CASS
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2025, n. 8856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8856 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA CC - Presidente - Sent. n. 111/2025 AN AI - Relatore - CC – 23/01/2025 ON RB R.G.N. 32663/2024 SE NO Motivazione semplificata M. TR RO ha pronunciato la seguente sul ricorso straordinario art. 625- cod. proc. pen. proposto da De PA BE, nato a [...] il [...] CE BR NA, nato in [...] il [...] CE AE IA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere AN AI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi. 1. De PA BE, CE BR NA e CE AE IA, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, propongono separati ricorsi straordinari art. 625- cod. proc. pen., aventi motivi comuni, avverso la sentenza della Quarta sezione di questa Corte emessa in data 06/03/2024, n. 13391/2024, che ha rigettato i ricorsi dei odierni ricorrenti, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che li aveva condannati, alla pena di anni dieci di reclusione e euro 45.000,00 di multa ciascuno dal Tribunale di Roma per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per avere CE BR NA e CE AE IA acquistato una Penale Sent. Sez. 3 Num. 8856 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 23/01/2025 2 partita di due chilogrammi di cocaina da TT IO, separatamente giudicato, e De PA BE una partita di circa tre chilogrammi della stessa sostanza dal medesimo soggetto, fatti tutti aggravati dalla ingente quantità e dal numero delle persone (in Roma, tra il 26/5 e il 31/5/2018). 2. A sostegno dell’impugnazione, il difensore deduce quattro – uguali - motivi di gravame con cui si censura la sentenza per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo, la difesa censura l’erronea percezione della consistenza del primo motivo dell’atto di ricorso principale ed in particolare l’omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dei princìpi europei affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza C140/2020 del 05/04/2022 nonché in ordine alla compatibilità della prova atipica delle videoriprese e della geolocalizzazione elettronica. Dopo un corposo sulla genesi e sul perimetro applicativo dell’istituto di cui all’art. 625- cod. proc. pen., così come interpretato nella giurisprudenza di legittimità, e dopo aver ripercorso la sequenza processuale dell’odierno procedimento, la difesa rileva come la Quarta sezione di questa Corte sarebbe incorsa nell’errore percettivo che la censura difensiva rassegnata nel primo motivo dell’atto di ricorso principale fosse limitata alla sola legittimità dei tabulati telefonici e non anche degli ulteriori risultati investigativi nonché come lo stesso Collegio non si sarebbe avveduto della sopravvenienza costituita dalla sentenza C140/2020 della Corte di Giustizia. 2.2. Con un secondo motivo, si censura l’erronea percezione dell’essenza del secondo motivo dell’atto di ricorso principale ed in particolare l’omessa valutazione della doglianza difensiva in ordine alla mancata autorizzazione dell’inserimento di un’ulteriore e successiva microspia nel luogo di privata dimora nonché in ordine all’assenza motivazionale dei decreti autorizzativi dell’apposizione di due microspie nel luogo di privata dimora. A parere della difesa, la IV sezione di Questa Corte avrebbe erroneamente inteso il contenuto della censura difensiva con la quale, lungi dal venir contestate irregolarità nella gestione esecutiva, veniva in realtà contestata l’assenza di un provvedimento autorizzativo nell’apposizione di un nuovo supporto tecnico da parte della polizia giudiziaria. La Corte avrebbe dovuto affrontare, pertanto, la questione della legittimità dell’operato della polizia giudiziaria che, apponendo una seconda microspia, avrebbe travalicato le modalità esecutive contenute nel provvedimento autorizzativo. 2.3. Con un terzo motivo, la difesa lamenta l’erronea percezione del motivo di ricorso con cui si lamentava l’assenza di iscrizione confondendola con la tardiva iscrizione nel registro ex art. 335 cod.proc.pen. e l’assenza di proroghe di indagine 3 ex art. 405 cod.proc.pen. anche tenuto conto della modifica normativa e dell’introduzione dell’art. 335 quater cod.proc.pen. 2.4. Con il quarto motivo la difesa censura l’erronea percezione del motivo di ricorso per avere confuso, quanto al merito della decisione sulla responsabilità, la mancanza di motivazione della sentenza di merito con il “silenzio”. La censura investa il profilo dell’affermazione della responsabilità per la cessione in luogo della mera trattativa. 1. – I proposti ricorsi straordinari, di identico contenuto e anche privi della numerazione delle pagine, sono inammissibili per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi. 2. Il primo profilo di inammissibilità è correlato alla modalità di redazione dei ricorsi per assenza di un ordinato e chiaro inquadramento delle questioni giuridiche e delle ragioni di critica della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha, da tempo, chiarito come sia inammissibile un ricorso che violi l'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nell'ambito dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, Hussien, Rv. 259063). In particolare, si è chiarito che è inammissibile il ricorso che, nel reiterare identiche doglianze seppure con sfumature diverse e nel sottoporre al giudice della impugnazione argomenti all'evidenza ridondanti, disattende il disposto dell'art. 581 comma 1, lett. d), cod., proc. pen., là dove prescrive l'enunciazione dei motivi “con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. Questa Corte di legittimità ha già osservato che "non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell'art. 606 cod. proc. pen., attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa, è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un'esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, ridondanti (...). Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sé all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, 4 che renda particolarmente disagevole la lettura" (Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Quesrci, in motivazione). Sulla stessa linea interpretativa si pone la successiva pronuncia Sez. 6., n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379 secondo cui la eccessiva frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi, la sovrapposizione indistinta di fatti e di piani di indagine se rendono difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo della impugnazione, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento e in tempi più recenti, sulla stessa linea interpretativa, Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471 – 01; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748 – 01; Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, Rv. 285800 – 01). I principi qui rammentati valgono all’evidenza anche per la redazione del ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 cod.proc.pen. anch’esso regolato, quanto ai motivi proponibili, dall’art. 606 cod.proc.pen. Nello specifico, i ricorsi, di identico contenuto e finanche privi di numerazione delle pagine, contengono, in gran parte, una alluvionale esposizione di profili di diritto, con esposizione delle pronunce giurisprudenziali della Corte di legittimità e delle corti sovranazionali, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione e, in altra parte, esulano da una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato nella prospettiva declinata dell’errore di fatto, e si risolvono nell’esposizione delle fonti normative, dell’elencazione delle pronunce giurisprudenziali anche di matrice sovranazionale, senza compiere una puntuale censura della decisione impugnata. In altra parte esulano dal perimetro della deduzione dell’errore di fatto. 3. Oltre al rilevato profilo di inammissibilità dei ricorsi, ricorre altresì anche l’inammissibilità dei ricorsi perché deducono motivi al di fuori del perimetro stabilito dall’art. 625 bis cod.pen. Sebbene i ricorsi muovano dalle corrette coordinate interpretative in tema di rescissione della sentenza per errore di fatto ex art. 625 bis cod.proc.pen., nel caso concreto, prospettano delle omissioni alle risposte ai motivi che non integrano l’errore percettivo rilevante, secondo gli arresti di legittimità, ai sensi dell’art.625 cod.proc.pen. In linea generale va perimetrato il vizio denunciato con il ricorso straordinario, tenuto conto l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, ovvero nella mancata 5 risposta ai motivi proposti, situazione cui appartiene, secondo la deduzione del difensore, il caso in esame. Ai fini della configurabilità dell'errore di fatto per omesso esame di un motivo, la giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, ha dato precise indicazioni. Secondo le Sezioni Unite, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente (così Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283-01, e Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, De Lorenzo, non massimata„ nonché, più di recente, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982-01). In tale ipotesi, si è ulteriormente precisato che è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015. Manfredi, Rv. 263113 – 01; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Rv. 236731, Pecoriello). Sempre secondo l'orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo (cfr., per tutte: Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686- 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini„ Rv. 250527-01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01). L’omesso esame di un motivo di ricorso idoneo ad integrare l’errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., è soltanto quello che si sostanzia in una svista materiale, ossia una disattenzione di ordine percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, e che abbia il carattere della «decisività». 4. Così perimetrato l’errore di fatto che può dare luogo alla revoca della sentenza nel caso di omesso esame di un motivo, ritiene, il Collegio, che non sussistano i denunciati errori percettivi. Non è predicabile l’errore di fatto denunciato nel primo motivo di ricorso che consisterebbe nell’errata percezione del contenuto del primo motivo di ricorso 6 che, secondo il ricorrente, sarebbe stato travisato nel suo contenuto e nella conseguente risposta della Corte di cassazione che integrerebbe così l’omessa risposta al motivo. La sentenza ha non solo ben compreso la doglianza nel suo significato e l’ha disattesa con motivazione ampia nelle pag.
7-8 e 9. Allo stesso modo, la sentenza ha risposto a tutte le censure, evidenziando, quanto alla tematica dell’utilizzabilità delle intercettazioni del RD 864/2018, cfr. pag. 10, anche il mancato confronto con le ragioni della decisione, mancata risposta nuovamente denunciata nel secondo motivo di ricorso straordinario. Vi è risposta, e dunque non sussiste il denunciato errore percettivo, con riguardo al terzo motivo, essendo stata esclusa (cfr. pag. 11) la violazione dell’art. 335 cod.proc.pen. In conclusione, non vi è stata una svista nella percezione dei contenuti dei motivi di ricorso che ha causato una erronea individuazione della censura che avrebbe determinato una decisone incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (cfr. Cass. Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno). Il quarto motivo di ricorso introduce censure che pongono il ricorso al di fuori dal perimetro dell’errore di fatto che non può mai riguardare la valutazione delle prove, né la valutazione della motivazione posta base della sentenza passata in giudicato. Ove così non fosse, si aprirebbe la strada ad un nuovo grado di giudizio che non è esperibile con il ricorso straordinario per errore di fatto. Il quarto motivo censura, infatti, direttamente la decisione in punto affermazione della responsabilità rimettendo in discussione l’acquisizione del materiale probatorio e la sua valutazione che, se già non proponibili nel giudizio di legittimità concluso con la sentenza della Quarta Sezione della Corte di cassazione, non può essere comunque rimesso in discussione in questa sede. 5. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/02/2025 7 Il Consigliere estensore Il Presidente AN AI CA CC
udita la relazione svolta dal consigliere AN AI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi. 1. De PA BE, CE BR NA e CE AE IA, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, propongono separati ricorsi straordinari art. 625- cod. proc. pen., aventi motivi comuni, avverso la sentenza della Quarta sezione di questa Corte emessa in data 06/03/2024, n. 13391/2024, che ha rigettato i ricorsi dei odierni ricorrenti, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che li aveva condannati, alla pena di anni dieci di reclusione e euro 45.000,00 di multa ciascuno dal Tribunale di Roma per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per avere CE BR NA e CE AE IA acquistato una Penale Sent. Sez. 3 Num. 8856 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 23/01/2025 2 partita di due chilogrammi di cocaina da TT IO, separatamente giudicato, e De PA BE una partita di circa tre chilogrammi della stessa sostanza dal medesimo soggetto, fatti tutti aggravati dalla ingente quantità e dal numero delle persone (in Roma, tra il 26/5 e il 31/5/2018). 2. A sostegno dell’impugnazione, il difensore deduce quattro – uguali - motivi di gravame con cui si censura la sentenza per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo, la difesa censura l’erronea percezione della consistenza del primo motivo dell’atto di ricorso principale ed in particolare l’omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dei princìpi europei affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza C140/2020 del 05/04/2022 nonché in ordine alla compatibilità della prova atipica delle videoriprese e della geolocalizzazione elettronica. Dopo un corposo sulla genesi e sul perimetro applicativo dell’istituto di cui all’art. 625- cod. proc. pen., così come interpretato nella giurisprudenza di legittimità, e dopo aver ripercorso la sequenza processuale dell’odierno procedimento, la difesa rileva come la Quarta sezione di questa Corte sarebbe incorsa nell’errore percettivo che la censura difensiva rassegnata nel primo motivo dell’atto di ricorso principale fosse limitata alla sola legittimità dei tabulati telefonici e non anche degli ulteriori risultati investigativi nonché come lo stesso Collegio non si sarebbe avveduto della sopravvenienza costituita dalla sentenza C140/2020 della Corte di Giustizia. 2.2. Con un secondo motivo, si censura l’erronea percezione dell’essenza del secondo motivo dell’atto di ricorso principale ed in particolare l’omessa valutazione della doglianza difensiva in ordine alla mancata autorizzazione dell’inserimento di un’ulteriore e successiva microspia nel luogo di privata dimora nonché in ordine all’assenza motivazionale dei decreti autorizzativi dell’apposizione di due microspie nel luogo di privata dimora. A parere della difesa, la IV sezione di Questa Corte avrebbe erroneamente inteso il contenuto della censura difensiva con la quale, lungi dal venir contestate irregolarità nella gestione esecutiva, veniva in realtà contestata l’assenza di un provvedimento autorizzativo nell’apposizione di un nuovo supporto tecnico da parte della polizia giudiziaria. La Corte avrebbe dovuto affrontare, pertanto, la questione della legittimità dell’operato della polizia giudiziaria che, apponendo una seconda microspia, avrebbe travalicato le modalità esecutive contenute nel provvedimento autorizzativo. 2.3. Con un terzo motivo, la difesa lamenta l’erronea percezione del motivo di ricorso con cui si lamentava l’assenza di iscrizione confondendola con la tardiva iscrizione nel registro ex art. 335 cod.proc.pen. e l’assenza di proroghe di indagine 3 ex art. 405 cod.proc.pen. anche tenuto conto della modifica normativa e dell’introduzione dell’art. 335 quater cod.proc.pen. 2.4. Con il quarto motivo la difesa censura l’erronea percezione del motivo di ricorso per avere confuso, quanto al merito della decisione sulla responsabilità, la mancanza di motivazione della sentenza di merito con il “silenzio”. La censura investa il profilo dell’affermazione della responsabilità per la cessione in luogo della mera trattativa. 1. – I proposti ricorsi straordinari, di identico contenuto e anche privi della numerazione delle pagine, sono inammissibili per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi. 2. Il primo profilo di inammissibilità è correlato alla modalità di redazione dei ricorsi per assenza di un ordinato e chiaro inquadramento delle questioni giuridiche e delle ragioni di critica della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha, da tempo, chiarito come sia inammissibile un ricorso che violi l'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nell'ambito dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, Hussien, Rv. 259063). In particolare, si è chiarito che è inammissibile il ricorso che, nel reiterare identiche doglianze seppure con sfumature diverse e nel sottoporre al giudice della impugnazione argomenti all'evidenza ridondanti, disattende il disposto dell'art. 581 comma 1, lett. d), cod., proc. pen., là dove prescrive l'enunciazione dei motivi “con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. Questa Corte di legittimità ha già osservato che "non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell'art. 606 cod. proc. pen., attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa, è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un'esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, ridondanti (...). Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sé all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, 4 che renda particolarmente disagevole la lettura" (Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Quesrci, in motivazione). Sulla stessa linea interpretativa si pone la successiva pronuncia Sez. 6., n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379 secondo cui la eccessiva frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi, la sovrapposizione indistinta di fatti e di piani di indagine se rendono difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo della impugnazione, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento e in tempi più recenti, sulla stessa linea interpretativa, Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471 – 01; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748 – 01; Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, Rv. 285800 – 01). I principi qui rammentati valgono all’evidenza anche per la redazione del ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 cod.proc.pen. anch’esso regolato, quanto ai motivi proponibili, dall’art. 606 cod.proc.pen. Nello specifico, i ricorsi, di identico contenuto e finanche privi di numerazione delle pagine, contengono, in gran parte, una alluvionale esposizione di profili di diritto, con esposizione delle pronunce giurisprudenziali della Corte di legittimità e delle corti sovranazionali, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione e, in altra parte, esulano da una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato nella prospettiva declinata dell’errore di fatto, e si risolvono nell’esposizione delle fonti normative, dell’elencazione delle pronunce giurisprudenziali anche di matrice sovranazionale, senza compiere una puntuale censura della decisione impugnata. In altra parte esulano dal perimetro della deduzione dell’errore di fatto. 3. Oltre al rilevato profilo di inammissibilità dei ricorsi, ricorre altresì anche l’inammissibilità dei ricorsi perché deducono motivi al di fuori del perimetro stabilito dall’art. 625 bis cod.pen. Sebbene i ricorsi muovano dalle corrette coordinate interpretative in tema di rescissione della sentenza per errore di fatto ex art. 625 bis cod.proc.pen., nel caso concreto, prospettano delle omissioni alle risposte ai motivi che non integrano l’errore percettivo rilevante, secondo gli arresti di legittimità, ai sensi dell’art.625 cod.proc.pen. In linea generale va perimetrato il vizio denunciato con il ricorso straordinario, tenuto conto l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, ovvero nella mancata 5 risposta ai motivi proposti, situazione cui appartiene, secondo la deduzione del difensore, il caso in esame. Ai fini della configurabilità dell'errore di fatto per omesso esame di un motivo, la giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, ha dato precise indicazioni. Secondo le Sezioni Unite, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente (così Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283-01, e Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, De Lorenzo, non massimata„ nonché, più di recente, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982-01). In tale ipotesi, si è ulteriormente precisato che è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015. Manfredi, Rv. 263113 – 01; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Rv. 236731, Pecoriello). Sempre secondo l'orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo (cfr., per tutte: Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686- 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini„ Rv. 250527-01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01). L’omesso esame di un motivo di ricorso idoneo ad integrare l’errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., è soltanto quello che si sostanzia in una svista materiale, ossia una disattenzione di ordine percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, e che abbia il carattere della «decisività». 4. Così perimetrato l’errore di fatto che può dare luogo alla revoca della sentenza nel caso di omesso esame di un motivo, ritiene, il Collegio, che non sussistano i denunciati errori percettivi. Non è predicabile l’errore di fatto denunciato nel primo motivo di ricorso che consisterebbe nell’errata percezione del contenuto del primo motivo di ricorso 6 che, secondo il ricorrente, sarebbe stato travisato nel suo contenuto e nella conseguente risposta della Corte di cassazione che integrerebbe così l’omessa risposta al motivo. La sentenza ha non solo ben compreso la doglianza nel suo significato e l’ha disattesa con motivazione ampia nelle pag.
7-8 e 9. Allo stesso modo, la sentenza ha risposto a tutte le censure, evidenziando, quanto alla tematica dell’utilizzabilità delle intercettazioni del RD 864/2018, cfr. pag. 10, anche il mancato confronto con le ragioni della decisione, mancata risposta nuovamente denunciata nel secondo motivo di ricorso straordinario. Vi è risposta, e dunque non sussiste il denunciato errore percettivo, con riguardo al terzo motivo, essendo stata esclusa (cfr. pag. 11) la violazione dell’art. 335 cod.proc.pen. In conclusione, non vi è stata una svista nella percezione dei contenuti dei motivi di ricorso che ha causato una erronea individuazione della censura che avrebbe determinato una decisone incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (cfr. Cass. Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno). Il quarto motivo di ricorso introduce censure che pongono il ricorso al di fuori dal perimetro dell’errore di fatto che non può mai riguardare la valutazione delle prove, né la valutazione della motivazione posta base della sentenza passata in giudicato. Ove così non fosse, si aprirebbe la strada ad un nuovo grado di giudizio che non è esperibile con il ricorso straordinario per errore di fatto. Il quarto motivo censura, infatti, direttamente la decisione in punto affermazione della responsabilità rimettendo in discussione l’acquisizione del materiale probatorio e la sua valutazione che, se già non proponibili nel giudizio di legittimità concluso con la sentenza della Quarta Sezione della Corte di cassazione, non può essere comunque rimesso in discussione in questa sede. 5. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/02/2025 7 Il Consigliere estensore Il Presidente AN AI CA CC