TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1270 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1270/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MAGGIARI ANDREA
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
, nata in [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3
residente in [...]40, quadra 56, n 23, Conjunto Maiobão, Paço do Lumiar (MA), rappresentata e difesa dall'Avv. BORZONASCA DANILO (c.f. ed elettivamente C.F._4
domiciliata come in atti telematici;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio. pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiunte formulate all'udienza del 4.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 13/08/2024, ha riferito: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con in data 23.6.2018; Controparte_1
- che dalla relazione non sono nati figli;
- di essersi separato consensualmente dalla moglie tramite procedimento ex art. 12 legge n.
162/2014 con accordo del 5.6.2023, come confermato con dichiarazione del 7.7.2023 resa innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarzana;
- che in separazione non sono state previste condizioni economiche tra i coniugi
Ha quindi chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la moglie senza prevedere alcun assegno divorzile in favore di controparte.
All'udienza del 16.4.2025, pur regolarmente notificata, non si è costituita che è Controparte_1
quindi stata dichiarata contumace.
Con ordinanza del 16.4.2025, sono stati assunti ex art. 473-bis.22, c. 1, c.p.c. provvedimenti provvisori, in particolare economici prevendendo che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento a carico di e in favore di . Pt_1 CP_1
È stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, prima della quale – con memoria del 23.4.2025 – si è costituita la quale ha sostanzialmente aderito alle Controparte_1
domande di controparte.
All'udienza del 4.6.2025, le parti hanno quindi confermato l'avvenuto raggiungimento di un accordo come da seguenti conclusioni congiunte che di seguito si riportano:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi senza ulteriori condizioni, a spese compensate”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno discutere la causa.
pag. 2 di 4 Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione della causa;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Va preliminarmente revocata la contumacia di stante la sua successiva Controparte_1
costituzione in giudizio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata in udienza, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dalla data dell'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al
Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
pag. 3 di 4 Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che hanno chiesto la sola pronuncia in punto di status senza ulteriori condizioni), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli da tutelare.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni atra questione assorbita o disattesa, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
, unitisi in matrimonio in Sarzana (SP) in data 23.6.2018 e trascritto nei Controparte_1
Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Sarzana (SP) dell'anno 2018, al n. 24 parte
I, senza ulteriori condizioni
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.6.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1270/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MAGGIARI ANDREA
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
, nata in [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3
residente in [...]40, quadra 56, n 23, Conjunto Maiobão, Paço do Lumiar (MA), rappresentata e difesa dall'Avv. BORZONASCA DANILO (c.f. ed elettivamente C.F._4
domiciliata come in atti telematici;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio. pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiunte formulate all'udienza del 4.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 13/08/2024, ha riferito: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con in data 23.6.2018; Controparte_1
- che dalla relazione non sono nati figli;
- di essersi separato consensualmente dalla moglie tramite procedimento ex art. 12 legge n.
162/2014 con accordo del 5.6.2023, come confermato con dichiarazione del 7.7.2023 resa innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarzana;
- che in separazione non sono state previste condizioni economiche tra i coniugi
Ha quindi chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la moglie senza prevedere alcun assegno divorzile in favore di controparte.
All'udienza del 16.4.2025, pur regolarmente notificata, non si è costituita che è Controparte_1
quindi stata dichiarata contumace.
Con ordinanza del 16.4.2025, sono stati assunti ex art. 473-bis.22, c. 1, c.p.c. provvedimenti provvisori, in particolare economici prevendendo che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento a carico di e in favore di . Pt_1 CP_1
È stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, prima della quale – con memoria del 23.4.2025 – si è costituita la quale ha sostanzialmente aderito alle Controparte_1
domande di controparte.
All'udienza del 4.6.2025, le parti hanno quindi confermato l'avvenuto raggiungimento di un accordo come da seguenti conclusioni congiunte che di seguito si riportano:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi senza ulteriori condizioni, a spese compensate”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno discutere la causa.
pag. 2 di 4 Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione della causa;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Va preliminarmente revocata la contumacia di stante la sua successiva Controparte_1
costituzione in giudizio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata in udienza, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dalla data dell'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al
Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
pag. 3 di 4 Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che hanno chiesto la sola pronuncia in punto di status senza ulteriori condizioni), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli da tutelare.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni atra questione assorbita o disattesa, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
, unitisi in matrimonio in Sarzana (SP) in data 23.6.2018 e trascritto nei Controparte_1
Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Sarzana (SP) dell'anno 2018, al n. 24 parte
I, senza ulteriori condizioni
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.6.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4