TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3925/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3925/2021 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 7 luglio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per l'avv.to NOFERI MARCO;
Parte_1 Per , l'avv.to NESTICO' FILIPPO CP_1
Per il terzo chiamato , l'avv. ULIVI GIANNOTTO Controparte_2 Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa . Persona_1 Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'Avv. Noferi si riporta alle ultime note conclusive e dà atto di avere depositato in data odierna notula giudiziale per la liquidazione delle spese. L'Avv. Nesticò si riporta alle note conclusive da ultimo depositate. L'Avv. Ulivi si riporta alle note conclusive da ultimo depositate.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e i difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza .
pagina 1 di 10 Il Giudice si ritira in camera di consiglio e successivamente emette sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3925/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANARESE Parte_1 C.F._1 PAOLO e dell'avv. NOFERI MARCO ( ) VIA GIOVANNI PICO DELLA C.F._2 MIRANDOLA 9 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PANARESE PAOLO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NESTICO' FILIPPO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE GIACOMO MATTEOTTI 50 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. NESTICO' FILIPPO
PARTE CONVENUTA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ULIVI Controparte_2 P.IVA_2 GIANNOTTO elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA 45 50121 FIRENZE presso il difensore avv. ULIVI GIANNOTTO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
ATTORE
pagina 3 di 10 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Firenze, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, accertata e dichiarata la responsabilità della in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, circa l'errato montaggio del rivestimento esterno in pietra serena del camino in questione
(frontone, mensola e capitelli), condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore, derivati dalla caduta del suddetto rivestimento, nella misura di €.12.571,00 e di cui alla perizia doc.1 ed ai docc. dal n.6 al n.10 in atti, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizie e provata, all'esito dell'espletanda CTU, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo.
Con vittoria di spese e compensi legali”.
CONVENUTO
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale Civile di Firenze,
1. Nel merito, in tesi accogliere l'eccezione di prescrizione ex art. 1667 c.c., terzo comma, e per
l'effetto, respingere tutte le domande avanzate dal sig. Pt_1
2. In ipotesi, ogni contraria richiesta, eccezione e conclusione avversaria disattesa, esclusa ogni responsabilità della convenuta, respingere tutte le domande avanzate dal sig. Pt_1
3. Nella denegata ipotesi che venga accertata e dichiarata la responsabilità della odierna attrice
Voglia il Tribunale ridurre la misura del risarcimento nella misura che risulterà di giustizia anche all'esito della eventuale espletanda CTU.
4. In ogni caso di soccombenza della Voglia il Tribunale condannare la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rilevare indenne l'odierna Controparte_2 convenuta da quanto la stessa sarà condannata a pagare al sig. Parte_1
Con vittoria di compensi e spese di lite”.
TERZO CHIAMATO
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, per
i motivi di cui in premessa, in tesi, rigettare la domanda di rilevazione in garanzia assicurativa azionata nei confronti di da in quanto infondata sia in Controparte_2 Controparte_1 fatto che in diritto, con condanna di in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore, alla refusione di compensi e spese di lite e delle eventuali spese di CTU e TP in favore di
e, in ipotesi, accogliere la suddetta domanda di rilevazione in garanzia Controparte_2 assicurativa entro gli stretti limiti del giusto e del provato ed entro gli stretti limiti di operatività
(anche per scoperti, franchigie e massimali) di garanzia di cui alla IZ.
Concisa esposizione di fatto e processo
pagina 4 di 10 conveniva in giudizio la esponendo di essere proprietario dell'immobile Parte_1 CP_1 posto in Firenze, Via di Giogoli 10, integralmente ristrutturato dalla e con rifacimento del CP_1 camino della sala e montaggio del rivestimento esterno in pietra serena verso la fine del mese di settembre 2017. Affermava che in data 29.03.2020, il frontone, la mensola (che era sopra di esso) ed i capitelli in pietra serena lavorata che la reggevano, cadevano improvvisamente sul pavimento in cotto della sala , con conseguenze disastrose anche per dette parti e per i numerosi oggetti di valore, che erano esposti sopra la mensola, per un totale di €.12.571,00 (come da Perizia estimativa del Geom.
; che detta caduta originava da una errata posa della , non eseguita a regola d'arte Per_2 CP_1 in quanto parti fissate con sola colla da rivestimento ceramico, adatta per carichi molto contenuti, non per i blocchi di arenaria che formavano il frontone, la mensola in questione ed i due capitelli, per peso e dimensioni di oltre 180 kg;
che veniva denunciato l'accaduto alla attraverso messaggi CP_1 whatsapp il 29.03.2020 e mediante lettera pec del 30.03.2020 , senza esito;
che , con lettera CP_1 pec del 09.02.21 confermava di avere effettuato la posa in opera del rivestimento esterno in pietra serena (frontone, mensola e capitelli) del camino in questione. L'attore affermava di avere ripristinato il camino e produceva ricevute di spesa per € 12.571,00 di cui chiedeva il risarcimento e di avere invitato controparte alla negoziazione assistita, non aderita.
Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva la chiamata in causa della propria CP_1 compagnia assicuratrice eccepiva la prescrizione biennale del diritto al risarcimento , lil Controparte_3 difetto di legittimazione passiva e mancanza di responsabilità per essere stato il lavoro eseguito da altra ditta direttamente incaricata dall'attore, l'eccessività delle somme richieste.
Autorizzata la chiamata in causa e differita l'udienza , si costituiva in giudizio la Compagnia, che eccepiva l'inoperatività della IZ, stipulata per sola attività di riparazione di impianti idraulici, come già comunicato prima del giudizio, per cui chiedeva il rigetto della domanda di manleva.
Alla prima udienza veniva disposta la mediazione delegata, che si svolgeva con esito negativo;
assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante ordine di esibizione, prova testimoniale e - a seguito di rimessione sul ruolo - CTU. Quindi passa oggi nuovamente alla decisione su discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
La convenuta eccepisce preliminarmente la prescrizione dell'azione avanzata dall'attore, richiamando l'art. 1667 comma 3 c.c.
Va premesso che l'attore svolge azione di risarcimento del danno derivante dai difetti occulti presenti nelle opere appaltate alla convenuta, domanda che deve intendersi soggetta ai medesimi termini di pagina 5 di 10 prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. alla quale è associata e dalla quale deriva, basandosi sui medesimi presupposti fattuali. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che: “L'art. 1668
c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione
e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c., si applicano anche all'azione risarcitoria”(Corte di
Cassazione, Sezione Seconda Civile, 6 settembre 2017, n. 20839).
In passato la giurisprudenza era granitica nel sostenere la non applicabilità del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 1667 comma terzo c.c. alle comuni azioni contrattuali, compresa quella di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. Tuttavia, a partire da una pronuncia del 2009, la Cassazione
(Cass. civ. sez. II, 30 ottobre 2009, n. 23075) ha mutato orientamento, ritenendo applicabile anche all'azione risarcitoria i più brevi termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1667 c.c.
In particolare, la Suprema Corte, cui si è conformata la citata pronuncia n. 20839/2017, ha ritenuto che l'art. 1668 cod. civ., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per i vizi o difformità destinate ad integrare il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione.
Ciò premesso, l'eccezione è comunque infondata , trattandosi di difetti “occulti” non riconoscibili dal committente, secondo l'interpretazione dell'art. 1667 comma 3 c.c. fornita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in applicazione del principio più generale secondo il quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 07/06/2017,
n.14199 In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'articolo 1667, terzo comma, del codice civile, decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, conoscenza che può ritenersi comunque avvenuta, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo pagina 6 di 10 l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. Tribunale Napoli sez. XVII, 20/01/2023, n.673 Nel contratto di appalto, qualora
l'opera sia affetta da vizi occulti, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art.
1667 c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, con la precisazione che l'appaltatore va informato tempestivamente dei difetti anche con una comunicazione meramente orale, che non deve contenere un'elencazione specifica ed analitica delle difformità riscontrate, ma che comunque sia idonea ad interrompere il termine di decadenza.).
- SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
La convenuta incaricata della ristrutturazione di tutto l'immobile dell'attore, nega la CP_4 propria legittimazione passiva ( rectius titolarità passiva del rapporto) con riguardo ai lavori al camino, affermando che vi sarebbe stato un incarico diretto dall'attore a ditta esterna.
L'assunto è smentito dal computo metrico (doc.15 dell'attore ) inviato dalla stessa tramite CP_1 email 02/10/2017 al tecnico dell'attore, nel quale compare la voce “smontaggio camino esistente, restauro e successiva reinstallazione”; parimenti la convenuta ha aperto il sinistro con la propria
Compagnia assicuratrice, una volta ricevuta la comunicazione dell'avvenuto crollo in data 29/03/2020 , come risulta dalla messaggistica intercorsa fra le parti ( doc. 2,3) con ciò dimostrando l'esecuzione dei lavori ed il proprio coinvolgimento nella vicenda.
Il rapporto di appalto è quindi intercorso fra attore e convenuto anche per le opere in questione.
- NEL MERITO – SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Il crollo del frontone e capitelli del camino è stato provato dall'attore attraverso le fotografie allegate alla relazione tecnica del geom. , nonché attraverso la messaggistica intercorsa fra le parti in Per_2 occasione dell'evento.
Quanto alla errata posa in opera dei manufatti in pietra serena , è utile richiamare quanto emerso dalla
CTU svolta nel presente giudizio, nella quale il consulente ha affermato: Esaminando il materiale di causa si può notare che gli elementi del rivestimento in pietra serena crollati erano sprovvisti di un adeguata tecnica di posa dell'adesivo cementizio, probabilmente di qualità non opportuna, e di elementi di tenuta meccanici, concludendo quindi per l'errato montaggio degli stessi che di fatto non hanno garantito sostanzialmente una adeguata durabilità.
Sulla quantificazione del danno, esso è stato verificato dal CTU alla luce della documentazione depositata dall'attore e ritenuto congruo nella somma di € 3.025,00 inclusi accessori, per il lavoro di ripristino del camino ed € 849,12 comprensivo degli accessori per la pavimentazione in cotto sottostante , per un totale generale di € 3.874,12=.
pagina 7 di 10 L'attore richiede anche il rimborso di una spesa per pulizia pari ad € 2.196,00 che , contrariamente a quanto ritenuto dal CTU , appare dovuta in quanto necessaria : trattasi infatti dei lavori di sgombero dei pesanti materiali crollati nell'immediatezza del fatto, eseguiti dalla società il 30/3/2020 , CP_5 che è attività diversa dalla pulizia successiva eseguita in fase di ripristino del camino.
Sul punto quindi la CTU va disattesa. L'importo comprensivo di Iva dovrà tuttavia essere riconosciuto verso presentazione della fattura, essendo stato prodotto dall'attore solo un preventivo di spesa.
Pertanto il totale danno è pari ad € 6.070,12 (2196 + 3.874,12) oltre interessi legali.
Quanto ai suppellettili presenti sul frontone del camino e che si sarebbero rotti nel crollo, l'attore chiede un risarcimento pari ad €.4.300,00, secondo la valutazione di parte del Geom. (doc.1). Per_2
Tuttavia , in primo luogo , trattandosi di beni mobili presenti nella casa familiare, essi devono intendersi presuntivamente di proprietà di coloro che vi abitano. Per tali motivi , contrariamente a quanto già disposto a verbale di udienza, la prova testimoniale dei familiari richiesta dall'attore , alla luce della eccezione di nullità sollevata dalle controparti all'esito dell'escussione dei testimoni, deve ritenersi nulla in quanto resa da soggetti incapaci a testimoniare, presuntivamente proprietari dei beni mobili in questione.
Fra l'altro è lo stesso teste – coniuge dell'attore - ad affermare che trattasi di “oggetti di Testimone_1 famiglia” e quindi con un titolo di proprietà in capo ai membri della famiglia medesima.
Non vi è nemmeno prova che essi si trovassero sopra il camino al momento del crollo, né può essere ritenuto certo ed attribuibile il valore dei beni indicato in citazione, trattandosi di valore appunto
“affettivo” , soggettivo, per essere oggetti familiari e quindi di proprietà della famiglia medesima.
Quanto alla spesa per la relazione tecnica di parte, essa non può essere riconosciuta, non essendovi prova della stessa ed essendo tale compenso compreso nella voce di assistenza tecnica in fase di
CTU.
All'importo risarcitorio suindicato pari ad € 6.070,12 devono essere aggiunti gli interessi legali dalla data del fatto al saldo.
SULLA DOMANDA DI GARANZIA
La domanda di garanzia svolta dalla convenuta verso la propria Compagnia assicurativa è infondata.
La compagnia ha eccepito che la IZ stipulata con n. 301.058.0000902171, allegata in CP_4 copia sub 2 – 3 alla comparsa di risposta unitamente alle relative condizioni, “risulta operante con riferimento alle somme che l'assicurata sia tenuta a pagare in forza della responsabilità civile ad essa derivante dall'esercizio della attività assicurata rappresentata dalla attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione e condizionamento”. pagina 8 di 10 Risulta evidente che l'attività di posa del camino è affatto diversa da quella di installazione di impianti termici o di riscaldamento coperta dalla IZ , e la circostanza è stata evidenziata all'assicurato ben prima del giudizio, (cfr. raccomandata A/R 02.03.2021 sub doc.4 ), onde il medesimo poteva astenersi dall'incardinare la domanda di garanzia verso il terzo, consultando la IZ .
Né può dirsi che il camino sia un impianto tecnologico termico, come sostenuto dalla convenuta invocando delle Circolari che non hanno attinenza al caso in esame e alla IZ in questione.
La domanda di garanzia deve quindi essere respinta.
- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite in ragione della rilevante riduzione della domanda, e quindi di giustificati motivi, devono essere parzialmente compensate ex art. 92 c.p.c. nella misura di 1/3 mentre per la residua quota di 2/3 devono gravare, nei rapporti con l'attore, sulla convenuta soccombente, liquidate – già in tale parte - come da dispositivo secondo parametri medi di cui al DM 55/2014.
Le spese del terzo chiamato devono invece gravare sulla convenuta chiamante in causa, secondo il medesimo principio di soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo parametri medi di cui al
DM 55/2014.
Le spese di CTU già liquidate e di TP , liquidate in difetto di notula in € 600,00 per ciascun consulente, oltre accessori, gravano definitivamente sulla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa, in accoglimento della domanda attrice,
- ACCERTA la responsabilità della convenuta nell'esecuzione dei lavori per cui è causa CP_1
e per l'effetto CONDANNA quest'ultima al pagamento in favore dell'attore , a Parte_1 titolo di risarcimento del danno , della somma di € 6.070,12 oltre interessi legali dal 29/03/2020 al saldo;
- RESPINGE la domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata
; Controparte_6
- COMPENSA per 1/3 le spese di lite fra attore e convenuto e CONDANNA la convenuta CP_4 al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore per la residua quota di 2/3 che liquida in €
3.385,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA, nonché anticipazioni per iscrizione a ruolo;
- CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA;
- PONE le spese di CTU e TP a carico della convenuta CP_4
pagina 9 di 10 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ad ore 18,40 ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 luglio 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3925/2021 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 7 luglio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per l'avv.to NOFERI MARCO;
Parte_1 Per , l'avv.to NESTICO' FILIPPO CP_1
Per il terzo chiamato , l'avv. ULIVI GIANNOTTO Controparte_2 Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa . Persona_1 Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'Avv. Noferi si riporta alle ultime note conclusive e dà atto di avere depositato in data odierna notula giudiziale per la liquidazione delle spese. L'Avv. Nesticò si riporta alle note conclusive da ultimo depositate. L'Avv. Ulivi si riporta alle note conclusive da ultimo depositate.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e i difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza .
pagina 1 di 10 Il Giudice si ritira in camera di consiglio e successivamente emette sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3925/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANARESE Parte_1 C.F._1 PAOLO e dell'avv. NOFERI MARCO ( ) VIA GIOVANNI PICO DELLA C.F._2 MIRANDOLA 9 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PANARESE PAOLO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NESTICO' FILIPPO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE GIACOMO MATTEOTTI 50 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. NESTICO' FILIPPO
PARTE CONVENUTA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ULIVI Controparte_2 P.IVA_2 GIANNOTTO elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA 45 50121 FIRENZE presso il difensore avv. ULIVI GIANNOTTO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
ATTORE
pagina 3 di 10 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Firenze, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, accertata e dichiarata la responsabilità della in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, circa l'errato montaggio del rivestimento esterno in pietra serena del camino in questione
(frontone, mensola e capitelli), condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore, derivati dalla caduta del suddetto rivestimento, nella misura di €.12.571,00 e di cui alla perizia doc.1 ed ai docc. dal n.6 al n.10 in atti, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizie e provata, all'esito dell'espletanda CTU, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo.
Con vittoria di spese e compensi legali”.
CONVENUTO
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale Civile di Firenze,
1. Nel merito, in tesi accogliere l'eccezione di prescrizione ex art. 1667 c.c., terzo comma, e per
l'effetto, respingere tutte le domande avanzate dal sig. Pt_1
2. In ipotesi, ogni contraria richiesta, eccezione e conclusione avversaria disattesa, esclusa ogni responsabilità della convenuta, respingere tutte le domande avanzate dal sig. Pt_1
3. Nella denegata ipotesi che venga accertata e dichiarata la responsabilità della odierna attrice
Voglia il Tribunale ridurre la misura del risarcimento nella misura che risulterà di giustizia anche all'esito della eventuale espletanda CTU.
4. In ogni caso di soccombenza della Voglia il Tribunale condannare la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rilevare indenne l'odierna Controparte_2 convenuta da quanto la stessa sarà condannata a pagare al sig. Parte_1
Con vittoria di compensi e spese di lite”.
TERZO CHIAMATO
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, per
i motivi di cui in premessa, in tesi, rigettare la domanda di rilevazione in garanzia assicurativa azionata nei confronti di da in quanto infondata sia in Controparte_2 Controparte_1 fatto che in diritto, con condanna di in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore, alla refusione di compensi e spese di lite e delle eventuali spese di CTU e TP in favore di
e, in ipotesi, accogliere la suddetta domanda di rilevazione in garanzia Controparte_2 assicurativa entro gli stretti limiti del giusto e del provato ed entro gli stretti limiti di operatività
(anche per scoperti, franchigie e massimali) di garanzia di cui alla IZ.
Concisa esposizione di fatto e processo
pagina 4 di 10 conveniva in giudizio la esponendo di essere proprietario dell'immobile Parte_1 CP_1 posto in Firenze, Via di Giogoli 10, integralmente ristrutturato dalla e con rifacimento del CP_1 camino della sala e montaggio del rivestimento esterno in pietra serena verso la fine del mese di settembre 2017. Affermava che in data 29.03.2020, il frontone, la mensola (che era sopra di esso) ed i capitelli in pietra serena lavorata che la reggevano, cadevano improvvisamente sul pavimento in cotto della sala , con conseguenze disastrose anche per dette parti e per i numerosi oggetti di valore, che erano esposti sopra la mensola, per un totale di €.12.571,00 (come da Perizia estimativa del Geom.
; che detta caduta originava da una errata posa della , non eseguita a regola d'arte Per_2 CP_1 in quanto parti fissate con sola colla da rivestimento ceramico, adatta per carichi molto contenuti, non per i blocchi di arenaria che formavano il frontone, la mensola in questione ed i due capitelli, per peso e dimensioni di oltre 180 kg;
che veniva denunciato l'accaduto alla attraverso messaggi CP_1 whatsapp il 29.03.2020 e mediante lettera pec del 30.03.2020 , senza esito;
che , con lettera CP_1 pec del 09.02.21 confermava di avere effettuato la posa in opera del rivestimento esterno in pietra serena (frontone, mensola e capitelli) del camino in questione. L'attore affermava di avere ripristinato il camino e produceva ricevute di spesa per € 12.571,00 di cui chiedeva il risarcimento e di avere invitato controparte alla negoziazione assistita, non aderita.
Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva la chiamata in causa della propria CP_1 compagnia assicuratrice eccepiva la prescrizione biennale del diritto al risarcimento , lil Controparte_3 difetto di legittimazione passiva e mancanza di responsabilità per essere stato il lavoro eseguito da altra ditta direttamente incaricata dall'attore, l'eccessività delle somme richieste.
Autorizzata la chiamata in causa e differita l'udienza , si costituiva in giudizio la Compagnia, che eccepiva l'inoperatività della IZ, stipulata per sola attività di riparazione di impianti idraulici, come già comunicato prima del giudizio, per cui chiedeva il rigetto della domanda di manleva.
Alla prima udienza veniva disposta la mediazione delegata, che si svolgeva con esito negativo;
assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante ordine di esibizione, prova testimoniale e - a seguito di rimessione sul ruolo - CTU. Quindi passa oggi nuovamente alla decisione su discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
La convenuta eccepisce preliminarmente la prescrizione dell'azione avanzata dall'attore, richiamando l'art. 1667 comma 3 c.c.
Va premesso che l'attore svolge azione di risarcimento del danno derivante dai difetti occulti presenti nelle opere appaltate alla convenuta, domanda che deve intendersi soggetta ai medesimi termini di pagina 5 di 10 prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. alla quale è associata e dalla quale deriva, basandosi sui medesimi presupposti fattuali. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che: “L'art. 1668
c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione
e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c., si applicano anche all'azione risarcitoria”(Corte di
Cassazione, Sezione Seconda Civile, 6 settembre 2017, n. 20839).
In passato la giurisprudenza era granitica nel sostenere la non applicabilità del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 1667 comma terzo c.c. alle comuni azioni contrattuali, compresa quella di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. Tuttavia, a partire da una pronuncia del 2009, la Cassazione
(Cass. civ. sez. II, 30 ottobre 2009, n. 23075) ha mutato orientamento, ritenendo applicabile anche all'azione risarcitoria i più brevi termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1667 c.c.
In particolare, la Suprema Corte, cui si è conformata la citata pronuncia n. 20839/2017, ha ritenuto che l'art. 1668 cod. civ., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per i vizi o difformità destinate ad integrare il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione.
Ciò premesso, l'eccezione è comunque infondata , trattandosi di difetti “occulti” non riconoscibili dal committente, secondo l'interpretazione dell'art. 1667 comma 3 c.c. fornita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in applicazione del principio più generale secondo il quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 07/06/2017,
n.14199 In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'articolo 1667, terzo comma, del codice civile, decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, conoscenza che può ritenersi comunque avvenuta, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo pagina 6 di 10 l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. Tribunale Napoli sez. XVII, 20/01/2023, n.673 Nel contratto di appalto, qualora
l'opera sia affetta da vizi occulti, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art.
1667 c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, con la precisazione che l'appaltatore va informato tempestivamente dei difetti anche con una comunicazione meramente orale, che non deve contenere un'elencazione specifica ed analitica delle difformità riscontrate, ma che comunque sia idonea ad interrompere il termine di decadenza.).
- SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
La convenuta incaricata della ristrutturazione di tutto l'immobile dell'attore, nega la CP_4 propria legittimazione passiva ( rectius titolarità passiva del rapporto) con riguardo ai lavori al camino, affermando che vi sarebbe stato un incarico diretto dall'attore a ditta esterna.
L'assunto è smentito dal computo metrico (doc.15 dell'attore ) inviato dalla stessa tramite CP_1 email 02/10/2017 al tecnico dell'attore, nel quale compare la voce “smontaggio camino esistente, restauro e successiva reinstallazione”; parimenti la convenuta ha aperto il sinistro con la propria
Compagnia assicuratrice, una volta ricevuta la comunicazione dell'avvenuto crollo in data 29/03/2020 , come risulta dalla messaggistica intercorsa fra le parti ( doc. 2,3) con ciò dimostrando l'esecuzione dei lavori ed il proprio coinvolgimento nella vicenda.
Il rapporto di appalto è quindi intercorso fra attore e convenuto anche per le opere in questione.
- NEL MERITO – SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Il crollo del frontone e capitelli del camino è stato provato dall'attore attraverso le fotografie allegate alla relazione tecnica del geom. , nonché attraverso la messaggistica intercorsa fra le parti in Per_2 occasione dell'evento.
Quanto alla errata posa in opera dei manufatti in pietra serena , è utile richiamare quanto emerso dalla
CTU svolta nel presente giudizio, nella quale il consulente ha affermato: Esaminando il materiale di causa si può notare che gli elementi del rivestimento in pietra serena crollati erano sprovvisti di un adeguata tecnica di posa dell'adesivo cementizio, probabilmente di qualità non opportuna, e di elementi di tenuta meccanici, concludendo quindi per l'errato montaggio degli stessi che di fatto non hanno garantito sostanzialmente una adeguata durabilità.
Sulla quantificazione del danno, esso è stato verificato dal CTU alla luce della documentazione depositata dall'attore e ritenuto congruo nella somma di € 3.025,00 inclusi accessori, per il lavoro di ripristino del camino ed € 849,12 comprensivo degli accessori per la pavimentazione in cotto sottostante , per un totale generale di € 3.874,12=.
pagina 7 di 10 L'attore richiede anche il rimborso di una spesa per pulizia pari ad € 2.196,00 che , contrariamente a quanto ritenuto dal CTU , appare dovuta in quanto necessaria : trattasi infatti dei lavori di sgombero dei pesanti materiali crollati nell'immediatezza del fatto, eseguiti dalla società il 30/3/2020 , CP_5 che è attività diversa dalla pulizia successiva eseguita in fase di ripristino del camino.
Sul punto quindi la CTU va disattesa. L'importo comprensivo di Iva dovrà tuttavia essere riconosciuto verso presentazione della fattura, essendo stato prodotto dall'attore solo un preventivo di spesa.
Pertanto il totale danno è pari ad € 6.070,12 (2196 + 3.874,12) oltre interessi legali.
Quanto ai suppellettili presenti sul frontone del camino e che si sarebbero rotti nel crollo, l'attore chiede un risarcimento pari ad €.4.300,00, secondo la valutazione di parte del Geom. (doc.1). Per_2
Tuttavia , in primo luogo , trattandosi di beni mobili presenti nella casa familiare, essi devono intendersi presuntivamente di proprietà di coloro che vi abitano. Per tali motivi , contrariamente a quanto già disposto a verbale di udienza, la prova testimoniale dei familiari richiesta dall'attore , alla luce della eccezione di nullità sollevata dalle controparti all'esito dell'escussione dei testimoni, deve ritenersi nulla in quanto resa da soggetti incapaci a testimoniare, presuntivamente proprietari dei beni mobili in questione.
Fra l'altro è lo stesso teste – coniuge dell'attore - ad affermare che trattasi di “oggetti di Testimone_1 famiglia” e quindi con un titolo di proprietà in capo ai membri della famiglia medesima.
Non vi è nemmeno prova che essi si trovassero sopra il camino al momento del crollo, né può essere ritenuto certo ed attribuibile il valore dei beni indicato in citazione, trattandosi di valore appunto
“affettivo” , soggettivo, per essere oggetti familiari e quindi di proprietà della famiglia medesima.
Quanto alla spesa per la relazione tecnica di parte, essa non può essere riconosciuta, non essendovi prova della stessa ed essendo tale compenso compreso nella voce di assistenza tecnica in fase di
CTU.
All'importo risarcitorio suindicato pari ad € 6.070,12 devono essere aggiunti gli interessi legali dalla data del fatto al saldo.
SULLA DOMANDA DI GARANZIA
La domanda di garanzia svolta dalla convenuta verso la propria Compagnia assicurativa è infondata.
La compagnia ha eccepito che la IZ stipulata con n. 301.058.0000902171, allegata in CP_4 copia sub 2 – 3 alla comparsa di risposta unitamente alle relative condizioni, “risulta operante con riferimento alle somme che l'assicurata sia tenuta a pagare in forza della responsabilità civile ad essa derivante dall'esercizio della attività assicurata rappresentata dalla attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione e condizionamento”. pagina 8 di 10 Risulta evidente che l'attività di posa del camino è affatto diversa da quella di installazione di impianti termici o di riscaldamento coperta dalla IZ , e la circostanza è stata evidenziata all'assicurato ben prima del giudizio, (cfr. raccomandata A/R 02.03.2021 sub doc.4 ), onde il medesimo poteva astenersi dall'incardinare la domanda di garanzia verso il terzo, consultando la IZ .
Né può dirsi che il camino sia un impianto tecnologico termico, come sostenuto dalla convenuta invocando delle Circolari che non hanno attinenza al caso in esame e alla IZ in questione.
La domanda di garanzia deve quindi essere respinta.
- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite in ragione della rilevante riduzione della domanda, e quindi di giustificati motivi, devono essere parzialmente compensate ex art. 92 c.p.c. nella misura di 1/3 mentre per la residua quota di 2/3 devono gravare, nei rapporti con l'attore, sulla convenuta soccombente, liquidate – già in tale parte - come da dispositivo secondo parametri medi di cui al DM 55/2014.
Le spese del terzo chiamato devono invece gravare sulla convenuta chiamante in causa, secondo il medesimo principio di soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo parametri medi di cui al
DM 55/2014.
Le spese di CTU già liquidate e di TP , liquidate in difetto di notula in € 600,00 per ciascun consulente, oltre accessori, gravano definitivamente sulla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa, in accoglimento della domanda attrice,
- ACCERTA la responsabilità della convenuta nell'esecuzione dei lavori per cui è causa CP_1
e per l'effetto CONDANNA quest'ultima al pagamento in favore dell'attore , a Parte_1 titolo di risarcimento del danno , della somma di € 6.070,12 oltre interessi legali dal 29/03/2020 al saldo;
- RESPINGE la domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata
; Controparte_6
- COMPENSA per 1/3 le spese di lite fra attore e convenuto e CONDANNA la convenuta CP_4 al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore per la residua quota di 2/3 che liquida in €
3.385,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA, nonché anticipazioni per iscrizione a ruolo;
- CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA;
- PONE le spese di CTU e TP a carico della convenuta CP_4
pagina 9 di 10 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ad ore 18,40 ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 luglio 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 10 di 10