Sentenza 10 ottobre 2014
Massime • 1
L'estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente all'accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo, anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari.
Commentari • 2
- 1. Esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato:Elisabetta Guido · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. La Corte costituzionale sull’esclusione del responsabile civile dalGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2014, n. 44571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44571 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 10/10/2014
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 2255
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 19007/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI OL nonché dalle parti civili D'BA CE, D'BA ER, NO LU, IA AN, AS IA, CO LU, CO AD, SS UG e LE AN, contro la sentenza 3.2.14 della Corte d'Appello di LE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona della Dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore della Mercantile Leasing S.p.A. quale parte civile - Avv. RIZZUTI AN, che ha depositato nota spese e conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del LI;
udito il difensore della parte civile LI GI - Avv. Palmieri OL, sostituto processuale dell'Avv. Torti Mauro, che ha depositato nota spese e conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del LI e l'accoglimento del ricorso delle altre parti civili;
udito il difensore della Mercantile Leasing S.p.A. quale responsabile civile - Avv. Giganti Ida, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
udito il difensore del LI - Avv. Mangano Roberto, sostituto processuale dell'Avv. CALECA Antonio, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al proprio ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 21.2.12 il Tribunale di LE, all'esito di rito abbreviato, condannava LI OL alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa per i delitti di falso e truffa, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, condanna estesa in solido anche alla responsabile civile Mercantile Leasing S.p.A..
Con sentenza 3.2.14 la Corte d'Appello di LE, sul gravame proposto dall'imputato e dalla responsabile civile, escludeva quest'ultima dal giudizio per incompatibilità con il rito abbreviato ai sensi dell'art. 87 c.p.p., comma 3, per l'effetto revocando le statuizioni civili nei suoi confronti, mentre confermava nel resto la pronuncia di prime cure.
hi sintesi, questi i fatti ricostruiti in sede di merito: grazie a false firme di fideiussione personale dei soci della società da lui amministrata - la T.A.C. Sicilia S.r.l. - il LI otteneva dalla Mercantile Leasing S.p.A. (per il tramite della coimputata TE NN CH, che aveva lavorato come agente finanziario per conto di detta società) un finanziamento per la fornitura in leasing di un'apparecchiatura per tomografia assiale computerizzata del valore di Euro 1.150.000,00.
Tramite il proprio difensore le costituite parti civili D'BA CE e ER, NO LU, IA AN, AS IA, CO LU e CO AD, SS UG e LE AN ricorrono contro detta sentenza, di cui chiedono l'annullamento.
Ricorre altresì, tramite il proprio difensore, LI OL. Con unico motivo le suddette parti civili denunciano violazione degli artt. 87, 586 e 597 c.p.p., per avere la Corte territoriale escluso dal giudizio la responsabile civile Mercantile Leasing S.p.A. nonostante che quest'ultima non avesse appellato sul punto la pronuncia di primo grado, essendosi limitata a chiedere la propria esclusione solo con memoria depositata all'udienza di discussione dell'appello.
Con unico motivo LI OL lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e artt. 485 e 640 c.p., per non avere l'impugnata sentenza dimostrato, con adeguata motivazione, la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, atteso che la stessa Corte territoriale non ha escluso che l'imputato abbia fatto ricorso ad altri per falsificare le firme in calce alle fideiussioni personali dei soci, oltre che la propria;
inoltre, le dichiarazioni della TE - coimputata separatamente giudicata - sono state parzialmente accolte dai giudici di merito, ma senza essere munite dei necessari riscontri;
anzi, esse smentiscono la stessa ipotesi accusatoria, non essendovi mai stato un contatto diretto tra la TE medesima e il LI, ma solo uno indiretto tramite un collaboratore della Mercantile Leasing S.p.A., Orefice CE;
analogamente è rimasta non provata l'identità del soggetto che ha materialmente consegnato alla TE i documenti falsificati;
in realtà - prosegue il ricorso - il fatto che la TE fosse in possesso di tutta la documentazione (comprese le carte d'identità) necessaria per l'apposizione di sigle simili a quelle dei soci deve far propendere, a seguire l'iter logico della gravata pronuncia, per una responsabilità della sola TE come autrice delle contraffazioni.
All'odierna udienza la Corte ha respinto l'istanza di rinvio per asserito legittimo impedimento fatta pervenire dal difensore delle ricorrenti parti civili, Avv. Carmina Marcello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Ribadita l'inaccoglibilità dell'istanza di rinvio per asserito legittimo impedimento del difensore delle ricorrenti parti civili (noto essendo, per costante giurisprudenza di questa S.C., che l'art. 420 ter c.p.p., comma 5, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile: cfr., ex aliis, Cass. Sez. 5^ n. 39334 del 13.7.11, dep. 2.11.11), deve rilevarsi l'infondatezza del ricorso delle parti civili CE e D'BA ER, NO LU, IA AN, AS IA, CO LU e CO AD, SS UG e LE AN.
Invero, la celebrazione del processo con rito abbreviato è incompatibile con la presenza del responsabile civile, che va escluso anche d'ufficio, come espressamente stabilito dall'art. 87 c.p.p., comma 3, senza che a ciò sia d'ostacolo neppure l'avvenuta attiva partecipazione al processo da parte dello stesso responsabile civile, che non equivale ad acquiescenza (cfr. Cass. Sez. 3^ n. 5868 del 12.10.11, dep. 15.2.12). Inoltre, l'estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente all'accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo, anche in assenza di un apposito provvedimento dichiarativo ad opera del giudice (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 37370 del 7.6.11, dep. 17.10.11). Obiettano le ricorrenti parti civili che nel caso di specie sarebbe però mancata l'impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva respinto la richiesta di esclusione avanzata dalla stessa Mercantile Leasing S.p.A.: ma, da quel che risulta dagli atti (compulsati al fine di accertare il mero fatto processuale), la responsabile civile aveva impugnato, sia pure per diverse ragioni di diritto, l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di esclusione della società dal processo, il che è bastato a devolvere la relativa questione e ha impedito il formarsi del giudicato progressivo sul punto, consentendo al giudice d'appello l'esercizio d'ufficio del potere/dovere previsto del cit. art. 87 c.p.p., u.c.. 2- Il ricorso del LI è infondato, non ravvisandosi illogicità o contraddittorietà alcuna nella motivazione dell'impugnata sentenza.
I giudici del gravame hanno, con motivazione esauriente e logica, ricostruito la vicenda sulla base delle dichiarazioni dei soci - che hanno confermato la richiesta loro rivolta dal LI per il rilascio delle fideiussioni e il diniego oppostogli - e della deposizione del teste AR, al quale l'odierno ricorrente aveva confidato che quella delle fideiussioni era stata "una piccola forzatura necessaria" per ottenere il finanziamento. Sempre con motivazione immune da vizi, i giudici di merito hanno evidenziato che l'intera trattativa con la Mercantile Leasing S.p.A. era stata condotta in prima persona ed esclusivamente dal LI e che i rilievi sopra riassunti costituiscono riscontro esterno ed individualizzante delle dichiarazioni della TE nella parte in cui costei ha riferito che era stato proprio l'odierno ricorrente a farle avere i documenti contraffatti.
Le contrarie argomentazioni svolte in ricorso sollecitano soltanto un'ulteriore lettura ed un nuovo apprezzamento in punto di fatto delle risultanze probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità.
Da ultimo, quanto all'ipotesi che la stessa TE abbia, nel proprio esclusivo interesse, falsificato le firme, è appena il caso di notare che si tratta di mera ipotesi alternativa, in quanto tale inidonea a fondare una censura di vizio di motivazione (a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata:
cfr. Cass. Sez. 1^ n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1^ n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1^ n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 1^ n. 13528 dell'11.11.98, dep. 22.12.98;
Cass. Sez. I n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96;
Cass. Sez. 1^ n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre).
3- In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi. Ex art. 616 c.p.p., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Segue, altresì, la condanna di LI OL alla rifusione delle spese in favore delle parti civili (non ricorrenti) LI GI e Mercantile Leasing S.p.A., liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì LI OL alla rifusione delle spese in favore delle parti civili LI GI e Mercantile Leasing S.p.A., liquidate per ognuna di esse in Euro 3.510,00 oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2014