Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 30/04/2025, alle ore 12,11 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. MAZZONI FRANCESCO anche in sostituzione dell'Avv.BERTOLINI BENEDETTA per la parte ricorrente e la dott.ssa FINI FRANCESCA per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Mazzoni dichiara che le ricorrenti sono ancora nei circuito scolastico. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,15.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 394/2023 promossa da:
1
BENEDETTA e MAZZONI FRANCESCO
CONTRO
assistito dalla Controparte_1
Dott.ssa FINI FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
e premettendo di aver lavorato alle Parte_1 Parte_2 dipendenze del come Controparte_2 insegnanti di religione a tempo determinato con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus carta docente istituito con la L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con sent. 1482 del 2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla CEDU con ordinanza del 18/05/2022, presentava ricorso al fine di richiedere il riconoscimento della Carta docente.
Con comparsa di costituzione depositata in data 10/10/2023 si
Cont costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso anche in relazione alla peculiarità degli insegnanti di religione rispetto agli insegnanti delle altre materie (in quanto i loro incarichi dipendono esclusivamente dalla Curia), opponendosi altresì al riconoscimento del diritto della docente per l'anno 2018/2019 in ragione del carattere Pt_2 saltuario della supplenza.
****
I – PRESUPPOSTI DI FATTO
Dalla documentazione versata in atti (contratti di lavoro doc.
n. 5 e 6 del ricorso introduttivo e stato matricolare, doc. 14
e 15 della comparsa di costituzione) è emerso che le docenti e hanno lavorato, negli anni Parte_1 Parte_2
2 scolastici indicati in ricorso, in forza di molteplici contratti di supplenza ed in particolare:
1) quale docente di scuola primaria, con 5 Parte_1 contratti di supplenza annuale, ciascuno per 24 ore settimanali ed in particolare :a)nell'anno scolastico
2018/2019 dal 1/09/2018 al 31/08/2019; b) nell'anno scolastico 2019/2020 dal 1/09/2019 al 31/08/2020; c) nell'anno scolastico 2020/2021 dal 1/09/2020 al
31/08/2021; d) nell'anno scolastico 2021/2022 dal
1/09/2021 al 31/08/2022; nell'anno scolastico 2022/2023 dal 1/09/2022 al 31/08/2023;
2) La docente a) nell'anno scolastico 2018/2019 Parte_2 come docente nella scuola d'infanzia con contratto dal
1/09/2018 al 31/08/2019 per 15 ore settimanali presso la scuola Fossola Gentili e con contratto dal 1/09/2018 al
31/08/2019, come insegnante di scuola primaria, su spezzone d'orario di 4 ore settimanali, nel medesimo istituto;
b) nell'anno scolastico 2019/2020, come insegnante di scuola d'infanzia con contratto di supplenza annuale dal 1/09/2019 al 31/08/2020 su spezzone d'orario per 9 ore settimanali nell'istituto
Fossola Gentili di Carrara e con contratto dal 2/09/2019 al 31/08/2020, come docente di scuola primaria, per 16 ore settimanali, nell'Istituto Paradiso (I.C.
Buonarroti); c) nell'anno scolastico 2020/2021, come docente di scuola primaria, con contratto di supplenza dal 1/09/2020 al 31/08/2021 per 14 ore settimanali presso la scuola primaria Paradiso, IC Buonarroti;
con contratto dal 1/09/2020 al 31/08/2021, come docente di scuola primaria, per 2 ore settimanali presso la scuola
A. Gentili di Carrara, Fossola e con contratto dal
1/09/2020 al 31/08/2021, come insegnante di scuola d'infanzia, per 9 ore settimanali, presso il medesimo istituto Gentili;
d) nell'anno scolastico 2021/2022, come
3 insegnante della scuola primaria, per 9 ore settimanali presso la scuola Paradiso, I.C. Buonarroti;
con contratto dal 1/09/2021 al 31/08/2022, come insegnante di scuola primaria per 7 ore settimanali presso la scuola Fossone,
I.C. Avenza G. Menconi e con contratto dal 1/09/2021 al
31/08/2022, come docente di scuola d'infanzia presso l'Istituto Fossola Gentileschi;
e) nell'anno scolastico
2022/2023, come docente di scuola d'infanzia, con contratto dal 1/09/2022 al 31/08/2023 per 9 ore settimanali presso la scuola Fossola Gentili di Carrara e come docente di scuola primaria con contratto dal
1/09/2022 al 31/08/2023 per 7 ore settimanali presso la scuola Fossone (I.C. Avenza G. Menconi).
II – INSEGNAMENTO DI RELIGIONE
Le ricorrenti sono docenti di religione e, in quanto tali, hanno una peculiarità di trattamento rispetto agli insegnanti delle altre materie, soprattutto in relazione al modo in con cui ottengono e mantengono gli incarichi di supplenza.
L'art. 1, comma 2, legge 18 luglio 2003, n. 186 ha statuisce l'applicabilità agli insegnanti di religione cattolica delle norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.
Il D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 intitolato “Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche” al punto 2.5 prevede che la nomina degli insegnanti di religione venga effettuata dalle competenti autorità scolastiche “d'intesa con l'ordinario diocesano” che indica i nominativi delle persone idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionali necessari;
il successivo punto 4) dispone che “b) detto insegnamento deve
4 essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata”.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 giugno
2022, n. 18698 in merito alle norme suindicate ha chiarito che
“ “Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che: a)
l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Sono altresì indicati i titoli necessari per
l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo”.
In conclusione, anche i docenti di religione cattolica a tempo determinato, al pari degli insegnanti di altre materie, hanno diritto all' attribuzione della carta docente, laddove sussista la sovrapponibilità delle loro prestazioni a quelle del docente di ruolo, come nel caso per cui è causa.
III- - LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
5 scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
6 l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente,
7 tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8 8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
IV - LE SUPPLENZE TEMPORANEE. GLI SPEZZONI DI ORARIO
9 La S.C., cit., ha rilevato, tra l'altro: “5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto
- eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
La S.C. non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3
Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del
2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
La S.C. ha lasciato irrisolta l'alternativa tra il non riconoscere nulla e l'applicazione del principio del “pro rata temporis” di cui all'art.
4.2 dell'Accordo, in modo da calibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica, fino ad eventualmente ad essere annullata nel caso
10 di durate minime dei rapporti (e degli orari di lavoro, pare di doversi aggiungere).
La clausola 4 dell'Accordo prevede:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.”
In caso di supplenze temporanee il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Quanto agli spezzoni di orario, valgono considerazioni analoghe. Anche il trattamento del lavoratore a tempo parziale può essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa con riferimento all'importo sia della retribuzione globale, sia delle singole componenti di essa.
Da evidenziare che, sebbene il legislatore abbia specificato che il beneficio non costituisca retribuzione accessoria né reddito imponibile, viene comunque in rilievo una prestazione pecuniaria che può essere modulata tenendo conto delle circostanze del caso concreto (come, per es., un rimborso spese).
Peraltro, anche in questo caso c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo (magari associato ad una supplenza breve)
11 ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che
“La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
V - EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_3
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione rileva soltanto per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie, fattispecie non sussistente nel caso in esame, in quanto le ricorrenti, anche in ragione della particolare materia insegnata, hanno tutte lavorato con contratti di supplenza annuale.
La ricorrente per tutti i 5 anni per cui ha richiesto Pt_1 il bonus, ha lavorato con contratti di supplenza annuale
12 osservando l'orario completo di 24 ore settimanali per la scuola primaria.
La ricorrente , invece, ha lavorato in forza di Pt_2 contratti di supplenza annuale, su scuole diverse e sempre su spezzoni d'orario: nell'anno scolastico 2018/2019 per 15 ore settimanali nella scuola d'infanzia (ove l'orario completo è di 25 ore settimanali e il part time deve coprire almeno 12,5 ore settimanali); nell'anno scolastico 2019/2020 per 16 ore settimanali nella scuola primaria (ove l'orario completo è di
24 ore settimanali e il part time richiede almeno 12 ore); nell'anno scolastico 2020/2021 di 14 ore settimanali nella scuola primaria.
Pertanto, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, i predetti servizi risultano senz'altro comparabili con quella dei docenti di ruolo, con conseguente accoglimento della domanda.
Negli altri anni scolastici la docente ha lavorato per Pt_2 ogni singolo anno in forza di diversi contratti di supplenza su scuole diverse, di ordine e grado, ciascuno su spezzone di orario di 9 e/o 7 ore settimanali. Anche in questo secondo caso, in considerazione del monte ore complessivamente osservato, i servizi sono equiparabili a quelli degli insegnanti a tempo indeterminato con conseguente accoglimento della domanda.
VI - CONCLUSIONI
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché le ricorrenti sono ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerato che gli organi di parte resistente applicano la normativa statale, che deve essere
13 disapplicata in via giudiziale non essendo stata dichiarata incostituzionale, le stesse possono essere compensate nella misura del 50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, esclusa la fase istruttoria, aumentato del 30% in ragione del numero delle ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
2) accerta il diritto delle ricorrenti all'attribuzione della
Carta Docente, quanto a in relazione agli anni Parte_1 scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023; quanto a relativamente agli anni Parte_2 scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_1 assegnare alle ricorrenti la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi per l'importo di € Parte_1
2500,00 e per l'importo di € 2500,00, oltre Parte_2 interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data della maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di CP_1 lite sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione in € 669,50, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50% da liquidarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
14 Massa, lì 30/04/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
15