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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 31/07/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2887/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA Sezione Seconda Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2887/2022 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. RIZZATO FRANCESCO e dell'avv.to RIZZATO ANDREA ATTORI contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) Controparte_2 C.F._4
(c.f. ) Controparte_3 C.F._5
(c.f. , CP_4 C.F._6 con il patrocinio dell'avv.to MARCO PASQUALIN CONVENUTI
Oggetto: servitù – azione confessoria ex art. 1079 c.c.
Udienza di p.c.: 18.3.2025
Conclusioni parte attrice:
“1) Accertarsi e dichiararsi e conseguentemente condannarsi i convenuti in solido a ripristinare l'uso della corrente elettrica necessaria per l'utilizzo del campanello, del citofono e dell'apricancello manuale;
2) Condannarsi i convenuti tra loro in solido al risarcimento del danno arrecato agli attori per l'interruzione della corrente elettrica necessaria per l'utilizzo del campanello, del citofono e dell'apricancello manuale dal gennaio 2014 in ragione di €.1.000,00 per ciascun anno o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito anche in via equitativa;
3) Spese e competenze del giudizio interamente rifuse;
”
Conclusioni parte convenuta:
“Nel merito: In via preliminare: accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
pagina 1 di 7 Nel merito: rigettarsi le domande formulate dall'attore, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto, per intervenuta prescrizione del relativo diritto e comunque per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso: accertarsi che gli attori hanno agito in giudizio con mala fede o colpa grave, e/o comunque hanno abusato dello strumento processuale, per i motivi dedotti in atti, e conseguentemente dichiararsi tenuti i signori
e a risarcire i convenuti dei danni subiti e subendi ex art. 96 c.p.c., nella misura da Parte_1 Parte_2 determinarsi dall'Ill.mo Giudice, anche in via equitativa;
In via istruttoria: nel rinnovare ogni eccezione e contestazione anche di tardività di produzione, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori formulati nella memoria ex art. 183, VI co. n. 2) c.p.c.
In ogni caso: spese e competenze di procuratore integralmente rifuse”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e premesso di essere Parte_3 Parte_2 comproprietari di porzione di abitazione bifamiliare ubicata in Vicenza, Via Meschinelli n. 58, convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale i comproprietari della restante porzione,
[...]
e lamentando l'illegittima ed CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 arbitraria interruzione del collegamento elettrico esistente tra il contatore dell'energia elettrica di essi e il cancello di ingresso delle due proprietà, tale da impedire agli attori (ma pure ai convenuti) l'uso del citofono, dell'apricancello e del campanello. Gli attori precisavano di aver acquistato in data 17.10.1977 appezzamento di terreno edificabile, censito al mapp. 1882-1889, unitamente ai coniugi che acquistavano i mapp. 1884-1888- CP_5
1900-1901, sui quali in forza di concessione edilizia del 18.3.1977 realizzavano, insieme, un edificio bifamiliare ove si stabilivano. Allegavano che, in fase di costruzione, con atto del 11.12.1979, i
– danti causa degli odierni convenuti – costituivano sulla loro CP_5 Controparte_6 proprietà una servitù di passaggio carrabile e pedonale per l'accesso alla porzione attorea del costruendo edificio bifamiliare, verso corrispettivo di euro 10.000,00: a partire dalla ultimazione dei lavori, quindi, l'accesso dalla pubblica Via Meschinelli, fino alla porzione attorea, avveniva attraverso un cancello, dotato di apri cancello elettronico, citofono e campanello.
e , dato atto del progressivo deterioramento dei rapporti tra le famiglie confinanti, anche Pt_1 Pt_2 in ragione di pluralità di contenziosi tra loro in essere, contestavano che nel 2014 i convenuti, senza accordi né preavviso, avevano interrotto il collegamento tra il loro contatore e il cancello di ingresso, così limitando o rendendo più incomodo l'esercizio della servitù in violazione dell'art. 1067 c.c. Dato atto che il procedimento di mediazione non aveva avuto esito positivo per indisponibilità dei convenuti, e concludevano chiedendo ordinare ai convenuti al ripristino Parte_1 Parte_2 dell'uso della corrente elettrica necessaria per l'utilizzo di campanello, citofono e apricancello, con condanna, in solido, al risarcimento del danno loro arrecato in forza di detta interruzione, tale da non consentire loro il pieno esercizio della servitù, a far data dal 2014, che quantificavano in euro 1.000,00 per ciascun anno, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, come da conclusioni sopra riportate.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituivano in giudizio
, e eccependo preliminarmente Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 1 Nello specifico, con atto del 6.6.1995 cedevano la proprietà a e e CP_5 Parte_4 Controparte_1 successivamente cedeva la quota di spettanza della nuda proprietà ai figli , ed Parte_4 Controparte_3 CP_2 in parti uguali, con usufrutto alla moglie CP_4 Controparte_1 pagina 2 di 7 l'improcedibilità della domanda attorea per non essere stata preceduta dalla mediazione obbligatoria, e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, chiedendo il rigetto della domanda nel merito. In particolare, i convenuti rilevavano che il contenuto della servitù risultava espressamente delineato nel suo oggetto ed estensione nei termini indicati nel titolo, ossia “a piedi e con ogni mezzo di locomozione”, con esclusione di altre facoltà. Contestavano, poi, la ricostruzione fattuale come operata da parte attrice, negando di aver interrotto qualsivoglia collegamento elettrico tra il proprio contatore e l'altrui cancello, come pure che da tale condotta sarebbe derivata preclusione all'utilizzo del citofono, dell'apri cancello e del campanello da parte degli attori. Contestavano, infine, la richiesta risarcitoria attorea in quanto indeterminata e sfornita di prova e concludevano chiedendo il rigetto delle domande attoree come da conclusioni sopra rassegnate.
3. All'esito della prima udienza che si teneva in data 4.10.2022, il G.I., rigettate le eccezioni preliminari svolte da parte convenuta, assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. Indi il procedimento veniva istruito mediante prova orale e poi rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.3.2025, che si teneva con le modalità della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. come da ordinanda del 18.3.2025. In detta udienza i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da rispettive note autorizzate depositata e il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
4. Integralmente spirati i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, si ribadisce l'infondatezza delle eccezioni preliminari svolte da parte convenuta per le ragioni di cui all'ordinanza del 4.10.2022, cui integralmente si rimanda. Ciò posto, la domanda attorea nel merito è fondata nei termini che seguono. Premesso che è incontestato – e comunque provato documentalmente in forza di atto costitutivo del 11.12.1979 (doc. 1 attoreo) e relativa nota di trascrizione – il diritto di servitù di passaggio, carraio e pedonale, a vantaggio del fondo di proprietà attorea, e a carico del fondo dei convenuti, in sintesi gli attori si lamentano della condotta dei proprietari del fondo dominante, a loro dire illegittima in quanto tale da limitare l'esercizio della servitù nella misura in cui richiede spostamento all'esterno dell'abitazione per consentire apertura e chiusura “manuale” del cancello di accesso, come pure le connesse operazioni di identificazione, preliminare al passaggio, di eventuali ospiti degli attori. Orbene il titolo contempla una servitù (a carico del fondo mapp. 1884 sex B fg 1, Parte_5 comune di Vicenza) “per l'accesso carrabile e pedonale al loro appartamento nel fabbricato sopra indicato” (ossia l'immobile attoreo), senza nessun'altra ulteriore indicazione. Ai fini della determinazione dell'estensione del diritto di servitù, soccorre il disposto di cui all'art. 1064 c.c. il cui comma primo prevede che “il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne”, specificando il comma secondo che “se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso”. In argomento, si è precisato che l'estensione e le modalità di esercizio del diritto, ove non siano desumibili dal titolo, devono essere individuate mediante i criteri previsti dagli artt. 1064 c.c. succitato, secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, e 1065 c.c., per il quale la servitù è costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente tenuto conto, con riferimento all'epoca della loro costituzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e degli altri elementi rivelatori della utilitas da pagina 3 di 7 soddisfare, con una valutazione ispirata ai normali criteri di prevedibilità (ex multis Cass. civ. 2388/2023; Cass. civ.322/2019; Cass. civ. 15046/2018). La giurisprudenza ha ritenuto che il diritto di servitù è comprensivo anche degli adminicula servitutis - e, cioè, di quelle facoltà accessorie, indispensabili per l'esercizio del diritto e senza le quali l'utilitas della servitù non potrebbe ricevere attuazione (Cass. civ., 30.7.2020, n. 16322) – peraltro escludendo che la modifica di tali facoltà abbia ripercussioni sul vincolo e/o sulle modalità di attuazione della servitù medesima, negandone la riconducibilità al disposto di cui all'art. 1067, co. 1, c.c. in punto modifiche apportate al fondo servente dal proprietario del fondo dominante. Trattasi, in altre parole, di facoltà e prerogative lecite ed ammissibili nella misura in cui o siano assolutamente indispensabili alla realizzazione della servitù, o senza l'uso delle quali il diritto reale limitato potrebbe esercitarsi in misura minore rispetto a quella risultante dal titolo, o infine senza le quali la servitù potrebbe esercitarsi nella misura voluta, ma con indiscutibile scomodità per il suo titolare.
Nel caso di specie è emerso che la servitù di passaggio carraio e pedonale è stata costituita volontariamente, e dietro corrispettivo, dai danti causa dei convenuti, all'epoca dell'edificazione della bifamiliare, risalente agli anni ottanta del secondo scorso, senza che lo stato dei luoghi sia stato modificato nel tempo. I testi escussi hanno tutti confermato la presenza di un cancello che delimita l'accesso carraio e di un cancelletto di dimensioni inferiori, usufruito per l'accesso pedonale, in corrispondenza del quale è ubicato il citofono e il numero civico. E' ulteriormente emerso che dall'interno della proprietà attorea – che “rientra” rispetto alla pubblica via
– non è visibile via Meschinelli, delimitata dai cancelli di cui si discute, in ragione della conformazione dei luoghi e di siepe ivi presente (cfr. dichiarazioni di , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
. Sul punto le dichiarazioni dei testi predetti – conoscenti degli attori,
[...] Testimone_4 nonché tecnico di fiducia e agente immobiliare – appaiono maggiormente credibili rispetto alle dichiarazioni rese da , ex coniuge della convenuta e padre dei Parte_4 Controparte_1 restanti convenuti, in quanto rese da soggetti privi di legami personali ed affettivi con le parti e, in ogni caso, che hanno frequentato l'abitazione degli attori, anche “dall'interno”, restituendo quindi una risposta maggiormente attendibile rispetto, letteralmente, al punto di vista richiesto. Non risulta, contrario, frequentazione del dell'abitazione degli attori, perlomeno dall'interno. CP_3
E, poi, emerso che il cancello che funge da accesso carraio è, ed è sempre stato, manuale;
mentre il cancelletto pedonale è elettrificato, ossia collegato mediante impianto citofonico e campanello, all'abitazione degli attori, che possono aprirlo direttamente dall'interno della propria abitazione, oltre a poter essere naturalmente aperto manualmente mediante chiave (in possesso degli attori). Sul punto si richiamano le dichiarazioni del teste sub cap. 5: “io posso dire che il Parte_4 cancello carraio è manuale, non elettrico e così è sempre stato;
quello pedonale è elettrificato e funziona regolarmente;
lo so perché mia figlia mi ha dato la chiave e vado a tagliare l'erba da anni, da qualche anno, da circa 5-6 anni”. Quanto alla funzionalità del cancelletto, il teste, debitamente richiesto, precisava: “ADR quando vado in loco ad aprire il cancelletto pedonale, che è elettrificato, questo si apre regolarmente con la chiave”. Le dichiarazioni del predetto teste vanno opportunamente contestualizzate: egli, che abitava con il nucleo familiare presso i luoghi di causa sino a separazione e divorzio che risalgono al 2013, ha confermato che il cancelletto pedonale era elettrificato, quantomeno nel periodo ante 2013, senza sapere nulla riferire per il periodo dal 2014 in avanti in ragione del trasferimento presso altro luogo dopo lo scioglimento del matrimonio. pagina 4 di 7 Di analogo tenore le dichiarazioni dei testi attorei - desumibili dalle riferite modalità di accesso all'immobile attoreo- i quali hanno confermato che, a partire da un certo momento temporale, l'apertura automatica del cancelletto pedonale non avveniva più direttamente dall'interno dell'abitazione degli attori – ma unicamente tramite chiave, previa uscita all'esterno dei medesimi.
conoscente e amica degli attori, ha dichiarato “io frequentavo casa loro, in genere Testimone_1 suonavo il campanello, mi rispondevano al citofono e mi aprivano automaticamente, passavo nella zona e poi entravo;
a un certo punto questo non accadeva più, cioè suonavo il citofono e nessuno mi apriva;
quindi da quel momento mi preannunciavo con il cellulare e poi gli attori mi aprivano”.
geometra e tecnico degli attori -che dichiarava di essere a conoscenza dei luoghi di Testimone_4 causa, frequentati da ultimo tra il 2018 e il 2019- riferiva della necessità di annunciare il proprio arrivo telefonicamente agli attori, preavvisandoli, riferendo dell'impossibilità di aprire il cancelletto “da dentro casa”. Anche confermava la circostanza, riferendo: “io so che sono stata avvisata che nel Testimone_2 momento in cui dovevo fare visita dovevo chiamare mediante cellulare per dire che stavo arrivando e che mi aprissero, mentre prima suonavo il campanello e mi aprivano;
quindi gli attori venivano fuori e mi aprivano il cancello e lo stesso per uscire”. E' quindi provato che, da un certo momento, agli attori era precluso rispondere al citofono del cancelletto pedonale, da dentro la loro abitazione, e poi aprire ospiti e visitatori, dovendo ricorrere al previo avviso telefonico, per poi uscire ad aprire il cancello manualmente con la chiave. Quanto al momento temporale, le testi e hanno confermato che questo accade dalla Tes_1 Tes_2 primavera dell'anno 2014, il che appare verosimile se si considera il contenuto della missiva dimessa da parte attrice con la memoria istruttoria, datata 26.7.2016, con cui il precedente legale intimava e richiedeva agli odierni convenuti il ripristino del collegamento elettrico disattivato a suo tempo, lasciando intendere, e quindi confermando, che il fatto dell'interruzione fosse precedente. Che la condotta sia addebitabile ai convenuti appare del tutto verosimile, secondo la regola del più probabile che non vigente in materia civilistica, alla luce dei riferiti screzi, antipatie e contenziosi tra i nuclei familiari, come pure tenuto conto che i convenuti, proprietari del fondo servente, sono gli unici ad avere accesso al contatore dell'energia elettrica funzionale all'apertura elettrificata del cancelletto mediante citofono e companello. Coerenti, del resto, la missiva succitata e le dichiarazioni rese dai testi come testè descritte. Trattasi, in definitiva, di condotta – quella di interrompere il collegamento elettrico tra citofono/campanello/cancelletto e l'interno dell'abitazione dei proprietari del fondo dominante – tale da integrare diminuzione dell'esercizio della servitù e/o, in ogni caso, tale da renderne pià incomodo l'esercizio in violazione dell'art. 1067, co. 2, c.c.: indubbiamente, difatti, il richiedere il preventivo annunciarsi da parte degli ospiti in visita agli attori, costretti a uscire all'esterno per identificazione e apertura del cancelletto, come pure rispetto a soggetti non noti o conosciuti (ES: postino, corriere, ecc.), concreta diminuzione dell'esercizio della servitù di passaggio pedonale. Rispetto alla estensione del diritto, richiamati i principi succitati, appare provato che l'intenzione dei costituenti, danti causa degli attori, fosse quella di consentire accesso e recesso all'immobile attoreo, altrimenti intercluso, necessitandosi anche il collegamento elettrico di campanello e citofono in ragione della non visibilità, dall'abitazione degli attori, dei cancelli posti sulla pubblica via Meschinelli, e quindi degli eventuali ospiti o terzi che ivi giungano. Ricorre, quindi, proprio l'ipotesi di limitazione dell'esercizio della servitù con riferimento alle facoltà accessorie connesse, posto che l'assenza di pagina 5 di 7 collegamento elettrico tra cancelletto pedonale/citofono e campanello, fino alla abitazione degli attori, preclude l'esercizio del diritto di passaggio pedonale, da e verso la loro abitazione, rendendo in ogni caso necessario recarsi all'esterno per provvedere all'apertura manuale. Senza contare che, in caso di ospiti non conosciuti dagli attori, e quindi privi del loro recapito telefonico, i medesimi non hanno nemmeno la possibilità di venire a conoscenza della visita e/o del tentativo di accesso. Del resto, “in tema di servitù di passaggio carraio, il proprietario che abbia chiuso il fondo servente, dotandolo di cancello automatico, è tenuto all'installazione di un citofono per garantire, ai sensi dell'art. 1064, comma 2, c.c. , il diritto al libero e comodo accesso ad esso da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi - da lui autorizzati, nei limiti della normalità - senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante, con aggravamento della servitù” (Cass. civ., 29.12.2017, n. 31145; conf. Cass. civ. 17875/2003). Nel senso della insufficienza del rimedio della consegna delle chiavi per apertura e chiusura del cancello per permettere il libero passaggio di tutti coloro che se ne devono e possono servire per l'utilità e comodità del fondo dominante, si veda anche Cass. civ. 15796/2002. In definitiva, per tutti questi motivi, qualificata la domanda attorea principale come azione confessoria servitutis ex art. 1079 c.c., va accertato e dichiarato che la condotta posta in essere dai convenuti, proprietari del fondo servente, di interruzione del collegamento elettrico tra cancelletto pedonale/citofono/campanello e l'abitazione degli attori, costituisce condotta che, in violazione dell'art. 1067 c.c., diminuisce o rende più incomodo l'esercizio della servitù, limitatamente al passaggio pedonale;
i convenuti vanno quindi condannati alla rimessione in pristino del predetto collegamento.
5. Quanto alla domanda risarcitoria, tenuto conto che alla luce di quanto esposto il fatto dell'interruzione della corrente elettrica può collocarsi tra il 2014 e il 2015 ritenuto che la condotta dei convenuti abbia arrecato turbativa all'esercizio della servitù, costringendo agli attori ad approntare concrete misure per garantirne l'esercizio, anche rispetto ai terzi (che si dovevano preannunciate telefonicamente prima di far loro visita), tenuto conto della somma versata in sede di costituzione a titolo di indennità, pari a euro 10.000,00, osservato che l'esercizio della servitù di passaggio non è stato impedito, ma reso solamente più incomodo quello pedonale, nei termini sopra esposti, si liquida in via equitativa la somma di euro 5.000,00 (ossia euro 500,00/anno) quale ristoro del danno da diminuzione dell'esercizio della servitù.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, valori medi, oltre alla fase di mediazione, medesimo scaglione di riferimento, limitatamente alla fase di attivazione. Oltre alle spese esenti anticipate documentate.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: 1) visto l'art. 1079 c.c., condanna i convenuti , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e in solido, alla rimessione in pristino del collegamento elettrico, fino all'abitazione CP_4 degli attori ubicata in Vicenza, Via Meschinelli n. 58, necessario per utilizzo di campanello, citofono e apricancello del cancelletto pedonale di cui ai luoghi di causa, a propria cura e spese;
2) condanna i convenuti , e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 solido, a pagare in favore degli attori e la somma onnicomprensiva di euro Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 7 5.000,00 quale risarcimento del danno per diminuzione della servitù di passaggio pedonale, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo effettivo;
3) condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in euro 447,00 per spese esenti ed euro 5.077,00 per compenso professionale (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre a euro 441,00 per compenso professionale per la fase di attivazione della mediazione, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 31 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA Sezione Seconda Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2887/2022 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. RIZZATO FRANCESCO e dell'avv.to RIZZATO ANDREA ATTORI contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) Controparte_2 C.F._4
(c.f. ) Controparte_3 C.F._5
(c.f. , CP_4 C.F._6 con il patrocinio dell'avv.to MARCO PASQUALIN CONVENUTI
Oggetto: servitù – azione confessoria ex art. 1079 c.c.
Udienza di p.c.: 18.3.2025
Conclusioni parte attrice:
“1) Accertarsi e dichiararsi e conseguentemente condannarsi i convenuti in solido a ripristinare l'uso della corrente elettrica necessaria per l'utilizzo del campanello, del citofono e dell'apricancello manuale;
2) Condannarsi i convenuti tra loro in solido al risarcimento del danno arrecato agli attori per l'interruzione della corrente elettrica necessaria per l'utilizzo del campanello, del citofono e dell'apricancello manuale dal gennaio 2014 in ragione di €.1.000,00 per ciascun anno o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito anche in via equitativa;
3) Spese e competenze del giudizio interamente rifuse;
”
Conclusioni parte convenuta:
“Nel merito: In via preliminare: accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
pagina 1 di 7 Nel merito: rigettarsi le domande formulate dall'attore, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto, per intervenuta prescrizione del relativo diritto e comunque per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso: accertarsi che gli attori hanno agito in giudizio con mala fede o colpa grave, e/o comunque hanno abusato dello strumento processuale, per i motivi dedotti in atti, e conseguentemente dichiararsi tenuti i signori
e a risarcire i convenuti dei danni subiti e subendi ex art. 96 c.p.c., nella misura da Parte_1 Parte_2 determinarsi dall'Ill.mo Giudice, anche in via equitativa;
In via istruttoria: nel rinnovare ogni eccezione e contestazione anche di tardività di produzione, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori formulati nella memoria ex art. 183, VI co. n. 2) c.p.c.
In ogni caso: spese e competenze di procuratore integralmente rifuse”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e premesso di essere Parte_3 Parte_2 comproprietari di porzione di abitazione bifamiliare ubicata in Vicenza, Via Meschinelli n. 58, convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale i comproprietari della restante porzione,
[...]
e lamentando l'illegittima ed CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 arbitraria interruzione del collegamento elettrico esistente tra il contatore dell'energia elettrica di essi e il cancello di ingresso delle due proprietà, tale da impedire agli attori (ma pure ai convenuti) l'uso del citofono, dell'apricancello e del campanello. Gli attori precisavano di aver acquistato in data 17.10.1977 appezzamento di terreno edificabile, censito al mapp. 1882-1889, unitamente ai coniugi che acquistavano i mapp. 1884-1888- CP_5
1900-1901, sui quali in forza di concessione edilizia del 18.3.1977 realizzavano, insieme, un edificio bifamiliare ove si stabilivano. Allegavano che, in fase di costruzione, con atto del 11.12.1979, i
– danti causa degli odierni convenuti – costituivano sulla loro CP_5 Controparte_6 proprietà una servitù di passaggio carrabile e pedonale per l'accesso alla porzione attorea del costruendo edificio bifamiliare, verso corrispettivo di euro 10.000,00: a partire dalla ultimazione dei lavori, quindi, l'accesso dalla pubblica Via Meschinelli, fino alla porzione attorea, avveniva attraverso un cancello, dotato di apri cancello elettronico, citofono e campanello.
e , dato atto del progressivo deterioramento dei rapporti tra le famiglie confinanti, anche Pt_1 Pt_2 in ragione di pluralità di contenziosi tra loro in essere, contestavano che nel 2014 i convenuti, senza accordi né preavviso, avevano interrotto il collegamento tra il loro contatore e il cancello di ingresso, così limitando o rendendo più incomodo l'esercizio della servitù in violazione dell'art. 1067 c.c. Dato atto che il procedimento di mediazione non aveva avuto esito positivo per indisponibilità dei convenuti, e concludevano chiedendo ordinare ai convenuti al ripristino Parte_1 Parte_2 dell'uso della corrente elettrica necessaria per l'utilizzo di campanello, citofono e apricancello, con condanna, in solido, al risarcimento del danno loro arrecato in forza di detta interruzione, tale da non consentire loro il pieno esercizio della servitù, a far data dal 2014, che quantificavano in euro 1.000,00 per ciascun anno, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, come da conclusioni sopra riportate.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituivano in giudizio
, e eccependo preliminarmente Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 1 Nello specifico, con atto del 6.6.1995 cedevano la proprietà a e e CP_5 Parte_4 Controparte_1 successivamente cedeva la quota di spettanza della nuda proprietà ai figli , ed Parte_4 Controparte_3 CP_2 in parti uguali, con usufrutto alla moglie CP_4 Controparte_1 pagina 2 di 7 l'improcedibilità della domanda attorea per non essere stata preceduta dalla mediazione obbligatoria, e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, chiedendo il rigetto della domanda nel merito. In particolare, i convenuti rilevavano che il contenuto della servitù risultava espressamente delineato nel suo oggetto ed estensione nei termini indicati nel titolo, ossia “a piedi e con ogni mezzo di locomozione”, con esclusione di altre facoltà. Contestavano, poi, la ricostruzione fattuale come operata da parte attrice, negando di aver interrotto qualsivoglia collegamento elettrico tra il proprio contatore e l'altrui cancello, come pure che da tale condotta sarebbe derivata preclusione all'utilizzo del citofono, dell'apri cancello e del campanello da parte degli attori. Contestavano, infine, la richiesta risarcitoria attorea in quanto indeterminata e sfornita di prova e concludevano chiedendo il rigetto delle domande attoree come da conclusioni sopra rassegnate.
3. All'esito della prima udienza che si teneva in data 4.10.2022, il G.I., rigettate le eccezioni preliminari svolte da parte convenuta, assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. Indi il procedimento veniva istruito mediante prova orale e poi rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.3.2025, che si teneva con le modalità della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. come da ordinanda del 18.3.2025. In detta udienza i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da rispettive note autorizzate depositata e il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
4. Integralmente spirati i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, si ribadisce l'infondatezza delle eccezioni preliminari svolte da parte convenuta per le ragioni di cui all'ordinanza del 4.10.2022, cui integralmente si rimanda. Ciò posto, la domanda attorea nel merito è fondata nei termini che seguono. Premesso che è incontestato – e comunque provato documentalmente in forza di atto costitutivo del 11.12.1979 (doc. 1 attoreo) e relativa nota di trascrizione – il diritto di servitù di passaggio, carraio e pedonale, a vantaggio del fondo di proprietà attorea, e a carico del fondo dei convenuti, in sintesi gli attori si lamentano della condotta dei proprietari del fondo dominante, a loro dire illegittima in quanto tale da limitare l'esercizio della servitù nella misura in cui richiede spostamento all'esterno dell'abitazione per consentire apertura e chiusura “manuale” del cancello di accesso, come pure le connesse operazioni di identificazione, preliminare al passaggio, di eventuali ospiti degli attori. Orbene il titolo contempla una servitù (a carico del fondo mapp. 1884 sex B fg 1, Parte_5 comune di Vicenza) “per l'accesso carrabile e pedonale al loro appartamento nel fabbricato sopra indicato” (ossia l'immobile attoreo), senza nessun'altra ulteriore indicazione. Ai fini della determinazione dell'estensione del diritto di servitù, soccorre il disposto di cui all'art. 1064 c.c. il cui comma primo prevede che “il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne”, specificando il comma secondo che “se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso”. In argomento, si è precisato che l'estensione e le modalità di esercizio del diritto, ove non siano desumibili dal titolo, devono essere individuate mediante i criteri previsti dagli artt. 1064 c.c. succitato, secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, e 1065 c.c., per il quale la servitù è costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente tenuto conto, con riferimento all'epoca della loro costituzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e degli altri elementi rivelatori della utilitas da pagina 3 di 7 soddisfare, con una valutazione ispirata ai normali criteri di prevedibilità (ex multis Cass. civ. 2388/2023; Cass. civ.322/2019; Cass. civ. 15046/2018). La giurisprudenza ha ritenuto che il diritto di servitù è comprensivo anche degli adminicula servitutis - e, cioè, di quelle facoltà accessorie, indispensabili per l'esercizio del diritto e senza le quali l'utilitas della servitù non potrebbe ricevere attuazione (Cass. civ., 30.7.2020, n. 16322) – peraltro escludendo che la modifica di tali facoltà abbia ripercussioni sul vincolo e/o sulle modalità di attuazione della servitù medesima, negandone la riconducibilità al disposto di cui all'art. 1067, co. 1, c.c. in punto modifiche apportate al fondo servente dal proprietario del fondo dominante. Trattasi, in altre parole, di facoltà e prerogative lecite ed ammissibili nella misura in cui o siano assolutamente indispensabili alla realizzazione della servitù, o senza l'uso delle quali il diritto reale limitato potrebbe esercitarsi in misura minore rispetto a quella risultante dal titolo, o infine senza le quali la servitù potrebbe esercitarsi nella misura voluta, ma con indiscutibile scomodità per il suo titolare.
Nel caso di specie è emerso che la servitù di passaggio carraio e pedonale è stata costituita volontariamente, e dietro corrispettivo, dai danti causa dei convenuti, all'epoca dell'edificazione della bifamiliare, risalente agli anni ottanta del secondo scorso, senza che lo stato dei luoghi sia stato modificato nel tempo. I testi escussi hanno tutti confermato la presenza di un cancello che delimita l'accesso carraio e di un cancelletto di dimensioni inferiori, usufruito per l'accesso pedonale, in corrispondenza del quale è ubicato il citofono e il numero civico. E' ulteriormente emerso che dall'interno della proprietà attorea – che “rientra” rispetto alla pubblica via
– non è visibile via Meschinelli, delimitata dai cancelli di cui si discute, in ragione della conformazione dei luoghi e di siepe ivi presente (cfr. dichiarazioni di , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
. Sul punto le dichiarazioni dei testi predetti – conoscenti degli attori,
[...] Testimone_4 nonché tecnico di fiducia e agente immobiliare – appaiono maggiormente credibili rispetto alle dichiarazioni rese da , ex coniuge della convenuta e padre dei Parte_4 Controparte_1 restanti convenuti, in quanto rese da soggetti privi di legami personali ed affettivi con le parti e, in ogni caso, che hanno frequentato l'abitazione degli attori, anche “dall'interno”, restituendo quindi una risposta maggiormente attendibile rispetto, letteralmente, al punto di vista richiesto. Non risulta, contrario, frequentazione del dell'abitazione degli attori, perlomeno dall'interno. CP_3
E, poi, emerso che il cancello che funge da accesso carraio è, ed è sempre stato, manuale;
mentre il cancelletto pedonale è elettrificato, ossia collegato mediante impianto citofonico e campanello, all'abitazione degli attori, che possono aprirlo direttamente dall'interno della propria abitazione, oltre a poter essere naturalmente aperto manualmente mediante chiave (in possesso degli attori). Sul punto si richiamano le dichiarazioni del teste sub cap. 5: “io posso dire che il Parte_4 cancello carraio è manuale, non elettrico e così è sempre stato;
quello pedonale è elettrificato e funziona regolarmente;
lo so perché mia figlia mi ha dato la chiave e vado a tagliare l'erba da anni, da qualche anno, da circa 5-6 anni”. Quanto alla funzionalità del cancelletto, il teste, debitamente richiesto, precisava: “ADR quando vado in loco ad aprire il cancelletto pedonale, che è elettrificato, questo si apre regolarmente con la chiave”. Le dichiarazioni del predetto teste vanno opportunamente contestualizzate: egli, che abitava con il nucleo familiare presso i luoghi di causa sino a separazione e divorzio che risalgono al 2013, ha confermato che il cancelletto pedonale era elettrificato, quantomeno nel periodo ante 2013, senza sapere nulla riferire per il periodo dal 2014 in avanti in ragione del trasferimento presso altro luogo dopo lo scioglimento del matrimonio. pagina 4 di 7 Di analogo tenore le dichiarazioni dei testi attorei - desumibili dalle riferite modalità di accesso all'immobile attoreo- i quali hanno confermato che, a partire da un certo momento temporale, l'apertura automatica del cancelletto pedonale non avveniva più direttamente dall'interno dell'abitazione degli attori – ma unicamente tramite chiave, previa uscita all'esterno dei medesimi.
conoscente e amica degli attori, ha dichiarato “io frequentavo casa loro, in genere Testimone_1 suonavo il campanello, mi rispondevano al citofono e mi aprivano automaticamente, passavo nella zona e poi entravo;
a un certo punto questo non accadeva più, cioè suonavo il citofono e nessuno mi apriva;
quindi da quel momento mi preannunciavo con il cellulare e poi gli attori mi aprivano”.
geometra e tecnico degli attori -che dichiarava di essere a conoscenza dei luoghi di Testimone_4 causa, frequentati da ultimo tra il 2018 e il 2019- riferiva della necessità di annunciare il proprio arrivo telefonicamente agli attori, preavvisandoli, riferendo dell'impossibilità di aprire il cancelletto “da dentro casa”. Anche confermava la circostanza, riferendo: “io so che sono stata avvisata che nel Testimone_2 momento in cui dovevo fare visita dovevo chiamare mediante cellulare per dire che stavo arrivando e che mi aprissero, mentre prima suonavo il campanello e mi aprivano;
quindi gli attori venivano fuori e mi aprivano il cancello e lo stesso per uscire”. E' quindi provato che, da un certo momento, agli attori era precluso rispondere al citofono del cancelletto pedonale, da dentro la loro abitazione, e poi aprire ospiti e visitatori, dovendo ricorrere al previo avviso telefonico, per poi uscire ad aprire il cancello manualmente con la chiave. Quanto al momento temporale, le testi e hanno confermato che questo accade dalla Tes_1 Tes_2 primavera dell'anno 2014, il che appare verosimile se si considera il contenuto della missiva dimessa da parte attrice con la memoria istruttoria, datata 26.7.2016, con cui il precedente legale intimava e richiedeva agli odierni convenuti il ripristino del collegamento elettrico disattivato a suo tempo, lasciando intendere, e quindi confermando, che il fatto dell'interruzione fosse precedente. Che la condotta sia addebitabile ai convenuti appare del tutto verosimile, secondo la regola del più probabile che non vigente in materia civilistica, alla luce dei riferiti screzi, antipatie e contenziosi tra i nuclei familiari, come pure tenuto conto che i convenuti, proprietari del fondo servente, sono gli unici ad avere accesso al contatore dell'energia elettrica funzionale all'apertura elettrificata del cancelletto mediante citofono e companello. Coerenti, del resto, la missiva succitata e le dichiarazioni rese dai testi come testè descritte. Trattasi, in definitiva, di condotta – quella di interrompere il collegamento elettrico tra citofono/campanello/cancelletto e l'interno dell'abitazione dei proprietari del fondo dominante – tale da integrare diminuzione dell'esercizio della servitù e/o, in ogni caso, tale da renderne pià incomodo l'esercizio in violazione dell'art. 1067, co. 2, c.c.: indubbiamente, difatti, il richiedere il preventivo annunciarsi da parte degli ospiti in visita agli attori, costretti a uscire all'esterno per identificazione e apertura del cancelletto, come pure rispetto a soggetti non noti o conosciuti (ES: postino, corriere, ecc.), concreta diminuzione dell'esercizio della servitù di passaggio pedonale. Rispetto alla estensione del diritto, richiamati i principi succitati, appare provato che l'intenzione dei costituenti, danti causa degli attori, fosse quella di consentire accesso e recesso all'immobile attoreo, altrimenti intercluso, necessitandosi anche il collegamento elettrico di campanello e citofono in ragione della non visibilità, dall'abitazione degli attori, dei cancelli posti sulla pubblica via Meschinelli, e quindi degli eventuali ospiti o terzi che ivi giungano. Ricorre, quindi, proprio l'ipotesi di limitazione dell'esercizio della servitù con riferimento alle facoltà accessorie connesse, posto che l'assenza di pagina 5 di 7 collegamento elettrico tra cancelletto pedonale/citofono e campanello, fino alla abitazione degli attori, preclude l'esercizio del diritto di passaggio pedonale, da e verso la loro abitazione, rendendo in ogni caso necessario recarsi all'esterno per provvedere all'apertura manuale. Senza contare che, in caso di ospiti non conosciuti dagli attori, e quindi privi del loro recapito telefonico, i medesimi non hanno nemmeno la possibilità di venire a conoscenza della visita e/o del tentativo di accesso. Del resto, “in tema di servitù di passaggio carraio, il proprietario che abbia chiuso il fondo servente, dotandolo di cancello automatico, è tenuto all'installazione di un citofono per garantire, ai sensi dell'art. 1064, comma 2, c.c. , il diritto al libero e comodo accesso ad esso da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi - da lui autorizzati, nei limiti della normalità - senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante, con aggravamento della servitù” (Cass. civ., 29.12.2017, n. 31145; conf. Cass. civ. 17875/2003). Nel senso della insufficienza del rimedio della consegna delle chiavi per apertura e chiusura del cancello per permettere il libero passaggio di tutti coloro che se ne devono e possono servire per l'utilità e comodità del fondo dominante, si veda anche Cass. civ. 15796/2002. In definitiva, per tutti questi motivi, qualificata la domanda attorea principale come azione confessoria servitutis ex art. 1079 c.c., va accertato e dichiarato che la condotta posta in essere dai convenuti, proprietari del fondo servente, di interruzione del collegamento elettrico tra cancelletto pedonale/citofono/campanello e l'abitazione degli attori, costituisce condotta che, in violazione dell'art. 1067 c.c., diminuisce o rende più incomodo l'esercizio della servitù, limitatamente al passaggio pedonale;
i convenuti vanno quindi condannati alla rimessione in pristino del predetto collegamento.
5. Quanto alla domanda risarcitoria, tenuto conto che alla luce di quanto esposto il fatto dell'interruzione della corrente elettrica può collocarsi tra il 2014 e il 2015 ritenuto che la condotta dei convenuti abbia arrecato turbativa all'esercizio della servitù, costringendo agli attori ad approntare concrete misure per garantirne l'esercizio, anche rispetto ai terzi (che si dovevano preannunciate telefonicamente prima di far loro visita), tenuto conto della somma versata in sede di costituzione a titolo di indennità, pari a euro 10.000,00, osservato che l'esercizio della servitù di passaggio non è stato impedito, ma reso solamente più incomodo quello pedonale, nei termini sopra esposti, si liquida in via equitativa la somma di euro 5.000,00 (ossia euro 500,00/anno) quale ristoro del danno da diminuzione dell'esercizio della servitù.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, valori medi, oltre alla fase di mediazione, medesimo scaglione di riferimento, limitatamente alla fase di attivazione. Oltre alle spese esenti anticipate documentate.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: 1) visto l'art. 1079 c.c., condanna i convenuti , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e in solido, alla rimessione in pristino del collegamento elettrico, fino all'abitazione CP_4 degli attori ubicata in Vicenza, Via Meschinelli n. 58, necessario per utilizzo di campanello, citofono e apricancello del cancelletto pedonale di cui ai luoghi di causa, a propria cura e spese;
2) condanna i convenuti , e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 solido, a pagare in favore degli attori e la somma onnicomprensiva di euro Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 7 5.000,00 quale risarcimento del danno per diminuzione della servitù di passaggio pedonale, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo effettivo;
3) condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in euro 447,00 per spese esenti ed euro 5.077,00 per compenso professionale (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre a euro 441,00 per compenso professionale per la fase di attivazione della mediazione, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 31 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
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