Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/04/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3427 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 13 dicembre 2024, vertente
TRA
, nato il 24 dicembre del 1947, in Pennsylvania, Stati Uniti d'America, in Parte_1 qualità di legale rappresentante della con sede in Wilmington, Contea Controparte_1 di New Castle, Delaware, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Barbera giusta CP_2 procura in atti reclamante
E
(P.IVA: - Cod. Fisc.: , con sede in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
GL VE (TV), rappresentata e difesa dagli avv. ti Filippo Sciuto e Lorenzo Scofone in forza di delega in atti resistente
NONCHE'
giudiziale (C.F. ), in persona del curatore, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Di Amato per delega in atti, giusta autorizzazione del Giudice delegato in data 26.8.2024 resistente
25 marzo 2024.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: “ CHIEDE Che l'Ecc.ma Corte adita Voglia, - In via preliminare e cautelare:
Accertati i gravi e fondati motivi ed accertare la gravità dell'errore in cui è incorsa la Controparte_3 ed il Tribunale di primo grado, dichiarare la sospensione della liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo ed il compimento degli altri atti di gestione
1. Accertare e dichiarare che la a seguito della Fusione, doveva chiedere il pagamento, Controparte_3 ed eventualmente notificare il precetto, all'incorporante in quanto sua debitrice Controparte_1 relativamente al credito derivante dalla sentenza n. 906/2022 del Tribunale di Alessandria per cui la procedeva;
Controparte_3
2. Accertare e dichiarare che la non ha chiesto il pagamento alla debitrice Controparte_3 [...]
e non ha notificato il precetto alla odierna reclamante e, per l'effetto, dichiarare che, in mancanza CP_1 di richiesta di pagamento e di tentativo di recuperare le somme dovute, non risulta provato l'inadempimento e, pertanto, la non poteva ricorrere al Tribunale di Roma per la dichiarazione di Controparte_3 apertura della liquidazione giudiziale e, per l'effetto di quanto sopra, dichiarare che il Ricorso per l'apertura della Procedura di Liquidazione Giudiziale doveva essere rigettato in mancanza della prova dell'inadempimento;
3. Accertare e dichiarare che il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione delle parti dovevano essere notificati alla società incorporante, la Controparte_1
e che tale notifica non è avvenuta;
4. Accertare e dichiarare che la notifica fatta alla p.e.c. inesistente dal registro INIPEC non era valida e che, quindi, la notifica del ricorso e del decreto è inesistente;
5. Per l'effetto di quanto sopra, dichiarare, annullare, porre nel nulla e revocare la Sentenza n. 161/2024 e revocare la procedura di liquidazione giudiziale n. 136/2024 del Tribunale di Roma.
6. Nel merito, accertare e dichiarare che dai bilanci depositati da non risulta Controparte_4 lo stato di insolvenza e che, pertanto, non era palese l'incapacità di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento alle obbligazioni assunte e, per l'effetto, dichiarare, annullare, porre nel nulla e revocare la Sentenza n. 161/2024 e revocare la procedura di liquidazione giudiziale n. 136/2024 del Tribunale di
Roma.
7. Condannare la alle spese di lite pari a € 83.134,89, pari ai massimi dei parametri Controparte_3 di legge compreso la maggiorazione ex art. 4, comma 8, DM 55/2014, oltre spese di iscrizione a ruolo e di marca da bollo, o altra somma che si riterrà equa da DISTRARSI A FAVORE DEL PRESENTE
DIFENSORE CHE SI DICHIARA ANTISTATARIO”;
Per “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, In via preliminare -dichiarare l'inammissibilità Controparte_3 del reclamo per scadenza del termine previsto dall'art. 51, comma 3 CCII;
Nel merito - respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
- rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto - confermare la sentenza n. n. 161/2024 resa in data 14/03/2024 dal Tribunale di Roma, posto che il procedimento notificatorio si è perfezionato e sussistono i presupposti di natura soggettiva ed oggettiva legittimanti la sottoposizione della alla procedura di liquidazione Controparte_4 giudiziale
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio gravati di I.V.A. e C.P.A.; - con espressa riserva di ulteriori deduzioni e produzioni nei termini di legge”;
Per la procedura di liquidazione giudiziale: “Voglia Codesto Ecc.mo Collegio:
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo e delle ulteriori attività di rito;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del reclamo avversario per tardività ex art. 51 comma 3 CCII;
- nel merito, rigettare il reclamo poiché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate nel presente atto;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite“.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato la Controparte_1 sentenza n. 161/2024 emessa in data 14.3.2024, con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società fusa per Controparte_4 incorporazione nella reclamante in data 17.3.2023, e dunque anteriormente al deposito del ricorso per liquidazione giudiziale ed alla pronuncia della relativa sentenza.
La reclamante ha evidenziato la natura “modificativa” e non estintiva dell'operazione di fusione per incorporazione.
In proposito ha addotto come, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non si trattasse di un'ipotesi ordinaria di cancellazione della società incorporata (con conseguente fallibilità della stessa entro l'anno), ma di un fenomeno evolutivo, in esito al quale la legittimazione processuale attiva e passiva doveva ritenersi esclusivamente in capo alla società risultante dalla fusione.
Date queste premesse, la reclamante ha lamentato: I. l'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo e la conseguente radicale nullità della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale: la notifica nei confronti dell'incorporata, infatti, non potrebbe ritenersi valida (nonostante l'apparente funzionamento della PEC già intestata all'incorporata) in quanto svolta nei confronti di un soggetto non più esistente;
II. l'inesistenza dell'inadempimento lamentato dalla ricorrente, considerato che a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti di il precetto era stato alla Controparte_4 stessa notificato molti mesi dopo la sua incorporazione in di modo che Controparte_1 il pagamento non era mai stato richiesto all'effettiva debitrice;
III. l'insussistenza dello stato di insolvenza: dai bilanci dell'incorporata emergeva che avesse un patrimonio netto positivo e vantasse crediti verso terzi per un totale Controparte_4 di € 17.530.352,00 di cui € 13.806.262,00 verso la controllante Controparte_1
Con riguardo alla tempestività del reclamo ha rilevato come, dovendo la società reclamante essere qualificata come parte, in assenza della notifica nei suoi confronti della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, il termine per l'impugnazione fosse quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, di cui all'art. 327 c.p.c. (richiamato dall'art. 51 CCII).
Su tali presupposti parte reclamante ha concluso per la declaratoria di nullità o comunque per la revoca dell'impugnata pronuncia.
Si sono costituite nel presente giudizio l'originaria ricorrente e la Controparte_3 procedura di liquidazione giudiziale della società Controparte_4
Le resistenti hanno entrambe eccepito la tardività del reclamo, proposto oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della pronuncia nel Registro delle Imprese.
Nel merito hanno rilevato l'infondatezza del reclamo, posto che:
-la notifica doveva ritenersi ritualmente eseguita nei confronti dell'incorporata, la cui PEC era ancora attiva;
- l'incorporata era assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, non essendo ancora decorso l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese;
- era configurabile lo stato di insolvenza dell'incorporata, dovendo a tal fine ritenersi irrilevante l'assunzione dei debiti da parte dell'incorporante e la mancata richiesta di pagamento nei confronti di tale ultimo soggetto, posto che il fallimento della società incorporata doveva ritenersi conseguenza della propria insolvenza e del mancato decorso dell'anno dalla sua estinzione, prescindendo dalla solvibilità o meno della società incorporante. Il reclamo deve essere rigettato.
Si ritiene invero di aderire al recente arresto della Suprema Corte in base al quale “nell'ipotesi di operazione straordinaria di fusione ex art. 2504 e s. c.c., che estingue la società incorporata e provoca al successione universale della società incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la prima, per il caso di insolvenza di questa trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 10 L.Fall., che consente il fallimento della società incorporata entro i limiti temporali ivi previsti;
ne consegue che, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art.15 L. Fall., il soggetto debitore destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione va individuato nella società incorporata, in persona del suo legale rappresentante, società che, pur se estinta ed invece solo ai fini dell'eventuale dichiarazione di fallimento, conserva la propria identità, non essendo peraltro precluso alla società incorporante l'intervento nel giudizio prefallimentare e comunque la proposizione di reclamo, nella qualità di soggetto interessato, avverso l'eventuale sentenza di fallimento dell'incorporata medesima” (in questi termini, Cass., ord., 3.7.2024 n. 18261).
Nella motivazione di quell'ordinanza la Corte di Cassazione ha dato ampio conto del diverso principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021, valevole tuttavia in settori diversi dalla materia fallimentare, dominata dal principio di specialità, come ravvisato dalle stesse Sezioni Unite.
E' opportuno richiamare il passaggio della motivazione dell'ordinanza n. 18261 del 2024 nel quale la Corte sottolinea “4.I principi appena riepilogati, che declinano il fenomeno dell'incorporazione in termini estintivi e successori, vanno peraltro coordinati con la disciplina speciale contenuta nell'art. 101 comma L.Fall., a tenore del quale "gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo".
4.1. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto coerente con la ricostruzione del fenomeno in termini estintivi/successori la fallibilità della incorporata nei modi e termini previsti dagli artt. 10 e 11
L.Fall. (cfr. Cass. nr 2210/07, 21016/06 e 5679/ 96).
4.2. Ciò in quanto, come è stato precisato (cfr. Cass. 2210/2007 e 10302/2020), il fallimento dell'incorporata è conseguenza della sua insolvenza e del mancato decorso dell'anno dal momento in cui si verifica la sua estinzione e prescinde dalla solvibilità o meno dell'incorporante; la ratio di tale disciplina risiede essenzialmente: a) nell' evitare che la condotta del debitore possa vanificare le aspettative dei creditori provocando, con la dissoluzione dell'impresa, la perdita della loro garanzia;
b) nell'evitare un'indefinita incertezza in ordine alla stabilità dei rapporti giuridici coinvolti.
4.3. A conferma di tale orientamento, le Sezioni Unite nr. 21970/2021, nell'argomentare il fenomeno estintivo-successorio connaturato all'incorporazione, precisano che " è appena il caso di rilevare che la questione dell'assoggettabili a fallimento della società incorporata o fusa (ma lo stesso ordine di concetti vale per la società interamente scissa) solo in parte interseca quella della sua esistenza: dal momento che ivi vige il disposto speciale della L.Fall., art. 10, il quale, in perfetta equiparazione al debitore persona fisica, sancisce la fallibilità degli imprenditori, individuali come collettivi, alle condizioni che sia trascorso non oltre un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese e che l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o nel termine detto;
la ratio generale di tale disposizione è nota... In tal modo, per quanto riguarda le società, può fallire un "ente" che non è più tale, entro un anno dall'evento estintivo. Dunque, che la società possa essere assoggettata a fallimento dopo la fusione o la scissione, ancorché cancellata dal registro delle imprese, non è elemento normativo a favore della tesi della sua sopravvivenza alla cancellazione;
se proprio se ne voglia trarre un indizio, è allora piuttosto elemento in senso contrario, atteso che solo una norma speciale come quella della L.Fall., art. 10 ha potuto sancire un simile precetto” (così la citata pronuncia n. 18261/24; nello stesso senso, Cass., ord., 23.5.2024, n. 14414; Cass.,
Una volta stabilito che la legittimazione passiva, ai fini della liquidazione giudiziale, spetta alla società incorporata, nei confronti della quale il contraddittorio doveva ed è stato correttamente instaurato, il reclamo non può che ritenersi inammissibile.
In tale contesto, come espressamente riconosciuto dalla pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata, l'incorporante deve ritenersi “terzo interessato”, legittimato ad intervenire nel giudizio instaurato contro l'incorporante, che, come sinora evidenziato, seppur estinta mantiene la sua legittimazione in forza della fictio processuale di cui all'art. 10 della legge fallimentare (oggi dell'art. 33 del codice della crisi d'impresa).
Il reclamo, proposto in data 25 giugno 2024, rispetto alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale iscritta nel Registro delle Imprese il 25 marzo 2024, è dunque tardivo.
L'inammissibilità del reclamo preclude ogni considerazione sulle censure formulate da in ordine all'esistenza dell'inadempimento e del conseguente stato di Controparte_5 insolvenza di Controparte_4
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Nei confronti della curatela le spese debbono essere liquidate in favore dell'Erario, posto che la procedura di liquidazione giudiziale risulta ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, giusto decreto del Giudice Delegato in data 26.8.2024. Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 3427/2024 r.g., ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità del reclamo;
b) condanna parte reclamante alla rifusione delle spese in favore di che Controparte_3 liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge;
c) condanna parte reclamante alla rifusione delle spese in favore dell'Erario, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
d) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Elena Gelato Nicola Saracino