Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/05/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 13 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 521/2024 R.G. e vertente tra
Parte_1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in via Bordasco-Larderia
Inferiore, Cod. Fisc. ( C.F. 1 ), rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Micali ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Messina via XXVII Luglio, 35 is. 1, giusta procura in atti,
ricorrente nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
,
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. P.IVA 1 elettivamente domiciliato in Messina
presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' CP_1 , rappresentato e difeso dall'avv.
Michela Foti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento pensione di inabilità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 29/01/2024, Parte_1 chiedeva al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento della provvidenza richiesta da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale a far data dalla domanda amministrativa. Vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' Controparte_2 deducendo l'inammissibilità della domanda volta al riconoscimento del diritto alla prestazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
1. Esami dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere la pensione di invalidità civile, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. [...]
Per 1 che ha accertato come il ricorrente fosse invalido nella misura dell'83% e quindi non fossero integrati i presupposti sanitari per la provvidenza richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
,Persona_2 nominato nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione Il dott.
prodotta, accertando che il paziente è portatore di numerose patologie - Cardiopatia ipertensiva (II classe NYHA); esiti di intervento di gastroresezione subtotale con gastrodigiunoanastomosi per poliposi gastrica in pz. con esofagite, reflusso biliare e sospetta dumping syndrome;
dorsalgia cronica da spondilodiscoartrosi e discopatie multiple in pz. con angiomi vertebrali e cedimento del soma in D5, esiti invalidanti di frattura di tibia e perone sinistro e gonalgia bilaterale da ginocchio varo-artrosico; sindrome di Menière; sindrome ansioso-depressiva reattiva e deterioramento mentale di grado moderato;
diabete mellito tipo 2 - alcune non tabellate e valutate applicando i codici per analogia e concludendo come, in attuazione del calcolo riduzionistico, fosse accertato un grado di inabilità pari al
100% a decorrere dalla domanda amministrativa.
2. Decisione e spese.
Il ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno posta a carico dell'CP_3 come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m.
147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento (fase di a.t.p. e di merito).
Si pongono a carico dell CP_3 le spese del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce Parte_1 invalido al 100%, con conseguente diritto alla pensione di inabilità dalla domanda amministrativa (24.5.2022);
- condanna l'CP_3 alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2695,50 ed euro 1168,50 per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell'CP_3 le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore del dott. Parte_2
,[...] 14.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando