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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2603/2025 R.V.G. vertente TRA
(c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: ), entrambi rappresentati e difesi, in forza di CodiceFiscale_2 procura congiunta allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Luca Paolo Rizzuti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cosenza, alla via P. Rossi, n. 87, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da atti.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso congiunto depositato in data 9/6/2025, e Parte_1 Pt_2
, hanno premesso di essere genitori non coniugati di
[...] [...]
nato il [...], e , nato il [...], e che, Per_1 Persona_2 venuta meno la convivenza tra loro, intendono regolamentare i rapporti genitoriali alle condizioni che seguono:
1) i ricorrenti vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa familiare – sita nel perimetro urbano di Cosenza, alla via Panebianco, n. 686 (riportata nel catasto del predetto comune al foglio 3, p.lla 774, sub 267), di proprietà esclusiva del ricorrente ed attualmente abitata da Parte_1 entrambi i ricorrenti e dalla prole - viene assegnata, con tutti i beni ed arredi al suo interno, a , la quale continuerà ad abitarvi con i figli Parte_2 minori;
2a) le pertinenze della suddetta casa familiare, costituite dalla cantina e dal garage
- poste nel medesimo edificio condominiale, alla via Panebianco, n. 686 di Cosenza e riportate nel catasto fabbricati del predetto comune rispettivamente al foglio 3, p.lla 774, sub.214 la prima (cantina, consistenza 5 mq.), e al foglio 3, p.lla 774, sub.208 il secondo (garage, consistenza 19 mq) - vengono assegnate ad entrambi i ricorrenti, i quali continueranno a goderne secondo le rispettive necessità; 3) quanto alla disciplina dell'affidamento della prole resta confermato l'assetto previsto dalla legge in termini di affido congiunto ad entrambi i genitori, prevedendosi inoltre la stabile collocazione della prole medesima presso la madre, assegnataria pertanto della casa familiare;
mentre a tutela del diritto di frequentazione del padre, e a garanzia soprattutto dell'interesse della prole a mantenere un rapporto compiuto con entrambi i genitori, si prevede il diritto dell' di frequentare i figli almeno per due pomeriggi a settimana, da Pt_1 concordare con l'altro genitore in funzione delle esigenze formative dei minori e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, nonchè durante i giorni delle festività principali (Natale, Capodanno e Pasqua) ad anni alterni, oltre che per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo. Pertanto, salvo differente accordo dei genitori, la regolamentazione del diritto di visita del
[...] ai figli, sarà la seguente: a) il padre prenderà e terrà con sé i figli per due CP_1 giorni a settimana, ossia il martedì e il giovedì pomeriggio, dalle ore 16:00 alle 20:30; b) i figli minori ed trascorreranno i Persona_1 Persona_2 fine settimana a cadenza alternata tra i genitori, e, quindi, il padre prenderà e terrà con sé la prole dal sabato mattina (dall'uscita di scuola e, comunque, prima di pranzo) alla domenica sera dopo cena, per due fine settimana al mese. In caso di impossibilità, per ragioni di lavoro, del padre, durante la settimana, questi potrà esercitare il diritto di visita, previo preventivo accordo con la madre, con modalità diverse;
c) per le festività natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre con la mamma ed il 25 dicembre con il padre;
il 31 dicembre con la mamma ed il primo gennaio con il padre;
il 5 gennaio con il padre ed il giorno della Epifania con la madre;
e) per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì di pasquetta con il padre;
f) durante il periodo estivo, salvi differenti accordi tra i genitori, il padre terrà con sé la prole minorenne per quindici giorni consecutivi, dal primo al quindici del mese di luglio;
g) i minori trascorreranno inoltre con ognuno dei genitori l'intera giornata del compleanno degli stessi, oltre che la festa del AP (19 marzo) con il padre e quella della mamma (la seconda domenica del mese di maggio) con la madre;
h) il giorno del compleanno dei minori, sarà invece trascorso con entrambi i genitori;
4) riguardo all'obbligo di mantenimento della prole predetta da parte del genitore non collocatario, il ricorrente si impegna a versare la Parte_1 somma di euro 250,00 mensili, rivalutabili (annualmente secondo indici Istat a
Pagina 2 di 4 decorrere da giugno 2026), da corrispondere anticipatamente, entro il dieci di ogni mese, nelle mani e presso il domicilio della madre collocataria, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minorenni, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie, di istruzione e mediche, in ragione della metà. La misura di detto contributo, parametrato alle esigenze fondamentali connesse all'età e alla condizione dei minori predetti, appare senz'altro congruo tenuto conto della situazione patrimoniale e della capacità e delle condizioni reddituali dell'obbligato (il quale risulta titolare per l'annualità Parte_1 fiscale 2023 di un reddito imponibile pari ad euro 16.001,00, nonché pari ad euro 12.780,00 e ad euro 11.138,00, rispettivamente per le annualità 2022 e 2021) nonché della madre collocataria (la quale ha percepito a sua Parte_3 volta redditi imponibili rispettivamente pari ad euro 5.000,00 per l'anno 2021, ad euro 4.800,00 per l'anno 2022 e ad euro 1.000,00 per l'anno 2023) e valutati gli effetti dell'assegnazione della casa familiare anche sotto il profilo economico. I genitori, inoltre, danno atto di avere concordato la frequenza scolastica dei minori nel percorso già iniziato presso gli istituti scolastici del territorio. 5) venendo, infine, al regime delle agevolazioni fiscali e delle provvidenze assistenziali a favore della famiglia, si prevede, da un lato, che tanto le deduzioni per i figli a carico, tanto le detrazioni ai fini Irpef delle spese straordinarie per la prole saranno effettuate interamente dal padre, mentre, dall'altro lato, che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie, o comunque di sostegno alla genitorialità, compreso l'assegno unico o similare, relativi ai minori, saranno richiesti dalla madre, che rimarrà esclusiva beneficiaria degli eventuali importi riconosciuti. Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 473-bis.51, quinto comma, c.p.c. per l'acquisizione del relativo parere, ha espresso parere favorevole in data 25/6/2025. L'accordo raggiunto dalle parti con riguardo ai profili relativi al regime di affidamento, collocamento, modalità di frequentazione del genitore non collocatario e obbligo di mantenimento a suo carico dei figli può essere recepito, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse dei minori, di cui è previsto l'affido condiviso e rispetto ai quali sono regolate le modalità di visita del genitore non collocatario e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo. Restano fermi gli ulteriori impegni assunti tra le parti. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, così provvede:
- i figli minori nato il [...], e , Persona_1 Persona_2 nato il [...], restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Pagina 3 di 4 - il padre potrà vederli e tenerli con sé secondo le modalità indicate in parte motiva, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le parti;
- pone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento Parte_1 dei figli minori mediante il versamento, in favore di , Parte_2 di un assegno di € 250,00 (€ 125,00 per ciascun figlio), entro il giorno 10 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo l'indice f.o.i. dell'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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