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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/03/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato all'esito del deposito entro il termine perentorio del 21.03.2025 di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi degli artt. 127-ter e 128 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 43227 del R.G.A.C. dell'anno 2024, già n. 38755/2024 e vertente
TRA
(C.F. e P.I. ) con l'avv. Fabrizio Colombo;
Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE
E
(C.F. , titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._1 CP_2
(P.IVA , con l'Avv. Giuseppe Bellanca;
[...] P.IVA_2
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione locazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che con contratto stipulato in data 10/05/2016 e registrato in Parte_2
data 30/05/2016 all'ufficio del registro di Milano al n. 5994 serie 3T aveva concesso in locazione ad uso diverso alla società un immobile sito in Milano, Via Conte Controparte_3
Verde n. 17 p.t., per un canone di € 7.595,00 + IVA annui da pagarsi, presso il domicilio della locatrice, in n. 4 rate trimestrali anticipate di € 1.898,75 + IVA con scadenze 01/01 – 01/04- 01/07 -
01/10, oltre oneri e spese accessorie indicate in € 1.250,00 annuali oltre IVA, salvo conguaglio, da corrispondersi insieme al canone di locazione, che la società Controparte_3
pagina 1 di 4 cedeva la propria attività alla che, a sua volta, cedeva la propria attività al CP_4 [...]
che solo in data 03 settembre 2024 l'Avv. Bellanca comunicava che in data 07 Controparte_5
maggio 2024 vi era stata un'ulteriore cessione del ramo di azienda in favore di e CP_1
chiedeva pertanto di stornare le fatture emesse alla società e di riemetterle Controparte_5
intestate al nuovo conduttore, che con PEC del 07/10/2024 inviava copia delle fatture al nuovo CP_1
chiedendo che fossero pagate entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento del sollecito, che il conduttore non provvedeva a corrispondere i canoni di locazione relativi alla fattura 240010929 del 01/10/2024 di
€ 2.660,00, alla fattura 240010936 del 02/10/2024 di € 6.918,00 ed alla fattura 240010937 del
02/10/2024 di € 6.917,00 per una somma complessiva di € 16.495,00, che l'art. 8 del contratto di locazione prevede che il mancato pagamento, anche parziale, del canone entro 10 giorni dalla scadenza,
o degli oneri accessori entro due mesi dalla richiesta da parte della locatrice, costituiva ipso iure,
motivo di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c., che le fatture emesse al di CP_5
e poi stornate su richiesta del legale dell'attuale conduttore risalivano al 14.03.2024 ed al CP_5
12.06.2024, che le nuove fatture erano state emesse in data 1 e 2 ottobre 2024 e quindi erano trascorsi anche i 10 giorni previsti dall'art. 8 del contratto di locazione, intimava lo sfratto per morosità,
convenendo il conduttore davanti a questo giudice per la relativa convalida e, in ogni caso, per la dichiarazione di risoluzione del contratto, e l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere sino all'esecuzione dello sfratto.
, nella qualità di titolare dell'impresa individuale si opponeva CP_1 Controparte_2
alla convalida eccependo che solo in data 07.10.2024, dopo quasi tre mesi dalla richiesta di avere copia delle fatture relative ai canoni di locazione di Via Conte Verde n. 17 con la corretta intestazione dell'onerato, veniva inoltrata la fattura n. 240010929 del 01.10.2024 relativa al periodo di locazione
07.05.2024/30.06.2024 pari ad € 2.660,00, la fattura n. 240010936 del 02.10.2024 relativa al periodo di locazione 01.07.2024/30.09.2024 pari ad € 6.918,00, e la fattura n. 240010937 del 02.10.2024 relativa al periodo di locazione 01.10.2024/31.12.2024 pari ad € 6.917,00, per una somma complessiva di €
16.495,00, e contestualmente si intimava per la prima volta di provvedere al pagamento CP_1
entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento del sollecito, che era evidente la volontà della società
[...]
in qualità obbligato in solido con di intervenire in caso di ritardo CP_4 CP_1
pagina 2 di 4 nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, che l'inadempimento non era voluto risultando, invece, essere la conseguenza indiretta della condotta tenuta dalla locatrice, che aveva ostacolato il pagamento del canone di locazione, e chiedeva pertanto l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché il rigetto nel merito.
Con ordinanza resa in data 04.12.2024 il giudice concedeva l'ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva la conversione del rito.
Con memoria depositata in data 10.02.2025 la società cooperativa evidenziava l'intervenuto Pt_1
pagamento della morosità in data 09.12.2024, ribadiva le difese svolte nonché la volontà di volersi avvalere dell'art. 8 del contratto di locazione che prevede che il mancato pagamento, anche parziale,
del canone entro 10 giorni dalla scadenza, o degli oneri accessori entro due mesi dalla richiesta da parte della locatrice, costituisce ipso iure, motivo di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c.,
deduceva che la mediazione non aveva sortito esito positivo, e chiedeva pertanto il rilascio dell'immobile.
eccepiva che il bonifico eseguito in data 4 dicembre 2024 non era andato a buon fine CP_1
non per mancanza di fondi, ma per problemi tecnici della banca utilizzata, ribadiva che non vi erano stati altri ritardi nel pagamento per cui difettava la gravità dell'inadempimento, e chiedeva il rigetto della domanda.
All'esito del deposito entro il termine perentorio del 21.03.2025 delle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex artt. 127 ter e 128 c.p.c. la causa viene decisa.
Preliminarmente, deve ritenersi pacifica l'esistenza del rapporto di locazione per cui è causa, che comunque trova un preciso riscontro nella documentazione prodotta.
Tanto premesso, la domanda per come delimitata in corso di causa, è fondata e dev'essere accolta,
atteso che è pacifico che il pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati dal 7 maggio 2024 al
31 dicembre 2024 per un importo complessivo di € 16.495,00 è stato effettato in data 09.12.2024,
ovvero con un ritardo di alcune settimane rispetto al termine concesso con PEC del 7.10.2024 ed alla notifica dell'intimazione avvenuta il 21.10.2024, la cui rilevanza non è in alcun modo inficiata quant'anche si avesse riguardo al bonifico emesso in data 4 dicembre 2024 e non andato a buon fine - secondo l'assunto del conduttore - non per mancanza di fondi, ma per problemi tecnici della banca.
pagina 3 di 4 Al riguardo va infatti osservato che il ritardo nel pagamento supera il parametro predeterminato convenzionalmente dall'art. 8 del contratto di locazione che prevede la risoluzione ipso iure del contratto in caso di inadempimento di una obbligazione specificamente determinata, costituita dal “mancato pagamento, anche parziale, del canone entro dieci giorni dalla scadenza”, pienamente operativo nel caso di specie, avendo la locatrice trasmesso con la citata mail del 07.10.2024 la copia delle fatture correttamente intestate al conduttore, per cui dev'essere accolta la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., e dev'essere confermata l'ordinanza di rilascio.
Al riguardo deve ritenersi preclusa ogni valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento atteso il rilievo che assume la clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 8 del contratto di locazione, che implica una pronuncia meramente dichiarativa dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto cui accede.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- Dichiara la risoluzione contratto di locazione per avveramento della clausola risolutiva espressa e conferma l'ordinanza di rilascio;
- Condanna nella qualità di titolare dell'impresa individuale al rimborso delle CP_1 Controparte_2
spese di lite che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 22 marzo 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato all'esito del deposito entro il termine perentorio del 21.03.2025 di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi degli artt. 127-ter e 128 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 43227 del R.G.A.C. dell'anno 2024, già n. 38755/2024 e vertente
TRA
(C.F. e P.I. ) con l'avv. Fabrizio Colombo;
Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE
E
(C.F. , titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._1 CP_2
(P.IVA , con l'Avv. Giuseppe Bellanca;
[...] P.IVA_2
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione locazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che con contratto stipulato in data 10/05/2016 e registrato in Parte_2
data 30/05/2016 all'ufficio del registro di Milano al n. 5994 serie 3T aveva concesso in locazione ad uso diverso alla società un immobile sito in Milano, Via Conte Controparte_3
Verde n. 17 p.t., per un canone di € 7.595,00 + IVA annui da pagarsi, presso il domicilio della locatrice, in n. 4 rate trimestrali anticipate di € 1.898,75 + IVA con scadenze 01/01 – 01/04- 01/07 -
01/10, oltre oneri e spese accessorie indicate in € 1.250,00 annuali oltre IVA, salvo conguaglio, da corrispondersi insieme al canone di locazione, che la società Controparte_3
pagina 1 di 4 cedeva la propria attività alla che, a sua volta, cedeva la propria attività al CP_4 [...]
che solo in data 03 settembre 2024 l'Avv. Bellanca comunicava che in data 07 Controparte_5
maggio 2024 vi era stata un'ulteriore cessione del ramo di azienda in favore di e CP_1
chiedeva pertanto di stornare le fatture emesse alla società e di riemetterle Controparte_5
intestate al nuovo conduttore, che con PEC del 07/10/2024 inviava copia delle fatture al nuovo CP_1
chiedendo che fossero pagate entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento del sollecito, che il conduttore non provvedeva a corrispondere i canoni di locazione relativi alla fattura 240010929 del 01/10/2024 di
€ 2.660,00, alla fattura 240010936 del 02/10/2024 di € 6.918,00 ed alla fattura 240010937 del
02/10/2024 di € 6.917,00 per una somma complessiva di € 16.495,00, che l'art. 8 del contratto di locazione prevede che il mancato pagamento, anche parziale, del canone entro 10 giorni dalla scadenza,
o degli oneri accessori entro due mesi dalla richiesta da parte della locatrice, costituiva ipso iure,
motivo di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c., che le fatture emesse al di CP_5
e poi stornate su richiesta del legale dell'attuale conduttore risalivano al 14.03.2024 ed al CP_5
12.06.2024, che le nuove fatture erano state emesse in data 1 e 2 ottobre 2024 e quindi erano trascorsi anche i 10 giorni previsti dall'art. 8 del contratto di locazione, intimava lo sfratto per morosità,
convenendo il conduttore davanti a questo giudice per la relativa convalida e, in ogni caso, per la dichiarazione di risoluzione del contratto, e l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere sino all'esecuzione dello sfratto.
, nella qualità di titolare dell'impresa individuale si opponeva CP_1 Controparte_2
alla convalida eccependo che solo in data 07.10.2024, dopo quasi tre mesi dalla richiesta di avere copia delle fatture relative ai canoni di locazione di Via Conte Verde n. 17 con la corretta intestazione dell'onerato, veniva inoltrata la fattura n. 240010929 del 01.10.2024 relativa al periodo di locazione
07.05.2024/30.06.2024 pari ad € 2.660,00, la fattura n. 240010936 del 02.10.2024 relativa al periodo di locazione 01.07.2024/30.09.2024 pari ad € 6.918,00, e la fattura n. 240010937 del 02.10.2024 relativa al periodo di locazione 01.10.2024/31.12.2024 pari ad € 6.917,00, per una somma complessiva di €
16.495,00, e contestualmente si intimava per la prima volta di provvedere al pagamento CP_1
entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento del sollecito, che era evidente la volontà della società
[...]
in qualità obbligato in solido con di intervenire in caso di ritardo CP_4 CP_1
pagina 2 di 4 nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, che l'inadempimento non era voluto risultando, invece, essere la conseguenza indiretta della condotta tenuta dalla locatrice, che aveva ostacolato il pagamento del canone di locazione, e chiedeva pertanto l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché il rigetto nel merito.
Con ordinanza resa in data 04.12.2024 il giudice concedeva l'ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva la conversione del rito.
Con memoria depositata in data 10.02.2025 la società cooperativa evidenziava l'intervenuto Pt_1
pagamento della morosità in data 09.12.2024, ribadiva le difese svolte nonché la volontà di volersi avvalere dell'art. 8 del contratto di locazione che prevede che il mancato pagamento, anche parziale,
del canone entro 10 giorni dalla scadenza, o degli oneri accessori entro due mesi dalla richiesta da parte della locatrice, costituisce ipso iure, motivo di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c.,
deduceva che la mediazione non aveva sortito esito positivo, e chiedeva pertanto il rilascio dell'immobile.
eccepiva che il bonifico eseguito in data 4 dicembre 2024 non era andato a buon fine CP_1
non per mancanza di fondi, ma per problemi tecnici della banca utilizzata, ribadiva che non vi erano stati altri ritardi nel pagamento per cui difettava la gravità dell'inadempimento, e chiedeva il rigetto della domanda.
All'esito del deposito entro il termine perentorio del 21.03.2025 delle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex artt. 127 ter e 128 c.p.c. la causa viene decisa.
Preliminarmente, deve ritenersi pacifica l'esistenza del rapporto di locazione per cui è causa, che comunque trova un preciso riscontro nella documentazione prodotta.
Tanto premesso, la domanda per come delimitata in corso di causa, è fondata e dev'essere accolta,
atteso che è pacifico che il pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati dal 7 maggio 2024 al
31 dicembre 2024 per un importo complessivo di € 16.495,00 è stato effettato in data 09.12.2024,
ovvero con un ritardo di alcune settimane rispetto al termine concesso con PEC del 7.10.2024 ed alla notifica dell'intimazione avvenuta il 21.10.2024, la cui rilevanza non è in alcun modo inficiata quant'anche si avesse riguardo al bonifico emesso in data 4 dicembre 2024 e non andato a buon fine - secondo l'assunto del conduttore - non per mancanza di fondi, ma per problemi tecnici della banca.
pagina 3 di 4 Al riguardo va infatti osservato che il ritardo nel pagamento supera il parametro predeterminato convenzionalmente dall'art. 8 del contratto di locazione che prevede la risoluzione ipso iure del contratto in caso di inadempimento di una obbligazione specificamente determinata, costituita dal “mancato pagamento, anche parziale, del canone entro dieci giorni dalla scadenza”, pienamente operativo nel caso di specie, avendo la locatrice trasmesso con la citata mail del 07.10.2024 la copia delle fatture correttamente intestate al conduttore, per cui dev'essere accolta la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., e dev'essere confermata l'ordinanza di rilascio.
Al riguardo deve ritenersi preclusa ogni valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento atteso il rilievo che assume la clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 8 del contratto di locazione, che implica una pronuncia meramente dichiarativa dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto cui accede.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- Dichiara la risoluzione contratto di locazione per avveramento della clausola risolutiva espressa e conferma l'ordinanza di rilascio;
- Condanna nella qualità di titolare dell'impresa individuale al rimborso delle CP_1 Controparte_2
spese di lite che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 22 marzo 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
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