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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 6287/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a MILANO (MI), il Parte_1 C.F._1 19/11/1974,
e
(c.f. ), nato/a a ZI (VE), il Parte_2 C.F._2 22/05/1978,
entrambi con l'avv. PATRIZIA STEA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 23/10/2025, i coniugi e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del
[...] loro matrimonio – contratto il 14/06/2014 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASALE SUL SILE (TV) dell'anno 2014 al n. 11, Parte II, Serie A.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione consensuale tra i coniugi (sent. n. 2162/2023 pubbl. il 24/11/2023; RG. 4018/2023);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/06/2014 tra Parte_1 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_2 di CASALE SUL SILE (TV) dell'anno 2014, al n. 11, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento della figlia minorenne appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/06/2014 da
, nato/a a MILANO (MI), il 19/11/1974 Parte_1
e nato/a a ZI (VE), il 22/05/1978, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASALE SUL SILE (TV) dell'anno 2014 al n. 11, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casale sul Sile, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casale sul Sile n. Anno
2014 n. 11 Parte II Serie A Ufficio 1, optando per il regime di separazione dei beni.
Per quanto attiene all'affidamento della minore , le parti confermano la Per_1 volontà di mantenere l'affido condiviso della minore e, per scelta condivisa tra i coniugi, la ragazza provvederà a lasciare la propria residenza presso la mamma ove attualmente si trova ma, modificherà la permanenza presso i genitori in questo modo: presso il padre per tre settimane anche consecutive ogni mese modificando in radice il collocamento prevalente, una settimana al mese presso la mamma.
Le decisioni più importanti nell'interesse della ragazza relative all'educazione alla formazione scolastica ed universitaria ed alla salute continueranno ad essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle inclinazioni
e delle aspirazioni della stessa. I genitori si impegnano a tenersi continuamente informati circa tutte le questioni relative alla minore ed avranno diritto ad esercitare la potestà separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Conseguentemente alla nuova regolamentazione verrà a diminuire il contributo al mantenimento nella metà di quanto ora previsto e con ciò, il signor Pt_2 provvederà al versamento di € 250,00/mese - entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese - dalla domanda giudiziale che qui ci occupa, sino alla maggiore età della figlia o alla sua raggiunta capacità di mantenersi in autonomia.
Le spese straordinarie restano inalterate nella misura del 50% ciascuno sempre previa esibizione della pezza giustificativa, che verranno regolate entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
L'assegno unico famigliare resta inalterato nella misura al 100% a favore della SI . La minore resta fiscalmente a carico di entrambi i genitori. Parte_1
3 Le parti confermano il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti validi per l'espatrio che dovranno restare nella disponibilità del collocatario prevalente.
I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolare ogni loro reciproca pendenza economica e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Dichiarano altresì che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto od in parte, le domande ivi contenute.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 10 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 6287/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a MILANO (MI), il Parte_1 C.F._1 19/11/1974,
e
(c.f. ), nato/a a ZI (VE), il Parte_2 C.F._2 22/05/1978,
entrambi con l'avv. PATRIZIA STEA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 23/10/2025, i coniugi e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del
[...] loro matrimonio – contratto il 14/06/2014 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASALE SUL SILE (TV) dell'anno 2014 al n. 11, Parte II, Serie A.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione consensuale tra i coniugi (sent. n. 2162/2023 pubbl. il 24/11/2023; RG. 4018/2023);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/06/2014 tra Parte_1 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_2 di CASALE SUL SILE (TV) dell'anno 2014, al n. 11, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento della figlia minorenne appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/06/2014 da
, nato/a a MILANO (MI), il 19/11/1974 Parte_1
e nato/a a ZI (VE), il 22/05/1978, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASALE SUL SILE (TV) dell'anno 2014 al n. 11, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casale sul Sile, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casale sul Sile n. Anno
2014 n. 11 Parte II Serie A Ufficio 1, optando per il regime di separazione dei beni.
Per quanto attiene all'affidamento della minore , le parti confermano la Per_1 volontà di mantenere l'affido condiviso della minore e, per scelta condivisa tra i coniugi, la ragazza provvederà a lasciare la propria residenza presso la mamma ove attualmente si trova ma, modificherà la permanenza presso i genitori in questo modo: presso il padre per tre settimane anche consecutive ogni mese modificando in radice il collocamento prevalente, una settimana al mese presso la mamma.
Le decisioni più importanti nell'interesse della ragazza relative all'educazione alla formazione scolastica ed universitaria ed alla salute continueranno ad essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle inclinazioni
e delle aspirazioni della stessa. I genitori si impegnano a tenersi continuamente informati circa tutte le questioni relative alla minore ed avranno diritto ad esercitare la potestà separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Conseguentemente alla nuova regolamentazione verrà a diminuire il contributo al mantenimento nella metà di quanto ora previsto e con ciò, il signor Pt_2 provvederà al versamento di € 250,00/mese - entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese - dalla domanda giudiziale che qui ci occupa, sino alla maggiore età della figlia o alla sua raggiunta capacità di mantenersi in autonomia.
Le spese straordinarie restano inalterate nella misura del 50% ciascuno sempre previa esibizione della pezza giustificativa, che verranno regolate entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
L'assegno unico famigliare resta inalterato nella misura al 100% a favore della SI . La minore resta fiscalmente a carico di entrambi i genitori. Parte_1
3 Le parti confermano il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti validi per l'espatrio che dovranno restare nella disponibilità del collocatario prevalente.
I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolare ogni loro reciproca pendenza economica e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Dichiarano altresì che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto od in parte, le domande ivi contenute.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 10 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
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