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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/11/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 07 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 722/2025 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. GIUSEPPE GRILLO e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla Via F. De Santis, 59
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Legale rapp.te p.t. CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 312 2024 00018485 19 CP_ 000 notificato da in data 20.01.2025 per la complessiva somma di €#146.615,19# per pretese contributive dicembre 2014.
CP_ va dichiarata contumace (notifica alla sede centrale ed a quella territoriale del 14.3.2025).
2) L'eccezione di prescrizione è fondata.
Il termine quinquennale è decorso dalla data di esigibilità del CP_ credito a quello della notifica dell'avviso. La contumacia di non fa emergere fatti interruttivi o sospensivi.
1 Ogni altra questione resta assorbita.
CP_ La domanda va quindi accolta, e va accertato e dichiarato che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in relazione al credito di cui all'avviso di Parte_1
CP_ addebito n. 312 2024 00018485 19 000 notificato da in data
20.01.2025 oggetto di opposizione perché il credito è prescritto.
CP_ 3) L'opponente avanza domanda di condanna dell' anche al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 co. 1 Cpc .
La domanda va rigettata, perché “con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393; Cass., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902).
… in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa
(Cass., Sez. Lav., 15 aprile 2013, n. 9080)… Non interferisce con la superiore osservazione la circostanza che la legge consente al giudice la liquidazione anche d'ufficio del quantum. La disposizione, infatti, diretta ad agevolare e semplificare la determinazione quantitativa del risarcimento, svincola la parte dal rigoroso rispetto dell'onere allegativo, ma non ne autorizza l'ingiusto arricchimento attraverso l'attribuzione di una somma di 2 denaro alla quale non corrisponda alcun danno da risarcire”. (Cass.
22952 del 2019).
L'unica allegazione di parte ricorrente è riferita al mancato ottenimento del Durc, che di per sé costituisce fatto neutro, ove ad esso non facciano seguito specifiche conseguenze.
4) Il Tribunale ritiene, infine, di dover compensare tra le parti le spese di lite, in considerazione del rigetto della domanda ex art. 96 cpc, proposta per somma non specificata e quindi per valore indeterminabile.
Tanto in consapevole dissenso con l'orientamento per cui la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso di rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. … non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca…
(Cassazione civile - Sezione II - Sentenza del 13 settembre 2019, n.
22952).
La domanda finalizzata alla condanna ex art. 96 co. 1 Cpc introduce un nuovo thema decidendum, in merito al quale sulle parti gravano oneri di allegazione e di prova, ed al Giudice il compito di valutazione degli stessi, anche eventualmente all'esito di approfondimento istruttorio, qualora richiesto e necessario.
Non si può parlare, quindi, a parare del tribunale, di un aspetto accessorio e secondario, ma di una vera e propria domanda, estranea ed ulteriore rispetto all'ambito della sola disciplina delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 722/2025 vertente tra nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in relazione al credito di cui all'avviso Parte_1
CP_ di addebito n. 31220240001848519000 notificato da in data 20.01.2025 oggetto di opposizione perché il credito è prescritto;
2) Rigetta la domanda ex art. 96 co. 1 Cpc;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 06 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 07 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 722/2025 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. GIUSEPPE GRILLO e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla Via F. De Santis, 59
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Legale rapp.te p.t. CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 312 2024 00018485 19 CP_ 000 notificato da in data 20.01.2025 per la complessiva somma di €#146.615,19# per pretese contributive dicembre 2014.
CP_ va dichiarata contumace (notifica alla sede centrale ed a quella territoriale del 14.3.2025).
2) L'eccezione di prescrizione è fondata.
Il termine quinquennale è decorso dalla data di esigibilità del CP_ credito a quello della notifica dell'avviso. La contumacia di non fa emergere fatti interruttivi o sospensivi.
1 Ogni altra questione resta assorbita.
CP_ La domanda va quindi accolta, e va accertato e dichiarato che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in relazione al credito di cui all'avviso di Parte_1
CP_ addebito n. 312 2024 00018485 19 000 notificato da in data
20.01.2025 oggetto di opposizione perché il credito è prescritto.
CP_ 3) L'opponente avanza domanda di condanna dell' anche al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 co. 1 Cpc .
La domanda va rigettata, perché “con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393; Cass., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902).
… in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa
(Cass., Sez. Lav., 15 aprile 2013, n. 9080)… Non interferisce con la superiore osservazione la circostanza che la legge consente al giudice la liquidazione anche d'ufficio del quantum. La disposizione, infatti, diretta ad agevolare e semplificare la determinazione quantitativa del risarcimento, svincola la parte dal rigoroso rispetto dell'onere allegativo, ma non ne autorizza l'ingiusto arricchimento attraverso l'attribuzione di una somma di 2 denaro alla quale non corrisponda alcun danno da risarcire”. (Cass.
22952 del 2019).
L'unica allegazione di parte ricorrente è riferita al mancato ottenimento del Durc, che di per sé costituisce fatto neutro, ove ad esso non facciano seguito specifiche conseguenze.
4) Il Tribunale ritiene, infine, di dover compensare tra le parti le spese di lite, in considerazione del rigetto della domanda ex art. 96 cpc, proposta per somma non specificata e quindi per valore indeterminabile.
Tanto in consapevole dissenso con l'orientamento per cui la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso di rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. … non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca…
(Cassazione civile - Sezione II - Sentenza del 13 settembre 2019, n.
22952).
La domanda finalizzata alla condanna ex art. 96 co. 1 Cpc introduce un nuovo thema decidendum, in merito al quale sulle parti gravano oneri di allegazione e di prova, ed al Giudice il compito di valutazione degli stessi, anche eventualmente all'esito di approfondimento istruttorio, qualora richiesto e necessario.
Non si può parlare, quindi, a parare del tribunale, di un aspetto accessorio e secondario, ma di una vera e propria domanda, estranea ed ulteriore rispetto all'ambito della sola disciplina delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 722/2025 vertente tra nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in relazione al credito di cui all'avviso Parte_1
CP_ di addebito n. 31220240001848519000 notificato da in data 20.01.2025 oggetto di opposizione perché il credito è prescritto;
2) Rigetta la domanda ex art. 96 co. 1 Cpc;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 06 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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