Decreto cautelare 27 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 24 marzo 2021
Ordinanza cautelare 28 aprile 2021
Sentenza 29 dicembre 2021
Decreto presidenziale 7 luglio 2022
Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Improcedibile
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/08/2025, n. 7060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7060 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07060/2025REG.PROV.COLL.
N. 05535/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5535 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristina Latini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Di Veroli in Roma, via di Villa Chigi, n. 41, e con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda ter , n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando generale della Guardia di finanza;
vista la nota depositata il 21 luglio 2025, con cui parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla coltivazione del gravame;
visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 del codice del processo amministrazione;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025, il consigliere Francesco Frigida;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- ha proposto il ricorso di primo grado n. 2353 del 2021 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per: a) l’annullamento del provvedimento del 10 febbraio 2021 recante il giudizio di sua non idoneità al servizio nella Guardia di finanza, quale allievo maresciallo, all’esito della visita d’incorporamento, con conseguente esclusione dal concorso, per esami, per l’ammissione al 92° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 2020-2021; b) l’accertamento del suo diritto di essere ammessa a frequentare la predetta Scuola; c) la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.
11. La ricorrente ha formulato, altresì, domanda di tutela cautelare.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza si sono costituiti nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
3. Con ordinanza n. 1866 del 24 marzo 2021, il T.a.r. per il Lazio, sezione seconda ter , ha respinto la domanda cautelare e ha compensato le spese e gli onorari della relativa fase.
4. Con motivi aggiunti la ricorrente, a seguito di accesso agli atti, ha formulato nuove censure avverso l’esclusione, ha impugnato la graduatoria di merito del concorso, estendendo il giudizio a tre soggetti controinteressati, ovverosia i primi tre idonei non vincitori della predetta graduatoria (di cui almeno il primo sarebbe pregiudicato da una riammissione dell’interessata, inserita inizialmente tra i vincitori e la cui esclusione, invero, ha consentito uno scorrimento della graduatoria) e ha proposto una nuova domanda cautelare.
5. Con ordinanza n. 2484 del 28 aprile 2021, il T.a.r. per il Lazio, sezione seconda ter , ha respinto la seconda domanda cautelare e ha compensato tra le pari le spese di fase.
6. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per il Lazio, sezione seconda ter , ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese e gli onorari di causa.
7. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 28 giugno 2022 e in data 5 luglio 2022 – -OMISSIS- ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi, e ha formulato istanza cautelare.
8. Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
9. Con ordinanza n. 3658 del 28 luglio 2022, questa sezione ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e ha compensato le spese e gli onorari della relativa fase processuale.
10. In data 21 luglio 2025 l’appellante ha depositato una nota con cui ha manifestato la propria sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione dell’appello.
11. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 22 luglio 2025.
12. Si osserva che in virtù del principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale può solo dichiararne l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6437 e 18 ottobre 2022, n. 8886; sez. IV, 4 aprile 2023, n. 3482; sez. III, 8 febbraio 2023, n. 1418).
Tanto premesso, nel caso di specie l’appellante ha rappresentato espressamente e inequivocabilmente di non aver più interesse alla coltivazione dell’appello, sicché il collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse al gravame e conseguentemente, in forza del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., dichiararlo improcedibile.
13. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda e la definizione in rito dell’impugnazione giustificano la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 5535 del 2022, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti o di persone comunque ivi citate, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il loro stato di salute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.