Ordinanza collegiale 8 aprile 2022
Sentenza 6 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 06/05/2022, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/05/2022
N. 00718/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01624/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1624 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato -OMISSIS-, il quale agisce anche in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per la giudiziale esecuzione
della sentenza -OMISSIS-, resa dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, emessa in data 26.05.2021, notificata in forma esecutiva in data 10.06.2021, passata in giudicato per assenza di interposizione di gravame, di conferma della sentenza del Tribunale di Taranto -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con d.i. -OMISSIS- il Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento a favore della sig.ra -OMISSIS- delle somme in atti, oltre accessori, spese e competenze di lite, distratte in favore del procuratore anticipatario, avv. -OMISSIS-.
Con sentenza -OMISSIS- il Tribunale di Taranto ha rigettato l’opposizione proposta dal Ministero resistente, condannando altresì quest’ultimo al pagamento delle spese di lite sostenute, del pari distratte in favore del su indicato procuratore antistatario.
Con sentenza -OMISSIS- La Corte di Appello di Lecce ha rigettato il gravame proposto dal Ministero della Salute, condannando altresì quest’ultimo al rimborso delle spese di lite sostenute, sempre con distrazione delle stesse in favore del procuratore anticipatario.
Tali titoli sono stati ritualmente notificati al resistente, il quale ha tuttavia omesso di darvi esecuzione.
Per tali ragioni, i ricorrenti hanno proposto la presente azione per l’ottemperanza al giudicato.
Con atto depositato in data 2 dicembre 2021 si è costituito il Ministero della Salute.
Nella camera di consiglio del 28.4.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Sussistono, nella specie, tutti i presupposti legalmente richiesti per far luogo al rimedio in esame. Invero, i suddetti titoli, passati in giudicato, sono stati notificati al Ministero della Salute rispettivamente in data 1.3.2019, 10.3.2019 e 10.6.2021, e tuttavia, ad onta del decorso del termine di gg. 120 legalmente richiesto per far luogo allo spontaneo pagamento (art. 14 d.l. n. 669/96, convertito in l. n. 30/97), il resistente non ha adottato alcun atto volto a dare attuazione al dictum consacrato nelle suddette pronunce giudiziali.
Deve pertanto essere sancito l’obbligo del Ministero della Salute di dare integrale esecuzione al d.i. del Tribunale di Taranto -OMISSIS-, alla sentenza del Tribunale di Taranto -OMISSIS- e alla sentenza della Corte di Appello di Lecce -OMISSIS-, provvedendo all’integrale pagamento, in favore dei ricorrenti sig.ra -OMISSIS- e avv. -OMISSIS-, delle somme ivi indicate, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14 co. 2 l. n. 669/96, convertito in l. n. 30/97.
Ai fini dell’ottemperanza appare congruo assegnare al resistente termine di gg. 90 decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
Qualora il Ministero della Salute non provveda nel termine indicato si nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 90 giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto al Ministero della Salute di provvedere al pagamento, in favore dei ricorrenti, di tutte le somme liquidate in loro favore in virtù del d.i. del Tribunale di Taranto -OMISSIS-, della sentenza del Tribunale di Taranto -OMISSIS- e della sentenza della Corte di Appello di Lecce -OMISSIS-, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, entro gg. 90 dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
In difetto di adempimento si nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, affinché provveda in luogo dell’amministrazione, nei successivi 90 giorni, senza compenso, a dare esecuzione al giudicato.
Condanna il resistente al rimborso delle spese di lite sostenute, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, avv. L. -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.