TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1962/2024 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (cessazione degli effetti civili), depositato il 14.11.2024, da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
OR in via F.lli Bandiera n. 15, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Seminara, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marina Giudice, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
26.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a OR (RG) in data 20.09.2023, in regime patrimoniale di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2023, parte II, serie A, numero 9; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 26.02.2025 è stata quindi sostituita con il deposito di note scritte che la difesa di ha ritualmente depositato nei termini concessi, insistendo nella separazione, Parte_2 nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso. che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 14.11.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi potranno vivere separatamente fissando la propria residenza ove ritenuto più opportuno;
2. I coniugi rinunciano al mantenimento reciproco essendo entrambi autonomi dal punto di vista economico;
3. La casa coniugale di OR, via F.lli Bandiera n.15, di proprietà dei genitori della sig.ra
resterà nell'esclusiva disponibilità della stessa;
Pt_2
4. La sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso si obbliga a cedere al sig. Pt_2 Pt_1 la titolarità esclusiva del conto corrente cointestato, avente iban n.
[...], aperto presso la Banca Unicredit, la cui giacenza monetaria attiva presente alla data di sottoscrizione del presente accordo, pari ad €
13.200,00 sarà di esclusiva titolarità del sig. . Pt_1
5. Il sig. , con la sottoscrizione del presente accordo, una volta che la sig.ra gli Pt_1 Pt_2 avrà ceduto la titolarità del sopra indicato rapporto bancario, verserà alla predetta Pt_2 la somma presente presso la “Genius Card” di cui lo stesso è titolare e nella quale vennero convogliati i proventi dei regali di nozze ammontanti ad € 1.900,00;
6. Ritenere e dichiarare che i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni diritto ivi compresi quelli di eventuali crediti a qualsiasi titolo vantati sui beni personali;
7. Ritenere e dichiarare che gli accordi come sopra descritti, nelle more del presente procedimento, sono pienamente efficaci con la sottoscrizione congiunta del presente ricorso.
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma c.c.; che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi avendo le parti dichiarato di rinunciare “ al mantenimento reciproco essendo entrambi autonomi dal punto di vista economico”, mentre relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, con separata ordinanza, va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023; che le spese vanno rimesse alla pronuncia definitiva;
che gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a OR (RG) in data 20.09.2023, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2023, parte II, serie A, numero 9;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali tra le parti;
- Provvede come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del comune di OR perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- spese al definitivo;
.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 8.04.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1962/2024 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (cessazione degli effetti civili), depositato il 14.11.2024, da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
OR in via F.lli Bandiera n. 15, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Seminara, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marina Giudice, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
26.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a OR (RG) in data 20.09.2023, in regime patrimoniale di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2023, parte II, serie A, numero 9; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 26.02.2025 è stata quindi sostituita con il deposito di note scritte che la difesa di ha ritualmente depositato nei termini concessi, insistendo nella separazione, Parte_2 nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso. che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 14.11.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi potranno vivere separatamente fissando la propria residenza ove ritenuto più opportuno;
2. I coniugi rinunciano al mantenimento reciproco essendo entrambi autonomi dal punto di vista economico;
3. La casa coniugale di OR, via F.lli Bandiera n.15, di proprietà dei genitori della sig.ra
resterà nell'esclusiva disponibilità della stessa;
Pt_2
4. La sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso si obbliga a cedere al sig. Pt_2 Pt_1 la titolarità esclusiva del conto corrente cointestato, avente iban n.
[...], aperto presso la Banca Unicredit, la cui giacenza monetaria attiva presente alla data di sottoscrizione del presente accordo, pari ad €
13.200,00 sarà di esclusiva titolarità del sig. . Pt_1
5. Il sig. , con la sottoscrizione del presente accordo, una volta che la sig.ra gli Pt_1 Pt_2 avrà ceduto la titolarità del sopra indicato rapporto bancario, verserà alla predetta Pt_2 la somma presente presso la “Genius Card” di cui lo stesso è titolare e nella quale vennero convogliati i proventi dei regali di nozze ammontanti ad € 1.900,00;
6. Ritenere e dichiarare che i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni diritto ivi compresi quelli di eventuali crediti a qualsiasi titolo vantati sui beni personali;
7. Ritenere e dichiarare che gli accordi come sopra descritti, nelle more del presente procedimento, sono pienamente efficaci con la sottoscrizione congiunta del presente ricorso.
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma c.c.; che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi avendo le parti dichiarato di rinunciare “ al mantenimento reciproco essendo entrambi autonomi dal punto di vista economico”, mentre relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, con separata ordinanza, va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023; che le spese vanno rimesse alla pronuncia definitiva;
che gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a OR (RG) in data 20.09.2023, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2023, parte II, serie A, numero 9;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali tra le parti;
- Provvede come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del comune di OR perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- spese al definitivo;
.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 8.04.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti