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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5531 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D 'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE composta da:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 4205/2019, vertente tra
quale Impresa designata per la gestione nel Lazio del Fondo di Parte_1
Garanzia per le Vittime della Strada (Avv. Federico Roselli)
- appellante -
E
(AVV. Alessandro Tati) Controparte_1
- appellato -
OGGETTO: sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 24223/2018, il tribunale di Roma sulla domanda dell'odierno appellante ha così disposto, in fatto e in diritto:
“Con atto di citazione, regolarmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l quale Parte_1
impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della
Pagina 1 Strada per la Regione Lazio, affinché venisse condannata al risarcimento sia delle lesioni personali, sia dei danni della motocicletta DA RN di sua proprietà, subiti nell'incidente stradale verificatosi in data 9 settembre 2015 alle ore 20,45, in Roma, Circonvallazione Salaria.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva l'esclusiva responsabilità del conducente di uno scooter di colore scuro, non altrimenti identificato, che, effettuando un repentino e non segnalato cambio di corsia da quella di destra a quella di sinistra, urtava la ruota anteriore e il manubrio del motociclo da lui condotto facendolo rovinare al suolo, per poi allontanarsi subito dopo, senza alcuna possibilità di annotare la targa. In conseguenza della mancata individuazione del veicolo, presunto responsabile del sinistro, il citava la convenuta, quale impresa designata alla gestione CP_1
del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada. si costituiva Parte_1
resistendo alla domanda, contestando il fatto storico così come ricostruito nell'atto di citazione, e chiedendo il rigetto di ogni pretesa della controparte in quanto infondata in fatto e diritto, evidenziando, in ogni ipotesi, di aver inviato un'offerta all'attore per l'importo di € 5.200,00, da ritenersi satisfattivo di ogni pregiudizio, in considerazione del concorso di colpa del nella causazione del sinistro. CP_1
…
La domanda è provata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
…
All'esito della istruttoria svolta, deve concludersi che il sinistro di cui è causa sia stato ricostruito in termini di sufficiente certezza, sussistendo elementi oggettivi di prova e presunzioni gravi, precise e concordanti che consentono di attribuire l'esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta del conducente del mezzo non identificato.
Peraltro, la mancata tempestiva denunzia-querela contro ignoti non consente di dubitare dell'autenticità del sinistro, poiché, essendo stato aperto d'ufficio,
Pagina 2 per il reato di cui all'art. 189 del Codice della Strada, il procedimento penale n. 29434/16 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma (cfr. doc. sub. 2, 3 e 4 allegati all'atto di citazione), il fatto storico è stato sottoposto agli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale in qualità di
Polizia Giudiziaria.
In particolare, sulla scorta dei dati raccolti nel verbale della Polizia
Municipale intervenuta sul posto nell'immediatezza dei fatti, nonché delle dichiarazioni rese dal testimone oculare, deve ritenersi che sia stata raggiunta la prova inequivoca della responsabilità del conducente pirata e la sicura assenza di profili di responsabilità nella condotta di guida del
. Controparte_1
Innanzitutto, dalla relazione dell'incidente redatta dal U.O. Gruppo Parioli della Polizia di Roma Capitale, si evince come gli agenti intervenuti nell'immediatezza del sinistro, sulla base degli accertamenti svolti in loco, dei rilievi eseguiti e riportati nello schizzo planimetrico allegato al verbale, e delle sommarie informazioni testimoniali acquisite, siano stati in grado di ricostruire la dinamica dell'incidente e concludere che, alla guida della propria motocicletta DA RN, il si apprestava a superare CP_1
un motociclo che dalla corsia di sinistra si era immesso su quella di destra.
Tuttavia, a causa del repentino ripensamento del conducente di quest'ultimo, che si era nuovamente riportato sulla sinistra, l'attore veniva fatto cadere al suolo.
Tali dati oggettivi trovano collegamento nella ricostruzione dello scontro riferita ai verbalizzanti dallo stesso danneggiato in sede di sommarie informazioni. Il forniva infatti una descrizione della dinamica CP_1
del sinistro pienamente coerente con i rilievi della Polizia locale, avendo dichiarato di presumere di essere stato urtato sulla ruota anteriore e sul manubrio, avendolo sentito sterzare sulla sinistra;
ricordava altresì che si apprestava a superare uno scooter scuro di grossa cilindrata, il quale dalla
Pagina 3 corsia di sinistra si era portato sulla quella di destra, poiché però, il conducente di quest'ultimo si era nuovamente immesso sulla corsia di sinistra tagliandogli la strada, rovinava al suolo, mentre lo scooter si allontanava velocemente dal luogo dell'incidente.
Gli agenti della Polizia Municipale hanno assunto poi a sommarie informazioni , in quanto testimone oculare del Testimone_1
sinistro oggetto di indagini. Il teste dichiarava agli agenti che, mentre alla guida della sua auto procedeva su circonvallazione Salaria nello stesso di marcia del , aveva notato uno scooter di colore scuro che, dalla CP_1
corsia di sinistra si spostava su quella di destra per poi ritornare subito dopo su quella di sinistra, tagliando così la strada, durante tale spostamento, al motociclo DA RN che sopraggiungeva;
precisava inoltre che, mentre quest'ultimo rovinava al suolo presumibilmente colpito sul manubrio, l'altro mezzo si dileguava.
Tale deposizione è stata poi sostanzialmente confermata in giudizio, avendo il ricordato quanto segue: Tes_1
"Procedevo alla guida della mia auto sulla destra della circonvallazione
Salaria in direzione Stadio Olimpico, e ho visto una motocicletta DA
RN e uno scooterone;
il traffico era scorrevole;
avevo un 'auto davanti a me e i due motoveicoli;
a un certo punto il conducente dello scooter, che si trovava davanti alla motocicletta, si è spostato a destra, presumibilmente per imboccare l'uscita sulla Salaria e la complanare, e io, a quel punto, non l'ho più visto in quanto era coperto dall'autovettura che avevo davanti;
poi improvvisamente è riemerso e si è spostato nuovamente sulla corsia di sorpasso dove il conducente dell 'DA stava sopraggiungendo. L 'DA ha cominciato a oscillare e poi è caduta a terra continuando la sua corsa verso destra, tanto che mi è passata davanti per poi fermarsi sulla corsia di emergenza;
il motocilista è invece rimasto più o meno nel punto in cui era caduto, ovvero sulla corsia di sorpasso;
l'auto che sopraggiungeva dopo di
Pagina 4 lui e riuscita a fermarsi senza investirlo;
[ . . . ] il conducente dello scooter ha proseguito la marcia senza fermarsi, anche piuttosto rapidamente non dandomi la possibilità di rilevare la targa;
I il traffico era scorrevole, i veicoli procedevano a una velocità che ha consentito ai loro conducenti di frenare agevolmente senza inchiodare;
] la ragazza alla guida del veicolo che seguiva la motocicletta condotta dal è riuscita a fermarsi e CP_1
ha poi lasciato il suo veicolo a protezione di quest 'ultimo che era disteso al suolo;
[. .. ] sono sceso dalla mia auto per prestare soccorso al motociclista anche se poi mi sono rammaricato di non avere inseguito lo scooter, che si era allontanato, per rilevarne la targa;
[...] si sono fermate molte persone e fra queste anche una giovane donna che ha dichiarato di essere medico;
la situazione era comunque molto tranquilla e sotto controllo, lo stesso appariva calmo e cosciente;
[ . . . ] il è rimasto CP_1 CP_1
disteso al suolo, perché era dolorante al fianco e alla o spalla sinistra;
[ . . .
] se non ricordo male la motocicletta è caduta sul suo lato sinistro;
[ ...l non ho visto quale manovra di fortuna abbia posto in essere il al CP_1
momento in cui lo scooter si è immesso nuovamente sulla corsia di sorpasso, io l'ho solo visto oscillare".
La menzionata deposizione testimoniale, precisa, circostanziata, priva di contraddizioni e non smentita da alcun oggettivo elemento di prova di segno contrario, deve considerarsi attendibile, non solo in quanto univoca, ma anche in quanto proveniente da un soggetto che ha avuto diretta percezione delle circostanze sulle quali ha riferito.
Quanto alla condivisione di "amicizia" su Facebook tra l'attore e il , si Tes_1
tratta di una circostanza che non mina la credibilità di quest'ultimo, poiché, anche ammesso che ci sia stata, potrebbe essere nata successivamente al sinistro, quando il testimone si è messo in contatto con il , al CP_1
quale aveva chiesto il numero di cellulare al momento dell'incidente per poterlo ricontattare.
Pagina 5 Le risultanze testimoniali di parte attrice e la presenza di dati obiettivi certi, rivelatori della suesposta ricostruzione delle modalità del sinistro (tra i quali, il punto d'urto, i danni riportati ciclomotore, la posizione statica del veicolo rimasto coinvolto) sono, quindi, elementi ampiamente eloquenti in ordine alla verosimile, effettiva, dinamica del sinistro, ragionevolmente concretatosi nell'aver tenuto, il veicolo "pirata", una condotta negligente a causa dell'imprevedibile invasione della corsia di marcia impegnata dall'attore e nel non essersi avveduto della sua presenza.
…
Le emergenze probatorie consentono inoltre di affermare, sia che i due mezzi sono certamente venuti a contatto fra loro - in quanto tale circostanza risulta confermata dall'avere l'DA sterzato verso sinistra (cfr. dichiarazioni attore), nonché dall'oscillazione della sterzo (rilevata dal teste ) -, sia Tes_1
che per l'attore fu impossibile evitare lo scontro, risultando la manovra di invasione della corsia su cui si procedeva, effettuata, dal conducente datosi alla fuga, in spregio delle normali regole della circolazione stradale.
Infine, parte attrice ha depositato il verbale d'ammissione al pronto soccorso dove già aveva dichiarato le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, che risultano coerenti con quanto esposto nel libello introduttivo. Tutto quanto premesso in punto di fatto e di diritto, l'impatto con il mezzo rimasto non identificato deve considerarsi dimostrato, e deve ritenersi che parte attrice abbia adempiuto all'onere di provare la piena o z responsabilità del conducente rimasto non identificato nella determinazione del sinistro, con conseguente superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., vista l'assenza di profili di colpa o in capo all'attore (che procedeva regolarmente sulla corsia di sua pertinenza, all'andatura consentita in una strada a scorrimento veloce) e di ragionevoli concause.…”.
Il tribunale ha quindi accolto la domanda condannando , quale Parte_1
impresa designata per la gestione nel Lazio del Fondo di Garanzia delle
Pagina 6 Vittime della Strada, al pagamento in favore di dei Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali per l'ammontare complessivo di €
21.233,71, oltre al lucro cessante come specificato nella motivazione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello deducendo l'errata Parte_1
interpretazione delle risultanze istruttorie, e la sussistenza quanto meno di un concorso di colpa del danneggiato, e ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda ovvero in subordine il riconoscimento del concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c., con vittoria di spese.
L'appellato si è costituito, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e così concludendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, … disporre, anche d'ufficio, lo stralcio del documento “estratto dal social network Facebook” depositato tardivamente da nella qualità di impresa designata per la Regione Lazio per Parte_1
la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Di Garanzia per le Vittime della
Strada, nel giudizio di primo grado all'udienza del 20.03.2018 e telematicamente in data 10.12.2018 in allegato alle note conclusive, e nel presente giudizio di appello quale documento numero 4) del fascicolo di parte appellante. Nel merito, per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e in tutti i propri scritti difensivi, rigettare perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da Pt_1
nella qualità di impresa designata per la Regione Lazio per la
[...]
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Di Garanzia per le Vittime della
Strada, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.24223/2018 pubblicata il
17.12.2018, e per l'effetto confermare detta pronuncia. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente grado di giudizio”.
Pagina 7 All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 gennaio 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è fondato.
Con il primo motivo, l'appellante deduce :
“ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN ORDINE AL
COINVOLGIMENTO NEL SINISTRO E ALLA RESPONSABILITA' DEL
CONDUCENTE DI UN VEICOLO NON IDENTIFICATO EX ART. 283
LETT. A) D.LGS 209/05, ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE EX
ARTT. 115 E 116 C.P.C. “.
L'appellante rileva sostanzialmente la errata interpretazione del rapporto delle
Autorità e della deposizione del teste , “sebbene dalle emergenze istruttorie e Tes_1
documentali non fosse emerso il coinvolgimento di un motoveicolo non identificato e quest'ultimo fosse risultato inattendibile”.
La censura appare fondata, in quanto le sole risultanze del verbale del verbale della
Polizia municipale intervenuta non sono sufficienti a provare il dedotto coinvolgimento di altro motoveicolo rimasto non identificato, e per altro verso le dichiarazioni del teste non appaiono attendibili, non essendo adeguatamente Tes_1
provata la sua presenza sul posto.
In particolare, dal verbale di incidente risulta solo il verificarsi del sinistro che ha coinvolto l'odierno appellato, che era stato già trasportato in ospedale;
né sono risultati testimoni in grado di riferire alcunchè al momento dell'intervento della polizia municipale.
Risulta poi annotato quanto segue:
Pagina 8 “Al termine del rilievi ci portavamo presso il succitato nosocomio ove prendevamo contatto con l'infortunato, il quale cl segnalava la presenza sul posto di una donna, probabile testimone, della quale la moglie, arrivata anche lei in ospedale, ci forniva il solo numero di cellulare
(omissis).
Il non era in grado di fornire alcun dato dell'altro CP_1
motociclo, che, a suo dire, gli aveva tagliato la strada.
…
Successivamente, personale in servizio presso l'Ufficio Infortunistica dello scrivente Comando, prendeva contatto con il numero di cellulare fornito dalla moglie dell'infortunato, al quale rispondeva una donna che,
a specifica domanda, rispondeva di non aver assistito alla dinamica del sinistro ma di essersi fermata per prestare soccorso all'uomo rimasto a terra. Detta circostanza veniva poi confermata anche dal conducente del veicolo A [del ]. CP_1
In data 19/10/2015, a SIT, riferiva In merito Controparte_1
all'accaduto ma non era in grado di fornire elementi utili al rintraccio del motociclo che aveva causato la sua caduta.
[…]
Nella circostanza, il predetto forniva altresì il numero di telefono
(omissis) di una persona, tale , precisando di non saper dire se Tes_1
questi avesse, o meno, Visto la dinamica dell'incidente. Contattata tale persona, questi, identificato poi per in data Testimone_1
22/10 c.a., a SIT, riferiva dl aver visto l'accaduto ma di non essere in grado di fornire alcun dato del motociclo che aveva tagliato la strada alta DA RN (…)”.
In questa occasione, il riferiva quanto indicato nella sentenza Tes_1
impugnata, confermato in sede di esame testimoniale in giudizio.
Pagina 9 In particolare, per quanto qui interessa, questi riferiva di aver assistito al sinistro, in cui lo scooter del sarebbe stato urtato da altro CP_1
motoveicolo rimasto non identificato, dichiarato di essersi allontanato dopo circa 5-10, considerando che l'ambulanza era stata chiamata e che l'uomo era assistito, e che “ Prima di andare via, quest'ultimo mi forniva il proprio numero di cellulare, che memorizzavo sul mio. Nei giorni successivi l'ho contattato per informarmi delle sue condizioni di salute”.
Dunque il ha potuto fornire il numero di telefono del CP_1 Tes_1
(che non glielo aveva lasciato al momento del sinistro) solo dopo essere stato da contattato da questi per conoscere le sue condizioni di salute.
Ciononostante, dopo tale, unico, contatto, il riferisce alla CP_1
Polizia Municipale (come sopra indicato, nel relativo verbale) solo il numero di telefono di costui, precisando anche di non sapere se avesse o meno visto la dinamica dell'incidente.
Reputa la Corte che non possa ritenersi verosimile che una volta contattato dal , il non gli abbia chiesto (considerato anche risultava Tes_1 CP_1
a quel punto 'unico possibile testimone ai fatti avendo la sig.ra che aveva lasciato il suo numero alla madre dell'infortunato già dichiarato di non aver dinamica) né il cognome (lo ha indicato ai vigili solo come “un tale
”) , né se avesse assistito al sinistro, mostrando di essere del tutto Tes_1
indifferente alla dinamica e all'eventuale colpa di terzi nella verificazione del sinistro, pur non essendo in condizioni di salute così grave da comprometterne la lucidità.
Esclusa quindi la attendibilità del teste, essendo la sua presenza sul luogo non sufficientemente provata, rileva la Corte che dai rilievi della Polizia municipale nessun elemento emerge ai fini della prova del coinvolgimento di terzi;
né la circostanza, pure richiamata dall'appellato, che la CTU abbia confermato la compatibilità delle lesioni con il sinistro, aggiunge nulla a tal
Pagina 10 fine, in quanto il giudizio di compatibilità riguarda evidentemente la caduta dalla moto e l'impatto con l'asfalto, rispetto alle lesioni, non anche la circostanza che essa sia stata provocata da un altro veicolo. Infine, nessuna valenza “confessoria” può attribuirsi alla offerta della società CP_2
della somma di euro 5.200,00 proposta prima del giudizio, avendo finalità transattiva e non essendo espressamente connessa al riconoscimento della fondatezza della domanda.
L'appello pertanto deve essere accolto, restando assorbito ogni altro motivo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta nel primo grado di giudizio da Controparte_1
condanna al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate Controparte_1
in euro 2540,00 per compensi per il primo grado, ed euro 1984,00 per compensi per il presente grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi.
Dispone la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Roma, 16 settembre 2025
La Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
Pagina 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D 'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE composta da:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 4205/2019, vertente tra
quale Impresa designata per la gestione nel Lazio del Fondo di Parte_1
Garanzia per le Vittime della Strada (Avv. Federico Roselli)
- appellante -
E
(AVV. Alessandro Tati) Controparte_1
- appellato -
OGGETTO: sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 24223/2018, il tribunale di Roma sulla domanda dell'odierno appellante ha così disposto, in fatto e in diritto:
“Con atto di citazione, regolarmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l quale Parte_1
impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della
Pagina 1 Strada per la Regione Lazio, affinché venisse condannata al risarcimento sia delle lesioni personali, sia dei danni della motocicletta DA RN di sua proprietà, subiti nell'incidente stradale verificatosi in data 9 settembre 2015 alle ore 20,45, in Roma, Circonvallazione Salaria.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva l'esclusiva responsabilità del conducente di uno scooter di colore scuro, non altrimenti identificato, che, effettuando un repentino e non segnalato cambio di corsia da quella di destra a quella di sinistra, urtava la ruota anteriore e il manubrio del motociclo da lui condotto facendolo rovinare al suolo, per poi allontanarsi subito dopo, senza alcuna possibilità di annotare la targa. In conseguenza della mancata individuazione del veicolo, presunto responsabile del sinistro, il citava la convenuta, quale impresa designata alla gestione CP_1
del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada. si costituiva Parte_1
resistendo alla domanda, contestando il fatto storico così come ricostruito nell'atto di citazione, e chiedendo il rigetto di ogni pretesa della controparte in quanto infondata in fatto e diritto, evidenziando, in ogni ipotesi, di aver inviato un'offerta all'attore per l'importo di € 5.200,00, da ritenersi satisfattivo di ogni pregiudizio, in considerazione del concorso di colpa del nella causazione del sinistro. CP_1
…
La domanda è provata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
…
All'esito della istruttoria svolta, deve concludersi che il sinistro di cui è causa sia stato ricostruito in termini di sufficiente certezza, sussistendo elementi oggettivi di prova e presunzioni gravi, precise e concordanti che consentono di attribuire l'esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta del conducente del mezzo non identificato.
Peraltro, la mancata tempestiva denunzia-querela contro ignoti non consente di dubitare dell'autenticità del sinistro, poiché, essendo stato aperto d'ufficio,
Pagina 2 per il reato di cui all'art. 189 del Codice della Strada, il procedimento penale n. 29434/16 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma (cfr. doc. sub. 2, 3 e 4 allegati all'atto di citazione), il fatto storico è stato sottoposto agli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale in qualità di
Polizia Giudiziaria.
In particolare, sulla scorta dei dati raccolti nel verbale della Polizia
Municipale intervenuta sul posto nell'immediatezza dei fatti, nonché delle dichiarazioni rese dal testimone oculare, deve ritenersi che sia stata raggiunta la prova inequivoca della responsabilità del conducente pirata e la sicura assenza di profili di responsabilità nella condotta di guida del
. Controparte_1
Innanzitutto, dalla relazione dell'incidente redatta dal U.O. Gruppo Parioli della Polizia di Roma Capitale, si evince come gli agenti intervenuti nell'immediatezza del sinistro, sulla base degli accertamenti svolti in loco, dei rilievi eseguiti e riportati nello schizzo planimetrico allegato al verbale, e delle sommarie informazioni testimoniali acquisite, siano stati in grado di ricostruire la dinamica dell'incidente e concludere che, alla guida della propria motocicletta DA RN, il si apprestava a superare CP_1
un motociclo che dalla corsia di sinistra si era immesso su quella di destra.
Tuttavia, a causa del repentino ripensamento del conducente di quest'ultimo, che si era nuovamente riportato sulla sinistra, l'attore veniva fatto cadere al suolo.
Tali dati oggettivi trovano collegamento nella ricostruzione dello scontro riferita ai verbalizzanti dallo stesso danneggiato in sede di sommarie informazioni. Il forniva infatti una descrizione della dinamica CP_1
del sinistro pienamente coerente con i rilievi della Polizia locale, avendo dichiarato di presumere di essere stato urtato sulla ruota anteriore e sul manubrio, avendolo sentito sterzare sulla sinistra;
ricordava altresì che si apprestava a superare uno scooter scuro di grossa cilindrata, il quale dalla
Pagina 3 corsia di sinistra si era portato sulla quella di destra, poiché però, il conducente di quest'ultimo si era nuovamente immesso sulla corsia di sinistra tagliandogli la strada, rovinava al suolo, mentre lo scooter si allontanava velocemente dal luogo dell'incidente.
Gli agenti della Polizia Municipale hanno assunto poi a sommarie informazioni , in quanto testimone oculare del Testimone_1
sinistro oggetto di indagini. Il teste dichiarava agli agenti che, mentre alla guida della sua auto procedeva su circonvallazione Salaria nello stesso di marcia del , aveva notato uno scooter di colore scuro che, dalla CP_1
corsia di sinistra si spostava su quella di destra per poi ritornare subito dopo su quella di sinistra, tagliando così la strada, durante tale spostamento, al motociclo DA RN che sopraggiungeva;
precisava inoltre che, mentre quest'ultimo rovinava al suolo presumibilmente colpito sul manubrio, l'altro mezzo si dileguava.
Tale deposizione è stata poi sostanzialmente confermata in giudizio, avendo il ricordato quanto segue: Tes_1
"Procedevo alla guida della mia auto sulla destra della circonvallazione
Salaria in direzione Stadio Olimpico, e ho visto una motocicletta DA
RN e uno scooterone;
il traffico era scorrevole;
avevo un 'auto davanti a me e i due motoveicoli;
a un certo punto il conducente dello scooter, che si trovava davanti alla motocicletta, si è spostato a destra, presumibilmente per imboccare l'uscita sulla Salaria e la complanare, e io, a quel punto, non l'ho più visto in quanto era coperto dall'autovettura che avevo davanti;
poi improvvisamente è riemerso e si è spostato nuovamente sulla corsia di sorpasso dove il conducente dell 'DA stava sopraggiungendo. L 'DA ha cominciato a oscillare e poi è caduta a terra continuando la sua corsa verso destra, tanto che mi è passata davanti per poi fermarsi sulla corsia di emergenza;
il motocilista è invece rimasto più o meno nel punto in cui era caduto, ovvero sulla corsia di sorpasso;
l'auto che sopraggiungeva dopo di
Pagina 4 lui e riuscita a fermarsi senza investirlo;
[ . . . ] il conducente dello scooter ha proseguito la marcia senza fermarsi, anche piuttosto rapidamente non dandomi la possibilità di rilevare la targa;
I il traffico era scorrevole, i veicoli procedevano a una velocità che ha consentito ai loro conducenti di frenare agevolmente senza inchiodare;
] la ragazza alla guida del veicolo che seguiva la motocicletta condotta dal è riuscita a fermarsi e CP_1
ha poi lasciato il suo veicolo a protezione di quest 'ultimo che era disteso al suolo;
[. .. ] sono sceso dalla mia auto per prestare soccorso al motociclista anche se poi mi sono rammaricato di non avere inseguito lo scooter, che si era allontanato, per rilevarne la targa;
[...] si sono fermate molte persone e fra queste anche una giovane donna che ha dichiarato di essere medico;
la situazione era comunque molto tranquilla e sotto controllo, lo stesso appariva calmo e cosciente;
[ . . . ] il è rimasto CP_1 CP_1
disteso al suolo, perché era dolorante al fianco e alla o spalla sinistra;
[ . . .
] se non ricordo male la motocicletta è caduta sul suo lato sinistro;
[ ...l non ho visto quale manovra di fortuna abbia posto in essere il al CP_1
momento in cui lo scooter si è immesso nuovamente sulla corsia di sorpasso, io l'ho solo visto oscillare".
La menzionata deposizione testimoniale, precisa, circostanziata, priva di contraddizioni e non smentita da alcun oggettivo elemento di prova di segno contrario, deve considerarsi attendibile, non solo in quanto univoca, ma anche in quanto proveniente da un soggetto che ha avuto diretta percezione delle circostanze sulle quali ha riferito.
Quanto alla condivisione di "amicizia" su Facebook tra l'attore e il , si Tes_1
tratta di una circostanza che non mina la credibilità di quest'ultimo, poiché, anche ammesso che ci sia stata, potrebbe essere nata successivamente al sinistro, quando il testimone si è messo in contatto con il , al CP_1
quale aveva chiesto il numero di cellulare al momento dell'incidente per poterlo ricontattare.
Pagina 5 Le risultanze testimoniali di parte attrice e la presenza di dati obiettivi certi, rivelatori della suesposta ricostruzione delle modalità del sinistro (tra i quali, il punto d'urto, i danni riportati ciclomotore, la posizione statica del veicolo rimasto coinvolto) sono, quindi, elementi ampiamente eloquenti in ordine alla verosimile, effettiva, dinamica del sinistro, ragionevolmente concretatosi nell'aver tenuto, il veicolo "pirata", una condotta negligente a causa dell'imprevedibile invasione della corsia di marcia impegnata dall'attore e nel non essersi avveduto della sua presenza.
…
Le emergenze probatorie consentono inoltre di affermare, sia che i due mezzi sono certamente venuti a contatto fra loro - in quanto tale circostanza risulta confermata dall'avere l'DA sterzato verso sinistra (cfr. dichiarazioni attore), nonché dall'oscillazione della sterzo (rilevata dal teste ) -, sia Tes_1
che per l'attore fu impossibile evitare lo scontro, risultando la manovra di invasione della corsia su cui si procedeva, effettuata, dal conducente datosi alla fuga, in spregio delle normali regole della circolazione stradale.
Infine, parte attrice ha depositato il verbale d'ammissione al pronto soccorso dove già aveva dichiarato le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, che risultano coerenti con quanto esposto nel libello introduttivo. Tutto quanto premesso in punto di fatto e di diritto, l'impatto con il mezzo rimasto non identificato deve considerarsi dimostrato, e deve ritenersi che parte attrice abbia adempiuto all'onere di provare la piena o z responsabilità del conducente rimasto non identificato nella determinazione del sinistro, con conseguente superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., vista l'assenza di profili di colpa o in capo all'attore (che procedeva regolarmente sulla corsia di sua pertinenza, all'andatura consentita in una strada a scorrimento veloce) e di ragionevoli concause.…”.
Il tribunale ha quindi accolto la domanda condannando , quale Parte_1
impresa designata per la gestione nel Lazio del Fondo di Garanzia delle
Pagina 6 Vittime della Strada, al pagamento in favore di dei Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali per l'ammontare complessivo di €
21.233,71, oltre al lucro cessante come specificato nella motivazione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello deducendo l'errata Parte_1
interpretazione delle risultanze istruttorie, e la sussistenza quanto meno di un concorso di colpa del danneggiato, e ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda ovvero in subordine il riconoscimento del concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c., con vittoria di spese.
L'appellato si è costituito, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e così concludendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, … disporre, anche d'ufficio, lo stralcio del documento “estratto dal social network Facebook” depositato tardivamente da nella qualità di impresa designata per la Regione Lazio per Parte_1
la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Di Garanzia per le Vittime della
Strada, nel giudizio di primo grado all'udienza del 20.03.2018 e telematicamente in data 10.12.2018 in allegato alle note conclusive, e nel presente giudizio di appello quale documento numero 4) del fascicolo di parte appellante. Nel merito, per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e in tutti i propri scritti difensivi, rigettare perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da Pt_1
nella qualità di impresa designata per la Regione Lazio per la
[...]
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Di Garanzia per le Vittime della
Strada, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.24223/2018 pubblicata il
17.12.2018, e per l'effetto confermare detta pronuncia. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente grado di giudizio”.
Pagina 7 All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 gennaio 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è fondato.
Con il primo motivo, l'appellante deduce :
“ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN ORDINE AL
COINVOLGIMENTO NEL SINISTRO E ALLA RESPONSABILITA' DEL
CONDUCENTE DI UN VEICOLO NON IDENTIFICATO EX ART. 283
LETT. A) D.LGS 209/05, ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE EX
ARTT. 115 E 116 C.P.C. “.
L'appellante rileva sostanzialmente la errata interpretazione del rapporto delle
Autorità e della deposizione del teste , “sebbene dalle emergenze istruttorie e Tes_1
documentali non fosse emerso il coinvolgimento di un motoveicolo non identificato e quest'ultimo fosse risultato inattendibile”.
La censura appare fondata, in quanto le sole risultanze del verbale del verbale della
Polizia municipale intervenuta non sono sufficienti a provare il dedotto coinvolgimento di altro motoveicolo rimasto non identificato, e per altro verso le dichiarazioni del teste non appaiono attendibili, non essendo adeguatamente Tes_1
provata la sua presenza sul posto.
In particolare, dal verbale di incidente risulta solo il verificarsi del sinistro che ha coinvolto l'odierno appellato, che era stato già trasportato in ospedale;
né sono risultati testimoni in grado di riferire alcunchè al momento dell'intervento della polizia municipale.
Risulta poi annotato quanto segue:
Pagina 8 “Al termine del rilievi ci portavamo presso il succitato nosocomio ove prendevamo contatto con l'infortunato, il quale cl segnalava la presenza sul posto di una donna, probabile testimone, della quale la moglie, arrivata anche lei in ospedale, ci forniva il solo numero di cellulare
(omissis).
Il non era in grado di fornire alcun dato dell'altro CP_1
motociclo, che, a suo dire, gli aveva tagliato la strada.
…
Successivamente, personale in servizio presso l'Ufficio Infortunistica dello scrivente Comando, prendeva contatto con il numero di cellulare fornito dalla moglie dell'infortunato, al quale rispondeva una donna che,
a specifica domanda, rispondeva di non aver assistito alla dinamica del sinistro ma di essersi fermata per prestare soccorso all'uomo rimasto a terra. Detta circostanza veniva poi confermata anche dal conducente del veicolo A [del ]. CP_1
In data 19/10/2015, a SIT, riferiva In merito Controparte_1
all'accaduto ma non era in grado di fornire elementi utili al rintraccio del motociclo che aveva causato la sua caduta.
[…]
Nella circostanza, il predetto forniva altresì il numero di telefono
(omissis) di una persona, tale , precisando di non saper dire se Tes_1
questi avesse, o meno, Visto la dinamica dell'incidente. Contattata tale persona, questi, identificato poi per in data Testimone_1
22/10 c.a., a SIT, riferiva dl aver visto l'accaduto ma di non essere in grado di fornire alcun dato del motociclo che aveva tagliato la strada alta DA RN (…)”.
In questa occasione, il riferiva quanto indicato nella sentenza Tes_1
impugnata, confermato in sede di esame testimoniale in giudizio.
Pagina 9 In particolare, per quanto qui interessa, questi riferiva di aver assistito al sinistro, in cui lo scooter del sarebbe stato urtato da altro CP_1
motoveicolo rimasto non identificato, dichiarato di essersi allontanato dopo circa 5-10, considerando che l'ambulanza era stata chiamata e che l'uomo era assistito, e che “ Prima di andare via, quest'ultimo mi forniva il proprio numero di cellulare, che memorizzavo sul mio. Nei giorni successivi l'ho contattato per informarmi delle sue condizioni di salute”.
Dunque il ha potuto fornire il numero di telefono del CP_1 Tes_1
(che non glielo aveva lasciato al momento del sinistro) solo dopo essere stato da contattato da questi per conoscere le sue condizioni di salute.
Ciononostante, dopo tale, unico, contatto, il riferisce alla CP_1
Polizia Municipale (come sopra indicato, nel relativo verbale) solo il numero di telefono di costui, precisando anche di non sapere se avesse o meno visto la dinamica dell'incidente.
Reputa la Corte che non possa ritenersi verosimile che una volta contattato dal , il non gli abbia chiesto (considerato anche risultava Tes_1 CP_1
a quel punto 'unico possibile testimone ai fatti avendo la sig.ra che aveva lasciato il suo numero alla madre dell'infortunato già dichiarato di non aver dinamica) né il cognome (lo ha indicato ai vigili solo come “un tale
”) , né se avesse assistito al sinistro, mostrando di essere del tutto Tes_1
indifferente alla dinamica e all'eventuale colpa di terzi nella verificazione del sinistro, pur non essendo in condizioni di salute così grave da comprometterne la lucidità.
Esclusa quindi la attendibilità del teste, essendo la sua presenza sul luogo non sufficientemente provata, rileva la Corte che dai rilievi della Polizia municipale nessun elemento emerge ai fini della prova del coinvolgimento di terzi;
né la circostanza, pure richiamata dall'appellato, che la CTU abbia confermato la compatibilità delle lesioni con il sinistro, aggiunge nulla a tal
Pagina 10 fine, in quanto il giudizio di compatibilità riguarda evidentemente la caduta dalla moto e l'impatto con l'asfalto, rispetto alle lesioni, non anche la circostanza che essa sia stata provocata da un altro veicolo. Infine, nessuna valenza “confessoria” può attribuirsi alla offerta della società CP_2
della somma di euro 5.200,00 proposta prima del giudizio, avendo finalità transattiva e non essendo espressamente connessa al riconoscimento della fondatezza della domanda.
L'appello pertanto deve essere accolto, restando assorbito ogni altro motivo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta nel primo grado di giudizio da Controparte_1
condanna al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate Controparte_1
in euro 2540,00 per compensi per il primo grado, ed euro 1984,00 per compensi per il presente grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi.
Dispone la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Roma, 16 settembre 2025
La Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
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