agosto 1998