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Decreto 12 febbraio 2025
Decreto 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Consigliere designato, Dott.ssa Teresa Barillari, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 40/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex Legge n. 89/2001 e succ. mod., ad istanza di:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca De Marco giusta Parte_1
procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Cosenza, Via XXIV Maggio n. 74/E;
- ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
- visto il ricorso depositato telematicamente in data 13-1-2025 da Parte_1 con cui è stato richiesto l'indennizzo dei danni non patrimoniali conseguenti alla irragionevole durata della procedura fallimentare a carico della Controparte_2
giusta dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Cosenza, con sentenza del 26-7-2012 n. 26, conclusasi con decreto di chiusura depositato il 10-
7-2024, nell'ambito della quale il precitato ricorrente ha avanzato istanza di insinuazione del proprio credito al passivo fallimentare;
- esaminata la documentazione allegata al ricorso;
- rilevato che nella specie il giudizio presupposto è iniziato con istanza di insinuazione al passivo fallimentare e successiva ammissione a questo del credito del ricorrente, giusta decreto di esecutorietà dello stato passivo in atti, la cui durata, pertanto, risulta essersi protratta dalla data di presentazione della domanda di insinuazione suindicata del 6-12-2012 sino alla data del decreto che ha disposto nella specie la chiusura della procedura fallimentare per ripartizione finale dell'attivo in ragione di un periodo complessivo pari a 12 anni;
- considerato, pertanto, che il giudizio presupposto, si è protratto in ragione di 6 anni oltre il termine di ragionevole durata (anni 6) previsto con specifico riferimento alla procedura concorsuale dall'art. 2, comma 2-bis, della Legge n.
89/2001; - rilevato che non risultano ritardi nella definizione del giudizio imputabili alla parte;
- valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
- considerato che, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti nella procedura concorsuale presupposta, nonché della rilevanza della causa anche in relazione alle condizioni personali della parte, stimasi equo ai sensi dell'art. 2056
c.c. riconoscere la somma di €uro 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedenti i termini dettati dalla legge, per un importo totale pari a €uro 2.400,00, da liquidarsi in favore di parte ricorrente a titolo di danni non patrimoniali, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- considerato che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in base ai parametri stabiliti dalla vigente normativa in materia per i procedimenti di ingiunzione;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione in favore di
[...]
la somma di €uro 2.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al Pt_1
soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
2) ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, il pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in €uro 27,00 per spese e in €uro 473,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, il 14 gennaio 2025.
Il Consigliere designato
(Dott.ssa Teresa Barillari)
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Consigliere designato, Dott.ssa Teresa Barillari, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 40/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex Legge n. 89/2001 e succ. mod., ad istanza di:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca De Marco giusta Parte_1
procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Cosenza, Via XXIV Maggio n. 74/E;
- ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
- visto il ricorso depositato telematicamente in data 13-1-2025 da Parte_1 con cui è stato richiesto l'indennizzo dei danni non patrimoniali conseguenti alla irragionevole durata della procedura fallimentare a carico della Controparte_2
giusta dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Cosenza, con sentenza del 26-7-2012 n. 26, conclusasi con decreto di chiusura depositato il 10-
7-2024, nell'ambito della quale il precitato ricorrente ha avanzato istanza di insinuazione del proprio credito al passivo fallimentare;
- esaminata la documentazione allegata al ricorso;
- rilevato che nella specie il giudizio presupposto è iniziato con istanza di insinuazione al passivo fallimentare e successiva ammissione a questo del credito del ricorrente, giusta decreto di esecutorietà dello stato passivo in atti, la cui durata, pertanto, risulta essersi protratta dalla data di presentazione della domanda di insinuazione suindicata del 6-12-2012 sino alla data del decreto che ha disposto nella specie la chiusura della procedura fallimentare per ripartizione finale dell'attivo in ragione di un periodo complessivo pari a 12 anni;
- considerato, pertanto, che il giudizio presupposto, si è protratto in ragione di 6 anni oltre il termine di ragionevole durata (anni 6) previsto con specifico riferimento alla procedura concorsuale dall'art. 2, comma 2-bis, della Legge n.
89/2001; - rilevato che non risultano ritardi nella definizione del giudizio imputabili alla parte;
- valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
- considerato che, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti nella procedura concorsuale presupposta, nonché della rilevanza della causa anche in relazione alle condizioni personali della parte, stimasi equo ai sensi dell'art. 2056
c.c. riconoscere la somma di €uro 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedenti i termini dettati dalla legge, per un importo totale pari a €uro 2.400,00, da liquidarsi in favore di parte ricorrente a titolo di danni non patrimoniali, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- considerato che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in base ai parametri stabiliti dalla vigente normativa in materia per i procedimenti di ingiunzione;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione in favore di
[...]
la somma di €uro 2.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al Pt_1
soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
2) ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, il pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in €uro 27,00 per spese e in €uro 473,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, il 14 gennaio 2025.
Il Consigliere designato
(Dott.ssa Teresa Barillari)