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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 08/08/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1967 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 1967 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 19/05/2025, da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Paolo Magi, elettivamente domiciliati C.F._2 presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c, Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 19.05.2025, hanno premesso di aver contratto matrimonio in Montegranaro, in data 09.04.2000 con atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del predetto Comune al Numero 4, Parte II, Serie A, Anno 2000, di essere economicamente autosufficienti, così come i figli, e Persona_1 Controparte_1 entrambi maggiorenni.
1 Le parti, poi, dando atto che nel tempo sono emerse circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto e della convivenza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la sola pronuncia di separazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
he hanno contratto matrimonio in Montegranaro, in data 09.04.2000;
[...]
2. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montegranaro, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 17.07.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 1967 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 19/05/2025, da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Paolo Magi, elettivamente domiciliati C.F._2 presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c, Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 19.05.2025, hanno premesso di aver contratto matrimonio in Montegranaro, in data 09.04.2000 con atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del predetto Comune al Numero 4, Parte II, Serie A, Anno 2000, di essere economicamente autosufficienti, così come i figli, e Persona_1 Controparte_1 entrambi maggiorenni.
1 Le parti, poi, dando atto che nel tempo sono emerse circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto e della convivenza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la sola pronuncia di separazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
he hanno contratto matrimonio in Montegranaro, in data 09.04.2000;
[...]
2. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montegranaro, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 17.07.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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