Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Nr.415/2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12.03.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, a nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Granvillano e dall'Avv. Giorgio Borgetto ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella Piazza Europa n.6
- ricorrente
Contro
in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via Cavour n. 116 presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445bis c.p.c. il ricorrente in epigrafe indicato ha premesso di avere agito in giudizio al fine di veder accertato, il ripristino del requisito sanitario in quanto le malattie da cui era affetto l'istante lo rendevano, come ancora oggi o rendono, totalmente inabile con diritto all'assegno ordinario ai sensi della L.222/84 a far data dalla intervenuta visita di revisione.
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa avversaria. CP_1
Entro il predetto termine l'odierno ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del ricorso previsto dall'art. 445bis, comma 6, c.p.c.
Con il predetto ricorso ha ritenuto erronee le conclusioni cui era Parte_1
giunto il CTU.
Più in particolare, ha rilevato che le patologie erano state sottovalutate, secondo le considerazioni medico-legali meglio indicate in atti.
Sulla scorta di tali considerazioni medico-legali ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica.
Si è costituito l' che ha contestato la domanda avversaria chiedendone il rigetto e, CP_1 all'uopo, ha evidenziato la correttezza delle conclusioni del CTU poiché fondate sulla documentazione medica in atti e sull'esame clinico.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza le parti, collegate da remoto, hanno insistito nelle rispettive richieste e difese.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso non è fondato.
Nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale nominato, dott. , Persona_1
ha proceduto ha proceduto alla disamina degli atti e all'esame del ricorrente ed è prevenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Cardiopatia ischemica cronica in esiti di sindrome coronarica acuta sottoposta a triplice By-Pass aorto-coronarico senza evidenza di angina residua e in sufficiente compenso emodinamico. Ipertensione arteriosa. Recente diagnosi di diabete mellito in trattamento farmacologico orale con Metformina.
Note cliniche-strumentali di modesta tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx e sx.”
Il nominato CTU ha evidenziato (si riporta stralcio dell'elaborato peritale) “Il quadro clinico accertato in diagnosi in relazione al giudizio in oggetto è interessato in modo prevalente da patologie dalla patologia del sistema cardiovascolare.
Recentemente il periziato ha manifestato segni di persistente iperglicemia ed è stata posta diagnosi di Diabete mellito tipo II e posto in trattamento con la sola metformina, tale patologia ad oggi ha una scarsa rilevanza sul piano funzione e quindi sulle capacità lavorative del ricorrente stante l'assenza di documentati segni di retinopatia diabetica, di danno renale e di arteriopatie agli arti. Ovviamente tale predisposizione al diabete mellito (verosimile sindrome metabolica) unitamente al pregresso tabagismo e l'ipertensione arteriosa sono stati la causa della coronaropatia sofferta dal periziato che si è manifestata in maniera acuta nel 2019 con una sindrome coronarica acuta che in regime di ricovero venne sottoposta a coronarografia la quale ha riscontrato una malattia coronarica trivasale non suscettibile di idoneo trattamento angioplastica e quindi venne avviato a trattamento cardiochirurgico di triplice By-Pass aorto coronarico intervento che è descritto privo di complicanze e con buon esito stante che venne dimesso, dopo il periodo di riabilitazione in I^ classe NYHA.
I successivi controlli cardiologici in atti mostrano un ecocardiogramma con note di ipertrofia ventricolare sinistra ma con conservata frazione di eiezione ventricolare e quindi sostanzialmente compatibili con un più che sufficiente compenso emodimanico. Non sono stati prodotti invece prove da sforzo o scintigrafie al fine di valutare eventuale presenza di angina residua è stato comunque riferito che ha praticato precedenti ECG da sforzo (ultimo circa 6 mesi or sono) senza riscontro di problematiche, dati ovviamente ben compatibili poiché in presenza di segni di deficit di flusso coronarico sarebbe stata approntata una coronarografia per valutare la pervietà delle coronarie.
Per il resto il periziato ha eseguito nel recente passato RMN spalla dx e sx che hanno evidenziato modesti segni di tendinopatia della cuffia dei rotatori. L'esame clinico ha evidenziato un soggetto in buone condizioni generali, in lieve sovrappeso (altezza 172 cm, peso Kg 93, IMC 31,5).
A carico del sistema cardiologico sono emersi valori pressori nella norma, assenza di edemi malleolari e un torace normoventilato con saturazione in O2 in aria ambiente del 98% e senza segni di tachipnea o dispnea franca nemmeno dopo le attività necessarie per la visita. e quindi in buon controllo con la terapia.
L'esame neurologico è negativo.
L'esame dell'apparato osteoarticolare mostra solo lievi limitazione ai gradi massimi dei movimenti delle spalle maggiore a dx.
Sul piano psichico trattasi di un soggetto perfettamente integro…
…Entrando nel merito del giudizio in esame ciò che bisogna verificare è se il quadro patologico accertato e le ripercussione funzionali comportino una riduzione a meno di 1/3 del normale in occupazioni confacenti le attitudini del periziato ai sensi della Legge 222/84.
Il criterio delle confacenti attitudini lavorative comporta un giudizio personalizzato che tenga conto principalmente del quadro patologico e delle manifestazioni funzionali ma in relazioni alle attività lavorative svolte, all'esperienza lavorativa acquisita e quindi alle mansioni svolte, all'età e al grado di preparazione scolastica e quindi alla possibilità di eventuale riadattamento lavorativo senza abnorme usura ne declassamento in attività lavorative similari a quella specifica. Nel caso in specie il periziato risulta dopo un periodo di attività nel settore edile come operatore edile, il periziato ha sempre lavorato in miniera prima con mansione di operaio perforatore e negli ultimi anni come addetto al laboratorio.
Riferendoci quindi alle attività lavorative espletate, il sig. ha attitudini a lavori manuali e Parte_1
negli ultimi anni come addetto al laboratorio senza rilevante impegno fisico.
Orbene nel caso in specie, ai fini del giudizio, quelle che sono da considerare sono in modo quasi esclusivo le manifestazioni correlate alla cardiopatia, come gia detto il pregresso intervento di triplice BP ha avuto un esito favorevole e non sono documentati più segni di franca insufficienza coronarica e quindi non vi sono segni di angina residua, inoltre il periziato ha una conservata frazione di eiezione ventricolare che garantisce ad oggi una buona riserva funzionale per poter attendere ad attività anche manuali quali quelli che espletava precedentemente ma altresì assolutamente compatibili con la possibilità di attendere alle più recenti mansioni di addetto al laboratorio o attività similari.
Quindi è nostro giudizio che il sig. non ha oggi e non aveva all'epoca della visita di Parte_1
revisione, i requisiti sanitari per essere riconosciuto invalido con riduzione delle capacità lavorative attitudinali in misura uguale o superiore ad 1/3 e e quindi non ha i requisiti sanitari per la conferma dell'assegno ordinario di invalidità”.
Infine, il perito medico è pervenuto alle seguenti conclusioni: “Il complesso morboso accertato non riduce oggi, e non riduceva all'epoca della visita di revisione, le capacità lavorative attitudinali a meno di 1/3 del normale e pertanto il sig. non ha i requisiti sanitari per la Parte_1 concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 222/84”.
Le conclusioni cui è giunto il CTU, confermate anche in sede di osservazioni da parte del ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere, sicché l'insussistenza del requisito medico legale richiesto dalla legge motiva il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese.
CP_
- le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'
Caltanissetta, 12 marzo 2025
Il G.O.P
Maria Zammito