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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4375/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 19/03/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott.Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 11 N. R.G. 4375/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4375/2018 avente il seguente OGGETTO:
contratto di somministrazione, promossa da:
(P.Iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Carlo Fanari, elettivamente domiciliata nella via
Monti, 31 - Cagliari presso lo studio del difensore giusta procura in calce all'atto introduttivo.
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Giuseppe Macciotta, elettivamente domiciliata nel viale Diaz, 29 - Cagliari presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 15.05.2018, la società Parte_1
ha convenuto al giudizio di questo Tribunale, in opposizione
[...] CP_1
all'ingiunzione di pagamento n. 777/2018 del 12.02.2018 relativa alla fattura n. 560000024 del
07.02.2017 dell'importo di euro 5.281,33 per la fornitura di acqua potabile.
L'opponente ha contestato le avverse pretese, per i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- inesistenza giuridica della notifica dell'ingiunzione di pagamento emessa da in quanto CP_1
effettuata da un dipendente della società e non a mezzo di ufficiale giudiziario o messo notificatore;
- irritualità dell'impiego dello strumento dell'ingiunzione di pagamento da parte del Gestore;
- non aveva mai sottoscritto il contratto n. 2006-35677988 in forza del quale aveva CP_1
proceduto con l'ingiunzione opposta;
- non era mai stata titolare di un contratto di utenza individuale, avendo usufruito del servizio di fornitura idrica condominiale;
- la prescrizione quinquennale dei crediti pretesi, in quanto la fattura emessa in data 07.02.2017 si riferiva a consumi del periodo dal 01.06.2007 al 15.06.2016.
Tanto premesso, la parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle considerazioni sopra
esposte:
in via preliminare e pregiudiziale
A) accertare per le ragioni esposte in narrativa, l'inesistenza giuridica della notifica
dell'ingiunzione di pagamento n. 777/2018 e per l'effetto dichiarare inefficace l'atto formato dal
Gestore Idrico;
pagina 3 di 11 B) in subordine e sempre in via pregiudiziale, accertare per le ragioni esposte in narrativa,
l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 2, primo
comma del R.D. 14/04/1910 n. 639;
C) per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare e/o rendere inefficace l'ingiunzione di pagamento
n. 777/2018 formata da nei confronti dell'odierna opponente;
D) in ogni caso con CP_1
vittoria di spese e competenze di causa;
nel merito
E) accertare l'illegittimità della pretesa creditoria rappresentata nell'ingiunzione di pagamento
n. 777/2018 per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare e/o rendere
inefficacie l'ingiunzione stessa;
F) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio, oltre il
rimborso delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
in via subordinata
G) nella denegata ipotesi in cui dovesse essere provato un eventuale credito della parte opposta,
accertare l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione sui consumi idrici di cui alla fattura
oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 777/2018;
H) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
22.10.2018, contestando le avverse pretese, per i motivi esposti di seguito in sintesi:
- con decreto emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2015, pubblicato nella G.U. in data 13.01.2016, la società era stata autorizzata alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico;
pagina 4 di 11 - Abbanoa in senso sostanziale è qualificabile come una pubblica amministrazione che svolge funzioni attribuibili all'amministrazione finanziaria, per cui legittimamente può procedere in proprio alla notificazione delle ingiunzioni di pagamento;
- l'ingiunzione si fonda sui consumi dell'utenza condominiale, per la quale era stato eseguito il riparto in contatori divisionali;
- il credito non è prescritto per la sussistenza di numerosi atti interruttivi della prescrizione prodotti in causa.
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in forza delle considerazioni in fatto ed in diritto di cui alla parte espositiva, accertare la
legittimità della somma di euro 5.281,33 richiesta da quale corrispettivo dovuto per i CP_1
consumi contabilizzabili nella fattura n. 2017000560000024 del 7 febbraio 2017 e per l'effetto
rigettare l'opposizione proposta dalla società confermando Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 777 del 2018;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del Tribunale, preliminarmente deve ritenersi ammissibile l'eccezione, sollevata dalla parte opponente nelle memorie conclusive,
relativa alla tardività della costituzione in giudizio dell'opposto in quanto attinente al rispetto del termine per la costituzione della parte convenuta di cui all'art 167 c.p.c., che essendo perentorio può
essere rilevato anche d'ufficio dal giudice.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che - pur rilevando la tardività della costituzione di
- la domanda subordinata di relativa al ricalcolo del credito in misura uguale o CP_1 CP_1
pagina 5 di 11 inferiore a quella indicata nell'ingiunzione di pagamento non sia una domanda riconvenzionale, in quanto l'opposta si è limitata a confermare la domanda proposta nell'ingiunzione, chiedendo eventualmente una pronuncia in senso diminutivo in caso di parziale accoglimento dei motivi di opposizione.
Deve ora essere esaminato il motivo di opposizione relativo all'eccezione di carenza di potere di di procedere al recupero del credito con ingiunzione fiscale. CP_1
L'eccezione è infondata.
A tal proposito, si deve richiamare il contenuto dell'art.
3-bis d.lvo 46/1999, il quale dispone che il Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
È notorio che, con circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30.12.2015,
pubblicato nella G.U. in data 13.01.2016, è stata autorizzata la riscossione mediante ruolo, ai sensi della norma richiamata, dei crediti vantati da CP_1
Tanto premesso, l'ingiunzione di pagamento per cui è causa è stata legittimamente emessa da ai sensi delle richiamate disposizioni legislative e, pertanto, la relativa eccezione deve essere CP_1
rigettata.
Un profilo connesso a quest'ultimo è relativo alla questione della nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Si osserva infatti che la notificazione dell'ingiunzione è stata eseguita da un dipendente di tramite il servizio postale;
pertanto, essa deve ritenersi nulla perché realizzata da soggetto non CP_1
abilitato come da precedente orientamento di questo Tribunale.
pagina 6 di 11 Ai sensi dell'art. 12 della legge 20 novembre 1982 n. 890 le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, fra le quali non figurano le società di diritto privato che, come CP_1
gestiscono servizi pubblici.
L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recita: “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
La natura di società in house di non ne determina, ai fini della notifica dell'ingiunzione, CP_1
la qualificazione di pubblica amministrazione poiché, in adesione alla tesi del c.d. “ente pubblico a geometria variabile”, la natura in house di un soggetto, che formalmente resta una società privata, non ne comporta automaticamente l'assoggettamento alla disciplina pubblicistica, bensì, al contrario, lo stesso resta, di regola, assoggettato alla disciplina privatistica, come confermato peraltro dall'art. 14 del
D.lgs. n. 175/2016, che assoggetta alla disciplina del fallimento anche le società in house e non può
certo deporre in senso contrario, stante la sua particolare ratio, la sussistenza di giurisdizione contabile pagina 8 di 11 per l'azione di responsabilità degli amministratori delle società in house (cfr. art. 13
D.lgs. n. 175/2016).
Nello stesso senso, da un lato l'art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 175/2016, a mente del quale “si intendono per: a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del pagina 7 di 11 decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale” e, peraltro, la qualificazione di come CP_1
amministrazione pubblica sembra potersi escludere anche dalla circostanza per cui, in caso contrario, la stessa non avrebbe richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, con le note n. 61531 del 29
luglio 2014 e n. 86363 del 6 ottobre 2015, l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2, primo comma, r.d. 639/1910.
Da ciò consegue la nullità della notificazione dell'ingiunzione di pagamento eseguita da CP_1
tramite il servizio postale.
Tuttavia, l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale non incide sulla validità
e sulla efficacia dell'ingiunzione stessa, quale atto contenente il sollecito a pagare una determinata somma di denaro, quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere e sull'interesse dell'opponente a coltivare la domanda giudiziale di accertamento negativo del credito vantato da ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla CP_1
notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto n. 639 del 1910 (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 19166 del 28/09/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20360 del 20/09/2006; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3880 del 24/04/1996; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2279 del 24/02/1993).
La nullità della notifica dell'ingiunzione non esime pertanto il Tribunale dal pronunciarsi sul merito della domanda di accertamento negativo del credito avanzata dalla parte opponente.
******
pagina 8 di 11 Passando al merito, deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione della parte opponente relativa al difetto di legittimazione passiva.
Infatti, alla prima udienza di comparizione - a seguito delle difese contenute nella comparsa di costituzione della convenuta - la ha sostenuto di non aver mai sottoscritto il contratto n. Parte_1
2006-35677988 indicato nell'ingiunzione di pagamento e di non essere titolare di alcun contratto di utenza individuale, avendo usufruito del servizio di fornitura idrica riconducibile all'utenza condominiale.
In merito alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti processuali, la giurisprudenza della
Suprema Corte è costante nell'insegnare che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art.
1460 c.c.” (Cass. Civ. Sent. 25584/2018).
Applicando tale principio al caso di specie, questo Tribunale ritiene che non abbia CP_1
fornito prova del credito vantato, non avendo provato l'esistenza di un contratto di somministrazione individuale con la parte opponente.
Al contrario, si rileva che le produzioni documentali di parte opposta abbiano confermato che il contratto posto a base dell'ingiunzione di pagamento fosse riferito all'utenza condominiale.
Infatti, in data 06.11.2017, in risposta all'istanza di rettifica per intervenuta prescrizione CP_1
della fattura inviata dal legale rappresentante della - che non implica alcun Parte_1
riconoscimento di debito nel merito - aveva comunicato la non ricevibilità della stessa perché “(…)
pagina 9 di 11 eventuali reclami relativi alle utenze con contatore divisionale, devono essere presentati
dall'amministratore del condominio o titolare del contratto principale …” (doc. prod. opposta n. 13).
Pertanto, con tale dichiarazione aveva riconosciuto l'inesistenza di un contratto relativo CP_1
all'utenza individuale dell'odierna opponente, avendo dichiarato che la non era legittimata Parte_1
a proporre il reclamo, essendo l'utenza intestata al condominio.
A conferma di quanto premesso, devono essere richiamate le dichiarazioni testimoniali dell'amministratore condominiale, il quale ha dichiarato che il condominio era titolare Tes_1
dell'utenza idrica, per la quale non era mai stato sottoscritto alcun servizio di riparto mediante contatori divisionali relativi alle utenze dei condomini (v. verbale udienza del 18.11.2022).
Tanto premesso, l'opposizione deve essere accolta, essendo fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Parte_1
L'accertamento del difetto di legittimazione passiva della società opponente assorbe gli altri motivi relativi al merito dell'opposizione.
Le spese di lite, calcolate secondo il valore minimo per le quattro fasi, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Parte_1
per le causali in premessa;
[...]
3. per l'effetto, accerta l'inesistenza del credito di nei confronti di CP_1
indicato nell'ingiunzione di pagamento;
Parte_1
pagina 10 di 11 4. condanna a rifondere le spese di lite a CP_1 Parte_1
che si liquidano nell'importo complessivo di euro 2.804,00 (di cui euro 2.540,00 per
[...]
competenze ed euro 264,00 per spese documentate), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 19/03/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 19/03/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott.Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 11 N. R.G. 4375/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4375/2018 avente il seguente OGGETTO:
contratto di somministrazione, promossa da:
(P.Iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Carlo Fanari, elettivamente domiciliata nella via
Monti, 31 - Cagliari presso lo studio del difensore giusta procura in calce all'atto introduttivo.
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Giuseppe Macciotta, elettivamente domiciliata nel viale Diaz, 29 - Cagliari presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 15.05.2018, la società Parte_1
ha convenuto al giudizio di questo Tribunale, in opposizione
[...] CP_1
all'ingiunzione di pagamento n. 777/2018 del 12.02.2018 relativa alla fattura n. 560000024 del
07.02.2017 dell'importo di euro 5.281,33 per la fornitura di acqua potabile.
L'opponente ha contestato le avverse pretese, per i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- inesistenza giuridica della notifica dell'ingiunzione di pagamento emessa da in quanto CP_1
effettuata da un dipendente della società e non a mezzo di ufficiale giudiziario o messo notificatore;
- irritualità dell'impiego dello strumento dell'ingiunzione di pagamento da parte del Gestore;
- non aveva mai sottoscritto il contratto n. 2006-35677988 in forza del quale aveva CP_1
proceduto con l'ingiunzione opposta;
- non era mai stata titolare di un contratto di utenza individuale, avendo usufruito del servizio di fornitura idrica condominiale;
- la prescrizione quinquennale dei crediti pretesi, in quanto la fattura emessa in data 07.02.2017 si riferiva a consumi del periodo dal 01.06.2007 al 15.06.2016.
Tanto premesso, la parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle considerazioni sopra
esposte:
in via preliminare e pregiudiziale
A) accertare per le ragioni esposte in narrativa, l'inesistenza giuridica della notifica
dell'ingiunzione di pagamento n. 777/2018 e per l'effetto dichiarare inefficace l'atto formato dal
Gestore Idrico;
pagina 3 di 11 B) in subordine e sempre in via pregiudiziale, accertare per le ragioni esposte in narrativa,
l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 2, primo
comma del R.D. 14/04/1910 n. 639;
C) per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare e/o rendere inefficace l'ingiunzione di pagamento
n. 777/2018 formata da nei confronti dell'odierna opponente;
D) in ogni caso con CP_1
vittoria di spese e competenze di causa;
nel merito
E) accertare l'illegittimità della pretesa creditoria rappresentata nell'ingiunzione di pagamento
n. 777/2018 per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare e/o rendere
inefficacie l'ingiunzione stessa;
F) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio, oltre il
rimborso delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
in via subordinata
G) nella denegata ipotesi in cui dovesse essere provato un eventuale credito della parte opposta,
accertare l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione sui consumi idrici di cui alla fattura
oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 777/2018;
H) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
22.10.2018, contestando le avverse pretese, per i motivi esposti di seguito in sintesi:
- con decreto emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2015, pubblicato nella G.U. in data 13.01.2016, la società era stata autorizzata alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico;
pagina 4 di 11 - Abbanoa in senso sostanziale è qualificabile come una pubblica amministrazione che svolge funzioni attribuibili all'amministrazione finanziaria, per cui legittimamente può procedere in proprio alla notificazione delle ingiunzioni di pagamento;
- l'ingiunzione si fonda sui consumi dell'utenza condominiale, per la quale era stato eseguito il riparto in contatori divisionali;
- il credito non è prescritto per la sussistenza di numerosi atti interruttivi della prescrizione prodotti in causa.
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in forza delle considerazioni in fatto ed in diritto di cui alla parte espositiva, accertare la
legittimità della somma di euro 5.281,33 richiesta da quale corrispettivo dovuto per i CP_1
consumi contabilizzabili nella fattura n. 2017000560000024 del 7 febbraio 2017 e per l'effetto
rigettare l'opposizione proposta dalla società confermando Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 777 del 2018;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del Tribunale, preliminarmente deve ritenersi ammissibile l'eccezione, sollevata dalla parte opponente nelle memorie conclusive,
relativa alla tardività della costituzione in giudizio dell'opposto in quanto attinente al rispetto del termine per la costituzione della parte convenuta di cui all'art 167 c.p.c., che essendo perentorio può
essere rilevato anche d'ufficio dal giudice.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che - pur rilevando la tardività della costituzione di
- la domanda subordinata di relativa al ricalcolo del credito in misura uguale o CP_1 CP_1
pagina 5 di 11 inferiore a quella indicata nell'ingiunzione di pagamento non sia una domanda riconvenzionale, in quanto l'opposta si è limitata a confermare la domanda proposta nell'ingiunzione, chiedendo eventualmente una pronuncia in senso diminutivo in caso di parziale accoglimento dei motivi di opposizione.
Deve ora essere esaminato il motivo di opposizione relativo all'eccezione di carenza di potere di di procedere al recupero del credito con ingiunzione fiscale. CP_1
L'eccezione è infondata.
A tal proposito, si deve richiamare il contenuto dell'art.
3-bis d.lvo 46/1999, il quale dispone che il Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
È notorio che, con circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30.12.2015,
pubblicato nella G.U. in data 13.01.2016, è stata autorizzata la riscossione mediante ruolo, ai sensi della norma richiamata, dei crediti vantati da CP_1
Tanto premesso, l'ingiunzione di pagamento per cui è causa è stata legittimamente emessa da ai sensi delle richiamate disposizioni legislative e, pertanto, la relativa eccezione deve essere CP_1
rigettata.
Un profilo connesso a quest'ultimo è relativo alla questione della nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Si osserva infatti che la notificazione dell'ingiunzione è stata eseguita da un dipendente di tramite il servizio postale;
pertanto, essa deve ritenersi nulla perché realizzata da soggetto non CP_1
abilitato come da precedente orientamento di questo Tribunale.
pagina 6 di 11 Ai sensi dell'art. 12 della legge 20 novembre 1982 n. 890 le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, fra le quali non figurano le società di diritto privato che, come CP_1
gestiscono servizi pubblici.
L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recita: “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
La natura di società in house di non ne determina, ai fini della notifica dell'ingiunzione, CP_1
la qualificazione di pubblica amministrazione poiché, in adesione alla tesi del c.d. “ente pubblico a geometria variabile”, la natura in house di un soggetto, che formalmente resta una società privata, non ne comporta automaticamente l'assoggettamento alla disciplina pubblicistica, bensì, al contrario, lo stesso resta, di regola, assoggettato alla disciplina privatistica, come confermato peraltro dall'art. 14 del
D.lgs. n. 175/2016, che assoggetta alla disciplina del fallimento anche le società in house e non può
certo deporre in senso contrario, stante la sua particolare ratio, la sussistenza di giurisdizione contabile pagina 8 di 11 per l'azione di responsabilità degli amministratori delle società in house (cfr. art. 13
D.lgs. n. 175/2016).
Nello stesso senso, da un lato l'art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 175/2016, a mente del quale “si intendono per: a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del pagina 7 di 11 decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale” e, peraltro, la qualificazione di come CP_1
amministrazione pubblica sembra potersi escludere anche dalla circostanza per cui, in caso contrario, la stessa non avrebbe richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, con le note n. 61531 del 29
luglio 2014 e n. 86363 del 6 ottobre 2015, l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2, primo comma, r.d. 639/1910.
Da ciò consegue la nullità della notificazione dell'ingiunzione di pagamento eseguita da CP_1
tramite il servizio postale.
Tuttavia, l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale non incide sulla validità
e sulla efficacia dell'ingiunzione stessa, quale atto contenente il sollecito a pagare una determinata somma di denaro, quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere e sull'interesse dell'opponente a coltivare la domanda giudiziale di accertamento negativo del credito vantato da ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla CP_1
notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto n. 639 del 1910 (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 19166 del 28/09/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20360 del 20/09/2006; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3880 del 24/04/1996; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2279 del 24/02/1993).
La nullità della notifica dell'ingiunzione non esime pertanto il Tribunale dal pronunciarsi sul merito della domanda di accertamento negativo del credito avanzata dalla parte opponente.
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pagina 8 di 11 Passando al merito, deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione della parte opponente relativa al difetto di legittimazione passiva.
Infatti, alla prima udienza di comparizione - a seguito delle difese contenute nella comparsa di costituzione della convenuta - la ha sostenuto di non aver mai sottoscritto il contratto n. Parte_1
2006-35677988 indicato nell'ingiunzione di pagamento e di non essere titolare di alcun contratto di utenza individuale, avendo usufruito del servizio di fornitura idrica riconducibile all'utenza condominiale.
In merito alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti processuali, la giurisprudenza della
Suprema Corte è costante nell'insegnare che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art.
1460 c.c.” (Cass. Civ. Sent. 25584/2018).
Applicando tale principio al caso di specie, questo Tribunale ritiene che non abbia CP_1
fornito prova del credito vantato, non avendo provato l'esistenza di un contratto di somministrazione individuale con la parte opponente.
Al contrario, si rileva che le produzioni documentali di parte opposta abbiano confermato che il contratto posto a base dell'ingiunzione di pagamento fosse riferito all'utenza condominiale.
Infatti, in data 06.11.2017, in risposta all'istanza di rettifica per intervenuta prescrizione CP_1
della fattura inviata dal legale rappresentante della - che non implica alcun Parte_1
riconoscimento di debito nel merito - aveva comunicato la non ricevibilità della stessa perché “(…)
pagina 9 di 11 eventuali reclami relativi alle utenze con contatore divisionale, devono essere presentati
dall'amministratore del condominio o titolare del contratto principale …” (doc. prod. opposta n. 13).
Pertanto, con tale dichiarazione aveva riconosciuto l'inesistenza di un contratto relativo CP_1
all'utenza individuale dell'odierna opponente, avendo dichiarato che la non era legittimata Parte_1
a proporre il reclamo, essendo l'utenza intestata al condominio.
A conferma di quanto premesso, devono essere richiamate le dichiarazioni testimoniali dell'amministratore condominiale, il quale ha dichiarato che il condominio era titolare Tes_1
dell'utenza idrica, per la quale non era mai stato sottoscritto alcun servizio di riparto mediante contatori divisionali relativi alle utenze dei condomini (v. verbale udienza del 18.11.2022).
Tanto premesso, l'opposizione deve essere accolta, essendo fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Parte_1
L'accertamento del difetto di legittimazione passiva della società opponente assorbe gli altri motivi relativi al merito dell'opposizione.
Le spese di lite, calcolate secondo il valore minimo per le quattro fasi, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Parte_1
per le causali in premessa;
[...]
3. per l'effetto, accerta l'inesistenza del credito di nei confronti di CP_1
indicato nell'ingiunzione di pagamento;
Parte_1
pagina 10 di 11 4. condanna a rifondere le spese di lite a CP_1 Parte_1
che si liquidano nell'importo complessivo di euro 2.804,00 (di cui euro 2.540,00 per
[...]
competenze ed euro 264,00 per spese documentate), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 19/03/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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