Sentenza 22 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/10/2002, n. 14880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14880 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Empiz studio Richiesta dal Sig. per diritti € 155 REPUBBLICA ITALIANA 2-2011. 2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE14 SE4SE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO Composta dagli Ili mi Sigg Magistrati: 02 Dott. Vincenzo Presidente CALFAPI TRA R.G.N. 6781/00 Dott. Rosario ingliere DE JULIO Cron. ·34795 sigliere COLARUSSO Dott. Vincenzo Rep. 385% Dott. Lucio MAZZIOTT DI CELSO Ud.25/06/02 Rel Consigliere Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CANCELLER ha pronunciato la seguente SENTENZA 484949 sul ricorso proposto da: EO FE, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAROLEO, difeso dall'avvocato ANTONIO ORLANDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EO RI NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che lo difende con procura speciale Minichiello di Giuseppe notaio in2002 notarile dott. A. 984 Grottaminarda rep. nr. 7095 del 28/5/2002; -1- controricorrente avversO la sentenza n. 1016/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 26/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato Orlando Antonio, difensore del ricorrrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato Briguglio Antonio difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto 12/1/1984 ME MA NA conveniva in giudizio la ger- mana IT chiedendone la condanna al pagamento in favore di essa istante della metà del valore di un orto di proprietà comune ed edificato per intero dalla convenuta. Quest'ultima resisteva alla domanda adducendo di aver, a tacitazione dell'avversa pretesa, sborsato somme delle quali in via riconvenzionale chiedeva la restituzione. Con sentenza 27/2/1996 l'adito tribunale di Ariano Irpino condannava la convenuta a pagare all'attrice, quale controvalore dell'orto, l'importo riva- lutato di € 12.000.000. Avverso la detta sentenza la soccombente proponeva gravame che la corte di appello di Napoli, con sentenza 26/4/1999, rigettava osservando: che con l'atto di appello ME IT aveva negato all'attrice il diritto di proprietà pro quota sull'orto; che tale assunto era infondato in quanto la stessa appellante nella comparsa di costituzione di primo grado aveva rico- nosciuto, come peraltro confermato nel testamento in atti, che la detta pro- prietà apparteneva alla germana MA NA tanto che aveva dedotto di aver versato a quest'ultima una somma a titolo di occupazione dei beni;
che, dovendo ritenersi dimostrati i fatti non contestati, non occorrevano ulteriori accertamenti per giunta sulla base di titoli che non evidenziavano neppure chiaramente l'assunto in questione;
che la richiesta subordinata, avanzata solo nel petitum dell'atto di appello ma non corroborata con un motivo spe- cifico, relativa alla questione della determinazione del valore del cespite oc- cupato non poteva essere accolta in quanto l'appellante non aveva formulato 3 censure in ordine alla valutazione operata dal tecnico;
che analoghe conside- razioni andavano svolte con riferimento alla domanda riconvenzionale rela- tiva alla restituzione, per sopravvenuta mancanza di causa, di £ 4.000.000 che l'appellante aveva assunto di aver corrisposto amichevolmente alla so- rella;
che l'appellante non solo non aveva mosso alcuna censura contro la sentenza che aveva respinto la riconvenzionale, ma aveva riproposto sem- plicemente questa domanda per il caso di riconoscimento delle ragioni della controparte, senza però fornire alcuna dimostrazione dei presupposti dell'asserito versamento indebito;
che pertanto i mezzi di prova dedotti dall'appellante erano del tutto irrilevanti. La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chie- sta da ME IT con ricorso affidato a cinque motivi. ME MA NA ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso ME IT denuncia violazione e fal- sa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente o contrad- dittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti o rilevabile di ufficio. Deduce la ricorrente che la corte di appello ha ritenuto sufficiente a provare la proprietà dell'orto a secco la mera indi- cazione di tale bene nel testamento in atti. E' evidente invece che la pro- prietà di un immobile può essere provata solo con titoli certi di provenienza, non essendo sufficiente né l'indicazione del bene in un testamento, né il consenso della parte nei cui confronti viene fatto valere il diritto. Con l'atto di appello essa ricorrente aveva prodotto un atto pubblico dal quale risultava 4 - --- - - che l'orto in questione le era stato donato: la corte di merito non ha esami- nato il detto atto e non ha motivato il mancato esame. Con il secondo motivo di ricorso ME IT denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente o con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospet- tata dalle parti o rilevabile di ufficio. Secondo la ricorrente la corte di ap- pello non ha motivato il mancato accoglimento della richiesta di una nuova c.t.u. atta a corroborare le consulenze tecniche di parte e la certezza della proprietà scaturente dalla concatenazione degli atti pubblici depositati. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte la prova della sussistenza in capo a ME MA NA del diritto di proprietà dell'orto in questione. Al riguardo la corte di appello ha ritenuto superfluo svolgere indagini at- teso che la stessa ME IT in primo grado, con la costituzione in giu- dizio, non aveva contestato ed anzi aveva riconosciuto fondata tesi posta a base della domanda avanzata dalla sorella MA NA circa la compro- prietà di quest'ultima dell'orto, tanto che aveva anche dedotto di aver ver- sato alla germana una somma per l'occupazione del bene. Per completezza di motivazione la corte di merito ha poi posto in evidenza che il diritto di comproprietà in capo a ME MA NA risultava confermata dal te- stamento in atti e che comunque, dovendosi considerare dimostrati i fatti non contestati, era superfluo svolgere accertamenti in proposito. La decisione impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche che sul punto sono state mosse dalla ricorrente con i motivi in esame con i quali 5 la OM IT non ha contestato di aver in primo grado riconosciuto la sussistenza del diritto di comproprietà della sorella sull'orto in questione. In proposito è appena il caso di osservare che, come questa Corte ha più volte chiarito, nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati “pacifici” e quindi possono essere posti a fon- damento della decisione quando come nella specie - siano stati esplicita- mente ammessi dalla controparte oppure quando questa abbia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione così implicitamente ammettendone l'esistenza ( sentenze 1/8/2001 n. 10482; 20/10/2000 n. 10482; 8/8/2000 n. 10834; 13/10/1999 n. 11513 ). Peraltro, in sede di valutazione della prova, il ritenere che la mancata contestazione di determinati fatti costituisca implicita ammissione dei fatti medesimi è que- stione riservata al giudice del merito il cui apprezzamento, se non lacunoso o viziato sotto il profilo logico-giuridico, è incensurabile in sede di legitti- mità ( sentenza 6/11/2001 n. 13686 ). Nella specie poi la legge non richiede un atto scritto per la prova dei fatti posti a base della domanda di ME MA NA la quale non ha eser- citato l'azione di rivendicazione di un bene immobile ma quella personale volta ad ottenere il valore pecuniario dell'orto sul quale la sorella aveva edi- ficato impedendo quindi ad essa istante il godimento di detto bene. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia: erronea e falsa applicazione di norme di diritto;
travisamento dei fatti;
pronuncia extra petita. OM Feli- cita sostiene che, in relazione alla riconvenzionale, con l'atto di appello aveva chiesto di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto dichiararsi inefficace e co- 6 munque errato il versamento illegittimo della somma in questione alla so- rella riservandosi di ottenere la restituzione di detta somma in separata sede. La corte di appello, arbitrariamente e senza alcuna richiesta, ha ritenuto di rigettare una riconvenzionale non formulata ed ha trascurato la domanda di pronunzia di illegittimità del versamento malgrado la prova sia della pro- prietà dell'orto in capo ad essa ricorrente, sia del versamento. Il motivo non è fondato. La corte di merito - come sopra riportato nella parte espositiva che pre- cede ha precisato che nei motivi di appello non era stata mossa alcuna censura al capo della sentenza di primo grado relativo al rigetto della do- manda riconvenzionale proposta da ME IT volta ad ottenere la re- stituzione, per sopravvenuta mancanza di causa, della somma di £ 4.000.000 versata alla sorella e che quest'ultima non aveva più diritto a trattenere. Contro tale decisiva ed esaustiva argomentazione la ricorrente non ha formulato alcuna critica con il motivo in esame nel quale la ME si è li- mitata a dedurre di aver, in sede di precisazione delle conclusioni, modifi- cato la domanda riconvenzionale da richiesta di condanna alla restituzione in istanza di pronuncia di dichiarazione di inefficacia e di illegittimità del detto versamento. E' evidente l'inammissibilità della nuova domanda – diversa da quella avanzata in primo grado - formulata dalla ricorrente per la prima volta in grado di appello peraltro solo al momento della precisazione delle conclu- sioni. Bisogna altresì segnalare che la corte territoriale ha comunque rilevato che l'appellante non aveva fornito alcuna prova dei "presupposti" 7 dell'asserito versamento indebito e non - come erroneamente sostenuto dalla ricorrente - del fatto storico di tale avvenuto versamento. Con il quarto motivo ME IT denuncia violazione e falsa applica- zione di norme di diritto, travisamento dei fatti ed illegittimità. Ad avviso della ricorrente la corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado con la quale essa OM era stata condannata al pagamento del - “controvalore dei diritti di proprietà vantati da OM MA NA sull'orto" non considerando l'impossibilità di trasferire una proprietà non appartenente a ME MA NA e senza la previa descrizione catastale del bene immobile. Inoltre andava dato l'ordine al conservatore di trascrive- re la sentenza non potendosi ordinare un pagamento per un trasferimento di diritti di proprietà immobiliare senza precisare il bene e senza ordinare la trascrizione della pronuncia. Il motivo è inammissibile atteso dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che le problematiche esposte con le censure in esame abbiano formato oggetto del giudizio di secondo grado, in quanto rientranti tra le questioni dibattute dalle parti, né la ricorrente ha affermato di aver inserito nei motivi di appello le dette problematiche. Incombeva invece alla ME IT dedurre di aver prospettato tali questioni onde dar modo alla corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione. Le tesi esposte dalla ricorrente con il motivo in esame non sono quindi prospettabili in questa sede di legittimità perché introducono per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valu- tazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste. 8 0 E infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammis- sibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudi- zio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuo- vi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richie- sti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accer- tamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio ( in ogni stato e حمد grado del giudizio ) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed ap- prezzamenti di fatto ( sentenze 15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998 n. 9882 ). Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando mancata e falsa applica- zione di norme di diritto ex articolo 115 c.p.c. ed omessa motivazione, so- stiene che la corte di appello non ha motivato in maniera specifica il rigetto della richiesta di prova e di ammissione di nuova c.t.u. ed ha omesso di fare ricorso alle norme di esperienza. La prova tendeva a dimostrare che la ram- pa di accesso, che divide il fabbricato nuovo dai ruderi comuni, era stata posseduta negli ultimi trenta anni da essa ME IT e che i 35 mq. di orto valevano £ 350.000. Anche questo motivo, al pari degli altri, deve essere disatteso in quanto la ricorrente non ha tenuto conto della parte della sentenza impugnata con la quale la corte napoletana ha coerentemente affermato l'irrilevanza dei mezzi 9 di prova dedotti dalla ME dopo aver precisato che l'appellante ME IT non aveva formulato censure specifiche con riferimento alla deter- minazione del valore del cespite occupato ( ossia dell'orto in questione ) ed alla valutazione operata dal tecnico. Contro la detta ratio decidendi la ricorrente non ha mosso alcuna censura per cui non può che ritenersi ineccepibile la mancata ammissione da parte della corte di merito dei mezzi di prova richiesti dall'appellante ME Fe- licita relativi ad una questione che non aveva formato oggetto specifico dei motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi € 1638,00, ol- tre € 1.500,00 a titolo di onorari. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 27 $4.80V 2007bne 4. Roma 25 giugno 2002. 48754 15330 Il consigliere/estensore Il presidente CENTO (euro) Zervizi p. Z g (Dott.ssa Maa DI FILIPPO) Responsabi Perdizio Atti Giudiziari (DIM ACCICHINI IL CANCELLIERE C NOV Paolo Palarico 002 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 22 OTT.2002 OPT 129,11 IL CANCELLIERE C1 MEST 30,98 lezico [TOT. 160.101 10