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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisabetta Carta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2253/2024, avente per oggetto “divorzio contenzioso –
cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ELISABETTA UDASSI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente;
CONTRO
(c.f. ); CP_1 C.F._2
resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. Ricorso introduttivo.
pagina 1 di 5 “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig,
[...]
e il Sig. CP_2 CP_1
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore come da piano genitoriale allegato;
Per_1
- disporre, a carico del Sig. a favore del figlio minore ( e della figlia non CP_1 Persona_2
economicamente indipendente ( ), la somma, a titolo di mantenimento, di € 500,00 Persona_3
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con
modalità da concordarsi, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, sanitarie e
ludiche (attività sportiva, viaggi) dei predetti;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
contratto in REGGIO CALABRIA (RC) in data 16.08.1986 trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di REGGIO CALABRIA per l'Anno 1986 – Numero 599 - Parte II - Serie A;
a tal proposito,
ha allegato di essersi separata dal marito, dal quale ha avuto tre figli, (nata il [...]), Per_4
(nata il [...]) e (nato il [...]), dei quali solo è maggiore d'età ed Persona_3 Per_1 Per_4
economicamente indipendente, mentre è minore d'età e , pur essendo maggiorenne, Per_1 Persona_3
non è ancora autosufficiente sul piano economico, in forza della sentenza del Tribunale di Monza del
30.06.2016, pubblicata il 18.08.2016, che ha disposto l'affidamento congiunto dei figli e Per_1
(quest'ultima minore d'età all'epoca) ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale Persona_3
presso la madre, la calendarizzazione dell'esercizio del diritto di visita da parte del padre, l'incarico ai
Servizi Sociali del Comune di Sassari per promuovere un percorso di sostegno alla genitorialità a favore della ricorrente utile per superare l'accesa conflittualità di coppia e per monitorare i rapporti del padre con i figli (reso ancora più difficoltoso dal trasferimento della ricorrente, unitamente ai figli minori pagina 2 di 5 e , dalla Lombardia in Sardegna), l'obbligo a carico del resistente di contribuire al Per_1 Persona_3
mantenimento dei due figli e col versamento di complessivi € 500,00 per entrambi, Per_1 Persona_3
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun coniuge.
La ricorrente, inoltre, dopo aver esposto che dalla data della separazione, la loro convivenza non era più
ripresa ed era inoltre cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con il coniuge, ha dedotto:
a) l'assenza ed il totale disinteresse del marito nei confronti dei figli e la sua incapacità ad assumere ogni tipo di responsabilità connessa al ruolo genitoriale;
b) di aver sempre sostenuto il peso economico della famiglia data l'inadempienza sistematica da parte del sig. dell'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento disposto dal Tribunale;
c) di non possedere né immobili né beni mobili registrati;
d) che il marito svolgeva regolarmente un'attività lavorativa.
Sulla base di tali premesse ha chiesto la pronuncia sullo status, l'affidamento condiviso del figlio minore, la condanna del sig. al versamento del contributo al mantenimento nella misura di € CP_1
500,00 per entrambi i figli, con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non si è costituito, né è mai comparso davanti al Giudice relatore che, all'udienza del
26.02.2025 verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente, e, sentita la ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni ivi rassegnate.
***
In accoglimento della domanda principale, e ricorrendo le condizioni fissate dall'art. 3, n. 2 lett. b,
L.898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, va anzitutto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in REGGIO CALABRIA (RC) in data
16.08.1986 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di REGGIO CALABRIA per l'Anno
1986 – Numero 599 - Parte II - Serie A, essendo decorso ampiamente il termine di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, ed essendo pagina 3 di 5 comunque indiscussa l'impossibilità di ricostruire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale ed affettiva.
Fermo quanto disposto in ordine allo status dei coniugi, il Collegio conferma l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre così come previsto nella separazione.
Venendo alle questioni economiche, per quanto riguarda la misura del contributo al mantenimento dei figli, di cui una ( ) maggiorenne ma, tuttavia, non ancora economicamente autonoma, da Persona_3
imporsi al sig. il Collegio nell'interesse preminente della prole reputa equo e congruo CP_1
confermare (in assenza di documentazione probatoria attestante i redditi dell'obbligato) nella misura di
€ 500,00, (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, l'importo complessivo del mantenimento dovuto, già stabilito in sede di separazione, oltre l'assegno unico erogato dall'INPS a favore del minore che deve essere percepito al 100% dalla madre in considerazione del fatto che sulla ricorrente gravano interamente tutte le spese inerenti alla gestione della vita familiare, dai costi delle utenze, al vitto e, in generale, tutti gli oneri quotidiani connessi alla conduzione domestica;
le spese straordinarie verranno assunte in pari misura da entrambi i genitori, secondo il protocollo CNF.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 27.09.2024
dalla sig.ra nei confronti del sig. , nella contumacia di Parte_1 CP_1
quest'ultimo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri
[...]
e in Reggio Calabria 16.08.1986 trascritto nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Reggio Calabria per l'Anno 1986 – Numero 599 - Parte II - Serie A, ordinando pagina 4 di 5 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
preferenziale presso la madre;
3) pone a carico del sig. l'obbligo di versare presso il domicilio della ricorrente, CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli e Persona_3
la somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT dei Per_1
prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF;
la sig.ra percepirà inoltre il 100% dell'assegno unico erogato dall'INPS a favore della Parte_1
prole;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari, il 10.03.2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
(Stefania Deiana) (Marta Guadalupi)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisabetta Carta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2253/2024, avente per oggetto “divorzio contenzioso –
cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ELISABETTA UDASSI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente;
CONTRO
(c.f. ); CP_1 C.F._2
resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. Ricorso introduttivo.
pagina 1 di 5 “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig,
[...]
e il Sig. CP_2 CP_1
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore come da piano genitoriale allegato;
Per_1
- disporre, a carico del Sig. a favore del figlio minore ( e della figlia non CP_1 Persona_2
economicamente indipendente ( ), la somma, a titolo di mantenimento, di € 500,00 Persona_3
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con
modalità da concordarsi, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, sanitarie e
ludiche (attività sportiva, viaggi) dei predetti;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
contratto in REGGIO CALABRIA (RC) in data 16.08.1986 trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di REGGIO CALABRIA per l'Anno 1986 – Numero 599 - Parte II - Serie A;
a tal proposito,
ha allegato di essersi separata dal marito, dal quale ha avuto tre figli, (nata il [...]), Per_4
(nata il [...]) e (nato il [...]), dei quali solo è maggiore d'età ed Persona_3 Per_1 Per_4
economicamente indipendente, mentre è minore d'età e , pur essendo maggiorenne, Per_1 Persona_3
non è ancora autosufficiente sul piano economico, in forza della sentenza del Tribunale di Monza del
30.06.2016, pubblicata il 18.08.2016, che ha disposto l'affidamento congiunto dei figli e Per_1
(quest'ultima minore d'età all'epoca) ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale Persona_3
presso la madre, la calendarizzazione dell'esercizio del diritto di visita da parte del padre, l'incarico ai
Servizi Sociali del Comune di Sassari per promuovere un percorso di sostegno alla genitorialità a favore della ricorrente utile per superare l'accesa conflittualità di coppia e per monitorare i rapporti del padre con i figli (reso ancora più difficoltoso dal trasferimento della ricorrente, unitamente ai figli minori pagina 2 di 5 e , dalla Lombardia in Sardegna), l'obbligo a carico del resistente di contribuire al Per_1 Persona_3
mantenimento dei due figli e col versamento di complessivi € 500,00 per entrambi, Per_1 Persona_3
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun coniuge.
La ricorrente, inoltre, dopo aver esposto che dalla data della separazione, la loro convivenza non era più
ripresa ed era inoltre cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con il coniuge, ha dedotto:
a) l'assenza ed il totale disinteresse del marito nei confronti dei figli e la sua incapacità ad assumere ogni tipo di responsabilità connessa al ruolo genitoriale;
b) di aver sempre sostenuto il peso economico della famiglia data l'inadempienza sistematica da parte del sig. dell'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento disposto dal Tribunale;
c) di non possedere né immobili né beni mobili registrati;
d) che il marito svolgeva regolarmente un'attività lavorativa.
Sulla base di tali premesse ha chiesto la pronuncia sullo status, l'affidamento condiviso del figlio minore, la condanna del sig. al versamento del contributo al mantenimento nella misura di € CP_1
500,00 per entrambi i figli, con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non si è costituito, né è mai comparso davanti al Giudice relatore che, all'udienza del
26.02.2025 verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente, e, sentita la ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni ivi rassegnate.
***
In accoglimento della domanda principale, e ricorrendo le condizioni fissate dall'art. 3, n. 2 lett. b,
L.898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, va anzitutto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in REGGIO CALABRIA (RC) in data
16.08.1986 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di REGGIO CALABRIA per l'Anno
1986 – Numero 599 - Parte II - Serie A, essendo decorso ampiamente il termine di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, ed essendo pagina 3 di 5 comunque indiscussa l'impossibilità di ricostruire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale ed affettiva.
Fermo quanto disposto in ordine allo status dei coniugi, il Collegio conferma l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre così come previsto nella separazione.
Venendo alle questioni economiche, per quanto riguarda la misura del contributo al mantenimento dei figli, di cui una ( ) maggiorenne ma, tuttavia, non ancora economicamente autonoma, da Persona_3
imporsi al sig. il Collegio nell'interesse preminente della prole reputa equo e congruo CP_1
confermare (in assenza di documentazione probatoria attestante i redditi dell'obbligato) nella misura di
€ 500,00, (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, l'importo complessivo del mantenimento dovuto, già stabilito in sede di separazione, oltre l'assegno unico erogato dall'INPS a favore del minore che deve essere percepito al 100% dalla madre in considerazione del fatto che sulla ricorrente gravano interamente tutte le spese inerenti alla gestione della vita familiare, dai costi delle utenze, al vitto e, in generale, tutti gli oneri quotidiani connessi alla conduzione domestica;
le spese straordinarie verranno assunte in pari misura da entrambi i genitori, secondo il protocollo CNF.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 27.09.2024
dalla sig.ra nei confronti del sig. , nella contumacia di Parte_1 CP_1
quest'ultimo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri
[...]
e in Reggio Calabria 16.08.1986 trascritto nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Reggio Calabria per l'Anno 1986 – Numero 599 - Parte II - Serie A, ordinando pagina 4 di 5 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
preferenziale presso la madre;
3) pone a carico del sig. l'obbligo di versare presso il domicilio della ricorrente, CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli e Persona_3
la somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT dei Per_1
prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF;
la sig.ra percepirà inoltre il 100% dell'assegno unico erogato dall'INPS a favore della Parte_1
prole;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari, il 10.03.2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
(Stefania Deiana) (Marta Guadalupi)
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