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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/07/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3050/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3050/21 R.G. promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Sassari, Viale Adua n°4, Parte_1 CodiceFiscale_1
presso e nello Studio dell'Avv. Sebastiano Pes, (C.F. ) che lo rappresenta e lo C.F._2
difende giusta delega in atti,
ATTORE
CONTRO
, in persona del Presidente in carica, dott. Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso dall' Avv. Bettino Arru ( ) giusta delega Controparte_2 C.F._3
in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Sassari, viale Italia 2/b,
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
pagina 1 di 7 “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
Controparte_1
Premesso di essere titolare dell'omonima impresa agricola, una ditta individuale iscritta alla Camera di
Commercio di Sassari in data 28.04.1997 con numero REA 122184 e domicilio fiscale in Viddalba, Via
Gramsci 101, inserita nell'elenco regionale degli Imprenditori Agricoli Professionali al numero 733 e che l'azienda si occupava della produzione e commercializzazione dei prodotti orticoli in pieno campo, integrando le funzioni agricole in un'ottica di filiera, ed in questa rientrando anche una gestione tecnica della produzione, ha dedotto che in data 9.10.2020 veniva pubblicato sul sito del Controparte_1
l'Avviso pubblico di Interruzione del Servizio di irrigazione nel Comprensorio Irriguo della Bassa
Valle del Coghinas con cui veniva comunicato che, a seguito del completamento dei lavori di manutenzione e realizzazione sezionamenti rami condotte e sostituzione condotte principali -
Comprensorio Anglona, tra il 26 ed il 31.10.2020 ci sarebbe stato un disservizio nelle aree del Comune di Valledoria.
Ha quindi lamentato che, al contrario di quanto era stato pubblicato, l'interruzione del servizio di irrigazione era avvenuta ininterrottamente dal 25.10.2020 al 10.11.2020, danneggiando così le coltivazioni dell'Azienda Agricola dell'attore site nell'agro del comune di Valledoria, subendo dei danni tanto nella produzione tanto nel mancato reddito per ritardo produttivo, quantificati in €
133.000,00 dal perito di parte incaricato della relativa stima.
Ha quindi allegato di aver promosso procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo.
Ha concluso chiedendo:
“1) Accertarsi e dichiararsi che il sinistro lamentato in epigrafe sui terreni indicati in espositiva e di proprietà dell'attore, si sono verificati a causa della Interruzione del Servizio di irrigazione nel
Comprensorio Irriguo della Bassa Valle del Coghinas;
2) Conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento dei danni a favore dell'attore nella complessiva somma di € 94.089,40 così come già accertato dal C.T.U. in sede di Ricorso per
pagina 2 di 7 Accertamento Tecnico con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma rivalutata, a decorrere dal giorno del sinistro.
3) Condannarsi, infine, il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 dicembre 2021 si è costituito il CP_1
convenuto eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea “per specifico accordo convenzionale”.
Ha difatti dedotto che in data 14.01.2020 l'attore aveva stipulato con il tre Controparte_1 distinti accordi aventi ad oggetto le domande per fruire del servizio irriguo che prevedevano l'espressa rinuncia, da parte del richiedente, ad eventuali azioni risarcitorie in caso di interruzioni dell'erogazione dell'acqua per manutenzione ordinaria e straordinaria e/o per cause di forza maggiore.
Ha aggiunto che l'attore aveva anche accettato le norme generali sulla distribuzione dell'acqua previste Part dal regolamento irriguo consortile che il aveva dichiarato di conoscere e si era obbligato a rispettare, contenute nelle domande per la fruizione del servizio irriguo (in particolare l'art. 11 che disciplina i casi di interruzione del servizio idrico).
Ha quindi rappresentato di aver interrotto il servizio di fornitura idrica per effettuare dei programmati lavori di manutenzione, razionalizzazione, sezionamenti rami condotte e sostituzione condotte principali del e che pertanto la domanda attorea era infondata. Controparte_3
Ha poi riferito che dall'esame delle domande di fornitura idrica presentate dall'attore risultava che lo stesso aveva avanzato una richiesta di risarcimento danni al del Controparte_1 CP_1
anche in riferimento a dei mappali per i quali tale domanda non era neppure stata presentata, che gli interventi effettuati erano di natura straordinaria ma ampiamente programmati, anche di concerto con i rappresentanti degli agricoltori che siedono nel Consiglio dei delegati del e che era stata data CP_1
formale comunicazione a tutte le Associazioni di categoria dei coltivatori consorziati, tra cui l'odierno attore, il quale aveva omesso di adottare gli opportuni accorgimenti.
Ha infine dedotto che l'esecuzione dei lavori aveva dovuto subire posticipi e prolungamenti unicamente e direttamente imputabili all'impresa sub-appaltatrice “Luppu s.r.l.”, costituendo tale ultima circostanza una evidente causa di forza maggiore che escludeva qualsiasi responsabilità in merito da parte del . CP_1
Ha concluso chiedendo:
“a) In via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria;
b) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa;
c) in via subordinata, rigettare la domanda attrice in quanto errata nella quantificazione della pretesa risarcitoria e condannare il convenuto alla CP_1
pagina 3 di 7 diversa e minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
d) in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, escussione di testimoni ed acquisizione del fascicolo per ATP iscritto al n. 274/21 R.G. e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 14 gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*********
1) Sull'eccezione di inammissibilità della domanda attorea.
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea:
a) per aver l'attore stipulato con il tre distinti accordi aventi ad oggetto le Controparte_1 domande per fruire del servizio irriguo che prevedevano l'espressa rinuncia, da parte del richiedente, ad eventuali azioni risarcitorie in caso di interruzioni dell'erogazione dell'acqua per manutenzione ordinaria e straordinaria e/o per cause di forza maggiore;
b) per aver l'attore accettato le norme generali sulla distribuzione dell'acqua previste dal regolamento irriguo consortile tra cui l'art. 11 che disciplina i casi di interruzione del servizio idrico;
c) per mancanza di obbligo negoziale in capo al convenuto atteso che l'attore ha CP_1
avanzato una richiesta di risarcimento danni al anche Controparte_4
in riferimento a dei mappali per i quali la domanda di fornitura idrica non era neppure stata presentata.
Le censure sono immeritevoli di accoglimento atteso che:
- quanto ai punti sub a) e sub b) alle clausole di esonero della responsabilità in capo al CP_1
va riconosciuta natura di clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., che richiedono per la loro validità ed efficacia il requisito della doppia sottoscrizione difettante nel caso sub iudice;
- quanto al punto c) che il contratto di somministrazione idrica non richiede la forma scritta e che
è pacifico che il convenuto abbia erogato la fornitura idrica in tutti i terreni indicati CP_1 dall'attore in atto di citazione e per i quali ha spiegato domanda risarcitoria.
2) Sul merito.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
Dal corredo probatorio agli atti emerge la fondatezza della domanda attorea atteso che è risultato provato che benchè il abbia comunicato ai consorziati, con Controparte_1
avviso n. 29/2020, che i lavori di manutenzione e razionalizzazione sezionamenti, rami, condotte e sostituzione condotte principali – Comprensorio Anglona sarebbero stati effettuati nella settimana pagina 4 di 7 compresa tra il 26 ed il 31 ottobre 2020, l'interruzione del servizio di irrigazione è avvenuta ininterrottamente dal 25.10.2020 al 10.11.2020.
Tale circostanza è stata confermata dai testi e (cfr. Testimone_1 Controparte_5 verbale di udienza dell'11 aprile 2023), terzi estranei della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, a conoscenza dei fatti per essere il primo il responsabile dell'ufficio tecnico dell'agenzia di Valledoria che si occupa dell'assistenza tecnica in agricoltura Pt_2
ed il secondo titolare di impresa agricola e proprietario di terreni nella medesima zona.
Risulta inoltre provato il nesso causale tra l'interruzione del servizio di irrigazione ed i danni lamentati dall'attore.
Si osserva in primo luogo che i testi escussi hanno confermato che le colture in atto al momento della interruzione del servizio fossero per tipologia e quantità quelle indicate dall'attore in atto di citazione, e che il Consulente nominato nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo, acquisito agli atti del presente procedimento, ha accertato che “Dal punto di vista agronomico uno stress idrico provocato in colture a ciclo breve come quelle ortive, può portare ad una diminuzione consistente della produttività a causa di una alterazione dei maccanismi fisiologici indotti dalla mancanza di acqua. Lo stress idrico determina una disidratazione cellulare con chiusura degli stomi della foglia, una diminuzione della fotosintesi clorofilliana con conseguente diminuzione della parte verde della pianta
e un aumento sproporzionato dell'apparato radicale a discapito della parte verde. Inoltre provoca un ispessimento di tutte le membrane cellulari e di conseguenza, un ispessimento della parte edule con conseguente aumento della consistenza e della durezza e pertanto una diminuzione della qualità del prodotto. Inoltre le piante che subiscono stress idrico sono suscettibili di essere attaccate in un secondo momento da malattie fungine e parassiti”.
L'ausiliario del Giudice ha quindi potuto ricostruire il pregiudizio subito dall'attore con metodologia coerente ed esente da vizi logici, precisando che l'ammontare del danno è stato calcolato “con metodo analitico come differenza tra il valore del prodotto andato perso, che equivale al reddito dell'azienda
(quindi equiparabile al RN) e l'ammontare delle spese risparmiate a seguito del sinistro (SR), vale a dire quelle spese che non sono state sostenute (principalmente le spese di raccolta)” dando atto che
“l'indennizzo in sintesi equivale al mancato reddito dell'azienda (il prodotto era in vista della raccolta) sottratto dei costi non effettuati”.
Il danno subito dall'attore è stato pertanto quantificato in € 94.089,40 che deve essere posto a carico del convenuto quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento lamentato. CP_1
pagina 5 di 7 Ritiene difatti il Giudice adito che la doglianza secondo cui l'attore ben avrebbe potuto adottare misure idonee ad evitare o quantomeno limitare i danni alle colture (ad esempio anticipando di qualche giorno il raccolto o dotandosi di temporanee riserve idriche in loco), non è meritevole di accoglimento.
Premesso che il ha in sostanza invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c., si osserva che CP_1 costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui: “L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici” (Cass. Civ. sent. n.
22352/21, n. 25750/18).
La diligenza richiesta al creditore nel caso di specie non poteva evidentemente estendersi alle attività indicate come doverose dal (raccolta anticipata o dotazione con cisterne di acqua) le quali CP_1
esulano per impegno e costi da quelle da stimarsi come implicanti un non rilevante sacrificio o una non gravosità eccezionale.
Inoltre l'interruzione dell'irrigazione si è protratta per un tempo quasi doppio a quello indicato dal Part
, circostanza che il non poteva in alcun modo prevedere, e che ha determinato il CP_1
danneggiamento e la perdita delle colture in atto.
Infondata è infine l'eccezione sollevata dal convenuto secondo cui l'esecuzione dei lavori programmati ha dovuto subire posticipi e prolungamenti unicamente e direttamente imputabili all'impresa sub- appaltatrice “Luppu s.r.l.”, circostanza che anche se provata non integrerebbe quella causa di forza maggiore tale da escludere la responsabilità del , come invocato, rilevando l'eventuale CP_1 inadempimento della ditta appaltatrice esclusivamente rispetto al rapporto contrattuale con l'appaltante,
e non potendo il medesimo andare a detrimento dell'attore a cui il deve garantire CP_1
l'erogazione del Servizio di irrigazione.
In conclusione il danno subito dall'attore è pertanto quantificato in € 94.089,40 da porsi a carico del convenuto a titolo risarcitorio.
Su detta somma, costituente debito di valore sono dovuti rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata sino alla data della presente decisione, conformemente al principio per cui: “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro
pagina 6 di 7 cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (cfr., tra le tante,
Cass. civ. n. 5234/2006; Cass. civ. n. Cass. civ. n. 8766/2018).
Sulla somma così calcolata sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla decisione al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa ed il valore medio per tutte le fasi.
Spese della Ctu in sede di ATP definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) In accoglimento della domanda attorea condanna il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di a titolo Parte_1 di risarcimento del danno, della somma di € 94.089,40 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
2) condanna altresì il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.616,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
3) spese dell'ATP definitivamente a carico di parte convenuta.
Sassari, 4 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3050/21 R.G. promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Sassari, Viale Adua n°4, Parte_1 CodiceFiscale_1
presso e nello Studio dell'Avv. Sebastiano Pes, (C.F. ) che lo rappresenta e lo C.F._2
difende giusta delega in atti,
ATTORE
CONTRO
, in persona del Presidente in carica, dott. Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso dall' Avv. Bettino Arru ( ) giusta delega Controparte_2 C.F._3
in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Sassari, viale Italia 2/b,
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
pagina 1 di 7 “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
Controparte_1
Premesso di essere titolare dell'omonima impresa agricola, una ditta individuale iscritta alla Camera di
Commercio di Sassari in data 28.04.1997 con numero REA 122184 e domicilio fiscale in Viddalba, Via
Gramsci 101, inserita nell'elenco regionale degli Imprenditori Agricoli Professionali al numero 733 e che l'azienda si occupava della produzione e commercializzazione dei prodotti orticoli in pieno campo, integrando le funzioni agricole in un'ottica di filiera, ed in questa rientrando anche una gestione tecnica della produzione, ha dedotto che in data 9.10.2020 veniva pubblicato sul sito del Controparte_1
l'Avviso pubblico di Interruzione del Servizio di irrigazione nel Comprensorio Irriguo della Bassa
Valle del Coghinas con cui veniva comunicato che, a seguito del completamento dei lavori di manutenzione e realizzazione sezionamenti rami condotte e sostituzione condotte principali -
Comprensorio Anglona, tra il 26 ed il 31.10.2020 ci sarebbe stato un disservizio nelle aree del Comune di Valledoria.
Ha quindi lamentato che, al contrario di quanto era stato pubblicato, l'interruzione del servizio di irrigazione era avvenuta ininterrottamente dal 25.10.2020 al 10.11.2020, danneggiando così le coltivazioni dell'Azienda Agricola dell'attore site nell'agro del comune di Valledoria, subendo dei danni tanto nella produzione tanto nel mancato reddito per ritardo produttivo, quantificati in €
133.000,00 dal perito di parte incaricato della relativa stima.
Ha quindi allegato di aver promosso procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo.
Ha concluso chiedendo:
“1) Accertarsi e dichiararsi che il sinistro lamentato in epigrafe sui terreni indicati in espositiva e di proprietà dell'attore, si sono verificati a causa della Interruzione del Servizio di irrigazione nel
Comprensorio Irriguo della Bassa Valle del Coghinas;
2) Conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento dei danni a favore dell'attore nella complessiva somma di € 94.089,40 così come già accertato dal C.T.U. in sede di Ricorso per
pagina 2 di 7 Accertamento Tecnico con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma rivalutata, a decorrere dal giorno del sinistro.
3) Condannarsi, infine, il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 dicembre 2021 si è costituito il CP_1
convenuto eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea “per specifico accordo convenzionale”.
Ha difatti dedotto che in data 14.01.2020 l'attore aveva stipulato con il tre Controparte_1 distinti accordi aventi ad oggetto le domande per fruire del servizio irriguo che prevedevano l'espressa rinuncia, da parte del richiedente, ad eventuali azioni risarcitorie in caso di interruzioni dell'erogazione dell'acqua per manutenzione ordinaria e straordinaria e/o per cause di forza maggiore.
Ha aggiunto che l'attore aveva anche accettato le norme generali sulla distribuzione dell'acqua previste Part dal regolamento irriguo consortile che il aveva dichiarato di conoscere e si era obbligato a rispettare, contenute nelle domande per la fruizione del servizio irriguo (in particolare l'art. 11 che disciplina i casi di interruzione del servizio idrico).
Ha quindi rappresentato di aver interrotto il servizio di fornitura idrica per effettuare dei programmati lavori di manutenzione, razionalizzazione, sezionamenti rami condotte e sostituzione condotte principali del e che pertanto la domanda attorea era infondata. Controparte_3
Ha poi riferito che dall'esame delle domande di fornitura idrica presentate dall'attore risultava che lo stesso aveva avanzato una richiesta di risarcimento danni al del Controparte_1 CP_1
anche in riferimento a dei mappali per i quali tale domanda non era neppure stata presentata, che gli interventi effettuati erano di natura straordinaria ma ampiamente programmati, anche di concerto con i rappresentanti degli agricoltori che siedono nel Consiglio dei delegati del e che era stata data CP_1
formale comunicazione a tutte le Associazioni di categoria dei coltivatori consorziati, tra cui l'odierno attore, il quale aveva omesso di adottare gli opportuni accorgimenti.
Ha infine dedotto che l'esecuzione dei lavori aveva dovuto subire posticipi e prolungamenti unicamente e direttamente imputabili all'impresa sub-appaltatrice “Luppu s.r.l.”, costituendo tale ultima circostanza una evidente causa di forza maggiore che escludeva qualsiasi responsabilità in merito da parte del . CP_1
Ha concluso chiedendo:
“a) In via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria;
b) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa;
c) in via subordinata, rigettare la domanda attrice in quanto errata nella quantificazione della pretesa risarcitoria e condannare il convenuto alla CP_1
pagina 3 di 7 diversa e minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
d) in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, escussione di testimoni ed acquisizione del fascicolo per ATP iscritto al n. 274/21 R.G. e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 14 gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*********
1) Sull'eccezione di inammissibilità della domanda attorea.
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea:
a) per aver l'attore stipulato con il tre distinti accordi aventi ad oggetto le Controparte_1 domande per fruire del servizio irriguo che prevedevano l'espressa rinuncia, da parte del richiedente, ad eventuali azioni risarcitorie in caso di interruzioni dell'erogazione dell'acqua per manutenzione ordinaria e straordinaria e/o per cause di forza maggiore;
b) per aver l'attore accettato le norme generali sulla distribuzione dell'acqua previste dal regolamento irriguo consortile tra cui l'art. 11 che disciplina i casi di interruzione del servizio idrico;
c) per mancanza di obbligo negoziale in capo al convenuto atteso che l'attore ha CP_1
avanzato una richiesta di risarcimento danni al anche Controparte_4
in riferimento a dei mappali per i quali la domanda di fornitura idrica non era neppure stata presentata.
Le censure sono immeritevoli di accoglimento atteso che:
- quanto ai punti sub a) e sub b) alle clausole di esonero della responsabilità in capo al CP_1
va riconosciuta natura di clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., che richiedono per la loro validità ed efficacia il requisito della doppia sottoscrizione difettante nel caso sub iudice;
- quanto al punto c) che il contratto di somministrazione idrica non richiede la forma scritta e che
è pacifico che il convenuto abbia erogato la fornitura idrica in tutti i terreni indicati CP_1 dall'attore in atto di citazione e per i quali ha spiegato domanda risarcitoria.
2) Sul merito.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
Dal corredo probatorio agli atti emerge la fondatezza della domanda attorea atteso che è risultato provato che benchè il abbia comunicato ai consorziati, con Controparte_1
avviso n. 29/2020, che i lavori di manutenzione e razionalizzazione sezionamenti, rami, condotte e sostituzione condotte principali – Comprensorio Anglona sarebbero stati effettuati nella settimana pagina 4 di 7 compresa tra il 26 ed il 31 ottobre 2020, l'interruzione del servizio di irrigazione è avvenuta ininterrottamente dal 25.10.2020 al 10.11.2020.
Tale circostanza è stata confermata dai testi e (cfr. Testimone_1 Controparte_5 verbale di udienza dell'11 aprile 2023), terzi estranei della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, a conoscenza dei fatti per essere il primo il responsabile dell'ufficio tecnico dell'agenzia di Valledoria che si occupa dell'assistenza tecnica in agricoltura Pt_2
ed il secondo titolare di impresa agricola e proprietario di terreni nella medesima zona.
Risulta inoltre provato il nesso causale tra l'interruzione del servizio di irrigazione ed i danni lamentati dall'attore.
Si osserva in primo luogo che i testi escussi hanno confermato che le colture in atto al momento della interruzione del servizio fossero per tipologia e quantità quelle indicate dall'attore in atto di citazione, e che il Consulente nominato nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo, acquisito agli atti del presente procedimento, ha accertato che “Dal punto di vista agronomico uno stress idrico provocato in colture a ciclo breve come quelle ortive, può portare ad una diminuzione consistente della produttività a causa di una alterazione dei maccanismi fisiologici indotti dalla mancanza di acqua. Lo stress idrico determina una disidratazione cellulare con chiusura degli stomi della foglia, una diminuzione della fotosintesi clorofilliana con conseguente diminuzione della parte verde della pianta
e un aumento sproporzionato dell'apparato radicale a discapito della parte verde. Inoltre provoca un ispessimento di tutte le membrane cellulari e di conseguenza, un ispessimento della parte edule con conseguente aumento della consistenza e della durezza e pertanto una diminuzione della qualità del prodotto. Inoltre le piante che subiscono stress idrico sono suscettibili di essere attaccate in un secondo momento da malattie fungine e parassiti”.
L'ausiliario del Giudice ha quindi potuto ricostruire il pregiudizio subito dall'attore con metodologia coerente ed esente da vizi logici, precisando che l'ammontare del danno è stato calcolato “con metodo analitico come differenza tra il valore del prodotto andato perso, che equivale al reddito dell'azienda
(quindi equiparabile al RN) e l'ammontare delle spese risparmiate a seguito del sinistro (SR), vale a dire quelle spese che non sono state sostenute (principalmente le spese di raccolta)” dando atto che
“l'indennizzo in sintesi equivale al mancato reddito dell'azienda (il prodotto era in vista della raccolta) sottratto dei costi non effettuati”.
Il danno subito dall'attore è stato pertanto quantificato in € 94.089,40 che deve essere posto a carico del convenuto quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento lamentato. CP_1
pagina 5 di 7 Ritiene difatti il Giudice adito che la doglianza secondo cui l'attore ben avrebbe potuto adottare misure idonee ad evitare o quantomeno limitare i danni alle colture (ad esempio anticipando di qualche giorno il raccolto o dotandosi di temporanee riserve idriche in loco), non è meritevole di accoglimento.
Premesso che il ha in sostanza invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c., si osserva che CP_1 costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui: “L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici” (Cass. Civ. sent. n.
22352/21, n. 25750/18).
La diligenza richiesta al creditore nel caso di specie non poteva evidentemente estendersi alle attività indicate come doverose dal (raccolta anticipata o dotazione con cisterne di acqua) le quali CP_1
esulano per impegno e costi da quelle da stimarsi come implicanti un non rilevante sacrificio o una non gravosità eccezionale.
Inoltre l'interruzione dell'irrigazione si è protratta per un tempo quasi doppio a quello indicato dal Part
, circostanza che il non poteva in alcun modo prevedere, e che ha determinato il CP_1
danneggiamento e la perdita delle colture in atto.
Infondata è infine l'eccezione sollevata dal convenuto secondo cui l'esecuzione dei lavori programmati ha dovuto subire posticipi e prolungamenti unicamente e direttamente imputabili all'impresa sub- appaltatrice “Luppu s.r.l.”, circostanza che anche se provata non integrerebbe quella causa di forza maggiore tale da escludere la responsabilità del , come invocato, rilevando l'eventuale CP_1 inadempimento della ditta appaltatrice esclusivamente rispetto al rapporto contrattuale con l'appaltante,
e non potendo il medesimo andare a detrimento dell'attore a cui il deve garantire CP_1
l'erogazione del Servizio di irrigazione.
In conclusione il danno subito dall'attore è pertanto quantificato in € 94.089,40 da porsi a carico del convenuto a titolo risarcitorio.
Su detta somma, costituente debito di valore sono dovuti rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata sino alla data della presente decisione, conformemente al principio per cui: “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro
pagina 6 di 7 cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (cfr., tra le tante,
Cass. civ. n. 5234/2006; Cass. civ. n. Cass. civ. n. 8766/2018).
Sulla somma così calcolata sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla decisione al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa ed il valore medio per tutte le fasi.
Spese della Ctu in sede di ATP definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) In accoglimento della domanda attorea condanna il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di a titolo Parte_1 di risarcimento del danno, della somma di € 94.089,40 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
2) condanna altresì il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.616,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
3) spese dell'ATP definitivamente a carico di parte convenuta.
Sassari, 4 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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