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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/11/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
N. 5291/2020 R.G.
Il giorno 07/11/2025, alle ore 10.00, innanzi al Giudice, Dott. Fulvio Dello Iacovo, verificata la regolarità della comunicazione del provvedimento contenente il link di collegamento, richiamati i presenti alla necessità di confermare l'assenza di soggetti non legittimati nei luoghi da cui è effettuato il collegamento, si dà atto della presenza e della dichiarazione di identità: dell'Avv. CERIANI ELIA, per parte attrice;
dell'Avv. Santonastaso Francesco, per parte convenuta;
Il Giudice invita le parti a tenere sempre attiva la funzione audio/video, riservandosi la facoltà di disattivare la funzione audio di alcuno dei partecipanti, al solo fine di regolamentare l'ordinario svolgimento dell'udienza. Rammenta, altresì, che è assolutamente vietata la registrazione audio/video dell'udienza. A questo punto, l'Avv. Ceriani si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'integrale accoglimento della domanda con vittoria di spese. L'Avv. Santonastaso conclude come da propri scritti difensivi e chiede il rigetto della domanda attorea ed accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, con vittoria di spese. Dopo breve discussione orale, Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato. Rinvia la decisione al termine dell'udienza, all'esito della Camera di Consiglio, espressamente esonerando le parti ed i difensori dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza. Del che è verbale, chiuso alle ore 18.00.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5291/20 RGAC, decisa, in esito a discussione delle parti, ex art. 281 sexies c.p.c., alla odierna udienza del 07.11.2025.
TRA
RE. in persona dal l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. E. Ceriani, CP_1 giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti A. Lupo, D. De CP_2
SQ e F. Santonastaso, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Re (così anche per brevità) CP_1 conveniva in giudizio (così anche per brevità), per sentirla condannare alla CP_2 restituzione della complessiva somma di €. 31.436,11, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
pagina 2 di 8 A fondamento dell'azione esponeva che tra le parti era stato concluso, il
09.01.2108, un contratto di procacciamento di affari in virtù del quale la si CP_2 impegnava a procurare nuova clientela (prevalentemente aziende), potenzialmente interessate ad avvalersi dell'attività professionale della Re.
, in particolare nell'ambito degli investimenti in “sviluppo e ricerca” con i CP_1 conseguenti benefici di natura fiscale.
A fronte di tale attività, avrebbe percepito la cifra annua di €. 60.000,00 CP_2
(oltre IVA), con pagamenti mensili di pari importo, previa emissione di fattura.
Il contratto si risolveva per disdetta comunicata dall'attrice nel mese di settembre del 2019, con effetto alla scadenza del termine di preavviso, concordemente stabilito in mesi tre, e quindi al successivo 31.12.2019.
La attrice si avvedeva, comunicata la disdetta, di aver corrisposto in favore di una cifra superiore a quanto stabilito e, in particolare: per l'anno 2018, Euro CP_2
75.501,73 oltre IVA e per l'anno 2019, Euro 70.265,57.
Risultava così, un maggior esborso pari ad €. 31.436,11 (IVA compresa) privo di giustificazione causale e dunque indebitamente percepito da e di cui CP_2 chiedeva la restituzione.
Rassegnava, per l'effetto, le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così giudicare: In via principale nel merito: ACCERTATO che la società Cont nel corso degli anni 2018 e 2019 ha corrisposto alla società a CP_1 CP_2 socio unico il complessivo importo di € 177.836,11 a fronte di una somma contrattualmente stabilita in € 146.400,00 per l'effetto CONDANNARE, ex artt. 2033 C.C.
e seguenti, la a socio unico, in persona del legale rappresentante, a restituire CP_2
Co la differenza dovuta a e pari ad € 31.436,11 oltre interessi e rivalutazione CP_1 monetaria, con emissione di eventuali note di credito, e conseguentemente DICHIARARE Cont che nulla è più dovuto da a a socio unico in virtù del contratto CP_1 CP_2 sottoscritto in data 09 gennaio 2018. In via subordinata nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere sussistere i presupposti di Cont cui agli artt. 2033 C.C. e seguenti, ACCERTATO che la società nel corso CP_1 degli anni 2018 e 2019 ha corrisposto alla società a socio unico il complessivo CP_2 importo di € 177.836,11 a fronte di una somma contrattualmente stabilita in €
pagina 3 di 8 146.400,00 per l'effetto CONDANNARE, ex art. 2041 C.C., la a socio unico, in CP_2
Cont persona del legale rappresentante, a restituire la differenza dovuta a e CP_1 pari ad € 31.436,11 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con emissione di eventuali Cont note di credito, e conseguentemente DICHIARARE che nulla è più dovuto da CP_1
a a socio unico in virtù del contratto sottoscritto in data 09 gennaio 2018.
[...] CP_2
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
Si costituiva ritualmente in giudizio , che contestava la avversa domanda. CP_2
Evidenziava che gli importi asseritamente non dovuti, tutti fatturati e regolarmente pagati dalla attrice, ed ulteriori rispetto alle previsioni contrattuali, trovavano la loro fonte in un accordo verbale intercorso tra le parti e successivo al contratto richiamato;
accordo per il quale, a fronte dell'enorme guadagno che Contr
otteneva grazie alle prestazioni rese in favore della clientela acquisita CP_1 per il tramite di , veniva a questa riconosciuto una maggiorazione rispetto al CP_2 compenso pattuito, di volta in volta fatturato previa condivisione tra Parte_1
Contr (l.r.p.t. ) e (già l.r.p.t. di ). CP_4 CP_5 CP_1
Contr In via riconvenzionale, evidenziava che aveva omesso di pagare le CP_1 fatture relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2019 e neppure il compenso per il mese di dicembre dello stesso anno, residuando un credito in suo favore pari ad €. 20.000,00 oltre IVA del quale chiedeva condannarsi Re. CP_1 al pagamento.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale Illustrissimo, - previo ogni opportuno accertamento, - respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione Nel merito: 1) rigettare le domande tutte di parte attrice per le ragioni esposte nel corpo dell'atto, in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto;
2) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per
l'effetto, condannare la Re. al pagamento del corrispettivo del Contratto di CP_1 procacciamento d'affari del 9 gennaio 2018, relativamente alle mensilità dovute alla convenuta nel periodo settembre - dicembre 2019, per complessivi Euro 20.000,00
(ventimila/00) oltre IVA, oltre interessi al tasso ex D.lgs. 231/2002, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso: 3) con vittoria di tutte le spese di lite.
Così costituito il contraddittorio e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il Tribunale ammetteva le richieste di prove articolate pagina 4 di 8 dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza del 23.02.2023, formulando, altresì, proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; la proposta veniva accettata dalla convenuta e rifiutata dall'attrice.
Escussi i testi ammessi, e così chiusa la fase istruttoria, la causa perveniva, per precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisione all'udienza del
07.11.2025.
DIRITTO Contr La domanda avanzata da è infondata e va respinta meritando, per CP_1 converso, pieno accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata da . CP_2
Vanno previamente esaminati gli elementi di fatto che risultano pacifici ovvero non contestati: la esistenza del contratto di procacciamento di affari e la validità ed efficacia dello stesso;
la perfetta esecuzione delle obbligazioni poste a carico di
, il mancato pagamento del compenso contrattualmente pattuito per il CP_2 periodo settembre/dicembre 2019.
Non è neppure controverso che le singole fatture emesse da in favore di CP_2
Contr
, ivi incluse quelle di poi contestate per eccessività, sono state CP_1 regolarmente inoltrate alla società attrice, da questa registrate nella propria contabilità (tanto dovendo presumersi, non sussistendo alcuna contestazione specifica sul punto) e tutte regolarmente pagate.
Ciò posto, va evidenziato che i testimoni escussi hanno rilasciato dichiarazioni che, valutate complessivamente ed in relazione alla documentazione prodotta ed agli ulteriori elementi di cui si dirà, consente al Tribunale di ritenere dimostrata la esistenza di un accordo verbale successivo alla conclusione del contratto, in virtù del quale la attrice riconosceva alla convenuta il diritto a percepire importi ulteriori, in misura non previamente concordata ma stabilita volta per volta.
In particolare, la teste ha dichiarato che le fatture mostratele erano state da Tes_1 lei formate, per conto di , su espressa indicazione del , che CP_2 Parte_2 indicava sia l'importo da fatturare che la causale da inserire.
A ben vedere, lo stesso pur dichiarando di non ricordare le fatture CP_5 mostrategli in occasione della testimonianza resa, ha comunque riferito di essere lui ad impartire alle “ragazze” le indicazioni per l'emissione delle fatture (in ciò
pagina 5 di 8 confermando la dichiarazione del teste , sebbene su indicazioni del Tes_1
Parte_1
Orbene, il componente del CdA della attrice, socio e già l.r.p.t. della stessa non poteva autorizzare l'emissione di fatture di diverso importo rispetto a quanto pattuito con il contratto del 09.01.2018 (che egli stesso aveva personalmente sottoscritto nella qualità e di cui, evidentemente, conosceva a menadito il contenuto e gli importi da pagare), a meno che tale indicazione non fosse conseguente alla esistenza di accordi ulteriori tra le parti, tanto più verosimili quanto evidente e riconosciuto era “l'intreccio” di relazioni personali, professionali Contr e societarie tra esso ed il così come tra e tutte le CP_5 Parte_1 CP_1 società afferenti alla famiglia tra cui . Parte_1 CP_2
Depone anche, nei sensi indicati, la circostanza obiettiva che tutte le fatture con importi diversi, rispetto a quelli rinvenienti dal contratto, non sono mai state contestate, alcune addirittura risalenti a più di un anno prima (v. fatt. n. 32/18) rispetto alla paventata “scoperta”, coeva alla interruzione dei rapporti tra le varie compagini, ed anzi sono state regolarmente pagate alla convenuta;
peraltro, gli importi contrattuali erano fissi e predeterminati (€.5.000,00 oltre IVA) per cui a chiunque sarebbe apparso anomalo un importo diverso da €. 5.000,00 (o multiplo dello stesso) e tale da ingenerare, quantomeno, richieste di chiarimenti prima di provvedere al pagamento.
E' da sottolineare che la attrice, rispetto a tali elementi, ampiamente dedotti da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, non ha, nei limiti della propria attività assertiva, addotto alcun elemento o giustificazione plausibile alla ricostruzione operata da , limitandosi a negare la esistenza di CP_2 un accordo successivo alla conclusione del contratto e non offrendo alcuno spunto o riflessione che potesse giustificare un comportamento così anomalo (pagamento delle fatture elaborate proprio su indicazione, o perlomeno con l'assenso, del ed un rinsavimento così tardivo (coincidente con la rottura dei rapporti CP_5 tra le parti), tale non potendo considerarsi “.. la situazione di reciproco soddisfacimento, unita alla fiducia riposta in e nel Sig. anche in CP_2 Parte_1 considerazione dei contratti sottoscritti con le altre società della famiglia
pagina 6 di 8 Con
ha impedito a di avvedersi immediatamente della Parte_1 CP_1 ingiustificata maggior fatturazione da parte di rispetto agli accordi CP_2 contrattuali intercorsi”. Si tratta, evidentemente, di una locuzione priva di significato giuridicamente rilevante, non essendo dato capire quale fosse l'impedimento o in che cosa esso si concretizzasse, né quale portata impeditiva avesse (rispetto al mero controllo delle fatture e degli importi da pagare), il reciproco elemento di fiducia tra le parti.
inoltre, ha fornito adeguata dimostrazione degli elementi che, per CP_2 converso, rendevano (e rendono) plausibile la conclusione di un accordo successivo al contratto: la circostanza che numerosi clienti sono stati indirizzati alla attrice proprio grazie all'attività di procacciamento della convenuta;
i consistenti guadagni che i successivi rapporti tra la attrice ed i clienti procacciati Cont portavano alla prima;
elementi che non ha contestato. CP_1
Sicché, proprio la prospettiva di tali consistenti guadagni conseguenti all'attività di procacciamento della nuova clientela ed il rischio che , in mancanza di una CP_2 rivisitazione degli accordi contrattuali, potesse “rallentare” la veicolazione di nuovi clienti (tanto possibile proprio perché Re. “..già garantiva un CP_1 corrispettivo fisso pari a € 5.000,00 mensili a prescindere dal numero di clienti segnalati da e degli eventuali affari andati a buon fine.” (v. memoria ex art. CP_2
183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice, pag.6)), offre ulteriore argomento alla ricostruzione delle vicende sub judice.
Sicché, l'esame di ciascuno degli elementi indicati ed il loro successivo esame complessivo conduce, ex art. 2729 c.c., a ritenere provata l'esistenza di uno specifico accordo intercorso tra le parti, successivo alla stipula dell'originario contratto, come dedotto da parte convenuta. Contr Ne consegue che la domanda di si appalesa infondata. CP_1
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale spiegata da il cui credito è CP_2 sostanzialmente riconosciuto dall'attrice che ha dichiarato di non aver provveduto al pagamento dei compensi fatturati da per i mesi da settembre del 2019 e CP_2 fino alla naturale conclusione del contratto conseguente alla disdetta
(31.12.2019) “.. tenuto conto che alla data del 03 settembre 2019 la RE CP_1
pagina 7 di 8 aveva già corrisposto l'importo di € 85.724,00, ben superiore a quello contrattualmente concordato ..”
Ne deriva, per l'effetto, che nessun'altra ragione l'attrice ha addotto circa il mancato pagamento del compenso contrattualmente pattuito, né che l'omissione riguardi, come precisato dalla convenuta, i mesi da settembre a dicembre 2019, per un importo pari ad €. 20.000,00 oltre IVA.
Respinta, per i motivi già illustrati, la domanda attorea, va dunque affermata la pretesa creditoria della convenuta per l'importo indicato, che va maggiorato di interessi moratori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Con e sulla domanda riconvenzionale spiegata da , ogni altra CP_1 CP_2 istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda principale.
2. Accoglie la domanda riconvenzionale;
per l'effetto Contr
3. Condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore CP_1 della della somma di €. 20.000,00 (oltre IVA) con interessi CP_2 moratori a far data dalla domanda e fino al soddisfo.
4. Condanna la società attrice al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese e funzioni di lite che si liquidano in complessivi €. 5.314,00 (di cui €. 237 per imborso C.U.), oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, 07.11.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
pagina 8 di 8
N. 5291/2020 R.G.
Il giorno 07/11/2025, alle ore 10.00, innanzi al Giudice, Dott. Fulvio Dello Iacovo, verificata la regolarità della comunicazione del provvedimento contenente il link di collegamento, richiamati i presenti alla necessità di confermare l'assenza di soggetti non legittimati nei luoghi da cui è effettuato il collegamento, si dà atto della presenza e della dichiarazione di identità: dell'Avv. CERIANI ELIA, per parte attrice;
dell'Avv. Santonastaso Francesco, per parte convenuta;
Il Giudice invita le parti a tenere sempre attiva la funzione audio/video, riservandosi la facoltà di disattivare la funzione audio di alcuno dei partecipanti, al solo fine di regolamentare l'ordinario svolgimento dell'udienza. Rammenta, altresì, che è assolutamente vietata la registrazione audio/video dell'udienza. A questo punto, l'Avv. Ceriani si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'integrale accoglimento della domanda con vittoria di spese. L'Avv. Santonastaso conclude come da propri scritti difensivi e chiede il rigetto della domanda attorea ed accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, con vittoria di spese. Dopo breve discussione orale, Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato. Rinvia la decisione al termine dell'udienza, all'esito della Camera di Consiglio, espressamente esonerando le parti ed i difensori dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza. Del che è verbale, chiuso alle ore 18.00.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5291/20 RGAC, decisa, in esito a discussione delle parti, ex art. 281 sexies c.p.c., alla odierna udienza del 07.11.2025.
TRA
RE. in persona dal l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. E. Ceriani, CP_1 giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti A. Lupo, D. De CP_2
SQ e F. Santonastaso, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Re (così anche per brevità) CP_1 conveniva in giudizio (così anche per brevità), per sentirla condannare alla CP_2 restituzione della complessiva somma di €. 31.436,11, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
pagina 2 di 8 A fondamento dell'azione esponeva che tra le parti era stato concluso, il
09.01.2108, un contratto di procacciamento di affari in virtù del quale la si CP_2 impegnava a procurare nuova clientela (prevalentemente aziende), potenzialmente interessate ad avvalersi dell'attività professionale della Re.
, in particolare nell'ambito degli investimenti in “sviluppo e ricerca” con i CP_1 conseguenti benefici di natura fiscale.
A fronte di tale attività, avrebbe percepito la cifra annua di €. 60.000,00 CP_2
(oltre IVA), con pagamenti mensili di pari importo, previa emissione di fattura.
Il contratto si risolveva per disdetta comunicata dall'attrice nel mese di settembre del 2019, con effetto alla scadenza del termine di preavviso, concordemente stabilito in mesi tre, e quindi al successivo 31.12.2019.
La attrice si avvedeva, comunicata la disdetta, di aver corrisposto in favore di una cifra superiore a quanto stabilito e, in particolare: per l'anno 2018, Euro CP_2
75.501,73 oltre IVA e per l'anno 2019, Euro 70.265,57.
Risultava così, un maggior esborso pari ad €. 31.436,11 (IVA compresa) privo di giustificazione causale e dunque indebitamente percepito da e di cui CP_2 chiedeva la restituzione.
Rassegnava, per l'effetto, le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così giudicare: In via principale nel merito: ACCERTATO che la società Cont nel corso degli anni 2018 e 2019 ha corrisposto alla società a CP_1 CP_2 socio unico il complessivo importo di € 177.836,11 a fronte di una somma contrattualmente stabilita in € 146.400,00 per l'effetto CONDANNARE, ex artt. 2033 C.C.
e seguenti, la a socio unico, in persona del legale rappresentante, a restituire CP_2
Co la differenza dovuta a e pari ad € 31.436,11 oltre interessi e rivalutazione CP_1 monetaria, con emissione di eventuali note di credito, e conseguentemente DICHIARARE Cont che nulla è più dovuto da a a socio unico in virtù del contratto CP_1 CP_2 sottoscritto in data 09 gennaio 2018. In via subordinata nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere sussistere i presupposti di Cont cui agli artt. 2033 C.C. e seguenti, ACCERTATO che la società nel corso CP_1 degli anni 2018 e 2019 ha corrisposto alla società a socio unico il complessivo CP_2 importo di € 177.836,11 a fronte di una somma contrattualmente stabilita in €
pagina 3 di 8 146.400,00 per l'effetto CONDANNARE, ex art. 2041 C.C., la a socio unico, in CP_2
Cont persona del legale rappresentante, a restituire la differenza dovuta a e CP_1 pari ad € 31.436,11 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con emissione di eventuali Cont note di credito, e conseguentemente DICHIARARE che nulla è più dovuto da CP_1
a a socio unico in virtù del contratto sottoscritto in data 09 gennaio 2018.
[...] CP_2
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
Si costituiva ritualmente in giudizio , che contestava la avversa domanda. CP_2
Evidenziava che gli importi asseritamente non dovuti, tutti fatturati e regolarmente pagati dalla attrice, ed ulteriori rispetto alle previsioni contrattuali, trovavano la loro fonte in un accordo verbale intercorso tra le parti e successivo al contratto richiamato;
accordo per il quale, a fronte dell'enorme guadagno che Contr
otteneva grazie alle prestazioni rese in favore della clientela acquisita CP_1 per il tramite di , veniva a questa riconosciuto una maggiorazione rispetto al CP_2 compenso pattuito, di volta in volta fatturato previa condivisione tra Parte_1
Contr (l.r.p.t. ) e (già l.r.p.t. di ). CP_4 CP_5 CP_1
Contr In via riconvenzionale, evidenziava che aveva omesso di pagare le CP_1 fatture relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2019 e neppure il compenso per il mese di dicembre dello stesso anno, residuando un credito in suo favore pari ad €. 20.000,00 oltre IVA del quale chiedeva condannarsi Re. CP_1 al pagamento.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale Illustrissimo, - previo ogni opportuno accertamento, - respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione Nel merito: 1) rigettare le domande tutte di parte attrice per le ragioni esposte nel corpo dell'atto, in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto;
2) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per
l'effetto, condannare la Re. al pagamento del corrispettivo del Contratto di CP_1 procacciamento d'affari del 9 gennaio 2018, relativamente alle mensilità dovute alla convenuta nel periodo settembre - dicembre 2019, per complessivi Euro 20.000,00
(ventimila/00) oltre IVA, oltre interessi al tasso ex D.lgs. 231/2002, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso: 3) con vittoria di tutte le spese di lite.
Così costituito il contraddittorio e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il Tribunale ammetteva le richieste di prove articolate pagina 4 di 8 dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza del 23.02.2023, formulando, altresì, proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; la proposta veniva accettata dalla convenuta e rifiutata dall'attrice.
Escussi i testi ammessi, e così chiusa la fase istruttoria, la causa perveniva, per precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisione all'udienza del
07.11.2025.
DIRITTO Contr La domanda avanzata da è infondata e va respinta meritando, per CP_1 converso, pieno accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata da . CP_2
Vanno previamente esaminati gli elementi di fatto che risultano pacifici ovvero non contestati: la esistenza del contratto di procacciamento di affari e la validità ed efficacia dello stesso;
la perfetta esecuzione delle obbligazioni poste a carico di
, il mancato pagamento del compenso contrattualmente pattuito per il CP_2 periodo settembre/dicembre 2019.
Non è neppure controverso che le singole fatture emesse da in favore di CP_2
Contr
, ivi incluse quelle di poi contestate per eccessività, sono state CP_1 regolarmente inoltrate alla società attrice, da questa registrate nella propria contabilità (tanto dovendo presumersi, non sussistendo alcuna contestazione specifica sul punto) e tutte regolarmente pagate.
Ciò posto, va evidenziato che i testimoni escussi hanno rilasciato dichiarazioni che, valutate complessivamente ed in relazione alla documentazione prodotta ed agli ulteriori elementi di cui si dirà, consente al Tribunale di ritenere dimostrata la esistenza di un accordo verbale successivo alla conclusione del contratto, in virtù del quale la attrice riconosceva alla convenuta il diritto a percepire importi ulteriori, in misura non previamente concordata ma stabilita volta per volta.
In particolare, la teste ha dichiarato che le fatture mostratele erano state da Tes_1 lei formate, per conto di , su espressa indicazione del , che CP_2 Parte_2 indicava sia l'importo da fatturare che la causale da inserire.
A ben vedere, lo stesso pur dichiarando di non ricordare le fatture CP_5 mostrategli in occasione della testimonianza resa, ha comunque riferito di essere lui ad impartire alle “ragazze” le indicazioni per l'emissione delle fatture (in ciò
pagina 5 di 8 confermando la dichiarazione del teste , sebbene su indicazioni del Tes_1
Parte_1
Orbene, il componente del CdA della attrice, socio e già l.r.p.t. della stessa non poteva autorizzare l'emissione di fatture di diverso importo rispetto a quanto pattuito con il contratto del 09.01.2018 (che egli stesso aveva personalmente sottoscritto nella qualità e di cui, evidentemente, conosceva a menadito il contenuto e gli importi da pagare), a meno che tale indicazione non fosse conseguente alla esistenza di accordi ulteriori tra le parti, tanto più verosimili quanto evidente e riconosciuto era “l'intreccio” di relazioni personali, professionali Contr e societarie tra esso ed il così come tra e tutte le CP_5 Parte_1 CP_1 società afferenti alla famiglia tra cui . Parte_1 CP_2
Depone anche, nei sensi indicati, la circostanza obiettiva che tutte le fatture con importi diversi, rispetto a quelli rinvenienti dal contratto, non sono mai state contestate, alcune addirittura risalenti a più di un anno prima (v. fatt. n. 32/18) rispetto alla paventata “scoperta”, coeva alla interruzione dei rapporti tra le varie compagini, ed anzi sono state regolarmente pagate alla convenuta;
peraltro, gli importi contrattuali erano fissi e predeterminati (€.5.000,00 oltre IVA) per cui a chiunque sarebbe apparso anomalo un importo diverso da €. 5.000,00 (o multiplo dello stesso) e tale da ingenerare, quantomeno, richieste di chiarimenti prima di provvedere al pagamento.
E' da sottolineare che la attrice, rispetto a tali elementi, ampiamente dedotti da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, non ha, nei limiti della propria attività assertiva, addotto alcun elemento o giustificazione plausibile alla ricostruzione operata da , limitandosi a negare la esistenza di CP_2 un accordo successivo alla conclusione del contratto e non offrendo alcuno spunto o riflessione che potesse giustificare un comportamento così anomalo (pagamento delle fatture elaborate proprio su indicazione, o perlomeno con l'assenso, del ed un rinsavimento così tardivo (coincidente con la rottura dei rapporti CP_5 tra le parti), tale non potendo considerarsi “.. la situazione di reciproco soddisfacimento, unita alla fiducia riposta in e nel Sig. anche in CP_2 Parte_1 considerazione dei contratti sottoscritti con le altre società della famiglia
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ha impedito a di avvedersi immediatamente della Parte_1 CP_1 ingiustificata maggior fatturazione da parte di rispetto agli accordi CP_2 contrattuali intercorsi”. Si tratta, evidentemente, di una locuzione priva di significato giuridicamente rilevante, non essendo dato capire quale fosse l'impedimento o in che cosa esso si concretizzasse, né quale portata impeditiva avesse (rispetto al mero controllo delle fatture e degli importi da pagare), il reciproco elemento di fiducia tra le parti.
inoltre, ha fornito adeguata dimostrazione degli elementi che, per CP_2 converso, rendevano (e rendono) plausibile la conclusione di un accordo successivo al contratto: la circostanza che numerosi clienti sono stati indirizzati alla attrice proprio grazie all'attività di procacciamento della convenuta;
i consistenti guadagni che i successivi rapporti tra la attrice ed i clienti procacciati Cont portavano alla prima;
elementi che non ha contestato. CP_1
Sicché, proprio la prospettiva di tali consistenti guadagni conseguenti all'attività di procacciamento della nuova clientela ed il rischio che , in mancanza di una CP_2 rivisitazione degli accordi contrattuali, potesse “rallentare” la veicolazione di nuovi clienti (tanto possibile proprio perché Re. “..già garantiva un CP_1 corrispettivo fisso pari a € 5.000,00 mensili a prescindere dal numero di clienti segnalati da e degli eventuali affari andati a buon fine.” (v. memoria ex art. CP_2
183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice, pag.6)), offre ulteriore argomento alla ricostruzione delle vicende sub judice.
Sicché, l'esame di ciascuno degli elementi indicati ed il loro successivo esame complessivo conduce, ex art. 2729 c.c., a ritenere provata l'esistenza di uno specifico accordo intercorso tra le parti, successivo alla stipula dell'originario contratto, come dedotto da parte convenuta. Contr Ne consegue che la domanda di si appalesa infondata. CP_1
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale spiegata da il cui credito è CP_2 sostanzialmente riconosciuto dall'attrice che ha dichiarato di non aver provveduto al pagamento dei compensi fatturati da per i mesi da settembre del 2019 e CP_2 fino alla naturale conclusione del contratto conseguente alla disdetta
(31.12.2019) “.. tenuto conto che alla data del 03 settembre 2019 la RE CP_1
pagina 7 di 8 aveva già corrisposto l'importo di € 85.724,00, ben superiore a quello contrattualmente concordato ..”
Ne deriva, per l'effetto, che nessun'altra ragione l'attrice ha addotto circa il mancato pagamento del compenso contrattualmente pattuito, né che l'omissione riguardi, come precisato dalla convenuta, i mesi da settembre a dicembre 2019, per un importo pari ad €. 20.000,00 oltre IVA.
Respinta, per i motivi già illustrati, la domanda attorea, va dunque affermata la pretesa creditoria della convenuta per l'importo indicato, che va maggiorato di interessi moratori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Con e sulla domanda riconvenzionale spiegata da , ogni altra CP_1 CP_2 istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda principale.
2. Accoglie la domanda riconvenzionale;
per l'effetto Contr
3. Condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore CP_1 della della somma di €. 20.000,00 (oltre IVA) con interessi CP_2 moratori a far data dalla domanda e fino al soddisfo.
4. Condanna la società attrice al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese e funzioni di lite che si liquidano in complessivi €. 5.314,00 (di cui €. 237 per imborso C.U.), oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, 07.11.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
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